1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal 1.1.2010 (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1.

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1 Intermediazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)

2 AGENTE: Italiano (soggetto IVA) Intermediazioni su beni mobili COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: - cessione di beni allesportazione Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Trattandosi di cessioni di beni allesportazione lagente emette fattura senza applicare lIVA in regime di non imponibilità ai sensi dellart 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Adempimenti Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui lintermediazione si riferisca ad importazioni di beni. Note

3 AGENTE: Italiano (soggetto IVA) Intermediazioni su beni mobili COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: cessione di beni da un Paese extracee ad un altro Paese extracee Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Trattandosi di cessioni di beni esistenti allestero e movimentati allestero (estero su estero), lagente emette fattura senza applicare lI.V.A. in regime di non imponibilità ai sensi dellart. 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato) Adempimenti Il regime di non imponibilità applicato alle operazioni estero su estero pare incoerente con lattuale disciplina delle intermediazioni; lart. 153 della direttiva n. 2006/112/CE poteva già costituire il riferimento normativo per considerare fuori campo I.V.A. le relative intermediazioni. Note

4 AGENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA) Intermediazioni su beni mobili COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: - cessioni di beni in Italia - cessioni di beni dallItalia ad uno Stato membro UE Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Trattandosi di cessioni di beni interne o intracomunitarie, il committente emette autofattura, ex artt 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, applicando lIVA nazionale (reverse charge obbligatorio). Adempimenti E indifferente che lagente soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario. Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui lintermediazione si riferisca ad acquisti interni od intracomunitari. Note

5 AGENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA) Intermediazioni su beni mobili COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: cessione di beni allesportazione Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Trattandosi di cessioni di beni allesportazione, il committente emette autofattura, ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, applicando lIVA in regime di non imponibilità ai sensi dellart. 9, comma 1, n. 7 del D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge obbligatorio). Adempimenti E indifferente che lagente soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario. Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui lintermediazione si riferisca ad importazioni di beni. Note

6 AGENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA) Intermediazioni su beni mobili COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: cessioni di beni da un Paese extracee ad un altro Paese extracee Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Trattandosi di cessioni di beni esistenti allestero e movimentati allestero (estero su estero), il committente emette autofattura, ex artt 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, senza applicare lIVA in regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972 come modificato (reverse charge obbligatorio). Adempimenti E indifferente che lagente soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario. Il regime di non imponibilità applicato alle operazioni estero su estero pare incoerente con lattuale disciplina delle intermediazioni; lart. 153 della direttiva n. 2006/112/CE poteva già costituire il riferimento normativo per considerare fuori campo I.V.A. le relative intermediazioni. Note

7 AGENTE: italiano (soggetto IVA) Intermediazioni su beni mobili COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA) OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: - cessioni di beni in Italia - cessioni intracomunitarie - cessioni allesportazione Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto resi a soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato. Lagente emette fattura, ai sensi dellart. 21, comma 6, primo periodo del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare lI.V.A., trattandosi di servizi fuori campo I.V.A. (1) (2). Adempimenti

8 AGENTE: italiano (soggetto IVA) Intermediazioni su beni mobili COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA) OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: - cessioni di beni in Italia - cessioni intracomunitarie - cessioni allesportazione (1) In effetti, la disposizione dellart. 21, comma 6, prevede lobbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette allimposta ai sensi dellart. 7-ter. (2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dallAgenzia delle Entrate. (3) Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui lintermediazione si riferisca ad acquisti interni od intracomunitari, nonché ad importazioni. (4) Il regime di non imponibilità di cui allart. 9, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972, per le esportazioni ed importazioni, non viene considerato in quanto lintermediazione non è rilevante nel territorio dello Stato ai sensi dellart. 7-ter del medesimo decreto. Note

9 AGENTE: italiano (soggetto IVA) Intermediazioni su beni mobili COMMITTENTE: Italiano,comunitario o extracee (privato) OPERAZIONE DI RIFERIMENTO: cessioni o acquisti di beni non effettuati nel territorio dello Stato (effettuati in Stato UE o extracee) Regola applicabile Territorialità Deroga alla regola generale B2B (art. 7-sexies, comma 1, lett. a) Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), sebbene resi a committente non soggetto passivo da soggetto passivo stabilito in Italia (deroga alla regola generale dellart. 7-ter, comma 1, lett. b) Lagente non ha adempimenti obbligatori ai fini I.V.A., trattandosi di operazioni fuori campo I.V.A.; la norma dellart.21, comma 6, prima parte, del D.P.R. n. 633/1972, infatti, prevede lobbligo di emissione della fattura solo per i servizi non soggetti ad I.V.A. resi a committenti soggetti passivi. Adempimenti La regola generale B2C, con rilevanza dellintermediazione in Italia e conseguente assoggettamento ad I.V.A., si applica nel solo caso in cui le operazioni oggetto dellintermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato. Note

10 Trasporti di beni Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)

11 VETTORE: Italiano (soggetto IVA) Trasporti di beni COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto intracomunitario di beni (da Stato UE ad altro Stato UE) Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Il vettore italiano emette fattura applicando lI.V.A. nazionale. Adempimenti Di fatto, non vi sono differenze rispetto al regime di tassazione vigente fino al in applicazione dellart. 40, commi 5 e 7, del D.L. n. 331/1993. Note

12 VETTORE: Italiano (soggetto IVA) Trasporti di beni COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto nazionale di beni (movimentati in Italia) Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Il vettore italiano emette fattura applicando lI.V.A. nazionale. Adempimenti Di fatto, non vi sono differenze rispetto al regime di tassazione vigente fino al in applicazione dellart. 7, comma 4 lett. c), del D.P.R. n. 633/1972. Note

13 VETTORE: Italiano (soggetto IVA) Trasporti di beni COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto internazionale di beni (in esportazione, in transito, in temporanea importazione e in importazione definitiva con corrispettivi assoggettati ad I.V.A. in Dogana ex art. 69, DPR n. 633/1972) Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Trattandosi di trasporti internazionali, il vettore italiano emette fattura senza applicare lI.V.A. in regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 633/1972 – Se il trasporto comprende tratte non tassate in dogana obbligo di applicazione dellIVA al 20% Adempimenti Il regime di non imponibilità viene applicato allintera tratta, non essendo più rilevante il criterio di territorialità proporzionale vigente fino al , ex art. 7, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale è fuori campo I.V.A. la tratta esterna al territorio dello Stato. Note

14 VETTORE: Italiano (soggetto IVA) Trasporti di beni COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto di beni svolto allestero (fra Paesi extracee, in un Paese extracee o in uno Stato UE) Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Trattandosi di trasporti interamente svolti allestero, non trova applicazione il regime di non imponibilità di cui allart. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, il vettore italiano emette fattura applicando lI.V.A. nazionale. Adempimenti Lapplicazione dellI.V.A. al servizio di trasporto interamente svolto allestero non pare coerente con il sistema, se messa in relazione con il regime di non imponibilità previsto per i trasporti internazionali. Note

15 VETTORE: comunitario o extracee (soggetto IVA) Trasporti di beni COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto intracomunitario di beni (da Stato UE ad altro Stato UE) Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Trattandosi di trasporti intracomunitari di beni, il committente emette autofattura, ex artt. 17 comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, applicando lI.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio). Adempimenti Non si applica il regime di non imponibilità riservato ai trasporti internazionali ex art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972. E indifferente che il vettore soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario. Note

16 VETTORE: comunitario o extracee (soggetto IVA) Trasporti di beni COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto nazionale di beni (movimentati in Italia) Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Trattandosi di trasporti interni di beni, il committente emette autofattura, ex artt. 17 comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, applicando lI.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio). Adempimenti Di fatto, non vi sono differenze rispetto al regime di tassazione vigente fino al in applicazione dellart. 7, comma 4, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972. E indifferente che il vettore soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario. Note

17 VETTORE: comunitario o extracee (soggetto IVA) Trasporti di beni COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto internazionale di beni (in esportazione, in transito, in temporanea importazione e in importazione definitiva con corrispettivi assoggettati ad I.V.A. ex art. 69, DPR n. 633/1972) Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Trattandosi di trasporti internazionali di beni, il committente emette autofattura ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, senza applicare lI.V.A. in regime di non imponibilità ai sensi dellart. 9, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge obbligatorio) – Se vi sono tratte non tassate in Dogana obbligo di emissione di autofattura con IVA al 20% Adempimenti Il regime di non imponibilità viene applicato allintera tratta, non essendo più rilevante il criterio di territorialità proporzionale vigente fino al , ex art. 7, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale è fuori campo I.V.A. la tratta esterna al territorio dello Stato. Note

18 VETTORE: comunitario o extracee (soggetto IVA) Trasporti di beni COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI TRASPORTO: trasporto di beni svolto allestero (fra Paesi extracee, in un Paese extracee o in uno Stato UE) Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Trattandosi di trasporti interamente svolti allestero, non trova applicazione il regime di non imponibilità di cui allart. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, il committente emette autofattura ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del DPR n. 633/1972, applicando lI.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio) Adempimenti Lapplicazione dellI.V.A. al servizio di trasporto interamente svolto allestero non pare coerente con il sistema, se messa in relazione con il regime di non imponibilità previsto per i trasporti internazionali. Note

19 VETTORE: Italiano (soggetto IVA) Trasporti di beni COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI TRASPORTO: - trasporto intracomunitario di beni - trasporto nazionale di beni - trasporto internazionale di beni - trasporto di beni svolto allestero Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Il vettore emette fattura, ai sensi dellart. 21, comma 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare lI.V.A., trattandosi di servizi fuori campo I.V.A. (1) (2). Adempimenti

20 VETTORE: italiano (soggetto IVA) Trasporti di beni COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI TRASPORTO: - trasporto intracomunitario di beni - trasporto nazionale di beni - trasporto internazionale di beni - trasporto di beni svolto allestero (1) In effetti, la disposizione dellart. 21, comma 6, prevede lobbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette allimposta ai sensi dellart. 7-ter. (2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dallAgenzia delle Entrate. (3) Il regime di non imponibilità di cui allart. 9, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633/1972, per i trasporti internazionali di beni, non viene considerato in quanto il trasporto non è rilevante nel territorio dello Stato ai sensi dellart. 7-ter del medesimo decreto. Note

21 VETTORE: Italiano (soggetto IVA) Trasporti di beni COMMITTENTE: italiano, comunitario o extracee (privato) TIPOLOGIA DI TRASPORTO: Trasporti di beni diversi di trasporti comunitari (nazionali, internazionali o interamente svolti allestro) Regola applicabile Territorialità Deroga alla regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. b) Servizi considerati effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato Il vettore italiano deve considerare territorialmente rilevante la sola tratta interna, analogamente al regime di tassazione vigente fino al ex art. 7, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale è fuori campo I.V.A. la tratta esterna al territorio dello Stato. - trasporto nazionale fattura con I.V.A. nazionale - trasporto internazionale fattura non imponibile ex art. 9, c. 1, n. 2) del D.P.R. n. 633/1972 per la tratta interna e fuori campo I.V.A. per la tratta esterna - trasporto svolto interamente allestero fattura fuori campo I.V.A. Adempimenti

22 VETTORE: Italiano (soggetto IVA) Trasporti di beni COMMITTENTE: italiano, comunitario o extracee (privato) TIPOLOGIA DI TRASPORTO: Trasporti intracomunitari di beni (da Stato UE ad altro Stato UE) Regola applicabile Territorialità Deroga alla regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. c) Servizi considerati effettuati nel territorio dello Stato quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato Il vettore italiano emette fattura - con addebito I.V.A. per lintero percorso, se il trasporto dei beni ha inizio in Italia - senza addebito I.V.A. per lintero percorso, se il trasporto non ha inizio in Italia, trattandosi di servizio fuori campo applicativo dellimposta Adempimenti

23 Lavorazioni su beni mobili Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)

24 PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA) Lavorazioni su beni mobili COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: - su beni esistenti in Italia - su beni esistenti in Italia e destinati a Stato UE - su beni giunti in Italia da Stato UE che rimangono in Italia - su beni giunti in Italia da Stato UE e destinati a Stato UE - su beni esistenti in uno Stato UE Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Il prestatore italiano emette fattura con lI.V.A. nazionale. Adempimenti

25 PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA) Lavorazioni su beni mobili COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: - su beni esistenti in Italia - su beni esistenti in Italia e destinati a Stato UE - su beni giunti in Italia da Stato UE che rimangono in Italia - su beni giunti in Italia da Stato UE e destinati a Stato UE - su beni esistenti in uno Stato UE A differenza di quanto previsto dalla normativa vigente fino al di cui allart. 7, comma 4, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 e allart. 40, comma 4-bis, del D.L. n. 331/1993, il servizio è rilevante in Italia, indipendentemente dal luogo (Italia o Stato UE) in cui le lavorazioni sono eseguire e senza la condizione specifica che i beni, ultimata la prestazione, siano spediti in uno Stato UE diverso da quello in cui è avvenuta la lavorazione. Si tratta di uneffettiva semplificazione del regime di tassazione. Note

26 PRESTATORE: italiano (soggetto IVA) Lavorazioni di beni mobili COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: lavorazioni rientrani fra i servizi internazionali di cui allart. 9, comma 1, n. 9), del DPR n. 633/72 Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo In presenza di lavorazioni su beni mobili rappresentate dai trattamenti di cui allart. 176 TULD, rientranti fra i servizi internazionali, il prestatore emette fattura senza applicare lI.V.A. in regime di non imponibilità ai sensi dellart. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972. Adempimenti Lapplicazione dellI.V.A. alle lavorazioni interamente eseguite allestero, in un Paese extracomunitario, non pare coerente con il sistema, se messa in relazione con il regime di non imponibilità previsto per le lavorazioni effettuate sui beni di provenienza estera, non ancora definitivamente importati, a favore di committenti residenti. Note

27 PRESTATORE: italiano (soggetto IVA) Lavorazione di beni mobili COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: - su beni esistenti in un Paese extracee - su beni movimentati tra Paesi extracee Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Trattandosi di lavorazioni eseguite su beni esistenti o movimentati esclusivamente allestero, non trova applicazione il regime di non imponibilità di cui allart. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, il prestatore italiano emette fattura applicando lI.V.A. nazionale. Adempimenti Lapplicazione dellI.V.A. alle lavorazioni interamente eseguite allestero, in un Paese extracomunitario, non pare coerente con il sistema, se messa in relazione con il regime di non imponibilità previsto per le lavorazioni effettuate su beni di provenienza estera, non ancora definitivamente importati, a favore di committenti residenti. Note

28 PRESTATORE: comunitario o extracee (soggetto IVA) Lavorazioni di beni mobili COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: - su beni esistenti in Italia - su beni esistenti in Stati UE o in Paesi extracee - su beni movimentati in Stati UE o in Paesi extracee Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Il committente italiano emette autofattura, ex art. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, applicando lI.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio). Adempimenti (1) Lapplicazione del regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972, è limitata, in presenza di committente italiano ai casi di lavorazioni effettuate su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati. (2) E indifferente che il prestatore soggetto I.V.A. sia comunitario od extracomunitario. Note

29 PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA) Lavorazioni su beni mobili COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: qualsiasi tipologia di lavorazione su beni mobili, ovunque esistenti ed ovunque movimentati, anche in Italia Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) e b) Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto resi a soggetto passivo stabilito fuori del territorio dello Stato Il prestatore emette fattura, ai sensi dellart. 21, comma 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare lI.V.A., trattandosi di servizi fuori campo I.V.A. (1) (2). Adempimenti

30 PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA) Lavorazioni su beni mobili COMMITTENTE: comunitario o extracee (soggetto IVA) TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: qualsiasi tipologia di lavoraizone su beni mobili, ovunque esistenti ed ovunque movimentati, anche in Italia (1) In effetti, la disposizione dellart. 21, comma 6, prevede lobbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette allimposta ai sensi dellart. 7-ter. (2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dallAgenzia delle Entrate. (3) Il regime di non imponibilità di cui allart. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972, per le lavorazioni rientranti tra i servizi internazionali,, non viene considerato in quanto la lavorazione non è rilevante nel territorio dello Stato ai sensi dellart.7-ter del medesimo decreto. Note

31 PRESTATORE: italiano (soggetto IVA) Lavorazione di beni mobili COMMITTENTE: italiano, comunitario o extracee (privato) TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI: lavorazioni non eseguite nel territorio dello Stato (in Stato UE o Paese extracee) Regola applicabile Territorialità Deroga alla regola generale B2C (art. 7-sexies, comma 1, lett. d) Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), sebbene resi a committente non soggetto passivo da soggetto passivo stabilito in Italia (deroga alla regola generale dellart. 7-ter, comma 1, lett. b) Il prestatore non ha adempimenti obbligatori ai fini I.V.A., trattandosi di operazioni fuori campo I.V.A.; la norma dellart.21, comma 6, prima parte, del D.P.R. n. 633/1972, infatti, prevede lobbligo di emissione della fattura solo per i servizi non soggetti ad I.V.A. resi a committenti soggetti passivi. Adempimenti La regola B2C, con rilevanza della lavorazione in Italia e conseguente assoggettamento ad I.V.A., si applica nel solo caso in cui le prestazioni sono eseguite nel territorio dello Stato. Note

32 Servizi pubblicitari Nuova disciplina I.V.A. a decorrere dal (Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b) e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)

33 PRESTATORE: italiano (soggetto IVA) Servizi pubblicitari COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA) UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Il prestatore italiano emette fattura applicando lIVA nazionale, ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato. Adempimenti A differenza di quanto previsto nellart. 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, vigente fino al , non è più rilevante il luogo di utilizzo del servizio e, quindi, la prestazione pubblicitaria è rilevante nel territorio dello Stato anche se utilizzata fuori della UE. Note

34 PRESTATORE: italiano (soggetto IVA) Servizi pubblicitari COMMITTENTE: Comunitario o extracee (soggetto IVA) UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) e b) Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in quanto resi a soggetti passivi stabiliti fuori del territorio dello Stato Il prestatore emette fattura, ai sensi dellart. 21, comma 6, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare lI.V.A., trattandosi di servizio fuori campo I.V.A. (1) (2), ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato. Adempimenti

35 PRESTATORE: italiano (soggetto IVA) Servizi pubblicitari COMMITTENTE: Comunitario o extracee (soggetto IVA) UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee (1) In effetti, la disposizione dellart. 21, comma 6, prevede lobbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabili nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette allimposta ai sensi dellart. 7-ter (2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dallAgenzia delle Entrate. (3) Il non assoggettamento ad I.V.A. del servizio reso a committenti comunitari, indipendentemente dal luogo di utilizzo, è previsto anche dalla norma in vigore fino al (art. 7, comma 4. lett. e); cambia,invece, il regime applicabile ai servizi resi a soggetti extracomunitari che, ai sensi della norma in vigore fino al (art. 7, comma 4, lett. f) sono considerati effettuati nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzati. Note

36 PRESTATORE: comunitario o extracee (soggetto I.V.A.) Servizi pubblicitari COMMITTENTE: italiano (soggetto I.V.A.) UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee Regola applicabile Territorialità Regola generale B2B (art. 7-ter, c.1, lett. a) Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è stabilito il committente soggetto passivo Il committente italiano emette autofattura ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1072, applicando lI.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio), ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato. Adempimenti Note (1) A differenza di quanto previsto nellart. 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, vigente fino al , non è più rilevante il luogo di utilizzo del servizio e, quindi, la prestazione pubblicitaria è rilevante nel territorio dello Stato anche se utilizzata fuori della UE. (2) E indifferente che il prestatore sia comunitario od extracomunitario.

37 PRESTATORE: italiano (soggetto I.V.A.) Servizi pubblicitari COMMITTENTE: extracee (privato) UTILIZZO DEL SERVIZIO: ovunque, in Italia, in uno Stato UE o in un Paese extracee Regola applicabile Territorialità Deroga alla regola generale B2C (art. 7-septies, c.1, lett. b) Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), sebbene resi a committente non soggetto passivo da soggetto passivo stabilito in Italia (deroga alla regola generale dellart. 7-ter, comma 1, lett. b) Il prestatore italiano non ha adempimenti obbligatori ai fini I.V.A., trattandosi di operazione fuori campo I.V.A.; la norma dellart. 21, comma 6, prima parte, del D.P.R. 633/1972, infatti, prevede lobbligo di emissione della fattura solo per i servizi non soggetti ad I.V.A. resi a committenti soggetti passivi. Adempimenti Note La regola B2C, con rilevanza della prestazione pubblicitaria in Italia e conseguente assoggettamento ad I.V.A., si applica, invece,ai servizi resi a privati italiani e comunitari, ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato.