DALLO STATUTO ALLA COSTITUZIONE
PERCHE’ UNA NUOVA COSTITUZIONE Perché la Monarchia e lo Statuto albertino avevano fallito permettendo la nascita della dittatura fascista Perché dopo vent’anni di dittatura e cinque di guerra occorreva costruire uno Stato su nuove basi e con nuove garanzie Perché si dovevano affermare nuovi principi e valori come quelli dell’eguaglianza tra i cittadini, del rifiuto della guerra, della libertà d’espressione, della scuola aperta a tutti. Nuove regole e nuovi diritti avrebbero dovuto impedire la rinascita di qualsiasi dittatura.
LA COSTITUZIONE al di sopra della legge La COSTITUZIONE ELENCA PRINCIPI, DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI CHE RIMANGONO INALTERATI NEL TEMPO LE LEGGI CHE IL PARLAMENTO APPROVA, indipendentemente dalle maggioranze politiche, NON POSSONO ESSERE IN CONTRASTO CON GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE.
Le COSTITUZIONI Sono il prodotto storico dell’evoluzione politica delle nostre società. Sono il frutto di una storia secolare iniziata con la Rivoluzione americana e francese. L’Organizzazione dello Stato deriva dalle idee illuministe di Montesquieu. Nel 1800 erano Statuti concessi dall’autorità. Oggi sono Costituzioni che ambiscono a far sì che la legge protegga i diritti fondamentali dei cittadini secondo il principio dell’eguaglianza e della convivenza. Hanno il compito di stabilire i confini entro i quali l’autorità (la forza) può legiferare. Le Costituzioni non fotografano il presente ma prefigurano il futuro. Ci dicono non quello che siamo ma quello che dovremmo essere.
REFERENDUM ISTITUZIONALE E ASSEMBL. COSTITUENTE Il 2 Giugno 1946 gli italiani votano per decidere la forma dello stato (Monarchia o Repubblica) e per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente, che dovrà redigere una nuova Costituzione. Per la prima volta votano anche le donne. Vince la REPUBBLICA e il Re lascia l’Italia. Il 1° Gennaio 1948 entra in vigore la nuova COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA. Tutte le leggi che sono in contrasto con la COSTITUZIONE sono abrogate (dichiarate nulle)
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA La Costituzione è così suddivisa: I primi 12 articoli formano i PRINCIPI FONDAMENTALI La PARTE PRIMA tratta i Diritti e i Doveri dei cittadini La PARTE SECONDA tratta l’organizzazione dello Stato e l’Ordinamento della Repubblica Le DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI contengono, tra l’altro, il seguente articolo: “E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto Partito fascista.”
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE
COSA SONO I PRINCIPI Cosa sono i principi o i valori? I principi ( o i valori) possono essere considerati come dei ‘beni’ morali, come dei ‘fini’ da raggiungere, come la pace, la vita, la salute, la sicurezza, l’eguaglianza, la libertà, il benessere. Il principio, come il ‘valore’, è qualcosa che ‘vale’, un ‘bene’ che merita di essere realizzato.
LA COSTITUZIONE ARTICOLO 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. SPIEGAZIONE Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani hanno scelto a maggioranza, votando in un referendum, che l'Italia non fosse più una monarchia, con a capo un re, ma una Repubblica. La Repubblica è fondata sul lavoro perché è il lavoro che dà dignità agli uomini, che permette di essere liberi e indipendenti. Protagonisti della crescita civile del Paese. Il lavoro è un diritto inviolabile dell’uomo. Questa Repubblica è democratica, cioè la sovranità appartiene al popolo, che la esercita direttamente (tramite il referendum) o indirettamente (tramite il Parlamento). La nostra è una democrazia parlamentare. La sovranità popolare non è ILLIMITATA ma deve sottostare alle regole democratiche che la Costituzione impone, per non rischiare la tirannide della maggioranza.
REPUBBLICA E DEMOCRAZIA Nelle Repubbliche il Capo dello Stato viene eletto dal popolo, come negli Stati Uniti, o dal Parlamento come in Italia In una Monarchia, invece, il Capo dello Stato è il Re, nominato per via dinastica (ereditaria). Repubblica ‘democratica’ significa ‘non autoritaria’. Uno Stato è democratico quando presente tre caratteristiche: 1) libere elezioni a suffragio universale (uomini e donne) 2) Pluralismo politico ossia possibilità di esprimere le proprie opinioni e di organizzarsi in partiti politici 3) Stato di diritto: tutti i governanti sono sottoposti alla legge come qualsiasi altro cittadino. La legge vale per tutti senza alcuna eccezione.
