A cura di Gaetano Scala Agenzia delle Entrate

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Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi A cura di Gaetano Scala Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio IVA

I presupposti dell’IVA Presupposto oggettivo: determinate cessioni di beni e determinate prestazioni di servizi Presupposto soggettivo: esercizio di impresa, arti o professione Presupposto territoriale: Cessioni di beni, se il bene è nel territorio dello Stato Prestazioni di servizi, se …

Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi Fino al 31.12. 2009 Regola generale: luogo di stabilimento del prestatore Eccezione: luogo di stabilimento del committente e/o luogo di utilizzo del servizio

Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi Dal 01.01.2010 occorre distinguere: servizi resi da soggetti passivi a privati consumatori (Business to Comumer o B2C) servizi resi da soggetti passivi a soggetti passivi (Business to Business o B2B)

Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi B2C  luogo di stabilimento del prestatore Regola invariata B2B  luogo di stabilimento del committente Nuova regola (che incorpora tutta una serie di prestazioni disciplinate diversamente fino al 31.12.2009) Soggetti interessati Operatori economici e enti commerciali Enti non commerciali anche per le prestazioni ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale Enti non soggetti se già identificati ai fini IVA (per acquisti intracomunitari)

Deroghe B2B e B2C Prestazioni relative ad immobili Localizzazione immobile Prestazioni di trasporto passeggeri Tratta percorsa Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili Materiale esecuzione modifiche dal 2011  prestazioni di accesso Ristorazione e catering Luogo di esecuzione Particolarità per catering a bordo Locazione a breve termine dei mezzi di trasporto Messa a disposizione + utilizzo

Deroghe B2C Intermediazioni Trasporto beni Lavorazioni Operazione sottostante Trasporto beni Tratta percorsa Intracomunitari inizio trasporto Lavorazioni esecuzione Locazione a lungo termine dei mezzi di trasporto Prestatore + utilizzo Prestazioni rese tramite mezzi elettronici Prestatore extracomunitario a soggetto stabilito in Italia Telecomunicazioni e teleradiodiffusioni

Deroghe B2C Esclusione dalla tassazione in Italia Prestazioni di servizi immateriali (cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, marchi, ecc.) Prestazioni pubblicitarie Consulenza e assistenza tecnica o legale ed elaborazione e fornitura di dati e simili Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative Messa a disposizione del personale Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica servizi prestati per via elettronica Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente una delle suddette attività o diritti Telecomunicazione e teleradiodiffusione, a meno che non siano utilizzate in Italia

Adempimenti: prestazioni ricevute da SP italiano Generalizzazione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge Per le prestazioni (e per le cessioni) Anche per gli enti Il reverse charge si applica anche se il prestatore è identificato ai fini IVA in Italia Presenza di stabile organizzazione Se rende direttamente il servizio Non si applica il reverse charge Se il servizio è reso da casa madre o stabile all’estero Si applica il reverse charge Autofatturazione (ovvero integrazione fattura del prestatore comunitario)

Adempimenti: prestazioni rese da SP italiano Obbligo di fatturazione delle prestazioni rese a soggetti passivi comunitari Operazioni non soggette Indicazione del numero identificativo del cliente Non rientrano nel volume d’affari Indispensabile per elenchi INTRA

Momento di effettuazione Pagamento del corrispettivo Deroga al criterio di effettuazione Prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo ricevute da committente italiano soggetto passivo da parte di prestatori stabiliti in altro Stato comunitario si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla loro conclusione

Momento effettuazione Prestazioni di servizi generici rese Operazione Momento effettuazione Termine per … Prestazione resa a soggetto passivo stabilito in Paese membro UE Incasso del corrispettivo o emissione fattura se antecedente … fatturazione: al momento di effettuazione. … registrazione: entro 15 gg. dalla emissione e con riferimento alla data di emissione … indicazione in Intra 1 quater: relativo al mese/trimestre effettuazione Prestazione resa a soggetto passivo stabilito in Paese extra-UE No obbligo fattura

Momento effettuazione Prestazioni di servizi ricevute Operazione Momento effettuazione Termine per … Prestazione acquistata da soggetto passivo stabilito in Paese UE Pagamento del corrispettivo … autofatturazione o integrazione*: al momento della effettuazione. … registrazione: entro 15 gg. dalla emissione/integrazione, nel registro fatture emesse prima dell’esercizio del diritto a detrazione, nel registro fatture acquisti. … indicazione in Intra 2: relativo al mese/trimestre di effettuazione * L’integrazione è consentita solo se la fattura è stata ricevuta contestualmente o antecedentemente al pagamento.

Momento effettuazione Prestazioni di servizi ricevute Operazione Momento effettuazione Termine per … Prestazione acquistata da soggetto passivo stabili in Paese extra-UE Pagamento del corrispettivo … autofatturazione: al momento della effettuazione. … registrazione: entro 15 gg. dalla emissione, nel registro fatture emesse prima dell’esercizio del diritto a detrazione, nel registro fatture acquisti NO OBBLIGO INTRA

Nuova disciplina dei rimborsi a soggetti non residenti La tassazione nel paese del committente e l’applicazione generalizzata del reverse charge comportano la riduzione delle ipotesi di rimborso a soggetti stabiliti in uno Stato diverso da quello di rimborso. Tuttavia, la direttiva 2008/9/CE ha modificato la relativa disciplina, perseguendo due finalità: migliorare il controllo delle istanze, controllo affidato innanzitutto allo Stato di residenza del richiedente e poi allo Stato del rimborso; Semplificare la procedura (mediante l’uso di strumenti telematici) e ridurre i tempi di esecuzione (previsione di tempi certi).

Nuova disciplina dei rimborsi a soggetti non residenti Tre procedure Rimborso dell’imposta assolta da operatori nazionali in altri Stati membri da operatori comunitari in territorio nazionale da operatori extracomunitari in territorio nazionale