Le banche di credito cooperativo tra disciplina statale e regionale (

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Le banche di credito cooperativo tra disciplina statale e regionale ( Presentazione: Monica Rosini (LUB) “Il finanziamento delle piccole e medie imprese: mercato dei capitali, banche regionali ed obiettivi di sviluppo regionale” Bolzano, 9 febbraio 2012

Indice: «Banca a carattere regionale» BCC quale esempio di «banca a carattere regionale»? Margini per una disciplina regionale differenziata BCC quale società cooperativa a mutualità prevalente la revisione cooperativa spazi per il legislatore regionale la revisione cooperativa in Trentino-Alto Adige/Südtirol Conclusioni

Banca a carattere regionale Definizione (art. 2 d.lgs. 171/2006) Ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione Localizzazione regionale della sua operatività Art. 117, co. 3, Cost. → competenza concorrente in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» Riproposizione di corrispondenti disposizioni degli statuti speciali (art. 5 n. 3 st. TAA; art. 17 lett. e) st. Si; art. 4 lett. b) st. Sa; art. 5 n. 8 st. FVG; art. 3 lett. b) st. VA) →

Banca a carattere regionale Perplessità: difficoltà di coordinamento con il parallelo riconoscimento di una competenza legislativa statale in materia di «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» (art. 117, co. 2, lett. e); improprio riferimento a categorie di banche non più esistenti; profondo cambiamento dei presupposti normativi; venir meno della convergenza tra aree territoriali di insediamento e mercati raggiunti. Che senso ha parlare oggi di «banca a carattere regionale»?

Banche a carattere regionale: BCC Unico esempio di banca a carattere regionale? legame con il territorio individuazione statutaria della competenza territoriale Quali spazi per una disciplina regionale differenziata? Per rispondere occorre partire dalla «doppia anima» delle BCC: bancaria e mutualistica

Banche a carattere regionale: BCC Regioni a statuto speciale Rilettura del dato normativo (previsioni statutarie e relative norme di attuazione) alla luce dell’art. 159 TUB Effetti di svuotamento del ruolo delle autorità regionali TAA: requisiti di professionalità degli esponenti aziendali delle BCC più rigorosi (L.R. 1/2000) Mutamento del quadro normativo: Effetti di disattivazione del ruolo delle autorità regionali o provinciali (es. art. 11 st. TAA) Evoluzione normativa in materia di fondazioni bancarie Sent. Corte cost. n. 438/2007

Banche a carattere regionale: BCC Regioni a statuto ordinario Art. 159 TUB Esemplificazione dei poteri del legislatore regionale (art. 3, comma 3, d.lgs. 171/2006) Istituzione albo banche a carattere regionale Adozione, previo parere vincolante della Banca d’Italia a fini di vigilanza, dei provvedimenti relativi all’autorizzazione bancaria, modifiche statutarie, comprese quelle dipendenti da trasformazioni, fusioni e scissioni; Modalità di verifica dei requisiti di esperienza e onorabilità degli esponenti bancari.

Bcc e revisione cooperativa Società cooperative a mutualità prevalente Fondamento costituzionale (art. 45 Cost.) Disciplina statale d.lgs. 220/2002 d.m. 22 dicembre 2005 Possibilità di discipline regionali differenziate: regioni a statuto speciale (TAA: competenza legislativa primaria; FVG: concorrente) regioni a statuto ordinario → diverse ricostruzioni: potestà residuale potestà esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» (disciplina degli enti cooperativi e dei controlli); potestà residuale regionale (attività dirette a promuovere e favorire la cooperazione)

Revisione cooperativa in T.A.A. Fondamento: art. 4, n. 9) Statuto speciale → competenza primaria in materia di «sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative» L.R. 3/2003: competenze amministrative trasferite alle due Provincie autonome. L.R. 5/2008 (entrata in vigore il 01.01.2009, dopo l’approvazione del regolamento attuativo: d.P.Reg. 16.12.2008, n. 11/L) ↓ Sistema originale rispetto al contesto nazionale adempimenti svolti a livello provinciale valorizzazione del ruolo delle associazioni di rappresentanza legalmente riconosciute

Revisione cooperativa in T.A.A. Vigilanza: revisioni straordinarie sono svolte per le cooperative aderenti dalla stessa associazione di rappresentanza legalmente riconosciuta e, per le non aderenti, dall’autorità amministrativa competente non devono pagare alcun canone annuale per l’attività revisionale (devono pagare i costi della revisione al momento della sua effettuazione) sistema sanzionatorio più articolato sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro sanzione dell’affiancamento

Revisione cooperativa in T.A.A Istituzione di una Commissione regionale per gli enti cooperativi Composizione mista Funzione consultiva obbligatoria Pareri resi in merito a questioni interpretative sull’applicazione della legge diventano vincolanti se approvati dalla Giunta regionale Revisori cooperativi Artt. 22 e 23 l.r. 5/2008 Sent. Corte cost. 328/2009 declaratoria di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117, co. 3, Cost. Riconduzione della sub-materia alla materia concorrente «professioni», in forza dell’applicazione della c.d. clausola d maggior favore Contrasto con i principi fondamentali posti dallo Stato in materia per cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti spetta allo Stato Soluzione paradossale: ambiti già disciplinati dalla L.R. n. 7 del 1954

Conclusioni Bcc tra competenze statali e regionali (?) Vicenda emblematica delle difficoltà del regionalismo speciale e della necessità di un adeguamento degli statuti