IL TRATTAMENTO CONTRATTUALE E CONTRIBUTIVO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ARTISTI UTILIZZATI IN ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE.

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IL TRATTAMENTO CONTRATTUALE E CONTRIBUTIVO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ARTISTI UTILIZZATI IN ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE

Principali fonti normative 19/09/2013 Settore spettacolo D.L.C.P.S. 708/1947 D.P.R. 17/11/1971 D.P.R. 1420/1971 D.P.R. 29/04/1980 D.P.R. 796/1981 D.P.R. 90/1983 D.P.R /1987 D.P.R. 203/1993 D.LGS. 30/04/1997 n.182 D.M. 15/03/2005 Enpals circ.30/03/2006 n.7 e 8

Mappature delle date di decorrenza dell’obbligo assicurativo Enpals CategoriaDecorrenzaFonte Artisti lirici; maestri del coro, assistenti, aiuti, suggeritori del coro; attori di prosa, e allievi attori (mimi); attori di operetta; artisti di rivista, varietà ed attrazioni (comici, fantasisti, soubrette); artisti di circo (acrobati, clown, domatori, fantasisti); artisti di fotoromanzi; generici e figuranti speciali; attori e generici cinematografici; attori di doppiaggio cinematografico; registi teatrali, cinematografici e di audiovisivi; aiuto registi; direttori della fotografia; direttori di produzione; ispettori di produzione; segretari di produzione; cassieri di produzione; direttori di scena; direttori di doppiaggio; assistenti di scena e di doppiaggio; direttori d' orchestra; sostituti direttori d' orchestra; concertisti e solisti; professori d' orchestra; orchestrali di musica leggera; bandisti; tersicorei e ballerini; coristi e vocalisti; ballerini lirici; figuranti di sala; amministratori di formazioni artistiche; tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa, di scena e altri tecnici cinematografici; tecnici del montaggio, del suono, delle luci di scena e altri tecnici del teatro; operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva; aiuto operatori, fotografi di scena; arredatori, architetti, scenografi; costumisti, figurinisti e modiste; truccatori; parrucchieri 01/01/1953Art.3 DLCPS n. 708/1947 Sceneggiatori teatrali, cinematografici e di audiovisivi01/01/1972D.P.R. 17/11/1971 Suggeritori; personale artistico occupato nella produzione di short pubblicitari e cinematografici; personale artistico occupato da case produttrici di fotoromanzi; maestranze cinematografiche; maestranze teatrali; maestranze degli audiovisivi; coreografi; maestri del coro; direttori e suggeritori di banda; maestri di banda; tecnici del montaggio, delle luci, dello sviluppo e stampa, di scena ed altri tecnici di fotoromanzi 01/05/1972D.P.R. 1420/ /09/2013

Mappature delle date di decorrenza dell’obbligo assicurativo (segue) CategoriaDecorrenzaFonte Dialoghisti ed adattatori 01/07/1980D.P.R. 29/04/1980 Tecnici del montaggio, del suono, delle luci di scena ed altri tecnici di audiovisivi (assunti a tempo determinato 01/02/1982D.P.R. 796/1981 Segretari di edizione, organizzatori generali 01/05/1983D.P.R. 90/1983 Cantanti di musica leggera; presentatori, annunciatori e commentatori; disk- jokey 01/06/1987D.P.R. 207/1987 Indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda (con le limitazioni successivamente cassate Sez. Lavoro Cassazione) 01/06/1987D.P.R. 203/1987 Animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica 01/07/1993D.P.R. 203/ /09/2013 L’art.43, comma 2 della Legge 27/12/2002 n. 289 ha modificato l’art.3 del Dlcps 708/1947, disponendo l’individuazione o revisione dei soggetti tramite decreti interministeriali di concerto fra il M.L.P.S. e quello dell’Economia, sulla base dell’evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro.

Mappature delle date di decorrenza dell’obbligo assicurativo (segue) CategoriaDecorrenzaFonte imitatori ipnotizzatori; illusionisti e prestigiatori marionettisti; burattinai acrobati; stuntman; contorsionisti; maestri d'armi soggettisti; light designer video assist; location manager; responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva; casting director; documentalisti audiovisivi compositore; maestro collaboratore; consulente assistente musicale fotomodelli; cubisti; spogliarellisti bozzettista; story board artist; creatori di fumetti; illustrazioni e disegni finalizzati all'animazione prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche operai e impiegati dipendenti dalle sale scommesse e dalle sale giochi istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi operai e impiegati dipendenti da società sportive direttori tecnici, massaggiatori e istruttori presso società sportive animatori in strutture turistiche e di spettacolo 22/04/2005D.M. 15/03/ /09/2013

