IL GOVERNO.

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Transcript della presentazione:

IL GOVERNO

Chi è il Capo del Governo? Quali sono le funzioni del Governo? In cosa consiste la funzione di controllo del Governo da parte del Parlamento?

IL PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI DI MONTESQUIEU I TRE POTERI DELLO STATO DEVONO ESSERE ESERCITATI DA ORGANI SEPARATI E AUTONOMI POTERE LEGISLATIVO  PARLAMENTO POTERE ESECUTIVO  GOVERNO POTERE GIURISDIZIONALE  MAGISTRATURA 3

IL GOVERNO Il Governo, la cui sede è a palazzo Chigi a Roma, è l'organo a cui è affidato il potere esecutivo, che consiste nell'attuare le scelte politiche e legislative del Parlamento. I compiti del Governo sono, in realtà, ancora più ampi, poiché esso dirige l'attività della Pubblica amministrazione, stabilisce le linee più importanti della politica nazionale, emana, entro limiti precisi, atti che hanno il valore di leggi e può presentare disegni di legge al Parlamento.

LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESIDENTE MINISTRI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Governo è composto in parte da uomini politici, cioè parlamentari o comunque persone che hanno incarichi nei partiti politici, in parte da tecnici, cioè esperti in un particolare settore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, promuove e coordina l'attività dei singoli ministri, chiede la fiducia alle Camere, controfirma gli atti più importanti del capo dello Stato, presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI È formato dal Presidente del Consiglio e dai ministri (pertanto è un organo collegiale, cioè formato da più soggetti). Ha il compito di garantire un indirizzo politico unitario all'azione di Governo, di approvare gli atti più importanti del Governo (i decreti), di stabilire gli obiettivi fondamentali dell'attività della pubblica amministrazione, di intrattenere i rapporti politici e di fiducia con il Parlamento.

I MINISTRI CON PORTAFOGLIO Sono a capo di un settore della Pubblica Amministrazione, chiamato ministero o dicastero. Svolgono sia funzioni di politica e di Governo, in quanto sono membri del Consiglio dei ministri, sia funzioni di natura amministrativa, essendo al vertice dei singoli ministeri. I ministri possono avere diversi collaboratori, quali i viceministri e i sottosegretari.

I MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO Svolgono funzioni solo politiche e tecniche, poiché non si occupano di un ministero come i ministri con portafoglio, ma solo di limitate strutture composte da pochi i dipendenti. I compiti assegnati dalla legge ai ministri senza portafoglio sono attribuiti al Presidente del Consiglio e da quest'ultimo delegati ai ministri senza portafoglio, che così diventano collaboratori del Presidente.

LA FORMAZIONE DEL GOVERNO Quando si deve formare un nuovo Governo? Si procede alla formazione di un nuovo Governo o all’inizio della legislatura, quando si insedia il nuovo Parlamento o, nel corso della legislatura, dopo una crisi di Governo.

Il Presidente del Consiglio è nominato con decreto dal Presidente della Repubblica, il quale nomina anche i singoli ministri su proposta dello stesso Presidente del Consiglio. Come primo atto, il Presidente della Repubblica svolge un giro di consultazioni tra i leader delle forze politiche e con altri soggetti (vengono sentiti i Presidenti delle due Camere, gli ex Presidenti della Repubblica, ecc.) per individuare la persona più idonea a ricoprire tale incarico (Presidente del Consiglio incaricato). Il Presidente del Consiglio dovrà infatti formare un Governo che ottenga la fiducia di entrambe le Camere (cioè dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza dei membri di ogni Camera).

Nella prassi durante le elezioni i raggruppamenti di partiti (le cosiddette coalizioni) che vi partecipano indicano il loro candidato premier, cioè la persona che consiglieranno al Presidente della Repubblica come futuro capo del Governo; di conseguenza il candidato della coalizione che ha vinto le elezioni verrà scelto dal Presidente della Repubblica come Presidente del Consiglio. Una volta designato, il candidato Presidente del Consiglio avvia egli stesso delle consultazioni per individuare le persone più idonee a realizzare, insieme a lui, il programma di Governo che intende attuare. Terminate le sue consultazioni presenta al capo dello Stato l'elenco o rosa dei ministri.

Successivamente, il Presidente del Consiglio e i ministri giurano fedeltà alla Repubblica davanti al Capo dello Stato. Il Governo, entro 10 giorni dalla sua formazione, deve presentarsi davanti al Parlamento per ottenere la fiducia, la quale viene accordata sulla base del programma che il Governo intende realizzare.

LE FASI DEL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO 1 Consultazioni del Presidente della Repubblica 2 Scelta di un Presidente del Consiglio incaricato da parte del Presidente della Repubblica 3 Consultazioni del Presidente del Consiglio 4 Presentazioni della rosa dei ministri al Capo dello Stato da parte del Presidente del Consiglio incaricato 5 Giuramento di fedeltà alla Repubblica del Presidente del Consiglio e dei ministri 6 Presentazione del Presidente del Consiglio e dei ministri al Parlamento per ottenere la fiducia

LE CRISI DI GOVERNO Il Governo si può dimettere a causa della cosiddetta crisi di Governo. Essa può verificarsi perché una delle due Camere ha revocato la fiducia al Governo mediante l'approvazione di una mozione di sfiducia (crisi parlamentare). Si apre una crisi anche quando il Governo rassegna le dimissioni perché non vi è più accordo tra i suoi componenti o tra le forze politiche che lo sostengono (crisi extraparlamentare). In questo caso il Governo si dimette, anche senza che vi sia l’approvazione di una mozione di sfiducia.

La mozione può essere votata anche nei confronti di un singolo ministro e, nel caso in cui sia approvata (sfiducia individuale), questi dovrà dimettersi e il Presidente del Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione. Il Governo si dimette anche all’inizio della legislatura, quando, in seguito a nuove elezioni politiche, si forma un nuovo Parlamento. 17 17

LE FUNZIONI DEL GOVERNO FUNZIONE ESECUTIVA FUNZIONE NORMATIVA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO

LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO La funzione di indirizzo politico consiste nell’attuare quegli obiettivi che vengono reputati più idonei allo sviluppo e al benessere della collettività. Tali obiettivi sono indicati nel programma che il Governo presenta al Parlamento per ottenerne la fiducia e verranno realizzati nel periodo in cui resterà in carica. Si può trattare di obiettivi di tipo nazionale, come la crescita dell'occupazione, sia internazionale, come il sostegno ai Paesi sottosviluppati.

LA FUNZIONE ESECUTIVA La funzione esecutiva consiste nell'amministrare il nostro Stato, attuando le leggi approvate dal Parlamento. Per il raggiungimento dei diversi obiettivi i ministri, essendo al vertice dei singoli ministeri, possono realizzare le strategie ritenute più idonee dal Governo. Il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei ministri hanno il compito di armonizzare i singoli obiettivi nell'interesse generale del Paese. Per la realizzazione dei diversi obiettivi, il Governo deve poter utilizzare importi rilevanti: per questo motivo predispone annualmente il bilancio dello Stato, il documento contabile in cui sono indicate le entrate e le spese pubbliche.

LA RESPONSABILITA’ DEI MINISTRI Nello svolgimento delle loro funzioni i ministri hanno precise responsabilità, di natura politica, civile, penale e amministrativa. TIPO DI RESPONSABILITÀ CONSEGUENZE POLITICA: approvazione della mozione di sfiducia da parte di una Camera. Dimissioni del Governo o di un singolo ministro. CIVILE: i ministri hanno provocato danni a terzi. Risarcimento del danno AMMINISTRATIVA: i ministri hanno provocato danni alla Pubblica amministrazione. PENALE: i ministri hanno commesso reati nell’esercizio delle proprie funzioni. Reclusione e/o pena pecuniaria.

LA FUNZIONE NORMATIVA DEL GOVERNO DECRETI LEGISLATIVI DECRETI LEGGE REGOLAMENTI

Il Governo può presentare al Parlamento disegni di legge, ossia proposte di legge, per un'eventuale approvazione parlamentare. Il Governo ha anche la possibilità di emanare, nei limiti previsti dalla Costituzione, provvedimenti di natura normativa che prendono il nome di decreti legge, decreti legislativi e regolamenti. I decreti legge e i decreti legislativi sono atti aventi forza di legge.

I DECRETI LEGGE I decreti legge (d.l.) sono atti aventi forza di legge che il Consiglio dei ministri può approvare solo in casi di necessità e urgenza (come per esempio una calamità naturale). Il decreto legge viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione: non è prevista la vacatio legis. I decreti legge hanno però efficacia solo per 60 giorni che decorrono dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: entro tale periodo devono essere convertiti in legge dal Parlamento. In caso contrario decadono, e perdono efficacia fin dall’inizio (tutti gli effetti prodotti dal decreto sono annullati). Il Parlamento può inoltre modificare il testo del decreto legge in sede di conversione in legge, ossia può approvare un testo con un contenuto diverso da quello predisposto dal Governo.

I DECRETI LEGISLATIVI I decreti legislativi (d.lgs.) sono atti aventi forza di legge approvati dal Consiglio dei ministri dopo che il Parlamento, attraverso l’approvazione di una “legge delega”, gli ha conferito il compito di emanare decreti aventi valore di legge entro i limiti indicati nella delega stessa. La delega è un atto con il quale un soggetto, titolare di un potere, trasferisce tale prerogativa a un altro soggetto. La legge delega deve contenere l'oggetto, ossia la materia di cui deve trattare il decreto legislativo, i criteri e i principi direttivi che il Governo deve rispettare e il termine entro cui deve essere emanato il decreto legislativo. Il procedimento attraverso cui si forma un decreto legislativo si può dividere in due fasi: la delega del Parlamento al Governo e l'emanazione del decreto legislativo da parte del Governo. Generalmente si ricorre al decreto legislativo per riformare materie tecniche o particolarmente complesse. 25 25

I REGOLAMENTI I regolamenti governativi sono fonti secondarie del diritto: come tali, sono subordinati alle leggi ordinarie e ai decreti legge e legislativi e hanno come oggetto le modalità di esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi o, in generale, disciplinano materie non regolamentate da leggi. 26 26

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La scuola pubblica, il Servizio sanitario nazionale, le forze dell’ordine sono servizi che ciascuno di noi conosce e che rappresentano esempi della cosiddetta Pubblica amministrazione, cioè quella complessa struttura composta dai diversi ministeri e da numerosi uffici ed enti pubblici, il cui compito principale è di realizzare, in maniera concreta, gli obiettivi che lo Stato ha deciso di raggiungere attraverso l'emanazione di norme giuridiche o mediante scelte di indirizzo politico.

I COMPITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Da diversi anni, il ruolo della Pubblica amministrazione è stato al centro di una profonda revisione, diretta a garantire maggiore trasparenza e informazione a favore dei cittadini e, al contempo, a semplificarne e renderne più rapido il funzionamento. I COMPITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Si possono raggruppare le attività della pubblica amministrazione in tre grandi aree: amministrazione attiva, consultiva e di controllo.

I TRE SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTIVA AMMINISTRAZIONE CONSULTIVA AMMINISTRAZIONE DI CONTROLLO

L'amministrazione si dice attiva quando realizza in modo effettivo e concreto i fini pubblici. In pratica, le funzioni svolte dai ministeri sono prevalentemente di tipo attivo. Per esempio, rientrano in questo tipo di amministrazione l'attività di insegnamento svolta dai docenti nell'istruzione pubblica (poiché realizzano concretamente l'obiettivo della formazione culturale e professionale dei cittadini) e le attività svolte dalle forze di polizia (poiché realizzano concretamente l'obiettivo della sicurezza e della legalità sul territorio). L'amministrazione è invece consultiva quando ha come fine l’elaborazione di pareri, ossia di indicazioni o valutazioni di natura giuridica, tecnica, economica. Tale attività è prevalentemente svolta da organismi appositi, per esempio, in materia giuridica, dall'Avvocatura dello Stato, e, in materia economica e lavorativa, dal Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).

Infine, la Pubblica amministrazione svolge funzioni di controllo quando si occupa di riesaminare l'attività posta in essere da altri organi, al fine di verificarne la correttezza e l'esattezza. Questa funzione è svolta in prevalenza da due organi, la Corte dei conti e la Ragioneria generale dello Stato, che hanno particolari compiti anche di tipo contabile.

LE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI Al fine di garantire una più qualificata attività, sia di controllo sia consultiva, in alcuni settori specifici del nostro ordinamento sono state introdotte da alcuni anni le Autorità indipendenti (authority). Con questo termine si intende fare riferimento a organismi amministrativi indipendenti che hanno come obiettivo prioritario quello di seguire e controllare settori specifici. Tra le authority più importanti ricordiamo l'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) che garantisce la corretta competizione degli operatori sul mercato delle comunicazioni, il Garante della privacy (che si occupa della riservatezza e del trattamento dei dati personali), il Garante della concorrenza e del mercato (che vigila sul rispetto delle regole in materia di concorrenza e previene il costituirsi di posizioni dominanti sul mercato).