LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
Art. 32 della COSTITUZIONE: LA MEDICINA DEL LAVORO HA COME SUO COMPITO ESSENZIALE LA PROMOZIONE E CONSERVAZIONE DEL COMPLETO BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI LAVORATORI Art. 32 della COSTITUZIONE: L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
ORIENTAMENTI NORMATIVI ANNI ‘50 D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” D.P.R. “Norme generali per l’igiene del lavoro” ANNI ‘90 D.lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici” D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine” D.lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di lavoro” 9 aprile 2008 DECRETO LEGISLATIVO n° 81 TESTO UNICO in materia di TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
IL DECRETO 81/2008 e smi 13 Titoli 306 Articoli 51 Allegati LE IMPORTANTI NOVITA’: l’estensione a tutti i settori di attività e a tutti i lavoratori autonomi e dipendenti (tenendo conto delle particolari esigenze di servizio che alcune attività specifiche possono avere); il rafforzamento del ruolo degli ispettori del lavoro e l’introduzione di precise disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; l’ adeguamento del sistema sanzionatorio con l’introduzione di sanzioni penali per i trasgressori; l’obbligo per i datori di lavoro di pubblicare una valutazione complessiva del rischio; l’istituzione dei rappresentanti per la sicurezza eletti dai lavoratori, con un ruolo attivo in tutto il processo di prevenzione.
Il T.U è una norma tecnica ma anche organizzativa SISTEMA DI PREVENZIONE GLOBALE PROGRAMMATO INFORMATO PARTECIPATO
ALCUNE DEFINZIONI (1) art.2 LAVORATORE persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.(…) DATORE DI LAVORO soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (…)
ALCUNE DEFINZIONI(1I) art.2 DIRIGENTE Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; PREPOSTO Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
ALCUNE DEFINZIONI(III) art.2 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; MEDICO COMPETENTE Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
DEVE ESISTERE UN MODELLO ORGANIZZATIVO : CHI FA CHE COSA art.30 DEVE ESISTERE UN MODELLO ORGANIZZATIVO : Vanno definiti I RUOLI LE ATTRIBUZIONI I COMPITI
LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO è compito di TUTTI DATORE DI LAVORO DIRIGENTE-PREPOSTO RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE LAVORATORI
OGNUNO HA I SUOI OBBLIGHI Vediamo qualche esempio
IL RUOLO DEL LAVORATORE (art.20) PARTE ATTIVA NELL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SICUREZZA DEVE PRENDERSI CURA DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI CONTRIBUIRE ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA OSSERVARE LE DISPOSIZIONI IMPARTITE PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI FORMAZIONE SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI PREVISTI SEGNALARE EVENTUALI DEFICIENZE DEI MEZZI E DISPOSITIVI
adozione da parte dei lavoratori di SAPERE (conoscenza) SAPERE FARE (addestramento) adozione da parte dei lavoratori di atteggiamenti e comportamenti sicuri SAPERE ESSERE (atteggiamento) SAPERE AGIRE (comportamento)
LA TUTELA DELLA SALUTE (art.15) MISURE DI TUTELA VALUTAZIONE, ELIMINAZIONE /RIDUZIONE DEI RISCHI PREVENZIONE CONTROLLO SANITARIO INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO SEGNALI DI AVVERTIMENTO E MISURE DI EMERGENZA MANUTENZIONE (AMBIENTI, ATTREZZATURE, IMPIANTI)
E SE LE MISURE DI TUTELA NON SONO RISPETTATE????????
ALTRI 3 IMPORTANTI CONCETTI I LUOGHI DI LAVORO (art.62) Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’Azienda o dell’Unità produttiva, nonché in altro luogo di pertinenza dell’azienda, accessibile al lavoratore. I luoghi di lavoro devono rispettare i requisiti previsti II. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE :DPI (art. 74) Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro III LE ATTREZZATURE DI LAVORO (art. 69) Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature, componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
QUALE E’ QUINDI IL PUNTO CENTRALE?
IL DVR (art. 28) IL DATORE DI LAVORO HA L’OBBLIGO DI ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) Sono oggetto della valutazione tutti i RISCHI per la sicurezza e salute dei lavoratori. Il DVR deve contenere: Una relazione sulla valutazione dei rischi e sui criteri adottati per la valutazione stessa; Indicazione delle misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE (programma e procedure); Nominativo del RSPP; Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a RISCHI SPECIFICI che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE IL D.U.V.R.I. E LA GESTIONE DEL DOCUMENTO OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE
L’art. 26 del D.Lgs. N. 81/2008 (T.U.S.), modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 Tra gli OBBLIGHI del Datore di Lavoro vi è quello di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) quando l’ Ente è il “COMMITTENTE” di Lavori, Servizi e Forniture, per i quali sono previsti Rischi da Interferenze tra i lavori dell’impresa e le attività svolte dall’Ente stesso.
DEFINIZIONE DI INTERFERENZA Si parla di INTERFERENZE nella circostanza in cui si possa verificare un “CONTATTO RISCHIOSO” tra le persone presenti (anche pubblico esterno) ed il personale dell’appaltatore o tra il personale di “imprese diverse” che operano nella stessa sede con contratti differenti.
SCENARIO TIPICO, INTRODUZIONE DEGLI APPALTATORI A, B e C NEI LUOGHI DEL COMMITTENTE Rischi appaltatore C Rischi appaltatore B Ambiente di lavoro COMMITTENTE Rischi per i dipendenti Rischi appaltatore A
RISCHI DA INTERFERENZA Per “RISCHI DA INTERFERENZA”, come indicato dall’Autorità per la vigilanza, si intendono quei rischi che, nell’esecuzione di contratti per Lavori, Servizi e Forniture, in un determinato contesto, sono da considerarsi “AGGIUNTIVI” rispetto alla normale effettuazione degli stessi.
SI POSSONO CONSIDERARE RISCHI INTERFERENTI QUELLI : derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione 1. (...) b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro (committente ed appaltatore), ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE c.3. (…). Tale documento (DUVRI) è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE c.3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 NON SI APPLICA ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui DURATA NON SIA SUPERIORE AI DUE GIORNI
ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE c. 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’art. 3, comma 34 (“centrali di committenza”), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro NON COINCIDA CON IL COMMITTENTE, il SOGGETTO che AFFIDA IL CONTRATTO REDIGE IL DUVRI recante una VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto.
ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Il SOGGETTO presso il quale deve essere ESEGUITO IL CONTRATTO, PRIMA dell’inizio dell’esecuzione, INTEGRA IL DUVRI riferendolo ai RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE c.5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione (…) devono essere specificamente indicati, a pena nullità ai sensi dell’art. 1418 del Codici Civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle INTERFERENZE delle lavorazioni.
Il DUVRI è, un documento “dinamico”: ART. 26, D.LGS. 81/2008 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Il DUVRI è, un documento “dinamico”: La valutazione dei rischi effettuata “PRIMA” dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate nell’affidamento dei lavori e di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto emerga la necessità di un aggiornamento del documento.
Art. 26 c.1 modificato dal D.Lgs. 106/09 ALTRA PRECISAZIONE ESSENZIALE……. Art. 26 c.1 modificato dal D.Lgs. 106/09 HA ESCLUSO dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi, gli adempimenti di legge.
QUINDI IL DUVRI NON SI REDIGE PER……. Le mere forniture senza posa in opera, installazione e montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie procedure che interferiscono con la fornitura. I servizi per cui non c’è esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del datore di lavoro committente. I servizi di natura intellettuale, per esempio progettazione, direzione lavori, collaudi ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante (es. progettazione, installazione e collaudo software). Lavori o servizi la cui durata sia inferiore ai 2 giorni lavorativi (salvo lavori ad esposizioni particolari)
CHE COS’E’, QUINDI, IL DUVRI? Il DUVRI è un documento tecnico, operativo e gestionale, da allegare al Contratto di Appalto, che contiene le misure volte all’eliminazione dei rischi nelle aree interessate dall’esecuzione dei Lavori, dei Servizi o delle Forniture, ove si concretizzano, anche con discontinuità spaziale e temporale, le “INTERFERENZE” lavorative tra le diverse attività.