TUTELA DEI DIRITTI
PROCESSO CIVILE Il soggetto che ha subito una lesione dei suoi diritti non può farsi giustizia da solo. E’ reato “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” (art.392 c.p.) Occorre rivolgersi all’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA. L’AZIONE è la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria per la tutela di un proprio diritto soggettivo ATTORE è colui che ha subito la lesione CONVENUTO colui che viene convocato in giudizio perché a lui si imputa la lesione del diritto
Processo di COGNIZIONE Il giudice deve stabilire con una SENTENZA se il diritto è stato leso ed eventualmente condannare il convenuto al risarcimento. Nel corso del processo le parti discutono in contraddittorio, cioè sostenendo opinioni diverse. Chi vuol far valere un diritto nel corso del processo ha l’onere di fornirne la prova, così come chi si oppone deve fornire la prova dei fatti su cui si fonda la sua eccezione (art.2697 c.c.)
GRADI DEL PROCESSO Nel giudizio di merito i giudici valutano la ragione delle domande proposte dalle parti, interpretando i fatti sulla base delle prove presentate PRIMO GRADO davanti al GIUDICE DI PACE o TRIBUNALE SECONDO GRADO (APPELLO): nuovo esame della causa davanti al TRIBUNALE o CORTE D’APPELLO Nel giudizio di legittimità la Cassazione verifica se i giudici di merito hanno correttamente applicato le norme giuridiche destinate a regolare la controversia TERZO GRADO Davanti alla CORTE DI CASSAZIONE
Processo di ESECUZIONE Se il debitore non la esegue spontaneamente la sentenza di condanna, il creditore può ottenere la materiale attuazione del suo diritto anche coattivamente attraverso il processo di esecuzione.
Tipi di processo di esecuzione esecuzione forzata in forma specifica il creditore riceve l’oggetto della prestazione inadempiuta. esecuzione forzata per equivalente in denaro pignoramento dei beni vendita dei beni pagamento del creditore
ALTERNATIVE AL PROCESSO CIVILE Il ricorso al processo tra le parti viene spesso evitato ricorrendo a strumenti stragiudiziali. Ad esempio le parti possono: Raggiungere un accordo stipulando un contratto di transazione (art.1965 c.c.) Stipulare un compromesso (art. 806 c.p.c.) prevedendo l’intervento di uno o più arbitri ai quali affidare la soluzione della causa.