Regime speciale - definizioni INSORGENZA DELL’OBBLIGO L’obbligo discende direttamente dal tipo di attività svolta dal prestatore, qualora rientri in una di quelle tabellate, a prescindere dalla forma contrattuale utilizzata e dalla durata della prestazione. Spettacolo non è solo quello che si svolge davanti ad un pubblico, ma qualsiasi attività artistica che può essere appresa tramite gli strumenti di registrazione creati dalla tecnica (cfr. Corte di cassazione 3/9/2002 n e 2/5/2006 n.10114). L’appartenenza alle categorie artistiche (attori, cantanti,musicisti,etc) integra di per sé l’obbligo assicurativo, senza necessità di ulteriori condizioni, atteso che lo svolgimento delle specifiche mansioni è ontologicamente attività di spettacolo, indipendentemente dal fatto che l’attività sia svolta a favore di datori di lavoro non inquadrati nel settore spettacolo. Alcuni prestatori, (ad es. cuochi), potrebbero essere ritenuti non soggetti ad obbligazione contributiva Enpals in quanto non rientranti nella categoria professionale tabellata. Ma in realtà quando un cuoco partecipa alla creazione di una campagna pubblicitaria (recitando), non sta prestando attività di cuoco, ma di attore. Così come per altre categorie professionali (es. falegname, truccatore, parrucchiere…), l’appartenenza alle categorie tabellate funge da elemento necessario ma non sufficiente ai fini dell'assicurazione Enpals, dovendosi verificare la ricorrenza di una ulteriore condizione, ossia l'espletamento della prestazione nell'ambito dello spettacolo. In assenza di tale presupposto, la tutela previdenziale non è di competenza dell’Enpals ma dell’Inps, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria se dipendenti ovvero di quella dei lavoratori autonomi artigiani.

ATTIVITA’ DI SPETTACOLO Per configurare “attività di spettacolo” non è necessaria la materiale presenza del pubblico nel momento stesso del suo svolgimento. Pertanto sono qualificabili come lavoratori dello spettacolo tutti coloro, artisti o tecnici, che contribuiscono alla creazione di un prodotto di carattere artistico destinato all’utilizzazione di una pluralità di persone, fruibile dal vivo o veicolato in supporti registrati o riprodotti per la commercializzazione e/o distribuzione. Quindi per spettacolo non si intende qualsiasi forma di manifestazione con il concorso di pubblico, ma esclusivamente quella che propriamente ha il fine di rappresentare ed interpretare un testo (letterario o musicale), con personale abilità degli interpreti. 19/09/2013

Datori di lavoro obbligati 19/09/2013 SOGGETTO ASSICURANTE L'attività espletata dal soggetto utilizzatore è irrilevante, in quanto è sufficiente la sola appartenenza del lavoratore ad una delle categorie professionali tabellate per far scattare l’insorgenza dell'obbligo contributivo nei confronti dell’Enpals. Pertanto sono iscrivibili all’Enpals: IMPRESE/ENTI DEDITI AD ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO ED ENTI/ISTITUZIONI CHE GESTISCONO ATTIVITA’ DI SPETTACOLO DATORI DI LAVORO ANCHE SOLO IN VIA OCCASIONALE O CONTINUATIVA OCCUPINO PERSONALE DELLO SPETTACOLO, INDIPENDENTEMENTE DALL’OGGETTO SOCIALE E DALL’ATTIVITA’ ESERCITATA Tutto il personale occupato è assicurato all’ENPALS, indipendentemente dalla natura dell’attività esercitata e dalla forma contrattuale scelta Solo alle figure rientranti nella definizione di lavoratori dello spettacolo si applica il regime speciale ENPALS, mentre per il restante personale permane la norma generale (INPS o diverso ente). Feste,ricorrenze e momenti di intrattenimento affidati a cantanti, soubrette, maghi, etc. Azienda che realizza spot pubblicitari destinati alla pubblicizzazione di prodotti e veicolata con mezzi di diffusione. ESEMPI Imprese cineaudiovisive e di intrattenimento (fiction, drama, light entertainment, reality e sit-com, etc) Noleggio e distribuzione Teatri stabili e compagnie teatrali Impianti e circoli sportivi Sale da gioco e sale scommesse

Classificazione in atto dal 2005 specificità 19/09/2013 Con il Decreto 15/03/2005 entrano a far parte delle categorie obbligatoriamente assicurate all'Enpals una serie di nuove figure professionali del settore spettacolo e dello sport, alcune delle quali sono caratterizzate da particolari qualità distintive che non sempre ne rendono agevole l’individuazione. L'Enpals ha illustrato le novità introdotte con le circolari n. 7 e n.8 del , al fine della corretta individuazione delle figure per le quali sorge il nuovo obbligo contributivo. Si riportano di seguito solo alcuni passaggi significativi: con il termine "audiovisivo", che spesso ricorre nelle declaratorie, ci si riferisce al cinema, alla radio, alla televisione e ad altri analoghi strumenti di comunicazione (supporti fonografici, video cassette, video dischi, dischi laser, ecc) ; l'obbligo assicurativo si configura anche nell'ipotesi in cui il lavoratore (cantante, attore, etc.) svolga la sua prestazione artistica o spettacolare nell'ambito di trasmissioni o manifestazioni cui partecipa, a fronte di un compenso, in qualità di ospite; per i lavoratori iscritti alle Casse dei liberi professionisti è obbligatorio il versamento della contribuzione all'Enpals nell'ipotesi in cui prestino attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo. Al fine di evitare una doppia imposizione contributiva sul medesimo reddito, gli statuti delle Casse possono prevedere forme di esonero o di esclusione dall'iscrizione alla Cassa, nell'ipotesi in cui i professionisti, per l'esercizio di altra attività, siano tenuti ad iscriversi ad una diversa forma di previdenza obbligatoria (cfr. Statuto Inarcasse art. 7-comma 5). La revisione operata ribadisce il principio secondo il quale, ai fini della iscrizione all‘Enpals e del conseguente insorgere dell'obbligo contributivo, è indifferente la natura autonoma o subordinata dei singoli rapporti di lavoro.

Iscrizione del datore di lavoro 19/09/2103. L’‘art. 9 del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 prevede l'obbligo, in capo all'impresa, di denunciare all'Enpals, entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti, le persone da essa occupate indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie richieste dall'Ente ai fini dell'iscrizione e dell'accertamento dei contributi. ADEMPIMENTO ASSORBITO DALLA PLURIEFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONE, TRASFORMAZIONE O CESSAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO AI CENTRI PER L’IMPIEGO ((art. 1, commi 1180 e segg., legge n. 296/2006). ISCRIZIONE DELL’IMPRESA TRAMITE PRESENTAZIONE DIRETTA ALLA SIAE O ALL’ENPALS COMPETENTE IN BASE ALLA SEDE LEGALE ISCRIZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITA’ IN VIA TELEMATICA E RICHIESTA ON-LINE DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’. In regime di appalto, l'impresa appaltatrice è sempre tenuta ad iscrivere una specifica attività nell'ambito della quale registrare tutti ed esclusivamente gli adempimenti informativi e contributivi che fanno capo a quella produzione in appalto. Assegnazione della matricola che corrisponde ad una sezione della produzione dell'impresa caratterizzata da elementi di omogeneità, con riguardo, ad esempio, al committente, al format (es. trasmissioni televisive), all'output (es. produzioni cinematografiche), al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa (es. servizi di animazione turistica), etc... Il numero di matricola è composto di nove cifre, delle quali le prime sei determinano il codice gruppo che identifica l'impresa di gestione e le ultime tre il codice di attività.

Certificato di agibilità 19/09/2013 Il certificato di agibilità è il documento che autorizza l’impresa a far agire nei locali di proprietà (o di cui la stessa impresa abbia un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/47 e s.i.m., in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi. La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro (art.9, comma 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947) e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. L’agibilità viene rilasciata dall’ ENPALS previo accertamento della regolarità degli adempimenti contributivi o a seguito di presentazione di idonee garanzie (art.10 D.Lgs.C.P.S. n. 708/47). In conformità alle disposizioni vigenti dal 1° gennaio 2008, il rilascio del certificato è subordinato all'assenza di debiti contributivi da parte dell'impresa richiedente nei confronti dell'Ente. Infatti, nel caso in cui l'impresa risulti debitrice sarà necessario regolarizzare la posizione debitoria versando l'importo dovuto, anche in via rateale, o produrre fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'ammontare dei debiti contributivi (cfr. circolare n. 16/2007). L'impresa di nuova costituzione per ottenere il certificato di agibilità dovrà versare un deposito cauzionale, di importo corrispondente al 10% dei contributi stimati per un periodo di tre mesi, o presentare fideiussione per lo stesso importo. Sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali. L'obbligo di custodia della copia del certificato è posto a carico del committente. Il certificato di agibilità dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari ispettivi incaricati dell'accertamento. Circolari Enpals n. 21 del , n. 17 del

