Incarichi a personale esterno all’Ateneo (Contratti di collaborazione coordinata e continuativa) 1
Art. 33 Costituzione L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. 2 – – Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi.
Legge n Art. 6. Autonomia delle Università 1.Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti. 2.Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E’ esclusa l’applicazione di disposizioni emanate con circolare
4 Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Art. 1 comma 2 d.lgs 165/2001
Lavoro autonomo Articolo 2222 codice civile E’ lavoratore autonomo chi “Si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo assume un'obbligazione di risultato e non di mezzi: egli, cioè, non si obbliga a mettere a disposizione la propria forza lavoro per un determinato tempo, ma garantisce il raggiungimento dei risultati definiti contrattualmente. 5
Lavoro subordinato Articolo 2094 codice civile E’ lavoratore subordinato chi “Si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” Elemento distintivo è la subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Altri elementi della subordinazione sono il rispetto dell’orario di lavoro, il luogo della prestazione, l’obbligo di richiedere permessi etc. 6
Collaborazioni coordinate e continuative I contratti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono una particolare forma di contratti di lavoro autonomo. Vengono anche definiti rapporti di lavoro parasubordinato, termine comunque estraneo al linguaggio legislativo, che invece parla di “rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato” (art. 409 codice di procedura civile) Nel linguaggio comune “CO.CO.CO.” 7
Elementi distinti -coordinazione. E’ la caratteristica che distingue questi rapporti da quelli di lavoro subordinato. -continuità. La giurisprudenza individua nel perdurare nel tempo della prestazione per il soddisfacimento di un interesse non transitorio del committente (Cass. 3485/2001). La prestazione non deve essere, quindi, meramente occasionale. -personalità della prestazione. Il lavoro è svolto prevalentemente dalla persona che stipula il contratto. 8
Trattamento fiscale Dal punto di vista fiscale la collaborazione coordinata e continuativa è assimilata al lavoro dipendente. Si applicano gli istituti tipici del lavoro dipendente: - buste paga - ritenute irpef con aliquote progressive per scaglioni di reddito - conguaglio fiscale, obbligo del CUD ecc. Tale assimilazione, in ogni caso, non incide sulla qualificazione giuridica del rapporto, che resta di lavoro autonomo. 9
Collaborazioni coordinate e continuative in ambito privatistico La materia è regolata dal d.lgs. n. 276/2003 cosiddetta legge Biagi-Maroni, come modificata dalla recente legge n. 92/2012 (c.d. riforma del lavoro). 10
Collaborazioni coordinate e continuative nelle Pubbliche Amministrazioni art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. Lettera così modificata dalla legge di stabilità 2013 (comma 147) d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione 11
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. 12
Linee di indirizzo per il conferimento di incarichi a soggetti esterni: presupposti Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità : 13
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 14
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 15
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. (Lettera così modificata dalla legge di stabilità comma 147) 16
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione 17
e) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 18
f) Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. 19
Riassumendo: i presupposti a-Incarichi temporanei di elevata professionalità ed elevato livello di autonomia che non possono essere svolti da personale che opera all’interno dell’amministrazione (personale in servizio); b-Oggetto della prestazione corrispondente alle competenze dell’amministrazione conferente e, “coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione stessa” cioè per reali esigenze correlate al funzionamento dell’ente medesimo; c-Opportuna motivazione dell’incarico negli atti deliberativi; d-Compenso correlato alla qualità e quantità del lavoro, e proporzionale all’utilità conseguita a tale scopo dall’Amministrazione; e-Forma scritta dell’atto con specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico; 20
Collaborazione occasionale E’ una prestazione episodica, che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma spesso con contenuto professionale, che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove il c.d. contatto sociale con il committente è sporadico. Sono prestazioni ben circoscritte nel contenuto e destinate ad esaurirsi in un breve lasso di tempo. 21
Procedure per il conferimento dell’incarico Il comma 6 ter dello stesso articolo 7 del d.lgs. 165 dispone che “Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”. 22
Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all’Università della Calabria Approvato con decreto n. 23
Procedimento 1-Richiesta 2-Verifica presupposti 3-Accertamento possibilità di utilizzare dipendenti di ruolo 4-Individuazione delle risorse 5-Emanazione bando 24
Bando di selezione Il bando di selezione, da pubblicare sul sito web dell’Ateneo, dovrà, innanzitutto, prevedere la modalità di selezione dei candidati, che potrà essere: a-per soli titoli b-per titoli ed esame c-per solo esame 25
Ulteriori elementi del bando: 1-termine e modalità di presentazione delle domande; 2-tipologia dell’incarico; 3-oggetto della prestazione (altamente qualificata ed in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso; 4-requisiti culturali e professionali richiesti per la partecipazione alla selezione; 5-criteri per la valutazione dei titoli; 6-materie oggetto dell’eventuale colloquio; 7-compenso complessivo lordo, al netto degli oneri a carico dell’Ente, e le modalità di erogazione; 8-durata dell’incarico; 26
Commissione giudicatrice La selezione sarà effettuata da apposita Commissione, formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente di ruolo dell’Ateneo di categoria non inferiore alla C. 27
Formazione della graduatoria La Commissione forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati. Detta graduatoria viene approvata con provvedimento del Direttore Generale e resa pubblica sul sito web dell’Ateneo. Il candidato risultato vincitore sarà chiamato a sottoscrivere il contratto individuale di collaborazione. 28
Conferimento dell’incarico Il conferimento dell’incarico avviene mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro di diritto privato. Il contratto dovrà specificare: -oggetto della prestazione -modalità e criteri di svolgimento -durata -importo del compenso e modalità di erogazione -trattamento fiscale e previdenziale -divieto di rinnovo 29
Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro Si tratta di una disposizione introdotta dalla legge finanziaria 2007 e consiste nell’obbligo in capo a tutti i datori di lavoro, privati e pubblici di comunicare al Servizio Provinciale per l’impiego l’instaurazione del rapporto di lavoro, la eventuale proroga, la trasformazione e la cessazione dello stesso. Si tratta di una disposizione introdotta dalla legge finanziaria 2007 e consiste nell’obbligo in capo a tutti i datori di lavoro, privati e pubblici di comunicare al Servizio Provinciale per l’impiego l’instaurazione del rapporto di lavoro, la eventuale proroga, la trasformazione e la cessazione dello stesso. Tale comunicazione, che ha pluriefficacia, ovvero sostituisce ogni altra comunicazione dovuta a istituti previdenziali o pubbliche amministrazioni, viene effettuata esclusivamente in modalità telematica con il modulo di comunicazione obbligatoria unificato UNILAV. 30
31 Art. 3 c. 1 della legge n. 20/1994, come modificata dall’articolo 17 comma 30 del D.L. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009 dispone: “il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: Omissis Atti e contratti di cui all’articolo 7, comma 6 del d.lgs. N. 165/2001 e successive modificazioni; Atti e contratti concernenti studi e consulenze (incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione ) Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti