1. L ’insostenibile danno delle fotocopie pirata In Italia, ogni anno, vengono effettuate circa 2,6 miliardi di fotocopie abusive (pari a circa 10,3 milioni di volumi), che sottraggono alla filiera editoriale oltre 300 milioni di euro. Si tratta di circa della metà del valore del mercato librario su cui va a incidere il fenomeno della fotocopiatura, e cioè l’editoria di qualità e di ricerca: libri per l’università, saggistica, editoria professionale.
Il danno alla cultura del nostro Paese è pesantissimo: le fotocopie abusive riducono sensibilmente le vendite dei testi universitari e pertanto spesso risulta non più conveniente la pubblicazione di opere scientifiche e saggistiche più accurate e innovative. Anche le traduzioni di altre lingue sono limitate alle sole opere di più sicuro successo. E troppo spesso gli autori italiani sono spinti a pubblicare direttamente in lingua straniera libri che in Italia avrebbero come acquirenti unici (e di un’unica copia!) i prodotti di fotocopie abusive! La cultura in generale quindi ne risente: le nuove idee, che andrebbero diffuse e promosse per una generale crescita culturale in ogni settore, seguono strade alternative alla carta stampata, si perdono in messaggi equivoci, manipolabili, con una forte settorialità nella diffusione (vedi Internet).
Il danno alla legalità: Il principio alla base del diritto d’autore è semplice: la legge riconosce all’autore e ai suoi aventi causa un valore per la propria opera, valore che gli consenta di continuare a sviluppare la sua linea creativa di studio, di ricerca, di espressione. Non rispettare la legge in materia di diritto d’autore significa sottrarre le risorse che la stessa legge attribuisce all’autore e all’editore, a fronte della produzione di un’opera, equivale a non riconoscere il valore che l’opera stessa rappresenta e a non dare valore ai principi legali che riconosciamo come base del vivere civile.
Il danno all’economia e all’occupazione è rappresentato da una stima di circa 2,8 miliardi di fotocopie abusive, pari a danni per circa 300 milioni di euro, a scapito dell’intera filiera editoriale, per non contare le decine di milioni di euro di evasione fiscale e la mancata assunzione di persone nei diversi rami dell’editoria. Acquistando un testo fotocopiato si danneggia chi il libro l’ha scritto, corretto, redatto, prodotto, illustrato, edito e distribuito.
2. Che cosa dice la normativa Le legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941, di recente modificata dal Decreto Legislativo n. 68/03, prevede la possibilità di riprodurre legittimamente solo per uso personale in fotocopia, xerocopia o sistema analogo un’opera protetta dal diritto d ’autore, nei limiti del 15% del volume o fascicolo di periodico.
La stessa legge prevede attualmente che i responsabili dei punti o centri di riproduzione che utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi – anche gratuitamente – l’uso di macchine fotocopiatrici o sistemi analoghi, debbano corrispondere un compenso ad autori ed editori, per le copie delle opere protette dal diritto d’autore (comma quarto, art. 68, L. 633/41). Tutte le fotocopie fatte violando queste regole sono da ritenersi illegittime e i responsabili dei centri di riproduzione che le consentono sono perseguibili a norma di legge.
3. Le sanzioni penali e amministrative Per i contravventori della legge sul diritto d ’autore sono previste le sanzioni di cui alla Sezione II della legge in materia. Art.171 Salvo quanto previsto dall’articolo 171-bis e dall’articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto,a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana; ...(omissis)...
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; ...(omissis)... La violazione delle disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell’articolo 68 (vedi paragrafo precedente) comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.
Art.171-ter 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: ...(omissis)... b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a)e b); ...(omissis)…
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce,duplica,trasmette o diffonde abusivamente,vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d ’autore e da diritti connessi; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. ...(omissis)...
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 (Interdizione da una professione o da un ’arte)e 32-bis (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale. ...(omissis)...
Art.171-quater Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l ’arresto sino ad un anno o con l ’ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed ai fini di lucro: a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate; ...(omissis)...
Art.174-bis Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a 103,00 euro. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da 103,00 a 1.032,00 euro. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto. È fatta salva la possibilità per il titolare del diritto d’autore di agire comunque in sede civile per “…ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.” (art.158 L.633/41).