LA COSTITUZIONE ARTICOLO 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. SPIEGAZIONE I diritti inviolabili dell’uomo sono i cosiddetti ‘diritti umani’, diritti ‘originari’, sanciti nelle Dichiarazioni d’indipendenza degli Stati Uniti e nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789. I diritti dell’uomo si classificano in quattro gruppi: diritti civili (libertà di parola e di pensiero, diritto di riunirsi, ecc.), diritti economici (diritto di proprietà), diritti politici (diritto di voto), diritti sociali (diritto ad una vita dignitosa). Nello stesso tempo, si considera che l'uomo non è mai vissuto da solo e che anche innumerevoli formazioni sociali (le famiglie, i partiti, le chiese ecc.), sono espressione di questi diritti inviolabili. Proprio perché l'uomo è un essere sociale, però, accanto ai diritti sono richiamati anche i doveri di solidarietà. Essere ‘solidali’ significa contribuire alla crescita civile del Paese come, ad esempio, tramite il pagamento delle tasse.
LA COSTITUZIONE ARTICOLO 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. SPIEGAZIONE E’ uno degli articoli più importanti e significativi della nostra Costituzione. Il primo comma afferma l'uguaglianza formale, come pari dignità e uguaglianza di fronte alla legge. Il ricordo ancora vivo delle discriminazioni razziali (contro gli ebrei) e del trattamento degli avversari politici nel precedente regime fascista ha portato a riconoscere che le diversità (di sesso, razza, lingua, ecc.) non possono essere la base di alcuna discriminazione fra i cittadini. La seconda parte fa carico alla Repubblica di interventi per raggiungere l'uguaglianza sostanziale. Sono in questo modo poste le premesse costituzionali per lo Stato sociale.
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA Art. 3 Cost., I comma ‑ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Storicamente il principio trova le sue radici nella Rivoluzione americana e in quella francese con l’abbattimento dei privilegi legati all’Ancien Regime. La lezione della storia è fondamentale. E la storia ci dice che quando si considerano gli uomini non in base alle loro capacità o virtù ma esclusivamente sulla distinzione di sesso, razza, lingua, religione, ecc., la tragedia (guerre etniche, campi di sterminio, guerre di religione, discriminazione tra uomini e donne, ecc.) è dietro l’angolo. Il primo comma ci dice che non importa dove sei nato, non importa se sei cristiano o mussulmano o buddista o non credente, non importa se sei uomo o donna, se parli italiano o cinese, se sei povero o ricco. Non è ammesso alcun tipo di discriminazione Il primo comma ci dice che gli uomini nascono uguali ed hanno uguali diritti, che non devono esistere privilegi di alcun tipo e che tutti, senza eccezione e quindi anche chi governa, devono sottostare alle legge.
Art. 3 Cost, II comma ‑ E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Affermato il principio dell’eguaglianza, non è possibile ignorare che, nella realtà, esistono moltissimi ostacoli di disparità economica e sociale per realizzare una piena eguaglianza tra i cittadini e il pieno godimento delle libertà sancite dalla Costituzione. Se lo Stato non interviene attraverso riforme di carattere sociale, la prima parte dell’art. 3 rischia di rimanere un riconoscimento puramente formale. Allora, con il secondo comma, “E’ compito della repubblica…” garantire i diritti che tendono a proteggere i soggetti socialmente più vulnerabili e ad elevarne le condizioni di vita. La Costituzione italiana, ispirata ai principi dello Stato sociale, sancisce alcuni importanti diritti sociali: il diritto alla assistenza sanitaria, il diritto all'istruzione; il diritto dei lavoratori alla giusta retribuzione, i diritti della donna lavoratrice e dei lavoro minorile, l'assistenza e la previdenza sociale ecc.
LE ORIGINI STORICHE DELL’ART. 3 ARTICOLO 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Le origini di carattere storico dell’art. 3 Dichiarazione di Indipendenza Stati Uniti: Tutti gli uomini sono creati uguali. Rousseau: “Gli uomini nascono uguali. E’ la società, con le sue leggi e il suo sviluppo, che li rende diseguali.” Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino (1789): “Gli uomini nascono e rimangono uguali nei diritti”
LA COSTITUZIONE ARTICOLO 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. SPIEGAZIONE Il lavoro è considerato dalla Costituzione come fondamentale strumento di realizzazione della personalità umana. Il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. rappresenta il primo diritto sociale. Nella Costituzione italiana, che è di ispirazione solidaristica, il lavoro non è concepito solo come diritto del singolo, ma anche come dovere di partecipare e contribuire al progresso sociale.
