NORME ISTITUTIVE Articolo 32 - Dpr. n. 600/73 e 51 - Dpr. n. 633/72.

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ACCERTAMENTI BANCARI ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE CON LA FINANZIARIA 2005

NORME ISTITUTIVE Articolo 32 - Dpr. n. 600/73 e 51 - Dpr. n. 633/72. Articolo 1, commi 402 e 403, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Tale norma amplia i poteri di controllo dell’A. E. e della G.di F. per quanto riguarda i conti bancari, intrattenuti da imprese e dai professionisti nell’ambito di un’attività di accertamento eseguita ai fini delle imposte dirette ed indirette.

ACCERTAMENTO, ISPEZIONE O VERIFICA DA PARTE DELL’UFFICIO

L’Ufficio o reparto operativo della G. di F., nello esercizio dei poteri di controllo ex artt. 32 del Dpr. n. 600/73 e 51 - Dpr. n. 633/72, potranno richiedere agli istituti bancari, postali, SIM, società fiduciarie tutte le informazioni concernenti i dati, documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazioni effettuate, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.

rapporto intrattenuto Le richieste possono riguardare I dati relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto Qualsiasi operazione effettuata inclusi i servizi con i loro clienti Le garanzie prestate da terzi

intermediari finanziari Le banche e gli intermediari finanziari dovranno inoltrare le risposte Entro il termine di 30 giorni Solo per via telematica

SOGGETTI

Sono interessati dalla disposizione di cui all’art Sono interessati dalla disposizione di cui all’art. 1, commi 402, 403 della Legge 30/12/2004 n. 311: - gli imprenditori in genere - i professionisti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, già formalmente iniziata.

IMPRENDITORI

I dati ed elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti rilevati rispettivamente a norma del n. 7 ovvero rilevati a norma dell’articolo 33, secondo e terzo comma, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40, 41, se il contribuente non dimostra che:

ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta; non rilevano a tal fine. I prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili sono considerati ricavi.

PROFESSIONISTI

Sono considerati “compensi” a base delle stesse rettifiche ed accertamenti i prelevamenti e gli importi che sono stati riscossi nell’ambito dei predetti rapporti ed operazioni se:

il professionista no ne indica il soggetto beneficiario; i prelevamenti e gli importi riscossi che non risultano dalle scritture contabili (articolo 32, co. 1 n. 2 secondo periodo - Dpr. n. 600/73).

OGGETTO

Le richieste di informazioni concernono: tutti i dati; tutte le notizie; tutti i documenti. relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata.

Non più solo le operazioni annotate nei conti, ma in futuro, anche un semplice assegno cambiato allo sportello, un bonifico effettuato per cassa o qualunque altra operazione fuori conto potrà costituire prova sufficiente per stabilire la cifra di addebito a titolo di evasione in danno del contribuente.

CONDIZIONI La richiesta all’ottenimento di informazioni sui conti bancari è condizionata al fatto che sia iniziato un accertamento nei riguardi degli imprenditori e dei professionisti.

OBBLIGHI La richiesta deve essere autorizzata dal: Direttore Centrale dell’Accertamento della Agenzia delle Entrate; Direttore Regionale della stessa Agenzia; Comandamento Regionale se l’attività di accertamento è posta in essere dalla Guardia di Finanza.

A RICEVERE LA RICHIESTA SOGGETTI ABILITATI A RICEVERE LA RICHIESTA ANTE FINANZIARIA 2005 - BANCHE POSTE POST FINANZIARIA 2005 Banche Poste Italiane S.p.a; Intermediari finanziari; Imprese di inv.nto collettivo; Organismi di inv.nto coll. risp.; Società di gestione risparmio Società fiduciarie.

PROCEDURA L’Ufficio, ottenuta l’autorizza- ANTE FINANZIARIA 2005 L’Ufficio, ottenuta l’autorizza- zione, avanzava richiesta di copia dei conti intrattenuti presso la banca. In seguito poteva richiedere altri dati e notizie. La richiesta poteva riguardare solo le operazioni annotate sui conti dell’interessato o che potevano essere a lui ricondotte. POST FINANZIARIA 2005 L’Ufficio deve munirsi dell’au- torizzazione rilasciata dallo Organo competente. Può richiedere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od ope- razione effettuata, compresi i servizi prestati con i loro clien- ti, nonché le garanzie presta- te da terzi.

