La Tecnologia Informatica nell'Attività Forense Centro Studi sull'Arbitrato e ADR – AIGA Sez. Lecce La Tecnologia Informatica nell'Attività Forense Valore probatorio della comunicazione telematica tra e-mail e firma digitale Lecce, 06 marzo 2009 Avv. Fabio Tommasi
IL PROBLEMA CULTURALE (a proposito del processo telematico: n.d.r.) “… è una scommessa non solo tecnologica ma soprattutto organizzativa e culturale. Impone il cambio di mentalità da parte di coloro (e sono ancora tanti) che non riescono a concepire il <<documento>> se non come <<carta>>, la <<firma>> se non come <<sottoscrizione a penna (possibilmente stilografica)>>, la <<trasmissione>> se non come <<invio a mezzo posta>>…” Floretta Rolleri Componente del CNIPA Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia Presentazione del libro “Il processo civile telematico” di Francesco Buffa, Giuffré Editore, 2002
ANALOGICO E DIGITALE E' ANALOGICO quel sistema in cui una grandezza fisica continuamente variabile (ad es., l'intensità di un'onda audio) viene rappresentata da un'altra (ad es., la tensione di un segnale elettrico) nel modo più fedele possibile, quindi è il sistema dell'imitazione, dell'imprecisione, dove le grandezze subiscono trasformazioni, dove il riferimento è ad un qualcosa non numerabile, né analizzabile entro un insieme discreto di elementi. È DIGITALE (numerico), invece, quel sistema o dispositivo che sfrutta segnali discreti (quindi che lavora con un insieme finito di elementi) per rappresentare e riprodurre segnali continui sotto forma di numeri o altri caratteri. È il regno dei caratteri discreti, discontinui dove le informazioni si rappresentano come 0 e 1, spento/acceso, vero/falso. Una grandezza fisica è un qualunque oggetto naturale percepito direttamente o indirettamente dai nostri sensi e che può essere misurato, ovvero tradotto in numeri.
ANALOGICO E DIGITALE Lunghezza “n” Lunghezza “n + 1” metro campione
ANALOGICO E DIGITALE Nell'orologio analogico le lancette dell'ora, dei minuti e dei secondi possono indicare uno qualsiasi degli inifiniti punti che formano la circonferenza del quadrante, i quali, pertanto, non sono numerabili. L'orologio digitale, invece, le cifre relative all'ora, minuti e secondi possono indicare solo e soltanto gli 86.400 possibili momenti in cui può essere suddiviso il “quadrante” (24 ore x 60 minuti x 60 secondi).
Andrea Lisi Copyright 2002-2008 Vietata diffusione e duplicazione TIPI DI DOCUMENTI «documento analogico»: si distingue in originale e copia ed è formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta, le immagini su film, le magnetizzazioni su Nastro; «documento digitale»: testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l'origine; «documento informatico»: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Andrea Lisi Copyright 2002-2008 Vietata diffusione e duplicazione
E-MAIL Questione dei decreti ingiuntivi Protocolli: POP (post office protocol); SMTP (simple mail transfer protocol) Art. 1, d.lgs. n. 82/2005 CAD q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
Art. 20 Documento informatico - CAD VALIDITA' PROBATORIA Art. 20 Documento informatico - CAD 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. 1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2. .....
VALIDITA' PROBATORIA Art. 21 Valore probatorio del documento informatico sottoscritto - CAD 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità , sicurezza, integrità e immodificabilita. .... Art. 2712 Riproduzioni meccaniche – Cod. Civile. Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
IL SISTEMA DELLA FIRMA DIGITALE Art. 1, co. 1, lett. s) del CAD “firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”
La sottoscrizione tradizionale Le funzioni: dichiarativa; probatoria. indicativa; Le caratteristiche: autografia; nominatività; leggibilità; non riproducibilità.
Il sistema della firma digitale Funzione: - integrità; - paternità; - riservatezza; - non ripudio. La crittografia è la scienza che studia la tecnica che consente la trasformazione di un messaggio universalmente leggibile, in uno leggibile soltanto da coloro i quali dispongono della chiave di decifrazione Tecnica crittografica: - la segretezza del contenuto dell’informazione; - l’autenticità, individuando univocamente la sorgente; - l’integrità, verificando che il messaggio non abbia subito alterazioni; - la non ripudiabilità, assicurando che l’autore del messaggio non possa negare di aver generato il messaggio stesso.
Il sistema della firma digitale La crittografia simmetrica Maria Antonio Invio della chiave Zona a rischio intercettazioni Documento cifrato Codifica (chiave privata) Decodifica (chiave privata)
Il sistema della firma digitale Maria Antonio Pubblico registro del certificatore IMPRONTA DI HASH Codifica chiave privata di Maria Decodifica chiave pubblica di Maria AUTENTICAZIONE Codifica chiave pubblica di Antonio RISERVATEZZA Decodifica chiave privata di Antonio Documento Firmato e cifrato
VALIDITA' PROBATORIA Art. 20 Documento informatico - CAD .... 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma.... Art. 21 Valore probatorio del documento informatico sottoscritto - CAD 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. .....