Diritto di sciopero.

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Transcript della presentazione:

Diritto di sciopero

Chi può indire uno sciopero La RSU Qualunque sindacato, rappresentativo o no.

Quando si proclama uno sciopero A sostegno di una vertenza Per fare pressione sulla controparte in vista di un obiettivo rivendicativo Per protestare contro contratti, accordi, leggi, decisioni giudicate lesive degli interessi dei lavoratori o insufficienti

Riferimenti normativi Costituzione italiana (art. 40 “Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.”) Legge 146/90 (regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici) Legge 83/2000 (inserisce modifiche alla legge precedente) Accordo nazionale 20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale

CONCETTI CHIAVE Servizi essenziali Prestazioni indispensabili Contingenti di personale

Servizi essenziali Sono servizi essenziali quei servizi pubblici, gestiti dallo stato o dai privati in regime di concessione, che soddisfano diritti costituzionali.

Servizi essenziali I servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del S. S. N. sono i seguenti: a) assistenza sanitaria; b) igiene e sanità pubblica; c) veterinaria; d) protezione civile; e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici; f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento. (art. 2 Accordo Nazionale)

Prestazioni indispensabili Nell’ambito dei servizi essenziali devono essere assicurate prestazioni indispensabili (o servizi minimi essenziali) per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Protocolli d’intesa sullo Sciopero In sede di contrattazione decentrata tra OO.SS. rappresentative, RSU ed Amministrazione, vengono stipulati appositi protocolli d’intesa che individuano: - i servizi minimi essenziali di ogni singola azienda - le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali - appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili. (art.3 comma 1 e 2 )

L’amministrazione non può richiedere prestazioni indispensabili diverse da quelle previste dall’accordo (= protocollo d’intesa sullo sciopero) stipulato in sede di contrattazione decentrata in ogni singola Azienda ospedaliera o ASL. Ogni violazione del protocollo da parte dell’Amministrazione ravvisa un comportamento antisindacale e pertanto vanno avviate le procedure ex art.28 dello Statuto dei Lavoratori

Contingenti di personale Appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili, vengono individuate per diverse (non tutte) categorie e profili professionali. (art. 3 accordo nazionale)

I protocolli d’intesa sullo sciopero devono essere stipulati entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’accordo (20 settembre 2001) e comunque prima dell’inizio del quadriennio di contrattazione integrativa (ora triennio). (art.3 comma 2)

La Direzione Generale dell’azienda - ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti - individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero.(art.3 comma 3)

I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il 5° giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. (art.3 comma 3)

Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile. (art.3 comma 3)

Per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. (art.3 comma 3 )

Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni. (art.3 comma 3)

Sulla base dei protocolli di intesa sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento, non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi. (art.3 comma 4)

Tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese. (art.2 lettera f)

Mancata intesa sui protocolli Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli da parte delle OO.SS. sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti: a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro; b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione; c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. ( art. 3 comma 6)

Modalità di effettuazione degli scioperi (art.4 Accordo Nazionale) Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi pubblici essenziali sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. (comma 1)

In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni. (art.4 comma 1)

A chi si deve comunicare lo sciopero? -In caso di vertenza nazionale di comparto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Funzione Pubblica; -la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali deve essere comunicata all’Assessorato Regionale alla Sanità; -la proclamazione di scioperi nell’ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. (art.4 comma 2)

Cosa devono fare le Amministrazioni? Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell’area interessata una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero.(art.4 comma 2)

Tempi e durata dello sciopero Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata (24 ore). (art.4 comma 3 lettera a).

Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore (art.4 comma 3 lettera b)

Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento. (art.4 comma 3 lettera c)

Le OO.SS. garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro (art.4 comma 3 lettera d)

In caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre OO.SS. , incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso non inferiore a 10 giorni (quindi 10+48 ore = 12 giorni) (art.4 comma 3 lettera e)

Chi deve dare comunicazione dell’esistenza di scioperi nello stesso bacino d’utenza? Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita: -nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica -negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio entro 24 ore dalla comunicazione delle OO.SS. interessate allo sciopero.

Date in cui è vietato scioperare -Nel mese di agosto; - nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.(art.4 comma 5)

In ogni caso … Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali. (Art.4 comma 6)