Approfondimento tecnico - normativo sulla materia sicurezza

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Approfondimento tecnico - normativo sulla materia sicurezza Figura e compiti del Validatore con riferimento al PSC considerato quale elaborato progettuale (avv. Francesco Pastorino)

L’avv. Francesco Pastorino, esercita in Aosta dalla fine del 2005 L’avv. Francesco Pastorino, esercita in Aosta dalla fine del 2005. Dall’anno 2009 ha ottenuto la qualifica di “Giurista d’Impresa” frequentando a Milano un master di 2° livello. Svolge attività di patrocinatore in materia civile e penale e di consulenza in materia contrattualistica, pubblici appalti e normativa tecnica. Dopo aver svolto la propria attività presso importanti aziende turistiche, aderisce all’iniziativa di offrire un servizio sinergico integrato attraverso la collaborazione con uno studio di ingegneria nel campo dei lavori pubblici e della consulenza alla Pubblica Amministrazione. Tale cooperazione si propone, quale immediata conseguenza, quella di garantire al cliente l’espletamento degli incarichi in maniera efficace, efficiente ed in prospettiva integrata, assicurando risposte valutate sia sotto l’aspetto giuridico che sotto quello tecnico in grado di risolvere i numerosi problemi che la materia tecnica, giuridica e amministrativa presenta.

Approccio riduzionistico (… ovvero: un’escursione in tre tappe) Il Piano di sicurezza e coordinamento; La procedura di verifica e validazione; La validazione del P.S.C.

Preliminarmente: cosa portare “nello zaino” D.Lgs. n. 81/2008 (+ D.Lgs. n. 106/2009); D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici); D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione); L.r. n. 12/1996 e ss. mm. ii.

Prima tappa: il P.S.C. è un elaborato progettuale? Art. 100, D.lgs. 81/2008 + Allegato XV; D.P.R. n. 207/2010: art. 17 comma 1; art. 24, comma 2, art. 33, comma 1, lett. f; L.r. n. 12/1996 art. 12, comma 1; art. 13, comma 3, lett. g-bis; art. 14, comma 3, lett. d; art. 131 comma 2 e 3, D.Lgs. n. 163/2006; art. 137 D.P.R. n. 207/2010;

D.Lgs. n. 81/2008 Art. 100 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole  esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV. 2. Il p.s.c. è parte integrante del contratto di appalto. D.LGS. N. 163/2006 Art. 131 Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al reg. d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (ora allegato XV al d.lgs. n. 81 del 2008), in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

D.P.R. n. 207/2010 Art. 17 comma 1 Il progetto preliminare… è composto dai seguenti elaborati: f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; Art. 24, comma 2 Il progetto definitivo comprende i seguenti elaborati: n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; Art. 33, comma 1, lett. f Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti: f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; Art. 137 1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati: e) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del codice; 2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

Il P.S.C. (specifico per ogni cantiere, di concreta fattibilità e le cui scelte progettuali e organizzative sono conformi alle misure generali di sicurezza) è dunque un elaborato progettuale e, come tale, potrà (rectius: dovrà) essere sottoposto a procedura di verifica e validazione

Seconda tappa: validazione e verifica Etimologia (validation / C.d.S. n. 31/1999), contesto storico (post “Mani pulite”) e nozione di qualità (ruolo preminente del progetto assunto nel governo dei processi edilizi); Iter normativo: “le” Merloni (art. 30); gli artt. da 46 a 48 D.P.R. n. 554/1999 (verifica e validazione); le 3 linee contenute nella l. delega per un regolamento ad hoc; la Relazione ministeriale al nuovo regolamento; gli artt. da 44 a 59 D.P.R. n. 207/2010; Chi è il validatore? (art. 47 Reg. / art. 14, c. 4, l.r. n. 12/1996): Il RUP / CdC, ovvero i soggetti interni o esterni alla stazione appaltante con competenza per valore);

la verifica Incompatibilità/indipendenza, contraddittorio, responsabilità; Finalità (art. 45 Reg.): conformità del progetto (a SF, DPP e normativa); garanzia in più circa la qualità (soddisfacimento delle esigenze esplicite e implicite della committenza) e la fluidità della filiera progetto (assemblaggio di saperi specialistici) / costruzione; Compiti e azioni: artt. 52 e 53 D.P.R. n. 207/2010; art. 14, commi 4, 5, 6, 7, l.r. n. 12/1996;

