Segni distintivi Funzione di identificazione rispetto alle imprese concorrenti In diversi momenti dell’attività Ditta, insegna e marchio Ma in realtà altri.

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Segni distintivi Funzione di identificazione rispetto alle imprese concorrenti In diversi momenti di scelte imprenditoriali Ditta, insegna e marchio Ma.
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Segni distintivi Funzione di identificazione rispetto alle imprese concorrenti In diversi momenti dell’attività Ditta, insegna e marchio Ma in realtà altri segni

Funzione distintiva Separazione di elementi dotati di comuni caratteristiche Funzione giuridicamente protetta: elemento comune dato dalla responsabilità di scelte imprenditoriali riferibili ad un solo soggetto Scelte relative all’organizzazione aziendale (ditta) All’organizzazione aziendale costituita in una particolare sede (insegna) Alle qualità di prodotti o servizi

Capacità distintiva Riferibilità ad un solo imprenditore Non tutelabilità di espressioni utilizzate da una pluralità di imprenditori Espressioni generiche e descrittive

Divieto generale di confusione Protezione estesa a segni simili Purché relativamente all’attività e al territorio Relatività della tutela Rischio di confusione attuale o potenziale? Estensione al rischio potenziale solo per i segni registrati come marchi

Ditta Sistema generale di protezione fondato su art Problematicità della nozione di ditta Nome sotto il quale si esercita l’impresa? Identificazione del responsabile dell’organizzazione aziendale Uso nei contatti diretti con l’azienda (carta intestata, elenchi telefonici) Segno importante quando si instaurano questi contatti (es.: edilizia) Lo stesso segno può essere ditta e marchio Non è tecnica di spendita del nome Diverso da ragione e denominazione sociale (nome delle società, che può corrispondere alla loro ditta, ma con possibilità di avere più ditte in presenza di diverse organizzazioni aziendali)

Formazione della ditta Cognome o sigla dell’imprenditore Sempre espressioni letterali Residuo della teoria soggettiva della ditta, in funzione dell’identificazione della persona dell’imprenditore Superamento della funzione soggettiva Cuore della ditta diverso da nome Ditta derivata (art. 2565) Rilievo delle caratteristiche oggettive dell’organizzazione imprenditoriale

Requisiti della ditta Capacità distintiva Anche se sono presenti ditte fortemente descrittive Novità della ditta Non confondibilità con ditte precedenti Nei limiti del principio di relatività Precedenza in base all’uso conosciuto dal pubblico Nonostante art. 2564, co. 2

Tutela della ditta In presenza di rischi concreti di confusione (segno non registrato) Sanzioni: Art Art La tutela viene meno quando si perde il ricordo del pubblico

Trasferimento della ditta Unitamente all’azienda Funzione distintiva della continuità di esercizio dell’azienda Anche a scapito della funzione soggettiva

Insegna Funzione distintiva dell’esercizio dell’azienda collocata fisicamente in un locale Uso nel contatto diretto fra pubblico e locale Rinvio di art a art Applicabile tutela generale di art Problemi sul trasferimento

Ragione e denominazione sociale Nome della società Funzionalità alla spendita del nome Duplice anima: Spendita del nome Funzione distintiva tutelata analogamente a quella della ditta