Compensi per diritto di autore, di immagine e di replica CASO A A = compenso per prestazione lavorativa pari a euro; B = Compenso per la cessione dello sfruttamento economico di diritti pari a euro; C = totale compensi riconducibili alla medesima attività lavorativa pari a euro; Rapporto B/C = 6.000,00 / ,00 = 40%. Ai sensi dell'ali. 43, comma 3, L. 289/2002, l'importo previsto per la cessione dei diritti (6000 euro) rimane interamente esclusa dalla base contributiva e pensionabile. CASO B A = compenso per prestazione lavorativa pari a euro; B = compenso per la cessione dello sfruttamento economico di diritti pari a euro; C = totale compensi riconducibili alla medesima attività lavorativa = euro; Rapporto B/C = ,00 / ,00 =50%. In questo caso, l'importo previsto per la cessione diritti resta esclusi dalla base contributiva e pensionabile, nel limite massimo di 8.000;00 euro, corrispondenti al 40% della somma complessiva di prestazione e diritti (A+B). I restanti ( euro) sono assoggettati a contribuzione ordinaria.). DIRITTO DI AUTORE - ESEMPI

Compensi per diritto di autore, di immagine e di replica Il diritto all'immagine è un diritto assoluto della persona afftinché la propria immagine non venga esposta o pubblicata, con pregiudizio al decoro o alla reputazione. Detto diritto, assolutamente disponibile, trova una disciplina più specifica e conseguente nell'ambito della legge sul diritto di autore, ove all'articolo 96 viene stabilita, come principio generale, la necessità dell'espresso consenso dell'interessato alla diffusione o esposizione della propria immagine, e, al successivo articolo 97 vengono previste le deroghe per i casi in cui la diffusione dell'immagine è giustificata dalla notorietà della persona ritratta o dall'ufficio ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, scopi scientifici, ecc. Sul piano concreto, la cessione dello sfruttamento di tale diritto, dietro compenso, non può che trovare ragione d'essere nell'espressione di un effettivo e riconosciuto valore, sul mercato, della persona in relazione alla sua notorietà. Da notare che per gli attori ed interpreti esecutori, l’Enpals ha assunto una posizione restrittiva che consente l’applicazione del regime diversificato solo qualora la cessione dello sfruttamento economico dei diritti di immagine sia afferente ad attività ulteriori rispetto a quelle direttamente connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa/artistica (circ.1/2004). DIRITTO DI IMMAGINE O DI RITRATTO

Simulazioni di costo per la società ARTISTA ANTE 31/12/1995 – giorni di lavoro 5 TOTALE € ,00 Cessione diritti (40%) - se applicabile € ,00 Imponibile Enpals € , ,44 Contributo artista € ,97 COSTO COMMITTENTE

Simulazioni di costo per la società ARTISTA ANTE 31/12/1995 – giorni di lavoro: 14 TOTALE COMPENSO € ,00 Cessione diritti (40%) – se applicabile € ,00 Imponibile Enpals € ,00 € ,65 Contributo artista € ,10 COSTO COMMITTENTE

Simulazioni di costo per la società ARTISTA POST 31/12/1995 – CHE NON HA RAGGIUNTO IL MASSIMALE TOTALE € ,00 Cessione diritti (40%) – se applicabile € ,00 Imponibile Enpals € ,00 € ,36 Contributo artista € ,15 COSTO COMMITTENTE

Simulazioni di costo per la società ARTISTA POST 31/12/1995 – RAGGIUNTO MASSIMALE IMPONIBILE TOTALE € ,00 Cessione diritti (40%) – se applicabile € ,00 Imponibile Enpals € ,00 € 4.048,14 Contributo artista € 3.524,15 COSTO COMMITTENTE

Schema di riepilogo Compenso € ,00 ( € ,00 attivita'; € ,00 cessione diritto) ARTISTAPERIODOCOSTO COMMITTENTE Ante 31/12/ giorni ,97 14 giorni ,10 Post 31/12/1995 Non ha raggiunto il massimale ,15 Ha raggiunto il massimale 3.524,15

Possibili consigli Clausola contrattuale con la quale la celebrities si impegna (tramite la sua agenzia o il suo commercialista) a comunicare l’imponibile Enpals alla data della prestazione. Concentrare le campagne pubblicitarie non nei primi mesi dell’anno: aumentano le possibilità che la celebrities abbia già un imponibile Enpals elevato. Organizzare la produzione della campagna pubblicitaria, concentrando le riprese in pochi giorni.