LA COSTITUZIONE ARTICOLO 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. SPIEGAZIONE Mentre si riconosce che l'Italia non è uno Stato federale, ma unitario e indivisibile, si affermano due principi . Il primo è il decentramento, in base al quale l'amministrazione pubblica è affidata anche a organi periferici dello Stato; il secondo è quello dell'autonomia, in base alla quale devono esistere enti pubblici, distinti dallo Stato, che amministrano parti del territorio e le popolazioni che vi abitano.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze LA COSTITUZIONE ARTICOLO 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. SPIEGAZIONE L'uguaglianza, affermata nell'art. 3, diventa qui riconoscimento che vi sono cittadini che hanno lingua, cultura, tradizioni, costumi diversi da quelli della maggioranza. La tutela di queste minoranze ha trovato applicazione nelle leggi delle Regioni a statuto speciale (Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia) e in altre leggi che consentono l'uso di una lingua diversa dall'italiano e favoriscono il mantenimento della cultura.
LA COSTITUZIONE ARTICOLO 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. SPIEGAZIONE Stato e Chiesa cattolica sono tra loro indipendenti. Lo Stato riconosce i Patti Lateranensi del 1929. Il principio fu sostenuto da Cavour con l’espressione “Libera Chiesa in libero Stato”
LA COSTITUZIONE SPIEGAZIONE ARTICOLO 8 Tutte le confessioni religiose sono libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. SPIEGAZIONE L'art. 8 Cost. afferma il principio della pari libertà delle confessioni religiose davanti alla legge e della loro autonomia rispetto allo Stato. Le norme degli statuti di organizzazione interna delle confessioni religiose non devono, però, contrastare con la legge della Repubblica. La libertà religiosa stabilita dalla Costituzione trova la sua origine storica nelle guerre di religione, tra il ‘500 e il ‘600 in Europa, quando si affermò il principio della ‘tolleranza religiosa’, riconoscendo a ciascuno il diritto di professare la propria religione. In un regime democratico, lo Stato non deve essere uno Stato confessionale ma deve porsi al di sopra delle parti, come un potere ‘laico’, ossia estraneo a qualsiasi religione.
LA COSTITUZIONE ARTICOLO 10 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. SPIEGAZIONE Con il primo comma si prende atto che esiste un insieme di norme che regolano i rapporti fra gli Stati e che, di queste, quelle che derivano da consuetudini si trasformano automaticamente in diritto interno. Negli altri commi ci si riferisce alla condizione dello straniero, che gode dei diritti inviolabili. Per altri diritti, si applica il principio di reciprocità.
LA COSTITUZIONE ARTICOLO 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. SPIEGAZIONE L'Italia è da pochi anni uscita da una guerra disastrosa e la volontà di pace si traduce in questa dichiarazione di principio, che limita la guerra soltanto ai casi di difesa del proprio territorio e dei propri cittadini. Riconoscendo che la pace può essere favorita da iniziative di cooperazione internazionale, si riconosce la possibilità di limitazioni alla propria sovranità, come si è verificato con l'adesione all'Onu, alla Comunità europea e ad altre organizzazioni internazionali.
DIRITTI E DOVERI Partendo dai Principi fondamentali, la Costituzione fissa nella sua Prima Parte i diritti e i doveri che spettano ai cittadini PRIMA PARTE DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PRINCIPI FONDAMENTALI
PRINCIPI FONDAMENTALI DIRITTI E DOVERI Ai principi corrispondono diritti e doveri DIRITTI E DOVERI PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 2 riconosce i diritti inviolabili Art. 13 afferma che la libertà personale dell’uomo è inviolabile Art. 1 La Repubblica è fondata sul Art. 26 Il lavoratore ha diritto ad una Lavoro retribuzione sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa Art. 3 Tutti i cittadini sono uguali di Art. 37 La donna lavoratrice ha gli fronte alla legge senza distinzione di stessi diritti che spettano al lavoratore. Sesso, razza, lingua, ecc. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato
PRINCIPI FONDAMENTALI DIRITTI E DOVERI Ai principi corrispondono diritti e doveri DIRITTI E DOVERI PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 9 La Repubblica promuove lo Art. 33 L’arte e la scienza sono libere sviluppo della cultura e la ricerca Art. 34 La scuola è aperta a tutti Scientifica L’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita Art. 8 Tutte le confessioni religiose Art. 19 Tutti hanno diritto di professare sono libere davanti alla legge liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma Art. 3- 2°c. E’ compito della Repub- Art. 38 Ogni cittadino inabibile al lavoro blica rimuovere gli ostacoli di ordine e sprovvisto dei mezzi necessari per economico e sociale che limitando vivere ha diritto al mantenimento e l’eguaglianza tra i cittadini impedisco- all’assistenza sociale no il pieno sviluppo della persona umana
RISPONDI ALLE DOMANDE 17) COS’E’ IL SUFFRAGIO UNIVERSALE? 1) COS’E’ UNA COSTITUZIONE E A COSA SERVONO 3) PERCHE’, DOPO LA GUERRA, E’ NECESSARIA UNA NUOVA COSTITUZIONE? 4) PER COSA SI VOTA IL 2 GIUGNO 1946? 5) COSA SI INTENDE QUANDO SI AFFERMA CHE LA COSTITUZIONE E’ AL DI SOPRA DELLE LEGGI? 6) LE LEGGI IN CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE SONO ……… 7) COM’E’ SUDDIVISA LA COSTITUZIONE ITALIANA? 8) COSA SONO I PRINCIPI? 9) COSA SIGNIFICA ‘REPUBBLICA DEMOCRATICA’? 10) PERCHE’ E’ IMPORTANTE IL LAVORO? 11) L’ART. 3 PARLA DI EGUAGLIANZA: FAI UN ESEMPIO DI DISCRIMINAZIONE RELIGIOSA O RAZZIALE 12) QUALI COMPITI SI PREFIGGE LA REPUBBLICA PER FAVORIRE L’EGUAGLIANZA TRA I CITTADINI? 13) LA REPUBBLICA ITALIANA E’ UNO STATO CONFESSIONALE (CATTOLICO) O LAICO? COSA SIGNIFICA? 14) QUALE TRATTATO REGOLA I RAPPORTI TRA STATO E CHIESA IN ITALIA? 15) IN ITALIA, ANCHE GLI STRANIERI GODONO DI DIRITTI INVIOLABILI? FAI UN ESEMPIO. 16) COSA SIGNIFICA RIPUDIARE LA GUERRA E LIMITARE LA PROPRIA SOVRANITA’? 17) COS’E’ IL SUFFRAGIO UNIVERSALE?
PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Artt. 13-54 TITOLO I Rapporti civili La libertà personale, la libertà di riunirsi ed associarsi, la libertà di parola e di stampa, la libertà religiosa. TITOLO II Rapporti etico-sociali Tutela della salute, della famiglia. Diritto all’istruzione. Gratuità della scuola TITOLO III Rapporti economici Tutela del lavoro e della dignità dei lavoratori, parità tra uomo e donna. Libertà di mercato, il diritto di proprietà, TITOLO IV Rapporti politici Garanzia della segretezza e della libertà del voto. Elettorato attivo e passivo. Difesa della Patria. Fedeltà alla Repubblica
REGIONI e PROV. a STATUTO SPECIALE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provincie, dalle Regioni e dallo Stato (art. 114) Il corpo elettorale è formato dai cittadini (donne ed uomini) di maggiore età. CORPO ELETTORALE COMUNI PROVINCE PRES. GIUNTE REG. – CONS. REGIONALI SINDACI – CONS.COMUNALI PRESIDENTI – CONS.PROVINC. REGIONI REGIONI e PROV. a STATUTO SPECIALE Valle d’Aosta – Trentino Alto Adige – Provincia Autonoma di Bolzano – Provincia Autonoma di Trento – Friuli Venezia Giulia – Sicilia - Sardegna REGIONI A STATUTO ORDINARIO Piemonte – Lombardia – Veneto – Liguria – Emilia Romagna – Toscana – Umbria – Marche – Lazio – Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA L’Italia è una Repubblica parlamentare, basata sulla centralità del Parlamento Il corpo elettorale, formato dai cittadini (donne ed uomini), elegge il Parlamento. Occorre la maggiore età per la Camera, aver compiuto i 25 anni per il Senato. CORPO ELETTORALE elegge il Parlamento POTERE LEGISLATIVO Senato della Repubblica (315) SENATO PARLAMENTO Durata: 5 anni formato da: CAMERA Camera dei Deputati (630) Il Parlamento dà la fiducia al GOVERNO POTERE ESECUTIVO GOVERNO Formato da: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO + MINISTRI = CONSIGLIO DEI MINISTRI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA dura in carica 7 anni Il Parlamento in seduta comune nomina il
LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO (Potere legislativo) Dura in carica 5 anni Il Parlamento fa le leggi controlla il governo elegge gli organi di garanzia Il Presidente della Repubblica I giudici della Corte Costituzionale I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura
IL GOVERNO (Potere esecutivo) Composto da Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri (insieme formano il Consiglio dei Ministri) Come si forma? 1) il Presidente della Repubblica attribuisce l’incarico di formare il governo al Presidente del Consiglio incaricato 2) Il Presidente del Consiglio incaricato sceglie i ministri che giurano nelle mani del Presidente della Repubblica 3) Il Governo deve ottenere il voto di fiducia da parte di Camera e Senato I suoi compiti sono: approvare le proposte del governo, disegni di legge, che sottopone al voto del Parlamento che può approvarle o respingerle in casi eccezionali ed urgenti il Governo può adottare decreti legge che entrano immediatamento in vigore senza l’approvazione del Parlamento che, però, li deve approvare obbligatoriamente entro 60 giorni
LA MAGISTRATURA (Potere giudiziario) Il suo compito è quello di stabilire se un cittadino ha violato la legge e di eventualmente punirlo, impedendo che i cittadini si facciano giustizia da sé. A tal fine la Costituzione garantisce la sua indipendenza ed autonomia da qualsiasi altro potere (nessun governo e nessun partito può dare ordini ad un giudice o rimuoverlo per impedirne l’attività) (art. 104) I magistrati vengono assunti dallo Stato tramite concorsi pubblici
GLI ORGANI DI GARANZIA Tutelano i cittadini garantendo imparzialità senbza dipendere dai partiti, da forze politiche ed economiche organizzate. Tali organi sono: Il Presidente della Repubblica La Corte Costituzionale Il Consiglio Superiore della Magistratura
Il Presidente della Repubblica (organo di garanzia) Eletto dal Parlamento in seduta comune Deve aver compiuto 50 anni e godere dei diritti civili e politici È eletto per 7 anni È il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale Ha il comando delle forze armate, presiede il CSM, può concedere grazia e commutare la pena, conferisce le onoreficenze della Repubblica Nomina il Presidente del Consiglio incaricato e, in determinate circostanze, scioglie anticipatamente il Parlamento
LA CORTE COSTITUZIONALE (organo di garanzia) Il suo compito è quello di impedire che le singole leggi votate dal Parlamento contrastino con i principi della Costituzione. (art. 135) Le sue sentenze sono inappellabili (art. 136) Giudica l’ammissibilità dei Referendum Composta da 15 giudici nominato per 1/3 dal Presidente della Rep., per 1/3 dal Parlamento e per 1/3 dalla Magistratura ordinaria ed amministrativa
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) (organo di garanzia) A garanzia dell’indipendenza della Magistratura vi è il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) i cui compiti riguardano le assunzioni, le promozioni, i provvedimenti disciplinari e i trasferimenti dei magistrati (art. 105)
RISPONDI ALLE DOMANDE 1) COME SI SUDDIVIDONO I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI? 3) COS’E’ IL CORPO ELETTORALE? 4) COSA ELEGGONO I CITTADINI QUANDO SI RECANO AL VOTO? 5) COME E’ FORMATO IL PARLAMENTO? 6) QUALI SONO LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO? 7) COME SI FORMA E QUALI SONO I COMPITI DEL GOVERNO? CHI NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO INCARICATO? 8) DIFFERENZA TRA DISEGNO DI LEGGE E DECRETO LEGGE 9) CHI SONO E QUALI SONO I COMPITI DEGLI ORGANI DI GARANZIA? 10) CHI ELEGGE E COSA RAPPRESENTA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? 11) IN QUALE CASO IL PRESIDENTE PUO’ SCIOGLERE LE CAMERE? 12) QUALI SONO I COMPITI DELLA CORTE COSTITUZIONALE? COM’E’ COMPOSTA LA CORTE COSTITUZIONALE? 13) IN BASE A QUALE PRINCIPIO LA MAGISTRATURA E’ UN ORGANO AUTONOMO ED INDIPENDENTE DAI PARTITI POLITICI? 14) COS’E’ E COSA TUTELA IL CSM? SI PUO’ FAR RICORSO CONTRO UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE?