LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI ANNO 2012 IN ATTESA DI CHIARIMENTI Alessandria, 16 maggio 2012
COMUNICAZIONE DICHIARAZIONI D'INTENTO nuovo termine di trasmissione delle dichiarazioni di intento ricevute liquidazione periodica in cui confluisce la ft. emessa senza l'applicazione dell'IVA è da intendersi come termine ultimo o come obbligo ? violazioni pregresse non più punibili con nuova normativa, sono ancora sanzionabili ? modificare modulistica nel campo mese riferimento comunicazione nel frontespizio oppure le istruzioni
SPESOMETRO Obbligo di inserire a partire dal 2012 le operazioni con i paradisi fiscali di importo inferiore a € 500,00, che sono escluse dall'obbligo della comunicazione black list fatture inserite nei documenti riepilogativi previsti dall'articolo 6 DPR 695/1996 rendendo di fatto inutilizzabile la semplificazione Conferma ufficiale dell'esclusione dalla comunicazione per le operazioni passive relative alla sfera commerciale dei soggetti che hanno optato per la Legge 398/1991 quali le associazioni sportive, pro loco, associazioni senza fini di lucro.
SPESOMETRO Incrocio dati continua ad essere difficile nei rapporti tra soggetti con partita iva causa momento di registrazione diverso per ft. vendite rispetto a ft. acquisto salvo richiesta di informazioni con righi appositi ed incrocio su più anni.
CEDOLARE SECCA applicabilità o meno della sanzione in caso di tardivo esercizio dell'opzione in occasione del rinnovo annuale mediante Modello 69 da effettuarsi entro i 30 giorni della scadenza dell'annualità. provvedimento che disciplina la modalità di effettuazione della revoca.
IVIE Base imponibile per gli immobili situati in paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni Valore catastale come determinato e rivalutato nel paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale.
IVIE Inoltre trattandosi di modifica di natura sostanziale e non procedurale dovrebbe aver effetto dal periodo di imposta 2012, ma le istruzioni di Unico redditi 2011 invece hanno recepito le novità della versione del D.L. 16/2012.
IMPOSTA ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in paesi dell'Unione Europea o aderenti alla Spazio Economico Europeo l' imposta è stabilita in misura fissa pari a 34,20 si applica l' esenzione per le giacenze medie inferiori a € 5.000,00 prevista da nota 3 bis articolo 13 tariffa ?
IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF 10% INCREMENTO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI Manca decreto previsto dalla legge di stabilità che fissa: importo massimo agevolazione (€ 6.000,00 per il 2011) tetto di salario per il dipendente (€ ,00 per il 2011) Necessità che il decreto dia decorrenza dal 01 gennaio 2012.
IMU Detrazione fissa di € 200,00 non duplicabile per marito e moglie, non separati legalmente, con dimora e residenza in immobili diversi all'interno della stesso Comune duplicabile se in Comuni diversi ?
IMU Detrazione di € 50,00 per figlio convivente in dodicesimi con mese intero se maggiore di giorni 15 a partire dal compimento del 26° anno
IMU Termine per modifica aliquote 30 settembre per i Comuni 10 dicembre per lo Stato con scadenza del saldo fissata al 16 dicembre Dichiarazione opportuno precisare che è ancora efficace la presentazione attraverso modello unico informatico utilizzato dai notai Prospetto di liquidazione imposte (730/3) differito al operativamente no problema perché il CAF/professionista i calcoli li ha subito anche se non rilascia il 730/3
REGOLARIZZAZIONE OMESSA COMUNICAZIONE PREVENTIVA Ipotesi di comunicazione necessaria per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali Applicabile a situazioni quali : determinazione base imponibile IRAP per società di persone e imprenditori individuali in contabilità ordinaria consolidato fiscale regime trasparenza ex art TUIR regime nuove iniziative produttive regime legge 398/91 non imponibilità dei corrispettivi per gli enti associativi – modello EAS
REGOLARIZZAZIONE OMESSA COMUNICAZIONE PREVENTIVA comunicazione preventiva all'inquilino per opzione cedolare secca comunicazione 36% a Pescara, obbligatoria sino al 13 maggio 2011, (se applicabile anche alle irregolarità del 2011) Non applicabile comunicazione all'A.d.E. dei pagamenti a cavallo d'anno per detrazione 55% non comportando decadenza, ma solo sanzione comunicazione all'A.d.E. minusvalenze superiori a € ,00 derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati, implicando solo sanzioni
REGOLARIZZAZIONE OMESSA COMUNICAZIONE PREVENTIVA Sanabile la mancata opzione dell'IVA di gruppo in presenza di liquidazioni periodiche separate in capo alle varie società?