NOZIONE DI CONTO Si intende: “Conto moviten- ANTE FINANZIARIA 2005 Si intende: “Conto moviten- tabile fondato sul rapporto contrattuale tra banca e cliente”. Comprende: - c/c di corrispondenza; - libretti di deposito nominativi e al portatore; c/titoli; conti relativi a gestioni patri- moniali. POST FINANZIARIA 2005 Include anche le operazioni fuori conto: acquisto certificati di deposito e titoli; - cessione titoli ed effetti al do- po incasso; richiesta assegni circolari richiesta bonifico senza addebito di conto. - negoziazione allo sportello di assegni.

T E M P I

Le richieste di informazioni e le relative risposte, anche se negative, devono essere fornite entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. L’operatore finanziario dovrà fornire le risposte, solo ed esclusivamente, in via telematica in base alle modalità che saranno fissate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

La decorrenza del predetto obbligo di trasmissione in via telematica è fissata al 1° luglio 2005. Il termine di risposta può essere prorogato per un periodo che in ogni caso non può eccedere i 20 giorni, sulla base di una specifica istanza dell’operazione finanziario e solo per giustificati motivi, dal competente Direttore Centrale o Direttore Regionale per l’A.E. ovvero dal Comandante Regionale per il Corpo della G. di F..

Estensione delle indagine a conti correnti intestati a terzi Il legislatore, pur non prevedendo espressamente la possibilità di estendere le indagini bancarie anche a terzi, all’art. 37 del DPR 600/1973 contempla la possibilità di ricondurre in capo al soggetto controllato redditi di cui altri appaiono formalmente titolari laddove sia provata l’interposizione personale, anche con presunzioni che siano però grave, precise e concordanti.

Utilizzo dei dati bancari senza contraddittorio con il contribuente Nella nostra legislazione fiscale manca una normativa che sancisca la necessità di un contraddittorio, né esiste alcun principio generale mutuabile ai nostri fini. La giurisprudenza formatasi sul tema ha una posizione ormai pacifica[1]. Secondo la Suprema Corte, è legittima l’utilizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari del contribuente, anche se lo stesso non è stato convocato per giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica. [1] Più di una le pronunce della Suprema Corte in materia, tutte accomunate dalla medesima conclusione: legittimo l’accertamento emanato senza preventivo contraddittorio. Più precisamente si ricordano: Cass. 6232/2003, 7267/2002, 4601/2002, 2814/2002, 3128/2001, Cass. 9946/2000, 14191/2000, 10060/2000, 11094/1999. La sentenza nr. 9103 del 2001 è stata, altresì, ricordata di recente da autorevole dottrina.

La contestazione analitica e “per masse” delle operazioni bancarie La normativa precedente all’entrata in vigore della Finanziaria 2005 faceva riferimento espressamente al vincolo per gli Uffici e la Guardia di Finanza di considerare “singolarmente” le operazioni risultanti dai conti correnti. In altre parole gli organi di controllo dovevano conteggiare tutte le operazioni di versamento e prelevamento “una ad una”, per la quantificazione finale della cifra di evasione da addebitare. La novella normativa consiste nella sostituzione del vecchio dettato normativo secondo cui “i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti...”, con la nuova formulazione in virtù della quale sono posti a base delle rettifiche, non più i singoli dati, bensì “i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma”.

In virtù della modifica esaminata, sembra possibile affermare che, d’ora in poi, gli organi di controllo hanno la possibilità di considerare solo gli ammontari complessivi risultanti dai conti e rinunciare a una contestazione analitica. In altre parole sembrerebbe che l’Amministrazione finanziaria possa ora procedere ad una contestazione “per masse”, sicuramente meno onerosa e più snella per gli Uffici e tali conclusioni troverebbero conferma nell’interpretazione letterale del nuovo testo normativo.

Pur ammettendo la possibilità di una “contestazione per masse” dei dati bancari, possibilità riconosciuta, del resto, dalla novellata formulazione normativa, rimane la necessità di ancorare le risultanze della verifica fiscale alla realtà concreta del contribuente. In altre parole, il peso probatorio dei dati raccolti dai verificatori aumenterà nel caso di contestazione analitica delle operazioni, rendendo meno facile per il contribuente “replicare” con prova contraria.

L’utilizzo in sede penale delle risultanze delle indagini bancarie amministrative

L’impiego di dati e notizie acquisiti nelle indagini penali nell’attività di accertamento