DFE – Legge sullapertura dei negozi CONFERENZA STAMPA Progetto di messaggio concernente la nuova Legge sullapertura dei negozi Dipartimento delle finanze e delleconomia Sala del Gran Consiglio Bellinzona,
DFE – Legge sullapertura dei negozi Contenuto della presentazione Obiettivi della nuova regolamentazione Paragone con la situazione attuale Confronto intercantonale e con lItalia Orari dapertura e occupazione del personale Nozioni particolari: strade principali, località turistiche, località di confine e comuni di frontiera Conclusione
DFE – Legge sullapertura dei negozi Uniformare gli orari generali dapertura dei negozi su tutto il territorio; Adeguare gli orari di apertura rispetto agli altri cantoni e alle zone italiane di confine; Consentire aperture in linea con la legge federale sul lavoro; Limitare le decisioni particolari di deroga; Istituire una Commissione paritetica per preavvisare le deroghe. Obiettivi della legge
DFE – Legge sullapertura dei negozi Disposizioni principali Introduzione dellorario di apertura alle (oggi non previsto); Fissazione dellorario generale di chiusura alle ore dal lunedì al venerdì e alle il sabato (il giovedì lapertura è consentita fino alle ore 21.00); Principio della chiusura domenicale e festiva dei negozi; Introduzione di deroghe di legge con apertura generalizzata dei negozi tra le ore e le in due giorni festivi fissi (Corpus Domini, Immacolata), in due domeniche tra l'Immacolata e il Natale e in altre due; Introduzione delle deroghe di legge per alcune categorie di negozi, ai quali è consentita lapertura serale prolungata fino alle durante i giorni feriali e lapertura domenicale;
DFE – Legge sullapertura dei negozi Disposizioni principali Limitazione delle deroghe dipartimentali, soggette a preventiva autorizzazione, a due sole fattispecie: –allapertura dei negozi in occasione di manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari; –allapertura domenicale dei negozi situati in Comuni di frontiera particolarmente sottoposti alla concorrenza estera (negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione). Costituzione di una Commissione paritetica cantonale nel ramo della vendita; Introduzione di un termine transitorio di un anno per ladeguamento degli orari di apertura dei negozi che attualmente praticano orari più estesi.
DFE – Legge sullapertura dei negozi Negozi - vendita al dettaglio di prodotti tutto lanno Zona di confine (42%) Periodo turistico Orario normale Occupazione del personale e orari dapertura dal lunedì al sabato lunedìsabatovenerdìgiovedìmercoledìmartedì Periodo estivo (81%)
DFE – Legge sullapertura dei negozi TI AI Nessuna limitazione AR Competenza comunale AG Nessuna limitazione BE BL Nessuna limitazione BS FRGE Venerdì GL Nessuna limitazione GR Competenza comunale JULUNE OW Nessuna limitazione SG SH Inverno dalle SO SZ Nessuna limitazione TG URVS VD Competenza comunale ZG ZH Nessuna limitazione NW Competenza comunale Confronto con gli altri cantoni dal lunedì al venerdì
DFE – Legge sullapertura dei negozi TIBL AI Nessuna limitazione AR Competenza comunale AG Nessuna limitazione BE Nessuna limitazione BS GRGL Nessuna limitazione Competenza comunale NE SZOWNW Competenza comunale Nessuna limitazione SH Inverno dalle TG ZGSO ZHVD Competenza comunale Nessuna limitazione FRVSURSGLUJUGE Venerdì 19.30Due giorni Confronto con gli altri cantoni giovedì
DFE – Legge sullapertura dei negozi BE BS FR GE TIBLAGARAI Nessuna limitazioneCompetenza comunaleNessuna limitazione GRGL Nessuna limitazione Competenza comunale JU LU NE NW Competenza comunale OW Nessuna limitazione SG SZ Nessuna limitazione TG VSUR VD Competenza comunale ZG ZH Nessuna limitazione SH Inverno dalle SO 17 con autorizzazione comunale Confronto con gli altri cantoni sabato
DFE – Legge sullapertura dei negozi Confronto con lItalia In Lombardia, Legge regionale del 2 febbraio 2010: Giorni feriali: dalle ore alle ore 22.00; Domenica e giorni festivi, apertura: –nei negozi con superficie inferiore a 250 mq; –nei negozi negli ambiti territoriali a forte attrattiva: Comuni montani sedi di impianti sciistici, comuni rivieraschi dei laghi lombardi, comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti, centri storici dei Comuni capoluoghi di Provincia, comuni nei quali esiste il sedime degli aeroporti. –generalizzata durante 20 domeniche allanno; –per ulteriori 10 domeniche nei: capoluoghi di Provincia al di fuori del Centro storico; factory outlet center con superficie superiore a mq
DFE – Legge sullapertura dei negozi NEGOZI Commerci al servizio dei viaggiatori Permesso temporaneo Competenza cantonale Permesso regolare o periodico Competenza federale Chioschi su strade e piazze pubbliche ECCEZIONI Lavoro domenicale e notturno VIETATO Commerci delle zone turistiche Altri commerci: - farmacie - negozi di fiori - panetterie, pasticcerie - confetterie motivi tecnici e/o economici urgente bisogno Aziende e Commerci definiti nell OLL2 4 domeniche allanno per tutti i negozi Orari dapertura - occupazione del personale (LL) Deroghe al divieto del lavoro domenicale
