IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Organo di garanzia costituzionale = forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione - Ruolo del Presidente della Repubblica Art. 87, comma 1, Cost.: Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale Organo estraneo alle scelte di indirizzo politico. Indirizzo politico = area riservata alla politico e ai partiti
RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA - ELEZIONE - I POTERI PIU’ IMPORTANTI - LIMITI AI POTERI PRESIDENZIALI - TEMA DELLA RESPONSABILITA’ (IRRESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE) Ruolo distinto ed autonomo da quello del Governo. La Costituzione non dice però quale deve essere il complessivo ruolo del Presidente della Repubblica. Limiti ai poteri del presidente = controfirma ai sensi dell’art. 89 cost.; governo che deve presentarsi per la fiducia davanti alle camere dopo la nomina del presidente della repubblica. I poteri del presidente dipendono dal punto di vista dell’ampiezza dalla stabilità dalla instabilità del sistema politico = poteri a fisarmonica = si espandono in certe fasi politiche e si contraggono in altre fasi politiche. Differente grado di interventismo del Presidente della Repubblica = presidenti notai e presidenti interventisti. Governi deboli e parlamenti delegittimati vedono nel presidente della repubblica un puntello istituzionale cui aggrapparsi.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Elezione da parte del Parlamento in seduta comune (integrazione con i tre delegati regionali) = ampia rappresentanza (art. 83, comma 1 Cost.). Repubblica = non solo lo Stato apparato ma lo Stato comprensivo delle collettività istituzionali decentrate Elettorato passivo = cittadinanza italiana, 50 anni, titolarità di diritti civili e politici (art. 84 Cost.) Elezione = 2/3 primi tre scrutini e scrutinio segreto. Dal terzo scrutinio maggioranza assoluta Ampia rappresentatività. Repubblica = Stato ordinamento comprensivo di tutte le collettività istituzionali decentrate. Incompatibilità dell’ufficio del presidente della repubblica con qualsiasi altra carica. Art. 85 comma 2 Cost. = Presidente della Camera 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale convoca il parlamento in seduta comune e i delegati regionali per l’elezione del nuovo presidente. Medesima cosa avviene e medesima iniziativa è assunta dal presidente della camera entro 15 giorni in caso di impedimento permanente morte o dimissioni del rpesidente della repubblica (art. 86, comma 2 Cost..). Nel caso in cui le Camere siano sciolte o se manchino meno di tre mesi allo loro cessazione, le elezione del presidente della repubblica avverrà ad opera delle nuove camere ed entro 15 giorni dalla loro riunione (art. 85, comma 3 Cost.). Si vuole vietare che l’elezione del presidente della repubblica avvenga in un periodo preeelettorale. Così si perseguono due obiettivi : evitare che l’elezione del capo dello stato sia condizionata eccessivamente dalla conflittualità tra partiti nel periodo elettorale e fare sì che il nuovo presidente sia eletto da un parlamento pienamente legittimato.
- giuramento di fedeltà davanti al Parlamento in seduta comune CONTINUA …………… - giuramento di fedeltà davanti al Parlamento in seduta comune Decorrenza del mandato presidenziale (7 anni) = dal giuramento Segretariato generale della Presidenza della repubblica, assegno personale e dotazione patrimonio indisponibile dello Stato e poi un assegno periodico.
I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA 1946 - De Nicola (405 voti su 556 = 72,9%) 1948 - Einaudi (518 voti su 872 = 59,4%) 1955 - Gronchi (658 voti su 833 = 78,9%) 1962 - Segni (443 voti su 842 = 52%) 1964 - Saragat (646 voti su 937 = 68,9 %) 1971 - Leone (518 voti su 996 = 52,0 %) 1978 - Pertini (832 voti su 995 = 83,6 %) 1985 - Cossiga (752 voti su 977 = 76,6 %) 1992 - Scalfaro (672 voti su 1014 = 66,3 %) 1999 - Ciampi (707 voti su 909 voti = 77,7 %) 2006 - Napolitano (543 voti su 990 = 54,8 %)
ART. 85 DELLA COSTITUZIONE Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi dalla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
CAUSE DI CESSAZIONE DEL PRESIDENTE - fine del mandato - impedimento permanente - dimissioni = immediatamente efficaci e irrevocabili - decadenza (perdita dei requisiti di eleggibilità) - destituzione (sentenza di condanna Corte cost. per alto tradimento o attentato alla Costituzione) Nei casi di dimissioni, scadenza naturale del mandato e impedimento permanente il presidente della repubblica diventa di diritto senatore a vita (art. 59 Cost.). In caso di dimissioni = subentra il supplente (Il Presidente del Senato). Dimissioni periodi di quindici giorni entro il quale deve avere inizio il procedimento per eleggere il nuovo presidente le dimissioni sono immediatamente efficaci senza bisogno di accetazione di altri organi costituzionali e sono anche irrevocabili. Sei Presidenti fin qui si sono ritirati dall’ufficio prima del termine fissato. Segni, Leone, Cossiga, Pertini, Scalfaro, Ciampi in modo che i loro successori già eletti potessero senza indugi assumere le funzioni presidenziali. Nel passaggio Ciampi-Napolitano Ciampi si dimise al decorrere delle dimissioni nello stesso giorno nel quale Napolitano avrebbe prestato giuramento al parlamento in seduta comune. In questo caso alle dimissioni non seguì alcuna supplenza sia pure di brevissima durata ma l’immediato insediamento del nuovo Capo dello Stato.
IMPEDIMENTI TEMPORANEI E PERMANENTI ART. 86 Costituzione: Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. = IMPEDIMENTO TEMPORANEO In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione = IMPEDIMENTO PERMANENTE, MORTE, DIMISSIONI
Impedimento temporaneo = supplenza del Presidente del Senato Impedimento = infermità fisica o mentale = impossibilità di svolgere normalmente le funzioni presidenziali. Chi accerta l’impedimento da infermità fisica o mentale? Il Presidente è rieleggibile Se il presidente della repubblica è impedito a svolgere le sue funzioni gli subentre il titolare di un altro organo, il presidente del senato. Inidoneità deve ìessere transitoria = il presidente della repubblica rimane in carica e cessato l’impedimento riacquista i poteri temporanemanete ceduti. Supplenza = continuità delle funzioni presidenziali. Supplente = solo attività di ordinaria amministrazione. Viaggi all’estero = alcuni presidenti hanno fatto ricorso alla supplenza ma il presidente non è impedito a svolgere le sue attribuzioni. Semmai c’è un impedimento solo per quanto riguarda alcune funzioni che possono essere esercitate solo all’interno del territorio nazionale. Impedimento da infermità fisica o mentale = la supplenza non può protrarsi per mesi o per anni perché è un istituto eccezionale e transitorio L’accertamento se è compiuto dal Capo dello Stato stesso nessun problema = controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se il Presidente della Repubblica non è in grado di accertare l’imepdimento permanente a svolgere le sue funzioni cosa accade? Valutazione medica e valutazione politica = un solo caso nella prassi (Antonio Segni 1964) = trombosi cerebrale = comunicato emesso dalla presidenza del consiglio dei ministri = sul bollettino medico che diceva che le condizioni in cui versa il presidente segni = bollettino medico viene trasmesso dal segretario generale della Presidenza della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del consiglio = il presidente del consiglio ne riferisce al Consiglio dei ministri che da atto dell’impossibilità del Presidente della repubblica di adempiere le sue funzioni. Il Presidente del Senato convoca il Presidente della Camera e il Presidente del consiglio per le valutazioni = i tre ritennero applicabile l’art. 86, comma 1 Costituzione = Presidente del senato assume l’esercizio temporaneo delle funzioni del Capo dello Stato = = menomazione cerebrale irreversibile = Segni dopo qualche mese diede le dimissioni. Chi provvede sull’impedimento permanente = Il Presidente del Senato a cui spetta la supplenza, il presidente della camera a cui spetta di indire l’elezione del nuovo capo dello Stato e il Presidente del Consiglio che rappresenta il Governo e assume la responsabilità davanti al Parlamento. Il Presidente è rieleggibile non c’è una regola convenzionale contraria alla rielezione.
LA RESPONSABILITA’ Art. 90 Costituzione: Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
CONTINUA Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 90 Cost. = irresponsabilità giuridica del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 90 costituzione il presidente della repubblica sarebbe responsabile per i fatti compiuti estranei all’esercizio delle funzioni. Ma l’azione penale sarebbe improcedibile fino alla fine del mandato per evitare che il capo dello stato sia in bali di un qualsiasi giudice che voglia pretestuosamente agire penalmente nei suoi confronti. Questo vale per la responsabilità penale. Invece, per la responsabilità civile è responsabile come un qualsiasi cittadino. 1991 Cossiga = rispose in sede civile di affermazioni fatte nel gr 2 verso due deputati. Corte di cassazione 8734/2000 = 1) Irresponsabilità giuridica del presidente della repubblica in sede civile, penale, amministrativa copre solamente gli atti compiuti dal capo dello stato nell’esercizio delle funzioni che possono essere sia quelli controfirmati dal governo sia quelli che trovino la causa nell’esercizio delle proprie funzioni presidenziali.. 2) L’autodifesa della carica è funzione presidenziale solamente quando sia esercitata per rispondere ad attacchi diretti all’organo non alla persona fisica che lo ricopre. 3) il giudice ha il ptere dovere di accertare se il capo dello stato ha agito in via extra funzionale dato che si deve distinguere tra organo e persona fisica che lo ricopre. 4) le esternazioni del presidente sono uno strumento per l’esercizio della funzione presidenziale e quindi godono dell’immunità dell’art. 90 cost. solo se pronunciate come estrinsecazione della funzione. 5) il diritto di critica politica che il presidente esercita come ogni cittadino non deve trasmodare nell’attacco personale, nella pura contumelia con lesione dei diritti della personalità altrui. Anche la Corte costituzionale la pensa così = sentenza n. 154/2004 = spetta al giudice verificare il nesso funzionale tra le esternazioni del presidente della repubblica e le funzioni del presidente della repubblcia perché non può esserci una esenzione senza limiti dalla giurisdizione e un privilegio personale privo di fondamento costituzionale. Legge n. 140 del 2003 = sino alla fine del mandato le alte cariche dello Stato sono sottratte a procedimento penale per qualsiasi reato anche per fatti anteriori all’assunzione dell’incarico, anche i processi in corso vanno sospesi. Corte costituzionale = sent. N. 24 DEL 2004 = contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.; Altra legge del parlamento la n. 124/2008 = anche le nuove norme sono state dichiarate incostituzionali per violazion e degli artt. 3 e 138 cost. = una deroga al principio di eguaglianza per la sottrazione alla giurisdizione deve essere fatta con legge costituzionale con il procedimento di cui all’art. 138 cost. sent. Corte costituzionale n. 262 del 2009.
I REATI PRESIDENZIALI FUNZIONALI Alto tradimento = pregiudizio alla sicurezza e all’interesse nazionale, lesione dell’integrità dello Stato e delle istituzioni statali. Attentato alla Costituzione = violazione grave e volontaria delle norme costituzionali. Messa in stato di accusa da parte delle Camere in seduta comune con voto scrutinio e a maggioranza assoluta. Giudizio della Corte costituzionale in composizione integrata Alto tradimento = segreti militari dati a potenze straniere = accordo con potenze straniere, spionaggio politico e militare. Dolo specifico = fatti anticostituzionali con la consapevolezza di arrecare danno. = atti di sovversione dell’ordinamento costituzionale. Si pensa anche che attentato alla costituzione e alto tradimento siano in realtà un’unica complessa figura criminosa: può esserci attentato senza alto tradimento o viceversa? Incriminazione del Presidente della Repubblica = deliberazione del Parlamento in seduta comune = prima c’è un’attività di indagine cindotta da un Comitato costituito dai membri delle giunte per le immunità del Senato e della Camera che dispone di un termine di 5 mesi prorogabile solo una volta per acquisire e valutare tutti gli elementi probatori sulla notitia criminis. Il comitato può disporre intercettazioni, perquisizioni, misure cautelari limitative della libertà personale. Al termine dell’indagine il comitato che fa? O ritiene palesemente infondata l’accusa e procede con ordinanza all’archiviazione; Oppure presenta una relazione sulla messa in stato di accusa oppure dichiara la propria incompetenza nel caso in cui il reato di cui si tratta non rientri fra quelli previsti dall’art. 90 costituzione. Sulle conclusioni del comitato il parlamento in seduta comune procede alla votazione. Il procedimento ha fine se nessuno presenta ordini del giorno favorevoli all’accusa, in caso contrario la messa in stato di accusa deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti con l’indicazione degli addebiti e delle prove sui cui le accuse si fondano. In attesa del giudizio il presidente può essere sospeso dalla carica in via cautelare con ordinanza della corte costituzionale. La seconda fase si svolge davanti alla corte costituzionale. La sua sentenza non è soggetta a gravame = sanzioni penali nei limiti del massimo di pena stabilito dalle leggi vigenti al momento del fatto nonché le sanzioni amministrative e civili adeguate al fatto (art. 15 della legge n. 1 del 1953).
LA CONTROFIRMA Art. 89 Costituzione: Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Controfirma = requisito di validità e rende irresponsabile il Presidente Forma di governo parlamentare inglese = controfirma degli atti del capo dello Stato = conseguenza di due principi = il re non può sbagliare; il re non può agire da solo = responsabilità di un altro soggetto. Bisognava individuare un soggetto giuridicamente responsabile per gli atti compiuti dal re monarca. Bisogna escludere la responsabilità del monarca. Con l’evolversi dei tempi la controfirma è diventata lo strumento del quale può servisri il parlamento per fare valere la responsabilità del Governo nei suoi confronti. Controfirma = strumento della forma di governo parlamentare. Controfirma = irresponsabilità del monarca = responsabilità del governo nei confronti del parlamento.
COSA SIGNIFICA MINISTRI PROPONENTI? Non tutti gli atti firmati dal Capo dello Stato sono su iniziativa dei ministri. Ministri proponenti = ministri competenti.
ATTI EMANATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: CATEGORIE 1) ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI 2) ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI 3) ATTI COMPLESSI EGUALI = ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI MA IL CUI CONTENUTO è DECISO DI CONCERTO TRA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E GOVERNO
ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI 1) Atto di nomina dei senatori a vita (art. 59, comma 2 Cost.); 2) Atto di nomina di 1/3 dei giudici della Corte costituzionale (art. 135, comma 1 Cost.); 3) Rinvio delle leggi con messaggio motivato alle Camere per una nuova deliberazione = messaggio a contenuto vincolato = accompagnano l’atto di rinvio delle leggi alle Camere (art. 74 Cost.) 4) Messaggi a contenuto libero alle Camere (art. 87 Cost.) 5) Concessione della grazia (Corte costituzionale sent. n. 200/2006) Scalfaro = massimo 5 i senatori a vita; Pertini e Cossiga = ogni Presidente può nominare fino a 5 senatori a vita. Non c’è un intervento del governo sul contenuto dell’atto = controfirma di attestazione. La controfirma attesta la regolarità del procedimento seguito. Rinvio alle Camere = e se le camere sono state sciolte = il messaggio di rinvio riavvia il procedimento legislativo e consente al parlamento di tenere conto dei rilievi mossi dal capo dello stato e di riapprovare la legge nel medesimo testo rendendo la promulgazione obbligatoria. Se le camere sciolte non potessero riconvocarsi per il messaggio di rinvio del presidente equivale a dire che il rinvio da veto sospensivo diventa veto assoluto. Rinvio di Ciampi della legge Castelli e della legge Gasparri. Napolitano rifiuta di emanare il decreto legge sul caso englaro. Messaggi alle camere = per stimolare e orientare l’attività parlamentare su problemi cruciali. Ciampi = sul messaggio sul pluralismo radiotelevisivo del 2002. Messaggi a contenuto libero = Cossiga messaggio recava la controfirma del Vice Presidente del Consiglio perché le forze politiche avevano perplessità e fratture sulla politica riformatrice del Presidente Cossiga (26 giugno 1991). Mancata controfirma del Presidente del Consiglio Andreotti; controfirma del Vice Presidente del Consiglio Martelli = si assicura la validità dell’atto ma senza comportare l’adesione del governo alla politica riformatrice di Cossiga. Solo in due casi i messaggi del Presidente della Repubblica alle Camere hanno prodotto una discussione parlamentare: Leone 1975 = rinnovo delle istituzioni pubbliche; Cossiga 1991 = riforme istituzionali. Poi ci sono anche le esternazioni atipiche non controfirmate = manifestazioni di opinioni o dichiarazioni del presidente della repubblica che non assumono le forme previste dalla costituzione per i messaggi = messaggi alla nazione, discorsi pubblici, lettere ufficiali, interviste, comunicati stampa, conferenze stampa situazioni nelle quali si instaura un rapporto diretto tra presidente della repubblica e corpo elettorale e opinione pubblica al di là del circuito istituzionale con Parlamento-Governo-partiti politici. Queste iniziative si attivano soprattutto nei periodi di crisi del sistema dei partiti e di deficit di legittimazione del circuito rappresentativo mentre si dovrebbe restringere nei periodi di maggiore stabilità politica. Grazia = potere del presidente = controfirma del ministro di attestazione se non violazione delle prerogative del Presidente della Repubblica. Grazia = risponde a finalità umanitarie che impongono apprezzamenti di carattere equitativo = art. 27 comma 3 cost. = senso di umanità cui devono ispirarsi tutte le pene. Presidente della repubblica = organo super partes rappresentante dell’unità nazionale
ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI 1) emanazione degli atti governativi aventi valore (decreti legge; decreti legislativi; regolamenti governativi); 2) atti di nomina dei funzionari dello Stato e altri atti (scioglimento dei consigli comunali e provinciali); 3) promulgazione delle leggi = entro un mese dalla deliberazione parlamentare o entro un minor lasso di tempo (art. 73 Cost.); 4) ratifica dei trattati internazionali (autorizzati con legge da parte delle Camere) Qui il contenuto dell’atto invece è determinato dal governo. Comunque il Presidente deve e può controllare la legittimità e il merito costituzionale dell’atto come del resto avviene in sede di promulgazione della legge formale. Pensiamo al caso englaro in cui Napolitano paralizzò rifiutò di emanare il decreto legge che vietava di sospendere l’alimentazione e l’idratazione dei malati in stato vegetativo permanente. Promulgazione della legge = accerta che la legge sia stata approvata nel medesimo testo da entrambi i rami del parlamento; Manifesta la volontà di promulgare la legge; Ne ordina la pubblicazione nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana; Obbliga chiunque ad osservarla e a farla osservare come legge dello Stato. Ratifica dei trattati internazionali = i trattati sono predisposti dal governi, dai governi ed eventualmente autorizzati dal parlamento. Le decisioni sulla conduzione della politica estera spettano al Governo. Sono atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi anche l’accreditamento dei rappresentanti diplomatici esteri e la dichiarazione dello stato di guerra previa deliberazione delle Camere (art. 78 Cost.)
ATTI COMPLESSI EGUALI = NECESSITA’ DI UN CONSENSO ALLA PARI SUL CONTENUTO DELL’ATTO TRA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E GOVERNO Sono: Atti formalmente presidenziali ma il loro contenuto deve essere deciso di accordo tra Presidente della Repubblica e Governo. Quali sono? 1) nomina del Presidente del Consiglio dei ministri; 2) scioglimento anticipato delle Camere
L’ATTO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ART L’ATTO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (ART. 92 COST.) Parlamentarismo compromissorio = Governi post elettorali = nomina del Presidente del Consiglio presuppone un accordo tra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio Presidente del Consiglio = controfirma l’atto di nomina Dal 1993 in poi = il Capo dello Stato certifica la volontà del corpo elettorale Dal 1993 in poi = nomina di Berlusconi 1994, Prodi 1996, Berlusconi 2001, Prodi 2006, Berlusconi 2008, Governo Monti si torna al protagonismo del Capo dello Stato.
SECONDO ALTRA DOTTRINA Decreto di accettazione delle dimissioni del Governo uscente e nomina del Presidente del Consiglio = atti a volontà presidenziale. Potere autonomo presidenziale = condizionato dalla situazione politica del Parlamento
LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLE CAMERE Art. 88 Costituzione: Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (modifica quest’ultima apportata dalla legge cost. n. 1 del 1991) Semestre bianco = evitare che il Presidente sciolga le Camere nella speranza che il nuovo Parlamento sia favorevole alla sua rielezione. Parere delle Camere obbligatorio ma non vincolante.
CONTINUA ………….. PRASSI STORICO-ISTITUZIONALE Accordo tra Quirinale e Governo = Parlamento incapace di esprimere una nuova maggioranza. Scioglimento funzionale Nella sostanza un autoscioglimento Autoscioglimenti anticipati (1972, 1976, 1979, 1983, 1987, 1992) Scioglimento funzionale = quando il Parlamento non è in grado di funzionare ovvero non è in grado esprimere una maggioranza politica. Questo impedisce la formazione di elggi, la conversione di decreti legge, impossibilità di un accordo Parlamento-Governo che possa imprimere all’attività politica un indirizzo politico per gestire un Paese. Autoscioglimento = la decisione sullo scigolimento nella sostanza spetta alle forze politiche. Lo scioglimento non viene motivato dal Capo dello Stato ma in molti casi le ragioni dell’interruzione anticipata della legislatura è stata spiegata in appositi comunicati emessi dalla Presidenza della Repubblcia o dalla Presidenza del Consiglio oppure con note o dichiarazioni rilasciate ai mezzi di comunicazione di massa dallo stesso Presidente della Repubblica. Autoscioglimenti = gravissime difficoltà politiche che hanno impedito ai partiti polit9ici di trovare un accordo con il quale fosse possibile formare una maggioranza parlamentare e poi un nuovo governo. Scioglimento del 1992 = incapacità delle forze politiche di elgiferare in modo ordinato e di deliberare le riforme istituzionali al fine di impedire la delegittimazione del Parlamento in carica.
CONTINUA …. - Scioglimento del 1994 (Scalfaro) = referendum elettorale 1993 = forte protagonismo del Capo dello Stato. Lo scioglimento si configura solo nell’ipotesi di una impossibilità da parte del Parlamento di esprimere una maggioranza governativa. - Parlamentarismo maggioritario = Governi espressione di volontà popolari: 1) Governo entra in crisi 2) Governo propone lo scioglimento al Capo dello Stato 3) Lo scioglimento viene disposto a causa della crisi della maggioranza di governo (Prodi 2006 = crisi del 2008) 1994 = contesto di gravissima crisi di legittimazione dei partiti politici e diffusione nella società di un desiderio di profondissimo cambiamento. Non c’era stata una vera crisi di governo ed il governo del tempo (Ciampi) godeva di un forte sostegno parlamentare. Ma il Capo dello Stato decise di sciogliere le Camere motivando lo scioglimento dall’esito del referendum elettorale per il maggioritario. Esigenza popolare di un nuovo sistema elettorale e di un parlamento nuovo. Un’altra motivazione fu da ricercare nel fatto che le consultazioni amministrative del 1993 andavano in una direzione contraria rispetto alla consistenza numerica delle forze che invece erano rappresentate alle Camere. Qui emerge un ruolo fortissimo del capo dello stato = la decisione sullo scigolimento viene effettuato dal Capo dello Stato in accordo con il Presidente del Consiglio della cui controfirma ha bisogno ma la centralità del capo dello Stato è forte in queste circostanze. Comunque,