FUNZIONE GIURISDIZIONALE
LE RADICI STORICHE DEL POTERE GIUDIZIARIO dalla Rivoluzione francese alla Restaurazione alle Costituzioni del ‘900: verso l’autonomia della funzione giurisdizionale
LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE NELLA COSTITUZIONE DEL 1948 Applicazione del diritto al caso concreto Garanzia e conservazione del diritto e dell’ordine sociale
I PRINCIPI DI CARATTERE “SOGGETTIVO”: IL GIUDICE Art. 101: soggezione soltanto alla legge (ma libertà interpretativa) Art. 108: riserva di legge Art. 104: autonomia e indipendenza (C.S.M.: artt. 105-107)
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ORGANO DI “RILIEVO COSTITUZIONALE” (diff. da organi cos. perché non partecipa alla funzione di indirizzo politico) CORRETTIVO DEL SISTEMA PARLAMENTARE
16 membri togati 8 membri laici COMPOSIZIONE: 3 membri di diritto VALIDITÀ DELLE SEDUTE: maggioranza dei membri non togati
I PRINCIPI DI CARATTERE “OGGETTIVO”: L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE Art. 24: diritto alla tutela giurisdizionale Art. 24: diritto di difesa, terzietà e imparzialità del giudice Art. 25: giudice naturale precostituito per legge divieto di istituire giudici straordinari Art. 111: diritto al giusto processo (l. cost. n. 2/1999) obbligo di motivazione Art. 112: obbligatorietà dell’azione penale
Le proposte di riforma ……..