(Direttore tecnico / Operatore Necroforo)

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(Direttore tecnico / Operatore Necroforo) PERCORSI FORMATIVI Corso di Formazione Attività Funebre R.R. della Puglia 11.03.2015, n. 8 (art. 17) (Direttore tecnico / Operatore Necroforo) Dr. Mario Esposito Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro Azienda Sanitaria Locale Lecce - Servizio Igiene e Sanità Pubblica

PERCORSI FORMATIVI Strutture per il Commiato Modulo 4 - parte 2 Dr. Mario Esposito Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro Azienda Sanitaria Locale Lecce - Servizio Igiene e Sanità Pubblica

R.R. 11.03.2015, n. 8 - art. 15 strutture per il Commiato

Strutture per il Commiato La L.R. 15.12.2008, n. 34 «norme in materia di attività funeraria», all’art. 17, recita: 1. Il comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell’ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato. 2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme. 3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso. 4. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. 5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

Art. 15 - Strutture per il commiato R.R. 11.03.2015, n. 8 - art. 15 : Strutture per il Commiato Il R.R. n. 8/2015, prevede : Art. 15 - Strutture per il commiato 1) Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all’art. 17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dall’art. 8 del presente regolamento per la conduzione dell’attività funebre. 2) Le strutture devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico‐sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. 3) Le strutture per il commiato devono possedere: a. accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall’esterno per i visitatori; b. camera ardente; c. disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme; d. locale spogliatoio per il personale; e. deposito per il materiale; f. servizio igienico per il personale; g. servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilita da parte dei soggetti diversamente abili; h. eventuale locale per ristoro.

Strutture per il commiato Camera Ardente

Art. 15 - Strutture per il commiato R.R. 11.03.2015, n. 8 - art. 15 : Strutture per il Commiato Art. 15 - Strutture per il commiato 4) Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell’aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche: a. temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C enumero minimo di ricambi d’aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme; b. umidita relativa 60 ― 5%. 5) La dotazione minima impiantistica richiesta e la seguente: a. impianto illuminazione di emergenza; b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione. c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell’impianto di climatizzazione e illuminazione.

Art. 15 - Strutture per il commiato R.R. 11.03.2015, n. 8 - art. 15 : Strutture per il Commiato Art. 15 - Strutture per il commiato 6) Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. b) del comma 5. Comma 3, lett. c) : disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme; Comma 5, lett. b) : apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.

disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme; R.R. 11.03.2015, n. 8 - art. 15 : Strutture per il Commiato Pertanto, considerando che il comma 2 dell’art. 17 della L.R. 34/2008, recita: art. 17 : strutture per il commiato 2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme. Significa che non vi è obbligo ad utilizzarle per la custodia e l’esposizione delle salme. Da quanto detto si ritiene possa intendersi pertanto che, talune strutture, possono autorizzarsi solo per il commiato di cadaveri, e non di salme, eliminando i seguenti requisiti: disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme; apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.

Corso Attività Funebre FINE periodo lezione

Mario Esposito vi ringrazia per l'attenzione

Corso Addetti attività funebre P.S. Si comunica che la presentazione può essere scaricata da internet collegan-dosi a: www.espositomario.altervista.org sezione dispense-corsi Corso Addetti attività funebre