La disciplina del credito al consumo Gli obblighi gravanti sui creditori e le conseguenze della loro violazione dott. Ruggero Carli Responsabile Settore Casse Rurali della Federazione Trentina della Cooperazione
Argomenti Le fonti della riforma Ambiti di applicazione: soggettivo e oggettivo Dati di contesto Obblighi di trasparenza bancaria: informativa precontrattuale facoltativa obblighi precontrattuali obbligatori obblighi contrattuali
Le fonti della riforma Direttiva n. 2008/48/CE Principio di «massima armonizzazione» D.lgs. N. 141/2010 Attuazione in Italia della direttiva Coordinamento del TUB (Titolo VI Capo II) Decreto del Ministero Economia e Finanze 03.02.2011 Modifica della Delibera CICR del 4 marzo 2003 sulla trasparenza Delega Bankitalia per regolare la nuova trasparenza sul credito ai consumatori Istruzioni di trasparenza Bankitalia 09.02.2011 pubbl. 16/2 Entrata in vigore della direttiva il 1° giugno 2011
Credito al consumo al 30/06/2012 Credito al consumo al 30 giugno 2012 Credito al consumo al 30/06/2012 Banche Finanziarie Totale Cr Tn 141 Provincia di Trento 330 175 505 Trentino Alto Adige 594 310 904 Nord-Est 16.356 7.733 24.089 Italia 57.900 52.557 110.457 valori in milioni di euro
CR
Ambito di applicazione soggettivo oggettivo SOGGETTIVO: consumatore «Persona fisica che agisce per scopo estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art 121, comma 1 lett. c) TUB)
Ambito di applicazione OGGETTIVO: art. 122 TUB - tutti i contratti di credito, ad eccezione: • Importi inferiore a 200 o superiore a 75.000 euro; • Finanziamenti destinati ad acquisto o conservazione diritto di proprietà su terreno o immobile; • Finanziamenti ipotecari, se superiori a 5 anni; • Crediti individuati dalla legge, a favore di un pubblico ristretto, per interessi generali, a tassi inferiori al mercato; • Altre esclusioni di minor rilevanza.
Obblighi di trasparenza bancaria Informativa precontrattuale facoltativa (annunci pubblicitari) Obblighi precontrattuali obbligatori (IEB; chiarimenti adeguati; verifica merito creditizio) Obblighi contrattuali
Obblighi di trasparenza bancaria ANNUNCI PUBBLICITARI (art. 123 TUB) Se sono «generici» non hanno contenuti minimi obbligatori • es. mero «messaggio pubblicitario» senza informazioni economiche Se riportano il tasso o altre cifre: • devono essere completi ed indicare tutti gli altri elementi economici, tra cui il TAEG • devono assumere una forma «chiara, concisa e graficamente evidenziata, con l’impiego di un esempio rappresentativo»
Obblighi di trasparenza bancaria OBBLIGHI PRECONTRATTUALI (art. 124 TUB) A B C Consegna gratuita IEB Chiarimenti adeguati gratuiti Verifica merito creditizio documento standard / personalizzato / necessario per il confronto assistenza al cliente
Obblighi di trasparenza bancaria Consegna gratuita IEB A (art. 124, comma 1 e 2 TUB) Informazioni europee di base sul credito ai consumatori • Modello standard (allegato 4 C Istruzioni B.I.) • Riporta le condizioni offerte al consumatore (durata, importo, tasso) e talune clausole normative (es. diritto di ripensamento, rimborso anticipato, consultazione di una banca dati…) • Non è nominativo né datato • Va consegnato gratuitamente al cliente prima della stipula del contratto • La consegna al cliente deve essere attestata per iscritto
Obblighi di trasparenza bancaria Chiarimenti adeguati gratuiti B (art. 124, comma 5 TUB) • Favorire una decisione informata e consapevole del consumatore • Dovere di fornire «chiarimenti adeguati» • credito «adatto» a: • Esigenze del consumatore • Situazione finanziaria • Illustrazione delle «caratteristiche essenziali» del prodotto proposto • Effetti specifici e conseguenze in caso di mancato pagamento
Obblighi di trasparenza bancaria Verifica del merito creditizio C (art. 124-bis TUB) • Obbligo di svolgere un’istruttoria per la verifica del merito creditizio • Necessità di avere «informazioni adeguate», anche consultando banche dati • Bankitalia: le banche assolvono tale obbligo applicando le Istruzioni di Vigilanza sul merito creditizio - circ. 229 del 1999
Obblighi di trasparenza bancaria OBBLIGHI CONTRATTUALI (Istruzioni di trasparenza Bankitalia, Sez. VII, Par. 5.2.1) Forma scritta Contenuti obbligatori Esempi: condizioni economiche, TAEG, importo totale dovuto dal consumatore, conseguenze per il mancato pagamento delle rate, garanzie e assicurazioni previste, diritto di recesso, mezzi di tutela stragiudiziale Consegna di copia del contratto Diritto del consumatore di recedere entro 14 gg ex art. 125-ter TUB (rimborso capitale + interessi; no penale)
La disciplina del credito al consumo grazie per l’attenzione dott. Ruggero Carli Responsabile Settore Casse Rurali della Federazione Trentina della Cooperazione ruggero.carli@ftcoop.it