Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole SiRVeSS Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole Informazione e formazione Presentazione del docente e dell’Inail. Impegno sulla frormazione e sulla sicurezza in generale. Dati sugli infortuni sul lavoro. Evoluzione normativa. 626/96 – 81/2008 – accordo stato regioni 2011 Siamo a fine percorso e le persone in aula sono preoccupate dal ruolo. Dal cambiamento che avverrà. Cosa dovranno fare, quali responsabilità, l’esame, il rapporto con lavoratori, DL….. In questa prima parte vediamo quali sono gli obblighi, i riferimenti normativi, perché queste attvità vanno fatte. Nella seconda parte vedremo come farle, quali tecniche, alcuni stili comunicativi….. MODULO C Unità didattica CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 C31-1
GLI ATTORI DEL SISTEMA SICUREZZA CLIENTI FORNITORI DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO R.L.S. R.S.P.P LAVORATORI A.S.P.P ADDETTI EMERGENZE MEDICO COMPETENTE ALTRI ?? ORGANI DI VIGILANZA
INFORMAZIONE ≠ FORMAZIONE ? In - formazione
D.Lgs. 81/08 (art. 2): DEFINIZIONI INFORMAZIONE complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro In-formazione FORMAZIONE processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze utili allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi Il TU pone l’accento su queste 3 attività. Sapere, Saper fare, Saper essere. Esempio. Cinture di sucurezza. La formazione è quel passaggio che modifica il comportamento. ADDESTRAMENTO complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro
INFORMAZIONE (sapere) Trasmettere notizie e conoscenze relative ai rischi lavorativi, alle misure di prevenzione e protezione idonee a ridurre il rischio, agli obblighi derivanti dalle normative e dalle disposizioni aziendali inerenti la sicurezza Informazione
D.Lgs. 81/08 – art.15 - Misure generali di tutela In - formazione D.Lgs. 81/08 – art.15 - Misure generali di tutela Valutazione di tutti i rischi Programmazione della prevenzione Eliminazione dei rischi … …. N) L’INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER LAVORATORI O) L’INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER DIRIGENTI E PREPOSTI P) L’INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE PER R.L.S. Q) ISTRUZIONI ADEGUATE PER I LAVORATORI Nel D.Lgs. 81 e s.m.i., tra gli articoli più rappresentativi del Titolo I che regolamentano l’informazione, si segnalano l’art.2 relativo alle Definizioni, l’art.15 sulle Misure generali di tutela, l’art. 35 sulla Riunione periodica e l’art.36 propriamente dedicato all’ Informazione dei lavoratori. Con questo decreto, di fatto, viene introdotta per la prima volta, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la definizione di informazione, non essendo prevista nel precedente tracciato normativo. In particolare, per informazione si intende: “il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”. Ciò, senza dubbio, costituisce un passo avanti
D.Lgs. 81/08 – art.36 - Informazione ai lavoratori IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE AFFINCHE’ CIASCUN LAVORATORE RICEVA UN’ADEGUATA IN-FORMAZIONE Complessivamente, nel D.Lgs 81, sia nel Titolo I che nei Titoli specifici, l’informazione viene connotata con alcune aggettivazioni, che ne garantiscono l’efficacia a livello gestionale. Tali criteri, inoltre, mettono in evidenza come l’informazione (al pari della Valutazione del Rischio, della Formazione, ecc…) debba essere considerata come un processo e come tale debba essere pianificata, realizzata, verificata e, se necessario, riprogrammata. L’adeguatezza e la specificità, rispetto sia ai destinatari che agli obiettivi prefissati, sottolineano la qualità e la validità del processo informativo. Da questo punto di vista, anche le più recenti e significative sentenze della giurisprudenza sottolineano come l’informazione e la formazione non possano essere generiche, evasive e sfuggenti, ma debbano essere caratterizzate da specificità in relazione ad ogni singola attività lavorativa. In particolare, l’ informazione deve essere adeguata sia in termini di esaustività che di comprensibilità dei contenuti, rispetto ai rischi a cui è esposto il singolo lavoratore nell’ambito delle specifiche mansioni. Infatti, l’informazione, come la formazione, deve essere «facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze, e nel caso in cui riguardi lavoratori immigrati, deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo». L’informazione poi, deve essere fornita in maniera tempestiva e preventiva, vale a dire prima della esposizione del lavoratore al rischio. L’informazione deve essere altresì dinamica, cioè è necessario che il datore di lavoro attivi un sistema informativo che garantisca la Tempestività. I concetti di efficacia ed efficienza del processo informativo sono strettamente correlati anche ai corretti mezzi utilizzati per l’informazione e la comunicazione così come al controllo e verifica che le nozioni trasmesse siano state apprese ed assimilate in modo corretto. Il datore di lavoro deve garantire, cioè, secondo il principio di effettività, i mezzi di informazione più adatti per raggiungere con efficacia e tempestività i destinatari. Quindi, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurare un’adeguata informazione, è inefficace la semplice affissione della normativa di sicurezza o l’apposizione di segnaletica di sicurezza sugli impianti. A tal proposito, la giurisprudenza chiarisce che tale obbligo non possa ritenersi assolto con la sola consegna di un manuale di sicurezza contenente norme generali di comportamento. ?