REGOLARIZZAZIONE OMESSA COMUNICAZIONE PREVENTIVA Sanabile la mancata iscrizione al Vies ? è da intendersi quale regime fiscale opzionale ? Stante l'interpretazione fornita dall'A.E. con RM 42/2012 parrebbe di sì Relativamente agli acquisti allo stato attuale per alcuni potrebbe anche non esserci l'interesse a procedere
REGOLARIZZAZIONE OMESSA COMUNICAZIONE PREVENTIVA Applicabile per le omissioni commesse a partire da quando? La regolarizzazione va effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile da intendere come – anno di imposta di efficacia dell'opzione oppure – anno di scadenza non rispettata Codice 8114 (R.M. 46/2012)
SOCIETA' DI COMODO Perdita fiscale triennio 2009 – 2011 anno 2012 congruo e coerente agli studi di settore no società di comodo libera utilizzazione del credito IVA nell'anno 2012
SOCIETA' DI COMODO Perdita fiscale triennio 2009 – 2011 anno 2012 congruo ma non coerente con ricavi e reddito elevato assume qualche rilevanza o meno la congruità e coerenza oppure le altre ipotesi previste dal provvedimento 14/02/2008 in uno o più dei tre periodi di perdita fiscale? aliquota IRES maggiorata del 10,5% sull'intero reddito e non solo sul reddito minimo In sostanza si pagano imposte più elevate in un anno in cui non si ha alcuna caratteristica di società non operativa
SOCIETA' DI COMODO SOCIETA' DI COMODO Acconti 2012 con maggiorazione 10,5% triennio di riferimento per verificare obbligo è
SOCIETA' DI COMODO Metodo previsionale possibile? SOCIETA' DI COMODO Acconti 2012 con maggiorazione 10,5% Base di calcolo Metodo storico Reddito imponibile virtuale 2011 Inoltre poi nel 2012 se il soggetto sarà congruo e coerente nulla sarà dovuto
ACCONTI MINIMI VECCHIA NORMATIVA nell'anno di passaggio da regime ordinario a regime minimi, l'acconto è dovuto sulla base dell'imposta indicata nell'ultimo Modello Unico esclusa facoltà di avvalersi del metodo previsionale
ACCONTI MINIMI NUOVA NORMATIVA abrogata previsione che vietava di tenere conto delle disposizioni relative al regime agevolato applicabile metodo previsionale per l'Irpef ? no acconto per imposta sostitutiva
COMUNICAZIONE DATI BENI D' IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI Prima scadenza differita al 15 ottobre 2012 causa particolari difficoltà di attuazione della norma e della novità dell'obbligo. Divergenza tra norma istitutiva dell'obbligo ed il provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate da ipotesi ben definite si è passati a comunicazione di “massa” di beni e finanziamenti finalità iniziale era evitare interposizione fittizia, diventata ricostruzione sintetica del reddito
COMUNICAZIONE DATI BENI D' IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI La norma prevede l' obbligo di comunicare I beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento
Pertanto non vanno comunicati i beni per i quali la concessione in godimento avviene ad un corrispettivo di mercato – intendendo come tali anche quelli concessi in godimento secondo presunzione di legge visto che la stessa A.E. ha precisato che tali situazioni non determinano reddito in capo all'utilizzatore e costi indeducibili in capo alla società come previsto dalla normativa in oggetto COMUNICAZIONE DATI BENI D' IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI
tanto meno vanno indicate le operazioni incluse in altri commi quali i finanziamenti che sono previsti nel comma 36 septiesdecies con riferimento unicamente ai poteri di controllo né sono da riportare la costituzione o gli aumenti di capitale sociale della società né sono da riportare i finanziamenti ricevuti dai soci da parte della società COMUNICAZIONE DATI BENI D' IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI
Ulteriore conseguenza non applicabili le sanzioni per mancata comunicazione di dati non richiesti dal provvedimenti normativo Inoltre l' A.E. richiede i dati dei beni per i quali il godimento è in essere nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 2011 ed altrettanto per i finanziamenti, mentre il presupposto impositivo al cui controllo è finalizzata la comunicazione è in vigore solo dal COMUNICAZIONE DATI BENI D' IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI
Il provvedimento A.E. estende la richiesta delle informazioni in relazione ai familiari dei soci, ai soci o familiari di altre società del gruppo, ai soci indiretti includendo anche i soci non persone fisiche Tenuto conto che il godimento del bene determina reddito diverso ex art. 67 TUIR la finalità ultima della comunicazione per A.E. è il redditometro occorre includere solo le società semplici e gli enti non commerciali ? COMUNICAZIONE DATI BENI D' IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI
Necessaria definizione di nozione di “gruppo” – controllate – controllate e collegate – altro COMUNICAZIONE DATI BENI D' IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI
Autoveicolo o immobile concesso in uso promiscuo al socio che è anche dipendente o amministratore. Il fringe benefit ex art. 51 TUIR sterilizza ogni reddito in natura e non vi è obbligo di comunicazione (la sanzione risulterebbe di fatto non applicabile). Auto aziendali a deducibilità limitata. La forfettizzazione della quota di inerenza disposta dall'art. 164 TUIR dovrebbe essere norma speciale in grado di disapplicare la norma generale del Dl 138/2011. Autoveicolo concesso in uso promiscuo al socio, non dipendente o amministratore il quale paga una tariffa di noleggio a valori di mercato. L'importo corrisposto sterilizza ogni reddito in natura e non vi è applicazione della disposizione che rende obbligatoria la comunicazione (la sanzione risulterebbe di fatto non applicabile). Immobile locato al socio con contratto registrato. Trattasi di informazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria e quindi non può essere ulteriormente richiesta al contribuente (art. 7 Dl 70/2011).
COMUNICAZIONE DATI BENI D' IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI Immobile in comodato al socio con contratto registrato. L'informazione è già in possesso della amministrazione e non può essere richiesta. Finanziamento concesso dal socio a società di capitali. L'informazione non é richiesta dalla norma originaria e la sanzione è quindi inapplicabile. Finanziamento concesso dal socio a società di persone in contabilità semplificata. La ricostruzione dei finanziamenti in essere è contabilmente impossibile. Bene concesso in godimento al socio persona giuridica o società di persone. Il socio non può produrre redditi diversi e pertanto la disposizione originaria e la sanzione non sono applicabili. Bene concesso in godimento al socio che lo utilizza in una propria attività di lavoro autonomo o di impresa. L'informazione é inutile ai fini del redditometro ed é dubbio che il reddito emergente da questo godimento possa essere qualificabile come reddito diverso, essendo già tassato nelle categorie di appartenenza (impresa o lavoratore autonomo).
Rilevanza reddituale È reddito diverso la differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo stabilito per il godimento dei beni – quindi no criterio cassa, ma di maturazione ? Sono indeducibili dal reddito d' impresa i costi di gestione relativi ai beni dati in godimento ai soci/familiari per un valore inferiore a quello di mercato – intero costo comunque o differenza rispetto al corrispettivo seppur inferiore? COMUNICAZIONE DATI BENI D' IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI E FAMILIARI
RECLAMO OBBLIGO PAGAMENTO PARZIALE MAGGIORI IMPOSTE La norma generale prevede che in caso di accertamento “esecutivo” impugnato nei termini mediante la presentazione del ricorso il pagamento parziale delle maggiori imposte deve avvenire entro il termine di presentazione dello stesso Agenzia Entrate sostiene pagamento del terzo entro termine notifica reclamo QUINDI data notifica reclamo = data notifica ricorso ↓ INIZIO FASE PROCESSUALE
RECLAMO Circolare 9/2012 paragrafo 2 con la presentazione dell'istanza “si svolge una fase amministrativa di esame preliminare della controversia …....., verificare se sussistono i presupposti per una soluzione stragiudiziale della lite”. paragrafo 2.9 la sospensione feriale dei termini processuali “non trova applicazione ….... trattandosi di una fase amministrativa e non processuale”. paragrafo 4 l'istanza di sospensione giudiziale non può essere proposta prima della conclusione della fase di mediazione” in quanto può essere richiesta alla commissione tributaria provinciale solo in pendenza di controversia giurisdizionale. Possibilità di concedere la sospensione amministrativa.
RECLAMO IPOTESI RUOLO/CARTELLA – ECCEZIONI CONTESTUALI Vizi imputabili all'ufficio → obbligo reclamo ed in caso di esito negativo i termini per la costituzione in giudizio decorrono trascorsi 90 giorni da notifica reclamo momento in cui contribuente riceve diniego Vizi imputabili all'Agente della riscossione → obbligo reclamo e costituzione in giudizio nei termini di cui sopra CONSEGUENZE ↓ Equitalia eccepisce inammissibilità ricorso per tardiva costituzione in giudizio (30 giorni da notifica reclamo/ricorso)
RECLAMO IPOTESI DINIEGO RIMBORSO Circolare 9/2012 paragrafo 7.2 L' accoglimento dell'istanza determina il venir meno dell'interesse ad agire in giudizio e rende inammissibile la relativa azione CONSEGUENZA ↓ esperibile solo giurisdizione ordinaria in assenza di esecuzione del rimborso amministrativa → condivisibile Natura giuridica reclamo processuale → non condivisibile, il processo non si è estinto in quanto si estingue solo con l' erogazione
RECLAMO MANCATA NOTIFICA DI ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI Esempio: ricorso contro cartella a seguito di avviso di accertamento non notificato Circolare 9/2012 paragrafo 1.1 “Qualora il contribuente intenda impugnare con il ricorso, anche un atto presupposto adottato dall'Agenzia delle Entrate, del quale affermi la mancata precedente notificazione è tenuto ad osservare preliminarmente la disciplina introdotta dall'art. 17 bis del D.Lgs n. 546 del 1992 e quindi a presentare l' istanza di mediazione”
RECLAMO Corte di Cassazione ritiene sia una facoltà e non un obbligo ricorrere anche contro l'avviso di accertamento ↓ Quindi obbligo reclamo solo se si intende ricorrere anche contro l'avviso di accertamento si intende notificare il ricorso contro la cartella non solo all'Agente della riscossione, ma anche all'Agenzia delle Entrate
RECLAMO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE Circolare 9/2012 paragrafo 2.6 “Si ritiene in ogni caso che la mancata allegazione di atti o documenti già in possesso dell'ufficio non costituisca motivo di rigetto dell'istanza” In ogni caso da integrare al momento del deposito presso la competente Commissione Tributaria Caso mancata allegazione altra documentazione rigetto istanza ? richiesta di integrazione ?
STUDI DI SETTORE necessità di istruzioni più complete tenuto conto della rilevanza assunta dagli scostamenti maggiori del 15%.
PRESUNZIONE DISTRIBUZIONE RISERVE DI UTILI Si considerano distribuiti prioritariamente utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31/12/2007 (D.M 02/04/2008) vale solo per la parte di utili / riserve distribuiti ai soci titolari di partecipazione qualificata o anche con partecipazione non qualificata?