Avv. Fabrizio Vedana Vice Direttore Generale I TER OPERATIVO : A DEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D ’ IMPOSTA E RUOLO DELLA SOCIETÀ FIDUCIARIA.

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Avv. Fabrizio Vedana Vice Direttore Generale I TER OPERATIVO : A DEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D ’ IMPOSTA E RUOLO DELLA SOCIETÀ FIDUCIARIA

A TTIVITÀ OGGETTO DI VOLUNTARY OVVERO LE ATTIVITÀ DISCLOSABILI Attività finanziarie: conto corrente, gestione patrimoniale, dossier titoli, deposito fiduciario, polizza assicurativa, ecc. Attività patrimoniali: immobili, opere d’arte, partecipazioni, cassette di sicurezza, metalli preziosi, ecc. Altre tipologie: fondazioni, trust

R IMPATRIO FISICO 1)Rimpatrio fisico: si effettua trasferendo fisicamente in Italia i beni che si trovano all’estero. Le attività estere verranno depositate, a nome del contribuente-disclosante (o della fiduciaria in esecuzione di mandato) su un conto corrente, un deposito titoli o una gestione patrimoniale aperta presso un intermediario italiano. La legge 186/2014 (articolo 5-quinquies, comma 4), per quanti sceglieranno tale soluzione, consente di ottenere la riduzione della metà delle sanzioni per violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

R IMPATRIO GIURIDICO 2) Rimpatrio giuridico: si effettua trasferendo giuridicamente in Italia i beni che si trovano all’estero. Le attività estere, in tal caso, rimarranno fisicamente all’estero ed intestate ad una fiduciaria italiana che, fungendo da sostituto d’imposta, esonererà il contribuente- disclosante dalla compilazione del quadro RW. Sarà la fiduciaria ad occuparsi di effettuare il calcolo delle imposte ed il loro versamento al fisco italiano. La legge 186/2014 (articolo 5-quinquies, comma 4), per quanti sceglieranno tale soluzione, consente di ottenere la riduzione della metà delle sanzioni per violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

R EGOLARIZZAZIONE 3) Regolarizzazione: si effettua mantenendo le attività all’estero. Le attività estere, in tal caso, rimarranno fisicamente all’estero ed intestate al contribuente-disclosante il quale dovrà provvedere, annualmente, alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Il contribuente dovrà, inoltre, calcolare e versare le imposte dovute sui redditi derivanti dalle attività estere nonché l’IVAFE e l’IVIE (ove dovute). La legge 186/2014 (articolo 5-quinquies, comma 4), per quanti sceglieranno tale soluzione, consente di ottenere la riduzione di un quarto delle sanzioni per violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

R IMPATRIO FISICO, REGOLARIZZAZIONE O RIMPATRIO GIURIDICO La scelta dipende in primo luogo dalla tipologia di bene: -Per attività finanziarie: percorribili (normalmente) tutte le strade (1, 2, 3) -Per attività patrimoniali: percorribili (normalmente) solo alcune strade (2, 3) -Per altre tipologie di beni (per es. trust): liquidazione del trust o nazionalizzazione (in sostanza il trust estero diventa italiano e verrà gestito da un trustee italiano, solitamente una fiduciaria)

I TER OPERATIVO -Incontro con cliente -Acquisizione documentazione comprovante l’avvenuto conferimento di incarico a professionista per la presentazione di richiesta di adesione al programma di voluntary disclosure -Verifiche antiriciclaggio di tipo rafforzato, in particolare su determinate categorie di soggetti (PEP, PIL, dipendenti di aziende e private e pubbliche, ecc.) -Assegnazione profilo rischio antiriciclaggio a cliente (normalmente ALTO) e valutazioni ai fini di eventuali SOS

I TER OPERATIVO -Sottoscrizione mandato fiduciario e successiva intestazione alla fiduciaria dei beni oggetto di disclosure (per i beni non intestabili – tipicamente gli immobili – la fiduciaria potrà assumere incarico di mera amministrazione) -Invio, a cura del professionista, della richiesta di adesione al programma di voluntary disclosure e, entro i trenta giorni successivi, della relazione di accompagnamento N.B. Nella sezione 5 della relazione il professionista avrà cura di dare conto dell’avvenuto conferimento dell’incarico alla fiduciaria di fare da sostituto d’imposta. Ciò al fine di motivare l’applicazione delle più favorevoli norme in materia di sanzioni (0,50% per anno anzichè lo 0,75% per anno)

I TER OPERATIVO -conto corrente/deposito titoli/gestione patrimoniale/polizza assicurativa intestati alla fiduciaria avranno una normale operatività (con possibilità, su istruzione del fiduciante, di nominare anche dei delegati) una volta perfezionata la procedura di voluntary disclosure (ovvero con pagamento di tutti gli F24). Prima del perfezionamento della procedura, l’operatività sui citati rapporti sarà sottoposta a limitazioni. -Immobili/partecipazioni/altri beni oggetto del mandato fiduciario saranno liberamente trasferibili soltanto una volta perfezionata la procedura di voluntary disclosure (ovvero con pagamento di tutti gli F24). Prima del perfezionamento della procedura, l’operatività del mandato fiduciario sarà sottoposta a limitazioni.

N ON C ’ È MOLTO TEMPO PER FARSI DOMANDE. U NIONE F IDUCIARIA È LA MIGLIORE RISPOSTA Uffici di Milano: Uffici di Roma: