Tutela del patrimonio:

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Tutela del patrimonio: disamina dei diversi strumenti a disposizione e criteri di scelta Profili fiscali della polizza vita come strumento di protezione del patrimonio e di pianificazione successoria Dott. Massimo Caldara 17 Luglio 2014 - Sala delle Colonne della BPM

Premessa Tipologie di polizze assicurative (ramo vita) Contratti di assicurazione di puro rischio (finalità di copertura dei rischi morte, invalidità e non autosufficienza) Contratti di capitalizzazione (senza rischi legati alla vita umana; a contenuto previdenziale) Contratti assicurativi con finalità prevalentemente finanziarie: Polizze Unit Linked; Polizze Index Linked

Regime dei conferimenti In denaro Art. 15, comma 1 lett. f) TUIR: detrazione 19% dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza (limite 1.291,14 €, ma 630 € nel 2013 e 530 € nel 2014) Art. 10, comma 1, lett. e-bis) TUIR: deduzione dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari (limite 5.165,57 €) In natura Art. 9 TUIR: regola del valore normale Art. 67 TUIR e D.Lgs. 461/97

Tassazione: regole generali In caso di riscatto o scadenza Art. 44, comma 1, lett g-quater) del TUIR: ammontare percepito – premi pagati = reddito di capitale (se riscatto parziale, regola “proporzionale”) Art. 26-ter DPR 600/73 / Art. 68 Dl 83/2012 / Art. 18 del TUIR : imposta sostitutiva 26% (fino al 31.12.2011:12,50% fino al 30.06.2014: 20% ) Art. 11, comma 6 DLgs 252/2005 (previdenza complementare) Alcuni elementi distintivi rispetto a gestioni patrimoniali e OICR: differimento tassazione, compensazione redditi diversi e redditi di capitale, aliquota unica per tutti gli assets, deduzione costi

Tassazione: regole generali Esempi: riscatto finale (CM 19/E del 27.06.2014)

Tassazione: regole generali Esempi: riscatto con titoli di stato (CM 19/E del 27.06.2014)

Tassazione: regole generali Esempio: riscatto parziale (CM 11/E del 28.03.2012) Premio iniziale 1.000 Valore al riscatto 1.200 Riscatto 650 Coefficiente riscatto 0,54 Premio riscattato 542 Riserva 2011 1.155 Riserva 2011 relativa a premio riscattato 625 Gain tassato al 12,50% 83,83 12,50% 10,48 Gain tassato al 20% 24,50 20% 4,90 Gain complessivo 108,33 15,38 Premio residuo 458,33 Riserva 2011 residua 529,27 Differenza da tassare al 12,50% 70,93 8,87 Differenza da tassare al 20% 20,74 4,15 Gain complessivo latente 91,67 13,01 Quota di reddito di periodo = differenza tra valore della riserva matematica alla data e premi versati alla medesima data

Tassazione: regole generali In caso di cessione del contatto Art. 67, comma 1 lett. c-quinquies; Art. 68, comma 9 del TUIR (“Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi”).

Tassazione: regole generali In caso di morte (imposte dirette) Art. 34 DPR 601/73: esenzione da imposta sul reddito delle persone fisiche per capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita Art. 6 del TUIR: esenzione da imposta sul reddito delle persone fisiche per indennità conseguite a titolo di risarcimento dipendente da invalidità permanente o da morte “se l’evento che determina l’erogazione della prestazione è la morte, l’intero ammontare delle somme corrisposte non è soggetto a tassazione, indipendentemente dalla detrazione dei premi” (CM 29/E del 20.03.2001)

Tassazione: regole generali In caso di morte (imposte indirette) Art. 12, comma 1, lett c) DLgs 346/90 (Testo Unico Imposta di Successione): non concorrono a formare l' attivo ereditario … le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto Liberalità indiretta per terzi beneficiari diversi dagli eredi? Seppur in tema di azione di riduzione, cfr Cassazione Civile sentenza 6351/2006, secondo cui “Il (solo) depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all’azione di riduzione proposta dagli eredi legittimi”.

