LE FONTI DELLA LEGISLAZIONE TURISTICA

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LE FONTI DELLA LEGISLAZIONE TURISTICA DIRITTO E TURISMO volume 3 CAPITOLO 1 A CURA DELLA PROF . SSA ROSA AMATO

DAL VIAGGIO AL TURISMO GLOBALE 1/4 NASCITA DEL TURISMO: dal desiderio e dalla curiosità di conoscere luoghi lontani e particolari (primi navigatori cercavano terre sconosciute per colonizzarle) PRIME FORME DI TURISMO: villeggiature degli antichi romani (mare, montagna e terme o viaggi culturali in Grecia)

DAL VIAGGIO AL TURISMO GLOBALE 2/4 NASCITA DEL TURISMO MODERNO: con il Gran Tour fra il XVII e XVIII secolo nelle capitali europee. Lanciato dagli Inglesi, è rivolto ai giovani, futura classe dirigente come esperienza culturale e formativa. ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO VIAGGIO COLLETTIVO: si deve a THOMAS COOK il primo viaggio in treno destinato a 570 persone e realizzato il 5 luglio 1841 da Leicester a Loghborough.

DAL VIAGGIO AL TURISMO GLOBALE 3/4 1869 APERTURA DEL CANALE DI SUEZ: i viaggi sono extraeuropei (Egitto) INAUGURAZIONE DELLE PRIME STAZIONI BALNEARI (Viareggio) TURISMO DI MASSA (Anni ‘50): nasce in America grazie all’aumento del reddito della classe media. In Italia (anni ‘60) si afferma grazie al possesso dell’automobile come mezzo di trasporto individuale.

DAL VIAGGIO AL TURISMO GLOBALE 4/4 1989 CADUTA DEL MURO DI BERLINO: Migliora il clima politico-internazionale e si ottengono più facilmente i visti per l’espatrio. Anni ’90 DAL TURISMO DI MASSA AL TURISMO GLOBALE: diffusione dei PACCHETTI TURISTICI TUTTO COMPRESO, delle compagnie low cost, di internet 2000: TURISMO DEI TURISTI ORIENTALI ( cinesi, indiani, russi); il turista abbandona il tradizionale intermediario dei viaggi e opera da solo tramite internet.

LA LEGISLAZIONE TURISTICA 1/4 DEFINIZIONE DI TURISMO (1994, OMT): “il turismo comprende l’insieme delle attività delle persone che viaggiano verso luoghi diversi dal proprio ambiente abituale, vi sostano per un periodo complessivo non superiore ad un anno consecutivo e non inferiore alle 24 ore per fini di svago, d’affari e comunque non per svolgere un’attività remunerata nel luogo visitato”. Devono esistere DUE condizioni: SPOSTAMENTO verso un luogo diverso dalla residenza abituale PERNOTTAMENTO fuori casa.

LA LEGISLAZIONE TURISTICA 2/4 GLI ATTORI FONDAMENTALI DEL TURISMO: IL TURISTA LE STRUTTURE GLI INTERMEDIARI TURISTICI (agenzie e tour operator) LO STATO (emana le norme per regolare i rapporti tra privati, tutela il turista, coordina e promuove il settore)

LA LEGISLAZIONE TURISTICA 3/4 GLI INTERESSI DEL SETTORE TURISTICO: PUBBLICI: esigenze di sicurezza ed ordine pubblico, di tutela del patrimonio storico -artistico, di promozione, valorizzazione e difesa del territorio, di tutela della salute pubblica. PRIVATI: che coinvolgono la sfera imprenditoriale ed economica.

LA LEGISLAZIONE TURISTICA 4/4 DEFINIZIONE DI LEGISLAZIONE TURISTICA: È costituita dall’insieme delle norme (di diritto pubblico e di diritto privato, internazionali, dell’U.E., statali e regionali) dirette a regolare i rapporti che vengono instaurati nel settore turistico.

LE FONTI DELLA LEGISLAZIONE TURISTICA DEFINIZIONE DI FONTI DEL DIRITTO: rappresentano la sorgente dalla quale attingere per la formulazione delle norme del settore turistico. SCALA GERARCHICA: LA COSTITUZIONE LE LEGGI COSTITUZIONALI LE FONTI PRIMARIE (leggi ordinarie,decreti legge, decreti legislativi, leggi regionali, trattati e regolamenti dell’U.E.) FONTI SECONDARIE (regolamenti governativi) FONTI CONSUETUDINARIE (usi e consuetudini)

LA LEGISLAZIONE SUL TURISMO IN ITALIA 1/5 ANNI ’70: Mancava una legge in materia turistica che recepisse il dettato costituzionale e che affidava alle Regioni i poteri in campo legislativo ed amministrativo ART.117 (vecchia stesura): “La Regione emana per le seguenti materie (Turismo ed industria alberghiera), norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni”.

LA LEGISLAZIONE SUL TURISMO IN ITALIA 2/5 ANNI ’80: LEGGE 17 MARZO 1983 n°217 “Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica” Definiva i principi e le linee guida dell’attività legislativa delle Regioni; Non riuscì a dare stimolo necessario all’affermazione di una politica del turismo in Italia. Permaneva il conflitto Stato-Regioni in merito alle reciproche competenze previste dall’art. 117

LA LEGISLAZIONE SUL TURISMO IN ITALIA 3/5 ANNI 2000: LEGGE 29 MARZO 2001 n°135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo” Abroga la disciplina del 1983 Ruolo strategico del turismo per aiutare lo sviluppo economico ed occupazionale dell’Italia. Per incentivare la crescita culturale e sociale del cittadino e favorire le relazioni tra popoli diversi Per far crescere l’offerta turistica in modo da riequilibrare le aree particolarmente svantaggiate, ubicate nel Sud dell’Italia Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, dei beni culturali e delle tradizioni locali Tutela del turista/consumatore; formare e qualificare gli operatori del settore, informarli sui diritti ed obblighi Allargare i turisti/consumatori: eliminando gli ostacoli che impediscono ai giovani, agli anziani e ai soggetti disabili di usufruire dei servizi turistici. Promuovere l’immagine turistica nazionale sui mercati mondiali (l’ENIT si trasforma in Agenzia Nazionale del Turismo)

LA LEGISLAZIONE SUL TURISMO IN ITALIA 4/5 DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2011 n°79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo o Codice del Turismo” Abroga la legge n° 135/2001 Raccoglie tutte le disposizioni del turismo in modo coerente, logico e sistematico Mette ordine nell’organizzazione pubblica del turismo Prevede incentivi a sostegni a favore delle PMI Semplificazione amministrativa per agevolare e sostenere le nuove attività imprenditoriali in campo turistico.

LA LEGISLAZIONE SUL TURISMO IN ITALIA 5/5 SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n°80/2012 Le competenze nella legiferazione turistica spettano in via ordinaria solo alle Regioni in virtù della loro competenza esclusiva, in materia del turismo, e affermando il principio che lo Stato possa solo riordinare la normativa concorrente in materia turistica.

LA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA TURISTICA 1/3 ART. 117 della Cost. (stesura originaria): il turismo era materia di competenza legislativa regionale da attuare in concorrenza con lo Stato. ART 116 della Cost: le Regioni a Statuto Speciale hanno potestà legislativa esclusiva in materia di turismo , svincolata rispetto a quella dello Stato.

LA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA TURISTICA 2/3 ART. 117 della Cost., novellato dalla legge costituzionale n.3/2001: spetta alle Regioni la competenza legislativa esclusiva delle Regioni a Statuto ordinario. N.B: ciò non significa che il potere legislativo delle Regioni nel settore turistico sia generale poiché è, comunque, limitato da norme statali (contratti di deposito in albergo, contratto di trasporto, furto in albergo)

LA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA TURISTICA 3/3 In definitiva: nel settore turistico vi è una situazione anomala; pur trattandosi di una materia di competenza esclusiva regionale, per essa lo Stato ha emanato un D.P.C.M 13 settembre 2002 che limita la potestà legislativa delle Regioni

GRAZIE PER L’ATTENZIONE ARRIVEDERCI