INFORMAZIONE In - formazione Mittente Ricevente Messaggio « Trasmissione di contenuti dall’emittente al ricettore. Il contenuto della comunicazione (MESSAGGIO) viene trasmesso attraverso SEGNI, che possono essere di natura diversa (parole, immagini, suoni, colori, ecc.) »
= REQUISITI MINIMI DI UNA CORRETTA INFORMAZIONE In - formazione pertinente, collegata al rischio/problema In - formazione mirata rispetto al destinatario semplicità e chiarezza linguaggio corretta scientificamente applicabile = rispondere ad un obiettivo Non serve raccontare la storia dell’elettricità e dei campi magnetici per illustrare il rischio elettrico e il rischio di un particolare strumento. Dobbiamo avere le idee chiare e sapere sempre a per quale obiettivo diciamo o trasferiamo conoscenza. Non si possono semplificare le cose complesse ma possono essere dette in modo semplice e comprensibile.
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (art. 36 D.Lgs. 81/08) CIASCUN LAVORATORE DEVE ESSERE INFORMATO SU : Informazione Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività Misure e attività di protezione e prevenzione Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali Responsabile SPP e medico competente Sostanze pericolose Antincendio, evacuazione, pronto soccorso Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza 10
SUL RISCHIO GRAVE E IMMEDIATO INFORMA SUL RISCHIO GRAVE E IMMEDIATO Informazione INFORMANO SULLE DEFICIENZE E SUI PERICOLI DATORE DI LAVORO LAVORATORI RLS 11
QUALI STRUMENTI PER FARE IN-FORMAZIONE Bollettino Opuscolo Circolare Lettera Posta elettronica News letter Segnaletica …….. Informazione 12
STRUMENTI INFORMATIVI SUL LUOGO DI LAVORO Monitoraggio infortuni e incidenti Schede di sicurezza Lay-out Documentazione su impianti (elettrici, di sollevamento ecc.) Libretti di uso e manutenzione Relazione sanitaria Informazione 13
SEGNALETICA DI SICUREZZA un cartello Informazione un colore un segnale luminoso o acustico una comunicazione verbale Tutte le indicazioni, messaggi, segnaletica, cartelli sono pericolosi perché manca la verifica della comprensione. Daltonici? Quante volte viene dato ad un neoassunto un libricino e poi non verifichiamo che lo stesso lo abbia compreso. Pensa al libretto di istruzioni di un ferro da stiro. La verifica è fondamentale. Soprattutto in sicurezza. Verifichiamo che il segnale o quello che abbiamo detto sia compreso da tutti. un segnale gestuale
E’ obbligatoria – almeno una volta all’anno Informazione La riunione periodica (art. 35 – T.U 81/2008) è l’occasione in cui si incontrano: Datore di lavoro RSPP Medico competente RLS E’ obbligatoria – almeno una volta all’anno Informazione In sintesi. Quando comincio la mia attività RSPP cosa devo controllare in termini di in-formazione? Come faccio a capire se sono stati assolti gli obblighi di legge da parte del datore di lavoro? 15
D.Lgs. 81/08 (art. 2): DEFINIZIONI INFORMAZIONE complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro In-formazione FORMAZIONE processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze utili allo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi Il TU pone l’accento su queste 3 attività. Sapere, Saper fare, Saper essere. Esempio. Cinture di sucurezza. La formazione è quel passaggio che modifica il comportamento. ADDESTRAMENTO complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro
FORMAZIONE SOGGETTI DESTINATARI Formazione DATORE DI LAVORO-RSPP RESPONSABILE E ADDETTO SPP RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (MEDICO COMPETENTE) ADDETTI ANTINCENDIO ADDETTI PS DIRIGENTI E PREPOSTI LAVORATORI ALLIEVI EQUIPARATI A LAVORATORI Formazione Ora parliamo della formazione. In questo momento non definiamo metodologie, tecniche, diversi approcci ma approfondiamo i soggetti destinatari della formazione.
32 ore FORMAZIONE del DATORE DI LAVORO - RSPP Formazione NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.Lgs. 81/08, art. 34, comma 2 Accordo Stato-Regioni del 21.12.11 (rischio medio) Formazione MODULO 1 Normativo MODULO 2 Gestionale MODULO 3 Tecnico MODULO 4 Relazionale possibile e-learning 32 ore AGGIORNAMENTO quinquennale possibile e-learning 10 ore
FORMAZIONE di RESPONSABILE E ADDETTI SPP NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.Lgs. 81/08, art. 32 Accordo Stato-Regioni del 26.1.06
FORMAZIONE di RESPONSABILE E ADDETTI SPP Formazione Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 MODULO A Conoscenze su normativa e rischi generali MODULO C Competenze gestionali relazionali MODULO B Conoscenze su rischi specifici Sviluppo di CONOSCENZE E COMPETENZE PROGETTUALI, DIAGNOSTICHE, DECISIONALI E COMUNICATIVE specifiche rispetto a:analisi/valutazione dei rischi; scelta e mantenimento in essere delle misure; di prevenzione e protezione informazione/formazione dei lavoratori. Acquisizione di CONOSCENZE SPECIFICHE, DI SAPERE APPLICATIVO, che devono necessariamente riferirsi almeno a: norme di legge e di buona tecnica; sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro; analisi dei rischi (di qualunque natura); sistemi di prevenzione; costruzioni di piani e di programmi (di analisi, di intervento, di verifica di risultato); progettazione di programmi di informazione e di formazione; costruzione di strumenti propri di analisi e di verifica (schede ed altro materiale). Sviluppo di CONOSCENZE E COMPETENZE ANALITICHE, DECISIONALI E RELAZIONALI rispetto a: analisi/valutazione dei rischi; verifica costante delle misure di prevenzione e di sicurezza; tecnica della comunicazione Acquisizione di CONOSCENZE SPECIFICHE, DI SAPERE APPLICATIVO, che devono necessariamente riferirsi almeno a: Normativa sulle materie di sicurezza ed igiene del lavoro; Rischi presenti sul posto di lavoro e riferiti; all'ambito di rappresentanza; Danni legati a quei rischi; Limiti di esposizione a fattori inquinanti; Analisi degli infortuni; Analisi delle situazioni critiche (anomalie di processo); Modalità di prevenzione; Strumenti informativi presenti sul luogo di lavoro: registro infortuni, schede di sicurezza, DVR, ecc.; Valutazione di programmi di in-formazione; Costruzione di strumenti propri di analisi e di verifica (schede ed altro materiale) AGGIORNAMENTO quinquennale RSPP 40 ore, ASPP 28 ore (max 35 partecipanti)
32 ORE FORMAZIONE del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Contenuti minimi indicati nell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 In orario di lavoro Corso con verifica finale A cura e spese del datore di lavoro Aggiornamento 4 – 8 ore/anno (15-50/ > 50 dipendenti) 32 ORE
FORMAZIONE degli ADDETTI ANTINCENDIO Attività a rischio di incendio BASSO (durata 4 ore) B Attività a rischio di incendio MEDIO (durata 8 ore) C Attività a rischio di incendio ELEVATO (durata 16 ore) BISOGNI FORMATIVI conoscenze rispetto a: principi di lotta antincendio; situazioni che possono dar luogo a stati di emergenza; specifici compiti assegnati nell’ambito del piano di emergenza; percorsi di evacuazione e siti strategici dislocazione e funzionamento dei dispositivi di sicurezza e dei presidi antincendio e dei sistemi di abbattimento e contenimento; siti critici dell’istituto in relazione a situazioni di emergenza abilità utili a: individuare l’entità dell’evento e le sue possibili conseguenze, in relazione alla necessità o meno di attivare interventi esterni (VVF, ARPA, ecc.); prevenire/contenere le eventuali situazioni di panico tramite opportuno supporto psicologico-rassicurativo. Corsi con i VV.F. (convenzione MIUR/MI): corso di 8 ore in presenza + 8 ore su CD multimediale + esame di idoneità tecnica obbligatoria + esercitazioni di spegnimento fuoco una volta all’anno (DM 10/3/98)
