GLI INDIRIZZI DEL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA Dott. Francesco Crea MMG - Consigliere dell’ Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di.

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GLI INDIRIZZI DEL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA Dott. Francesco Crea MMG - Consigliere dell’ Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Cremona Crema, 17 Ottobre 2015

Dall’ Ordine dei Medici all’ OMCEO : le principali tappe storiche Associazioni Private : fine ‘800 Istituzione degli Ordini dei Medici Legge 455 del 10 luglio 1910 promulgata dal Governo Giolitti Marzo 1935 : il regime fascista li soppresse trasferendo le funzioni ed i compiti al Sindacato fascista di categoria. Ricostituzione : Assemblea Costituente nel settembre 1946 Giovanni Giolitti ( 27 ottobre 1842 – 17 luglio 1928 )

Con D.P.R. 221 del 5 aprile 1950 : Approvazione del Regolamento degli ordini Con la Legge n. 409 del 14 luglio 1985 gli Ordini dei Medici diventano Ordini provinciali dei Medici Chirurghi E degli Odontoiatri : unico ordinamento presso il quale coesistono due Albi professionali con i relativi Consigli Direttivi e le relative Commissioni, dotati di specifiche competenze istituzionali : L’Italia recepisce ed attua le direttive della CEE del 1980 relative all’istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, quindi

E’ dotato di personalità giuridica e di propria autonomia gestionale e decisionale E’ posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute E’ coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ( FNOMCEO ) OMCEO E’ un Ente di Diritto Pubblico

L’ OMCEO ha le seguenti attribuzioni : 1.La tenuta dell'Albo Professionale 2. Designare rappresentanti in seno alle Istituzioni locali 3. Promuovere l'aggiornamento culturale degli Iscritti 1999 : Verso il riconoscimento giuridico della carta dell’autodeterminazione del malato 2009 : La vita umana nelle fasi finali 4. Collaborare con le Autorità locali

5. Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei propri Iscritti 6. Interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario o fra sanitario e Paziente o Enti. Così facendo l’ ordinamento giuridico tutela il Cittadino, garantendo che Medici e Odontoiatri siano in possesso dei titoli necessari allo svolgimento delle due professioni e che l´esercizio stesso avvenga secondo dei principi di correttezza e decoro. Questa tutela avviene grazie al Codice Deontologico che sinteticamente possiamo definire la normativa di riferimento del professionista cui si deve attenere per l'espletamento della sua professione. Il complesso tema delle Simultaneous Care viene considerato così importante, che all’interno del Nuovo Codice Deontologico, in vigore dal maggio 2014, in più di uno dei 79 articoli che lo costituiscono, troviamo dei riferimenti.

SIMULTANEOUS CARE E CODICE DEONTOLOGICO TITOLO I : CONTENUTI E FINALITA’ ( Art. 1 ) TITOLO II : DOVERI E COMPETENZE DEL MEDICO ( Art. 3; Art. 6; Art. 16; Art. 17 ) TITOLO III : RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA ( Art. 20 ) TITOLO IV : INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. CONSENSO E DISSENSO ( Art. 33; Art. 38; Art. 39 ) TITOLO VIII : TRATTAMENTO MEDICO E LIBERTA’ PERSONALE ( Art. 53 ) TITOLO X : RAPPORTO CON I COLLEGHI ( Art. 58 ; Art. 61 ) TITOLO XII : RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI ( Art. 66 )

Articolo 3 DOVERI GENERALI E COMPETENZE DEL MEDICO doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna ….. Articolo 6 QUALITA’ PROFESSIONALE E GESTIONALE il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti. Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l’uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l’efficacia, la sicurezza e l’umanizzazione dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione nell’accesso alle cure. Articolo 1 DEFINIZIONE il Codice Deontologico identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra. In armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità professionale.

Articolo 16 PROCEDURE DIAGNOSTICHE E INTERVENTI TERAPEUTICI NON PROPORZIONATI il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o miglioramento della qualità della vita. Il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato. Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte. Articolo 17 ATTI FINALIZZATI A PROVOCARE LA MORTE il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocare la morte.