Tassazione: regole generali Esempio senza polizza vita Esempio con polizza vita De cuius con moglie e figlio Patrimonio al momento del decesso: Immobile valore catastale 500.000,00.= Conto corrente 100.000,00.= Obbligazioni bancarie 2.000.000,00.= Totale relictum 2.600.000,00.= Franchigia 2milioni di euro (1milione procapite) Imponibile da conteggiare per la tassazione 600.000,00.= euro Polizza vita 2.000.000,00.= Imponibile tassato zero perche’ la polizza non rientra nell’asse ed il valore della casa con il conto corrente rientrano nella franchigia 4% di 600.000 = 24.000 imposte 3% valore immobile catastale = 15.000,00 imposte (se fosse stata dichiarata prima casa 336 euro) Totale da versare 39.000,00.= da dividere tra la moglie ed il figlio (se fosse stata dichiarata prima casa le imposte sarebbero pari a 24.336,00.= euro) Nessuna imposta Totale da versare 15.000,00.= da dividere tra la moglie ed il figlio (se fosse stata dichiarata prima casa le imposte sarebbero pari a 336,00.= euro)

Tassazione “patrimoniale” Imposta di bollo: 0,2% Art. 13 comma 2-ter della Tariffa, All.A, Parte I, DPR 642/1972 + Art. 3 Decreto del MEF del 24.05.2012 (cfr CM 29/E del 05.07.2012) Imposta di bollo “speciale”: 0,40% Art. 19 comma 6 L. 214/2011: + Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 05.06.2012 (cfr CM 28/E del 02.07.2012) IVAFE (imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero): 0,2% Art. 19 c. 18-22 L. 214/2011: (NB: persone fisiche) + Prov 05.06.2012

Tassazione “patrimoniale” In base ad una sorta di alternatività con l’imposta di bollo, l’IVAFE non risulta dovuta: per le polizze di assicurazione emesse da imprese estere che richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale ed esercitino la facoltà prevista dall’art. 26-ter del DPR 600/73 per le polizze di assicurazione emesse da imprese estere e affidate in amministrazione ad una fiduciaria residente o ad un altro intermediario residente. Al di fuori delle due ipotesi sopra individuate, le polizze di assicurazione emesse da imprese estere sono soggette all’IVAFE (versata entro 16 giugno e indicata nel quadro RM).

Tassazione “patrimoniale” Per le polizze di assicurazione l’imposta di bollo ordinaria è dovuta all’atto del rimborso o riscatto (differimento) L’imposta di bollo speciale pagata annualmente (16 luglio di ciascun anno) può essere scomputata dall’imposta di bollo dovuta in sede di rimborso o riscatto Nell’ipotesi in cui tali attività siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria o con altro intermediario residente, l’imposta di bollo speciale pagata annualmente da questi deve essere comunicata all’impresa di assicurazione al fine di consentirne lo scomputo

IRM e IVCA Imposta annua dello 0,45% sulle riserve matematiche diverse da quelle a copertura del rischio morte e invalidità dovuta dalle imprese di assicurazione residenti o estere in regime di stabilimento e, su opzione, dalle compagnie estere in LPS Nel caso di compagnie estere in LPS “non optate”, l’imposta, calcolata sul valore delle polizze, è versata dagli intermediari finanziari residenti attraverso cui sono riscossi i redditi derivanti da contratti assicurativi, con provvista del contraente L’imposta annua così versata rappresenta un credito da compensare con l’imposta sostitutiva dovuta sui riscatti

Monitoraggio Valutario Le polizze assicurative sulla vita stipulate con imprese di assicurazione estere costituiscono “attività estere di natura finanziaria” e sono soggette alla disciplina sul cd. “monitoraggio fiscale” (Dl 167/1990) “Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti … non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi” (Art. 4, comma 4 del Dl 167/1990)

Anagrafe Tributaria Obbligo, per gli intermediari residenti di comunicare il codice fiscale dei soggetti contraenti contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, nonché i dati e le notizie sui contratti (art. 6 comma 1 lett. g-ter) e art. 7 del DPR 605/73) Il Dl n. 201/2011 ha previsto come, a far data dal 1° gennaio 2012, gli operatori e intermediari finanziari siano obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti intrattenuti e ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

Anagrafe Tributaria Secondo il Provvedimento del 18.07.2012 dell’Agenzia delle Entrate, i dati da comunicare relativi ai “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” sono: Importo totale degli incrementi della polizza effettuati nell’anno Importo totale dei riscatti della polizza effettuati nell’anno

Rischio riqualificazione Alcune recenti sentenze (es. Trib. Parma sent. N. 1107/10) hanno negato la natura previdenziale delle polizze assicurative sulla base di diversi elementi (es. versamento integrale del premio senza garanzia di restituzione del capitale investito) Traendo spunto anche da queste sentenze in ambito civilistico, l’Agenzia delle Entrate ha contestato la reale natura di prodotti assicurativi delle polizze, riqualificandoli in prodotti finanziari, e contestando sia l’interposizione fittizia di persona (art. 37 comma 3 DP 600/73), sia il negozio in frode alla legge (art. 1344 cc)

Massimo Caldara Studio Tavecchio & Associati Via Cosimo del Fante 4 20121 Milano www.tavecchioeassociati.net tel. 02 89074839