Le nuove previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo – I parte Applicabili ai ricorsi depositati a decorrere.

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Le nuove previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo – I parte Applicabili ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Dl crescita Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo ha diritto ad un’equa riparazione La domanda di equa riparazione si propone, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili. Il presidente della corte d’appello, o un magistrato della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso nell’accertare la violazione il giudice valuta: la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione Si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata: di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione. Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni. Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa. Non è riconosciuto alcun indennizzo: in favore della parte soccombente condannata a norma dell’art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata; nel caso in cui la domanda della parte sia stata accolta in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa; nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa; nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte; quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei 30 giorni successivi al superamento dei termini indicati sopra; in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento. il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge all’amministrazione contro cui è stata proposta la domanda di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del procedimento e ne ingiunge il pagamento. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato Se il ricorso è in tutto o in parte respinto la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie IN TUTTO O IN PARTE la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta la notificazione del decreto di accoglimento in tutto o in parte della domanda rende improponibile l’opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente

Le nuove previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo – II parte Applicabili ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del Dl crescita Decreto di rigetto del ricorso Di equa riparazione Decreto di accoglimento, IN TUTTO O IN PARTE, della domanda di equa riparazione il giudice, quando dichiara la domanda per equa riparazione inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000 Entro 30 giorni dalla comunicazione Entro 30 giorni dalla notificazione il ricorrente che lamenta di aver subito un danno per effetto della violazione del termine ragionevole del processo Il ministro nei cui confronti è stata proposta La domanda di equa riparazione Può proporre opposizione al decreto con ricorso davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto La corte d’appello provvede in camera di consiglio ai sensi degli artt. 737 e ss. C.p.c. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, ma Il collegio, tuttavia, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto Decreto immediatamente esecutivo impugnabile per cassazione il giudice, quando dichiara la domanda per equa riparazione inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000