RAPPORTO GIURIDICO RELAZIONE FRA 2 SOGGETTI REGOLATA DAL DIRITTO SOGGETTO ATTIVO SOGGETTO PASSIVO TERZO/PARTE
SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE DIRITTO SOGGETTIVO: locuzione con diversi significati; attribuisce al SOLO titolare POTERE (comportamento liberamente attuabile che comporta modifica situazione preesistente) o FACOLTA’ DIRITTO POTESTATIVO: consente di ottenere con un proprio comportamento un risultato favorevole (es. art.1373 c.c.) POTESTA’: attribuisce potere di incidere su interessi di altri soggetti (es. genitori) ASPETTATIVA: situazione preliminare, posizione d’attesa con rilevanza giuridica che sussiste quando l’acquisto di un diritto è subordinato ad un evento futuro
Consiglio di Stato,26 ottobre 2010 n L' aspettativa all'assunzione del vincitore di concorso, indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, può essere paralizzata nella sua esplicazione da fatti sopravvenuti di natura normativa (per esempio, un blocco generalizzato delle assunzioni), organizzativa (per esempio, riordino delle dotazioni organiche) o anche solo finanziaria (per esempio, per difetto di copertura), che inducano la p.a., se del caso, anche ad annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate.
DIRITTI SOGGETTIVI DIRITTI ASSOLUTI diritti della personalità diritti reali (anche di godimento) DIRITTI RELATIVI diritti di credito diritti personali di godimento (es. diritto del locatario o comodatario)
AZIONE GIUDIZIALE È il rimedio previsto dalla legge contro la violazione di un diritto soggettivo Giurisdizione Criteri di:territorio,materia,valore
INTERESSI LEGITTIMI Individuano un rapporto fra privato e pubblico La P.A. deve svolgere la propria attività in conformità alla legge In caso di violazione il titolare può ottenere: a) annullamento atto illegittimo b) emanazione e esecuzione atto legittimo rifiutato Si prescindeva dalla risarcibilità del danno cagionato dalla P.A. sino a Cass. SS.UU. 22 luglio 1999 n.500 in cui x la prima volta si riconosce la responsabilità della P.A. per la lesione di un interesse legittimo
CASS. 22 LUGLIO 1999, N.500 La normativa sulla responsabilità aquiliana ex art c.c. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, (intendendosi come tale il danno arrecato non iure, il danno, cioè, inferto in assenza di una causa giustificativa), che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo.
Peraltro, avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dall'art c.c., non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l'ordinamento appresta tutela risarcitoria all'interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione. Ne consegue che anche la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può essere fonte di responsabilità aquiliana, e, quindi, dar luogo al risarcimento del danno ingiusto, a condizione che risulti danneggiato, per effetto dell'attività illegittima della p.a., l'interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo.
PROSEGUE In relazione ai giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998, l'azione di risarcimento del danno ex art c.c. nei confronti della p.a. per esercizio illegittimo della funzione pubblica, bene è proposta davanti al giudice ordinario, quale giudice cui spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo: tale è, infatti, la natura della pretesa risarcitoria, che è distinta dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (la quale può avere natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni, correlate alle diverse forme di protezione, o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento).
TAR Roma Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è strumentale rispetto alla protezione di una ulteriore situazione soggettiva: una posizione giuridica attiva, in qualsiasi modo la si voglia qualificare deve necessariamente sussistere affinché la pretesa all’accesso agli atti possa trovare protezione. Il c.d. diritto d’accesso non è affatto assoluto e incondizionato e presuppone un collegamento qualificato fra la predetta posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza.
SITUAZIONI SOGGETTIVE PASSIVE OBBLIGO: dovere di tenere un comportamento di contenuto specifico che risulti funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse particolare facente capo ad un determinato soggetto (es. dare, fare, non fare). SOGGEZIONE: non si riferisce ad un comportamento e non richiede attività di cooperazione o adempimento, è situazione statica (es. minore rispetto alla potestà genitoriale). ONERE: è un comportamento imposto dalla legge al fine di ottenere o conservare un vantaggio giuridico (es. clausola risolutiva espressa)
Tutela dei diritti Tutela giurisdizionale: difesa del diritto innanzi all’autorità competente Mezzi di tutela: ex art. 185 c.p. le sanzioni civili sono costituite da “restituzioni e risarcimento” A) restituzione = ristabilisce situazione quo ante (es. reintegra nel possesso) B) risarcimento del danno= danno emergente e lucro cessante
Forme di tutela ulteriori Realizzazione in via primaria del proprio diritto: misura di carattere satisfattivo (es c.c.) Prevenzione: azione inibitoria (es. art. 7 / 844 c.c.) Forme di tutela stragiudiziali (es c.c. clausola risolutiva espressa) Espropriazione forzata per responsabilità patrimoniale del deb. (artt.2740/2910 c.c.) Esecuzione in forma specifica (art.2931)