Dal Giuramento di Ippocatre ( 460 a.C. circa – 377 a.C. ) Testo Classico Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; …. In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati …..

Articolo 20 Relazione di cura la relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità. Il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura.

Articolo 33 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON LA PERSONA ASSISTITA il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva…… Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale ….., tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza. Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, riportandolo nella documentazione sanitaria.

Articolo 38 DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a una informazione medica di cui resta traccia documentale. La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l’espressione di volontà attuali. Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria. Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall’ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili ed indifferibili.

Articolo 39 ASSISTENZA AL PAZIENTE CON PROGNOSI INFAUSTA O CON DEFINITIVA COMPROMISSIONE DELLO STATO DI COSCIENZA Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita. Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del paziente, prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

PAZIENTE O PERSONA ASSISTITA ? Questa distinzione è stata voluta per dare coerenza al cambio di paradigma della Medicina moderna ( dal “ curare “ al “ prendersi cura “ ) che passa da esclusiva azione di cura della Malattia, a quella più vasta di promozione e tutela della Salute. Infatti il termine “Paziente” viene utilizzato quando si parla di “Cure”, mentre quello di “Persona assistita” lo troviamo negli articoli di più ampia accezione.

Articolo 53 RIFIUTO CONSAPEVOLE DI ALIMENTARSI Il medico informa la persona capace sulla conseguenze che un rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne documenta la volontà e continua l’assistenza, non assumendo iniziative costrittive né collaborando a procedure coattive di alimentazione o nutrizione artificiale. Articolo 58 RAPPORTO TRA COLLEGHI il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali e economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità. Il medico affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda il migliore interesse della persona assistita, ove coinvolta. Il medico assiste i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese. Il medico, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.

Articolo 61 AFFIDAMENTO DEGLI ASSISTITI i medici coinvolti nell’affidamento degli assistiti, in particolare se complessi e fragili, devono assicurare il reciproco scambio di informazioni e la puntuale e rigorosa trasmissione della documentazione clinica. Articolo 66 RAPPORTO CON ALTRE PROFESSIONI SANITARIE il medico si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l’integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità. Il medico sostiene la formazione interprofessionale, il miglioramento delle organizzazioni sanitarie nel rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte e l’osservanza delle regole deontologiche.

CONCLUSIONI Il Codice Deontologico, come abbiamo appena visto in questi ultimi articoli, ci invita a perseguire un nuovo modello organizzativo che miri a garantire la presa in carico globale del paziente attraverso un’assistenza continua e integrata grazie all’interazione multidisciplinare e multiprofessionale. Le complesse problematiche relative alle Simultaneous Care : 1. Garantire sempre la qualità della vita in ogni fase della malattia ; 2. Rispondere ai tanti bisogni del malato e della famiglia ; 3. Gestire il senso di abbandono nella fase avanzata e terminale

possono essere affrontate solo con un’azione sinergica tra medico ospedaliero (cure palliative, oncologo, specialista di branca, ecc. ), medico di medicina generale, infermiere, fisioterapista, osa, assistente sociale, assistente spirituale, ecc. Oggi più che mai è necessaria ed indispensabile l’integrazione ospedale-territorio, che può realizzarsi coinvolgendo attivamente le Cure Primarie, dal momento che nel nostro territorio esistono tante realtà di forme associative, alcune molto evolute, che sono in grado di collaborare in tutte le fasi organizzative ed assistenziali del processo. INSIEME SI PUO’ INSIEME E’ MEGLIO INSIEME SI DEVE

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA POLO SANITARIO NUOVO ROBBIANI DI SORESINA Grazie per l’attenzione MEDICI DI MEDICINA GENERALE COME ? Un esempio potrebbe essere il modello POT, il primo ed attualmente l’unico, su scala regionale e forse nazionale, di vera integrazione tra Ospedale e Territorio per la gestione delle cronicità. Il POT già presente sul nostro territorio prevede l’integrazione tra