Gli effetti della riforma sulla dirigenza

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Gli effetti della riforma sulla dirigenza

La dirigenza La riforma è intervenuta sulla figura del dirigente, dando rilevanza alle prerogative ed alle responsabilità dirigenziali sui poteri  accentuazione dei poteri gestionali del dirigente in qualità di datore di lavoro sulle responsabilità  in due sensi: ridefinizione della responsabilità dirigenziale previsione di responsabilità disciplinare con inserimento di sanzioni conservative

Poteri dirigenziali privatistici La riforma rimarca espressamente che gli atti di micro-organizzazione e di gestione dei rapporti di lavoro (gestione delle risorse umane, direzione e organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici) spettano in via esclusiva ai dirigenti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro  I dirigenti esercitano i poteri privatistici fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi

Poteri dirigenziali privatistici La riforma estende il potere/dovere del dirigente di procedere direttamente in via disciplinare per le infrazioni punibili con sanzione fino alla sospensione breve (da 1 a 10 giorni): Contestazione dell’addebito entro 20 giorni dalla notizia del fatto Convocazione per contraddittorio Attività Istruttoria Conclusione del procedimento (sanzione o archiviazione) entro 60 giorni dalla contestazione

Responsabilità del dirigente Responsabilità dirigenziale  violazione di “obblighi di risultato” accertati in base al sistema di valutazione Responsabilità disciplinare  violazione obblighi di comportamento accertati a seguito di procedimento disciplinare

Responsabilità disciplinare Obblighi del dirigente rispetto di dovere di servire la repubblica con impegno e responsabilità Rispetto dei principi costituzionali ex art. 97-98 Cost Leale collaborazione, diligenza, fedeltà, anteponendo il rispetto della legge agli interessi propri ed altrui In generale: assicurare elevati standards di efficacia ed efficienza delle attività e dei servizi istituzionali In particolare: art. 5 CCNL 22.02.2010

Ipotesi di responsabilità Particolari ipotesi di infrazioni disciplinari per il dirigente Rifiuto di collaborazione o false/reticenti dichiarazioni relative a procedimento disciplinare in corso False attestazioni e certificazioni in tema di malattia Responsabilità nell’esercizio dell’azione disciplinare NB: Atti/comportamenti punibili con il licenziamento, anche senza preavviso

Incarichi dirigenziali La materia degli incarichi dirigenziali è stata più volte rivista: dal D.lgs. 150/2009, rimarcando gli aspetti di procedimentalizzazione e di garanzia per il dirigente dalla L. 122/2010 in senso diametralmente opposto (dopo poco più di 6 mesi!)

Incarichi dirigenziali in genere La riforma del D.lgs. 150/2009 attua i principi espressi dalla Corte Costituzionale (sentenze 103/2007, 104/2007, 161/2008) e dalla direttiva DPF 10/2007: assicurare autonomia e imparzialità della funzione dirigenziale rimarcare la distinzione tra politica e amministrazione ridimensionando le caratteristiche di fiduciarietà del rapporto e rimarcando le prerogative dirigenziali, soprattutto in tema di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro

Incarichi dirigenziali in genere Si interviene sui requisiti e sul procedimento di conferimento e revoca dell’incarico: nel conferimento dell’incarico si tiene conto, in relazione a natura e caratteristiche degli obiettivi + complessità della struttura interessata, di attitudini e capacità professionali risultati conseguiti in base alla valutazione competenze organizzative possedute esperienze di direzione maturate all’estero

Incarichi dirigenziali in genere segue… si prevede una procedura ad evidenza pubblica con obbligo di motivare i criteri di scelta del soggetto a cui viene conferito l’incarico gli incarichi sono revocabili solo attraverso la procedura di responsabilità dirigenziale a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive MA … 

Incarichi dirigenziali in genere La L 122/2010: Se alla scadenza di un incarico dirigenziale, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione non si intende, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico al dirigente, si conferisce un altro incarico, anche di livello inferiore Per conferire maggiore effettività al potere: non si applicano disposizioni normative e contrattuali più favorevoli è abrogato all’art. 19, comma 1 ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dal D.lgs. 150/2009, che disponeva in senso praticamente opposto)

Incarichi a contratto in generale La riforma precisa che sono conferiti: fornendone esplicita motivazione a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (indicata nella norma) non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione

Incarichi dirigenziali Secondo il comma 6-ter, le norme sugli incarichi a contratto (comma 6 e 6bis) si applicherebbero (direttamente) agli enti locali Le norme sulla dirigenza costituiscono, per gli enti locali, norme di principio ai quali deve seguire un adeguamento, in base alla proprie peculiarità (art. 27 D.lgs. 165/2001 e art. 111 D.lgs. 267/2000) In questo quadro, sarebbe da escludere la diretta applicabilità delle norme del D.lgs 165/2001 agli enti locali, ed in particolare dell’art. 19, comma 6, ma i chiari principi espressi sono talmente pregnanti da non potere non essere applicati

Incarichi dirigenziali: principi Limitazione degli aspetti di fiduciarietà Favor per incarichi “di ruolo” rispetto a quelli a tempo determinato Modalità procedurali per incarichi Limitazione quantitativa degli incarichi a tempo determinato Particolare qualificazione professionale del soggetto incaricato Collegamento tra requisiti/competenze richieste e qualificazione/professionalità posseduta dal soggetto incaricato Maggiori garanzie per il dirigente  non più dopola L. 122/2010