DFE – Legge sullapertura dei negozi lunedìsabatovenerdìgiovedìmercoledìmartedì LL - chioschi - shop annessi alle stazioni di servizio lungo le strade principali con traffico intenso - negozi al servizio dei viaggiatori nelle località di confine domenica LL - negozi delle zone turistiche per i bisogni dei turisti – altri commerci - chioschi - negozi al servizio dei viaggiatori negozi al servizio dei viaggiatori - negozi delle località di confine negozi delle località di confine - negozi delle zone turistiche Occupazione del personale (LL) Deroghe al divieto del lavoro domenicale
DFE – Legge sullapertura dei negozi dal lunedì al sabato domenica Chioschi - Shop e chioschi annessi alle stazioni di servizio lungo le strade principali con traffico intenso - Negozi al servizio dei viaggiatori nelle località di confine -Negozi delle zone turistiche per i bisogni dei turisti -Shop annessi alle stazioni di servizio fuori dalle strade principali con intenso traffico - Negozi che offrono cibi caldi e freddi dasporto; - Panetterie, pasticcerie, confetterie; - Negozi di piante e fiori; - Gallerie darte 18.00/ Negozi camping; -Negozi complessi culturali e sportivi 120 m 2 50 m m m m 2 50 m 2 Occupazione del personale (LL) Deroghe al divieto del lavoro domenicale 50 m m m m 2 50 m 2
DFE – Legge sullapertura dei negozi Strade principali con traffico intenso
DFE – Legge sullapertura dei negozi Località di confine e comuni di frontiera Località di confine: Apertura consentita tra le e le dal lunedì alla domenica per i negozi al servizio dei viaggiatori con superficie inferiore a 120 mq: Arogno, Arzo, Brusata, Brusino Arsizio, Camedo, Cassinone (Sessa), Chiasso, Dirinella (Gambarogno), Fornasette (Monteggio), Gandria, Indemini, Ligornetto, Madonna di Ponte (Brissago), Novazzano, Pedrinate, Pizzamiglio, Ponte Cremenaga, Ponte Faloppia (Seseglio), Ponte Tresa, San Pietro di Stabio, Stabio-Gaggiolo. Comuni di frontiera: Apertura ordinaria durante la settimana e apertura consentita la domenica tra le e le 18.00, previa autorizzazione, per i negozi di: –abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione. I Comuni sul cui territorio vi è un valico doganale carrozzabile; restano esclusi i Comuni del Mendrisiotto non situati direttamente sul confine.
DFE – Legge sullapertura dei negozi Località turistiche La stagione estiva è compresa tra la domenica precedente la Pasqua e lultima domenica di ottobre mentre quella invernale tra il 1° dicembre e la domenica dopo Pasqua: –apertura la domenica fino alle 22.00; –limitazione della superficie di vendita, la sera e nei giorni festivi, a 200 mq.
DFE – Legge sullapertura dei negozi Località turistiche estive: Lago Maggiore Ascona, Brissago, Gambarogno (salvo Contone ed Indemini), Locarno (limitatamente alla Città Vecchia ed al quartiere Rusca e Saleggi), Minusio, Muralto, Ronco sopra Ascona e Tenero
DFE – Legge sullapertura dei negozi Località turistiche estive: Lago Ceresio Agno, Bissone, Brusino-Arsizio, Carabietta, Caslano, Collina dOro (limitatamente a Gentilino e Montagnola), Lugano (limitatamente ai quartieri di Barbengo, Caprino, Cassarate, Castagnola, Centro, Gandria e Loreto), Magliaso, Maroggia, Melano, Melide, Mendrisio (limitatamente a Capolago), Morcote, Muzzano, Paradiso, Ponte Tresa, Pura, Riva San Vitale e Vico Morcote
DFE – Legge sullapertura dei negozi Località turistiche invernali Principali località con impianti turistici invernali: Acquarossa (limitatamente a Leontica) Airolo Blenio (limitatamente a Campo Blenio e a Campra) Bosco Gurin Faido (limitatamente a Carì)
DFE – Legge sullapertura dei negozi Disposizioni principali Introduzione dellorario di apertura alle (oggi non previsto); Fissazione dellorario generale di chiusura alle ore dal lunedì al venerdì e alle il sabato (il giovedì lapertura è consentita fino alle ore 21.00); Principio della chiusura domenicale e festiva dei negozi; Introduzione di deroghe di legge con apertura generalizzata dei negozi tra le ore e le in due giorni festivi fissi (Corpus Domini, Immacolata), in due domeniche tra l'Immacolata e il Natale e in altre due; Introduzione delle deroghe di legge per alcune categorie di negozi, ai quali è consentita lapertura serale prolungata fino alle durante i giorni feriali e lapertura domenicale;
DFE – Legge sullapertura dei negozi Disposizioni principali Limitazione delle deroghe dipartimentali, soggette a preventiva autorizzazione, a due sole fattispecie: –allapertura dei negozi in occasione di manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari; –allapertura domenicale dei negozi situati in Comuni di frontiera particolarmente sottoposti alla concorrenza estera (negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione). Costituzione di una Commissione paritetica cantonale nel ramo della vendita; Introduzione di un termine transitorio di un anno per ladeguamento degli orari di apertura dei negozi che attualmente praticano orari più estesi.
DFE – Legge sullapertura dei negozi Uniformare gli orari generali dapertura dei negozi su tutto il territorio; Adeguare gli orari di apertura rispetto agli altri cantoni e alle zone italiane di confine; Consentire aperture in linea con la legge federale sul lavoro; Limitare le decisioni particolari di deroga; Istituire una Commissione paritetica per preavvisare le deroghe. Obiettivi della legge
DFE – Legge sullapertura dei negozi La consultazione è aperta fino al 26 novembre 2010 Grazie per lattenzione