Art. 52. Criteri generali della verifica   1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: a) affidabilità; b) completezza ed adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità;

a) affidabilità: 1. verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; b) completezza ed adeguatezza: 1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; 2. verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 3. verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 4. verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 5. verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 6. verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità: 1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; d) compatibilità: 1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel d.p.p. o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; 2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: a. inserimento ambientale; b. impatto ambientale; c. funzionalità e fruibilità; d. stabilità delle strutture; e. topografia e fotogrammetria; f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; g. igiene, salute e benessere delle persone; h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; i. sicurezza antincendio; l. inquinamento; m. durabilità e manutenibilità; n. coerenza dei tempi e dei costi; o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Art. 53. Verifica della documentazione  1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, per ciascun livello della progettazione.  2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve: […] g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Terza tappa: la validazione del P.S.C. Art. 53, comma 2, lett. g D.P.R. n. 207/2010; Allegato XV D.Lgs. n. 81/2008; Conformità o non conformità (critica, primaria e secondaria), Azioni di Controllo Elementare (ACE), check-list e guide di controllo (best practices);

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (All. XV D.Lgs. n. 81/2008) 2.1. - Contenuti minimi 2.1.1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto. 2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1) l'indirizzo del cantiere; 2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere; 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 3 alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni. 2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza di linee aeree e condutture sotterranee; b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione: b.1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante, b.2) al rischio di annegamento; c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. 2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene l'analisi dei seguenti elementi: a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) i servizi igienico-assistenziali; c) la viabilità principale di cantiere; d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c); h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; i) la dislocazione degli impianti di cantiere; l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il C.S.P. suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti: a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; c) al rischio di caduta dall'alto; d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; i) al rischio di elettrocuzione; l) al rischio rumore; m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento 2.3.1. Il C.S.P. effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Il cronoprogramma dei lavori, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni. 2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i d.p.i., atti a ridurre al minimo tali rischi. 2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il C.S.E. verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. 2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. 2.3.5. Il C.S.E. integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Tuttavia… (in vista del rifugio, spunti e questioni ancora aperte) … Sicurezza non è concetto standardizzabile o costringibile in gabbie normative atte a codificare il livello qualitativo che deve possedere un prodotto in serie; Chi visiti un cantiere edilizio sarà meravigliato dell’alto numero di tecnici del controllo rispetto a quello degli esecutori materiali (Gregotti V.) Nel progetto (e nel P.S.C.) non può essere dato per scontato il momento costruttivo, rinviandolo ai processi tradizionalmente acquisiti, non solo perché gli esecutori non hanno più il patrimonio di conoscenze sufficienti a gestire da soli quel settore del processo, ma anche perché la neutralità del progetto rispetto alle tecniche costruttive (e alla sicurezza in concreto) non è accettabile (cfr. art. 15 Reg. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità…);

Ma chi valida, manleva? (il committente, il progettista, l’appaltatore); Le procedure (serie!) di verifica e validazione non hanno ancora espresso il loro potenziale (a causa dell’art. 54, comma 2 D.P.R. 207 / 2010?); validare (solo) formalmente è ancora possibile, ma a quali costi? - riserve in corso di esecuzione; - Cass. civ. sez. II, n. 11728/2002: qualora un progetto inadeguato renda l’opera irrealizzabile, anche se per colpa lieve del progettista, il committente ha il diritto di non corrispondere il compenso al professionista incaricato.

Grazie per l’attenzione. (… e Buon Appetito!)