SEMPLIFICAZIONESEMPLIFICAZIONE PUBBLICITÀPUBBLICITÀ Art. 124 – Appalti di servizi e forniture sotto soglia 1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. 2. Lavviso di preinformazione (da inviarsi possibilmente entro il 31 dicembre) è facoltativo e va pubblicato sul profilo del committente, ove istituito, (sito informatico della stazione appaltante) e sui siti informatici di cui allart. 66, c. 7 (presso lOsservatorio e presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 3. Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare lavviso dei risultati della procedura di affidamento 5. I bandi sono pubblicati: -sulla GURI, serie speciale contratti pubblici, -sui siti informatici di cui allart. 66, c. 7 (stazione appaltante, Osservatorio, Ministero infrastrutture e trasporti) e - nellalbo della stazione appaltante. Sono possibili forme aggiuntive di pubblicità.
Art. 125 – Servizi e forniture in economia Le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate a)Mediante amministrazione diretta = le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per loccasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento b)Mediante procedura di cottimo fiduciario = E una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi Le forniture e i servizi in economia sono ammessi: -per importi < per le amministrazioni statali -per importi < per le altre pubbliche amministrazioni
Art. 125 – Servizi e forniture in economia Lacquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione alloggetto (es: partecipazione convegni, libri e riviste, cancelleria, rappresentanza, mobili e attrezzature, manutenzione, ecc…) e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate. Il ricorso agli acquisti in economia è altresì consentito: a)Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario e conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto b)Necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne lesecuzione nellambito del contratto medesimo c)Prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria d)urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per ligiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Art. 125 – Servizi e forniture in economia PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Per servizi o forniture di importo pari o superiore a fino a (fino a per le amministrazioni centrali) laffidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di Trasparenza Rotazione Parità di trattamento previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, soggetti ad aggiornamento almeno a cadenza annuale. Per servizi o forniture inferiori a euro è consentito laffidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.