Le regole di determinazione del reddito d’impresa - 2 Avezzano 2015
Le regoli generali sulla valutazione Art. 110 TUIR: Costo fiscale Costo fiscalmente riconosciuto Oneri di diretta imputazione Irrilevanza plusvalenze iscritte
Costo fiscale Art. 110, co. 1: Il costo fiscale esprime il valore del bene al momento dell’ingresso nel patrimonio dell’impresa. Principio della continuità dei valori: per evitare salti d’imposta o doppie imposizioni il costo fiscale resta inalterato fino all’uscita o all’estromissione del bene dal patrimonio
Segue: costo fiscale Costo fiscale (nozione): comprende gli oneri accessori di diretta imputazione (esclusi gli interessi passivi e le spese generali) e le rivalutazioni consentite dalla legislazione fiscale al lordo delle quote di ammortamento. Costo fiscalmente riconosciuto: valore dei beni al netto delle quote fiscali di ammortamento (costo non ammortizzato).
Segue: costo fiscale Oneri di diretta imputazione: tutte le spese sopportate per l’acquisto del bene : spese legali, spese notarili, spese di trasporto, montaggio, collaudo, provvigioni, ecc. Spese escluse: interessi passivi e spese generali
Segue: costo fiscale Deroghe, lett. b, co. 1, art. 110: Per i beni materiali e immateriali, strumentali per l’esercizio dell’impresa, gli interessi passivi iscritti in bilancio devono incrementare il costo del bene; Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività d’impresa gli interessi passivi a fronte dei prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione devono essere compresi nel costo del bene.
Segue Irrilevanza delle plusvalenze iscritte: lett. c) art. 110, coerente con l’abolizione delle plusvalenze iscritte tra le fattispecie rilevanti. Principio di continuità: cfr. co. 6 art. 110, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all’A.E. nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato tale comunicazione ha carattere meramente informativo
segue Co. 8 art. 110: corrispondentemente l’A.F. ha l’obbligo di procedere alla rettifica degli esercizi successivi sulla base dei criteri di valutazione adottati negli esercizi precedenti.
Segue Valori in natura e valore normale: Art. 110, co. 2: riferimento al valore normale contenuto nell’art. 9 del TUIR.
Transfer price Art. 110, co. 7: la disposizione prende in considerazione le operazioni che intercorrono all’interno di un gruppo transnazionale e, più precisamente, le operazioni concluse tra: - un’impresa italiana, da un lato; - una società non residente nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controlla l’impresa italiana, ne sia controllata o sia controllata dalla stessa società che controlla l’impresa italiana, dall’altro lato (no riferimenti all’art c.c.). - Le valutazione delle operazioni intra gruppo va sempre fatta a valore normale.
Ruling internazionale Art. 8, d.l. 30 sett. 2003: il regime dei prezzi di trasferimento (anche interessi, dividendi, royalties) può essere oggetto di un’apposita procedura di interpello ex art. 8 cit. che si conclude con un accordo tra A.F. e contribuente.
Indeducibilità dei costi sostenuti verso paradisi fiscali Art. 110, commi 10 e ss., del TUIR: regola il regime fiscale dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente nei c.d. paradisi fiscali (art. 167, co, 3) → previsione di indeducibilità salva la possibilità di ottenerne la disapplicazione (ex co. 11).
Segue Procedura ex art. 110, co. 11: forma di contraddittorio anticipato: prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento l’A.F. deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al contribuente la possibilità di fornire nel termine di 90 gg. le prove necessarie e motivare adeguatamente sul punto l’eventuale avviso di accertamento.
Interpello preventivo Art. 11, co. 13, della L. n. 413 del 1991: il contribuente ha la possibilità di attivare una forma di interpello preventivo per sottrarsi all’onere probatorio di cui al co. 11 dell’art. 110 cit.. Regole disciplinanti l’interpello: art. 21 della L. n. 413 e relativo decreto attuativo (DM 13 giugno 1997, n. 195)
segue Co 12-bis: estende la disciplina dell’indeducibilità dei costi ex commi 10 e 11 alle prestazione di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori considerati Paradisi fiscali.
Imprese minori Art. 66 TUIR: i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata Non sono obbligati a redigere il bilancio sono inapplicabili le regole che si fondano su tale documento contabile (accantonamenti ai fondi, svalutazioni..); Il reddito è fondato sulla contrapposizione tra elementi positivi e negativi
Segue: contribuenti minimi Presupposti: Ricavi non superiori a euro; Non aver effettuato cessioni all’esportazione, operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali; Non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori occasionali, né corrisposto somme a titolo di borse di studio, assegni o sussidi oppure sotto forma di utili agli associati in partecipazione; Non aver acquistato nel triennio precedente beni strumentali per un ammontare superiore a euro.
Segue: contribuenti minimi Determinazione analitica del reddito d’impresa svincolata dalla tenuta delle scritture contabili; Il reddito imponibile è determinato secondo il principio di cassa; Applicazione di una imposizione sostitutiva: 5%.
Imprese di allevamento Art. 56, co. 5: l’eccedenza del reddito agrario è determinata applicando ad ogni capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun animale allevato moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dell’incidenza dei costi e che esclude qualsiasi altra forma di deducibilità;
Imprese che esercitano altre attività agricole Art. 56-bis TUIR Attività dirette alla produzione di vegetali; Attività dirette alla manipolazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti diversi da quelli indicati dall’art. 32, co. 2, lett. c); Attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma di cui all’art c.c..