FORMAZIONE degli INCARICATI di PRIMO SOCCORSO DM 388/03 (ai sensi art. 45 D.Lgs. 81/08) Formazione Aziende gruppo A rischio rilevante > 5 lavoratori con indice infortunistico > 4 > 5 lavoratori comparto agricoltura Corso di almeno 16 ore + aggiornamento triennale Aziende gruppo B (SCUOLA) > 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A Corso di almeno 12 ore + aggiornamento triennale Aziende gruppo C < 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A Corso di almeno 12 ore + aggiornamento triennale BISOGNI FORMATIVI abilità necessarie a: · allertare il sistema di soccorso · riconoscere un’emergenza sanitaria · attuare gli interventi di primo soccorso “educazione informale” NO e-learning formazione teorica e pratica impartita da medico con eventuale collaborazione di personale infermieristico
Accordo Stato-Regioni del 21.12.11 FORMAZIONE dei PREPOSTI e DIRIGENTI Formazione NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.Lgs. 81/08, art. 37 Accordo Stato-Regioni del 21.12.11 Sviluppo di competenze analitiche, riguardanti le situazioni critiche, i determinanti di incidenti e infortuni organizzative, funzionali alla sorveglianza del rispetto delle direttive e all’attuazione delle procedure di sicurezza comunicative nei confronti dei lavoratori e degli allievi ad essi equiparati, riferite alle direttive del dirigente scolastico e alle istruzioni predisposte dal SPP
FORMAZIONE dei PREPOSTI FORMAZIONE LAVORATORI (generale + specifica) Formazione FORMAZIONE AGGIUNTIVA (8 ore) credito formativo permanente 1. Soggetti del Sistema di prevenzione aziendale 2. Relazioni fra i soggetti e interni ed esterni del sistema di prevenzione 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio 4. Incidenti e infortuni mancati 5. Tecniche di comunicazioni 6. Valutazione dei rischi 7. Individuazione misure tecniche organizzative di prevenzione e protezione 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza delle disposizioni di sicurezza in azienda possibile e-learning possibile e-learning AGGIORNAMENTO (6 ore) quinquennale
FORMAZIONE dei DIRIGENTI 16 ore nell’arco di 1 anno - consultazione RLS MODULO 1 Normativo MODULO 2 Gestionale MODULO 3 Valutazione rischi MODULO 4 Comunicazione, formazione, consultazione lavoratori possibile e-learning BISOGNI FORMATIVI Sviluppo di competenze analitiche, riguardanti le situazioni critiche, i determinanti di incidenti e infortuni organizzative, funzionali alla definizione delle direttive e delle procedure di sicurezza comunicative nei confronti dei lavoratori, riferite alle direttive del dirigente scolastico e alle istruzioni predisposte dal SPP possibile e-learning AGGIORNAMENTO (6 ore) quinquennale
Accordo Stato-Regioni del 21.12.11 (rischio medio) FORMAZIONE dei LAVORATORI Formazione NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.Lgs. 81/08, art. 37 Accordo Stato-Regioni del 21.12.11 (rischio medio)
4 ore – credito formativo permanente FORMAZIONE dei LAVORATORI FORMAZIONE GENERALE 4 ore – credito formativo permanente FORMAZIONE SPECIFICA 8 ore – rischio medio Formazione Rischio Danno Prevenzione/protezione Organizzazione della prevenzione aziendale Diritti/doveri, sanzioni per i soggetti aziendali Organi di vigilanza, controllo, assistenza Rischi rilevati nel DVR e sulle procedure di prevenzione e emergenza Da ripetere in caso di cambio mansione o modifiche delle condizioni di lavoro per gli aspetti variati Fornire gli strumenti in termini di conoscenze e competenze (saper fare), supportate da adeguati convincimento e motivazioni (saper essere), per adottare procedure e comportamenti lavorativi conformi alla prevenzione e sicurezza Deve essere finalizzata al cambiamento dei comportamenti “non sicuri” e alla valorizzazione dei comportamenti positivi Non può colmare carenze strutturali ed organizzative. Parere Ministero (…) fa riferimento al DVR per indivisuare se il riscgio è basso o medio e quindi valutare se 4 o 8 ore. AGGIORNAMENTO quinquennale (6 ore) possibile e-learning
DVR FORMAZIONE dei LAVORATORI Formazione Aggiornamento DVR FORMAZIONE SPECIFICA DVR Procedure Metodi Criteri valutazione Standard Rischi Misure di protezione e prevenzione Formazione progettato anche in funzione dell’utilizzo didattico percezione rischio buone prassi ………… Aggiornamento DVR
FORMAZIONE dei LAVORATORI REQUISITI ORGANIZZATIVI CORSI ENTI FORMATORI In aula o in ambiente di lavoro Soggetto organizzatore (può essere il DS) Responsabile progetto (può essere il RSPP o un docente del corso) Massimo 35 partecipanti 90% presenza Verifica di apprendimento Regioni anche attraverso ASL, strutture per la formazione professionale regionali o accreditate Università INAIL VVF OOSS - Associazioni imprenditoriali Enti bilaterali-Organismi paritetici Ordini e Collegi professionali 1. registrazione di ogni evento formativo Di ogni singolo intervento formativo registrare data e orario, contenuti trattati, nominativi del docente e dei discenti, attività svolte firma del soggetto organizzatore del corso e del responsabile del progetto formativo allegare foglio firme dei partecipanti e del docente (menzionando anche eventuali soggetti della scuola che hanno collaborato alla gestione della formazione coinvolti su iniziativa del responsabile del progetto formativo) attestazione individuale del percorso formativo del - modulo formazione generale (credito formativo permanente) - modulo formazione specifica, con argomenti trattati a firma del soggetto organizzatore del corso e del responsabile del progetto formativo. registrazione di ogni evento formativo attestazione individuale del percorso formativo
PER I CORSI ART.34 E 37 DEL D.LGS. 81/2008 FORMAZIONE dei LAVORATORI REQUISITI DEI DOCENTI PER I CORSI ART.34 E 37 DEL D.LGS. 81/2008 dal 18.3.14 il docente dovrà rispondere ai requisiti definiti dal DI del 6.3.13 Formazione PREREQUISITI CRITERI Titoli di studio Specializzazioni Abilitazione all'insegnamento Esperienza professionale Ore di docenza ……
FORMAZIONE dei LAVORATORI Formazione PROGETTO FORMATIVO Criteri di costituzione dei gruppi dei discenti Modalità di informazione dei lavoratori sul programma e sulle condizioni di partecipazione Sistema di recupero eventuali assenze Aspetti logistici Scelta metodologia insegnamento Competenze docenti Materiale didattico Obiettivi didattici (competenze attese) Modalità verifica apprendimento
FORMAZIONE dei LAVORATORI Formazione REQUISITI FORMATORI Interni o esterni Esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche nel ruolo RSPP) Formazione dal 18.3.14 entra in vigore il DI Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza del lavoro del 6.3.13
FORMAZIONE dei LAVORATORI Formazione REQUISITI FORMATORI Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza del lavoro (DI del 6.3.13) Diploma scuola secondaria di secondo grado + 1 criterio (tra i 6 indicati che si fondano su conoscenze, esperienze e capacità didattica) RSPP da 6 mesi (12 mesi se ASPP) con abilitazione all’insegnamento (o docenza in salute e sicurezza sul lavoro per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, oppure di almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia). Possibile qualificazione per “area tematica” (1. normativa/giuridica/ organizzativa – 2. rischi tecnici/igienico-sanitari – 3. relazioni/ comunicazione), riconosciuta all’insegnante con laurea coerente con le materie oggetto della docenza. Per il personale ATA possibilità di docenza se in grado di dimostrare, accanto a esperienza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro (es. R-ASPP), percorso formativo in didattica o precedente esperienza di docenza.
Ore formazione generale 4 16 32 Ore formazione specifica 8 LAVORATORI PREPOSTI DIRIGENTI DS-RSPP Ore formazione generale 4 16 32 Ore formazione specifica 8 8 + 8 formazione aggiuntiva Ore aggiornamento 6 10 Requisiti corsi Resp. progetto formativo Soggetto organizzatore Nominativi docenti Max 35 partecipanti Registro presenze Declinazione contenuti Soggetto organizzatore Registro presenze Max 35 partecipanti Registro presenze Massimo ore assenze 10% Requisiti docenti (fino al 18.3.14) 3 anni esperienza insegnamento, docenza o professionale (anche RSPP) 3 anni esperienza insegnamento, docenza o professionale Verifica finale SI E-learning formazione SI (corso generale) + Aggiornamento SI (punti 1- 5) + Aggiornamento SI + Aggiornamento SI (moduli 1 e 2) + Aggiornamento
PIANO INFORMAZIONE AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ADDESTRAMENTO Formazione Integrazione tra i 3 livelli Complessivo e per figura professionale Funzionale alla gestione della sicurezza Prevedere la risposta a eventi contingenti Flessibile (risponde a obiettivi) Protocolli neo-assunti Integrarsi con la didattica sulla sicurezza