Le Costituzioni e limitare i poteri degli Stati. nascono per garantire i diritti dei cittadini e limitare i poteri degli Stati. “Un popolo che non riconosce i diritti dell’uomo e non attua la divisione dei poteri non ha Costituzione” (Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789”
LA COSTITUZIONE ITALIANA
La COSTITUZIONE ITALIANA racchiude i principi e gli istituti fondamentali in base ai quali è organizzato lo stato italiano. Una delle caratteristiche più importanti della nostra Costituzione è la sua : RIGIDITA’ le sue disposizioni, infatti, non possono essere modificate con le leggi ordinarie.
LA STORIA La Costituzione nasce dallo STATUTO ALBERTINO, che Carlo Alberto concesse il 4 marzo 1848 ai suoi sudditi. Lo Statuto era una Costituzione flessibile, poiché modificabile con legge ordinaria. Esso si ispirava al principio della separazione anche se in pratica il re controlla tutti i poteri dello stato. Il 2 giugno 1946 vi fu un referendum affinché il popolo scegliesse tra monarchia e repubblica. Il popolo italiano votò per la prima volta a suffragio universale. La scelta si concluse a favore della Repubblica.
La Costituzione fu firmata dal presidente della Repubblica Enrico De Nicola e controfirmata dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e dal presidente dell'Assemblea costituente, Terracini. La Costituzione fu definitivamente approvata il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Nella foto, il presidente dell’Assemblea costituente Umberto Terracini firma il documento davanti al presidente della Repubblica Enrico de Nicola.
LA STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA La Costituzione Italiana è composta da 139 articoli ed è così divisa : PRINCIPI FONDAMENTALI Artt. 1-12 PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Artt. 13-54 PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Artt. 55-139 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI I-XVIII TITOLO I Rapporti civili TITOLO II Rapporti etico-sociali TITOLO III Rapporti economici TITOLO IV Rapporti sociali TITOLO I Il Parlamento TITOLO II Il Presidente della Repubblica TITOLO III Il Governo TITOLO IV La Magistratura TITOLO V Le Regioni, le Province, i Comuni TITOLO VI Garanzie costituzionali
Altre suddivisioni della Costituzione ARTICOLI Sono la suddivisione principale del testo della Costituzione e di ogni legge. Sono sempre contrassegnati da un numero progressivo. Si abbrevia con “art.” (al sing.), artt. (al plur.) COMMA, COMMI Sono le parti in cui si suddivide ogni articolo, una o più. Ogni comma è sparato da quello precedente dal punto fermo e comincia sempre “a capo”, cioè ad inizio riga. TITOLI e SEZIONI Gli articoli sono raggruppati per argomento in titoli, i quali possono dividersi in sezioni.
Le modifiche apportate 23 ottobre 2002, n 1 = la cessazione dei commi 1 e 2 della XIII disposizione: essi impedivano ai membri e ai discendenti di Cassa Savoia di essere elettori e di ricoprire uffici pubblici e cariche elettive L. Cost. 18 ottobre 2001, n 3 = modifica del Titolo V: viene introdotta una forma di decentramento amministrativo che ridistribuisce i poteri tra lo Stato e gli Enti locali L. Cost. 2 ottobre 2007, n 1 = modifica il quarto comma dell’art. 27, riguardante l’abolizione della pena di morte.
I principi fondamentali ARTICOLO 1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La spvranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limit della Costituzione. Il nostro Paese è una Repubblica. In questo primo articolo vengono richiamati concetti fondamentali come: DEMOCRAZIA: intesa come partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese. LAVORO: visto come mezzo per diventare un vero cittadino, ovvero utile a tutta la collettività. SOVRANITA’: cioè il potere di imporre regole che devono essere osservate da tutti, secondo la Costituzione.
La sovranità appartiene al popolo L’unico “sovrano” è il popolo Quest’ultimo sceglie i propri rappresentanti attraverso libere elezioni
ARTICOLO 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ciascun cittadino e ogni formazione sociale (famiglia, partiti, associazioni etc.) hanno sia diritti (alla vita, alla libertà etc.) sia doveri (per esempio, pagare le tasse).
ARTICOLO 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese. Questo articolo stabilisce l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge e afferma che lo Stato ha il dovere di eliminare qualsiasi ostacolo che impedisca ai cittadini di sviluppare le proprie potenzialità e di partecipare attivamente alla vita del Paese.
ARTICOLO 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Tutti i cittadini hanno diritto ad un lavoro e devono contribuire al progresso della società in cui vivono. Tutti i lavori hanno pari dignità.
ARTICOLO 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento. Lo Stato è uno e non può essere diviso; al tempo stesso, però, viene riconosciuta un’ampia autonomia alle Regioni, alle Province e ai Comuni. Per esempio, la Regione si occupa di ambiente, sanità, lavoro, etc.; la Provincia della manutenzione delle strade, etc.; il Comune asili, delle mense scolastiche, etc.
ARTICOLO 6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. In Italia sono presenti alcune popolazioni che parlano lingue diverse dall’italiano, come lo sloveno in Friuli-Venezia Giulia, il francese in Valle d’Aosta, il tedesco e il ladino in Trentino-Alto Adige, l’albanese in Calabria, l’occitano in Piemonte. Secondo questo articolo, lo Stato deve salvaguardare anche la cultura e le tradizioni di queste minoranze, combattendo ogni forma di discriminazione.
ARTICOLO 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. I Patti Lateranensi, firmati nel 1929, riconoscevano la religione cattolica come unica religione dello Stato italiano. Nel 1984 fu poi firmato un Concordato, cioè un documento in cui lo Stato e la Chiesa si impegnano a basare i loro rapporti sulla collaborazione reciproca, pur restando autonomi e indipendenti l’uno dell’altra.
ARTICOLO 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Tutte le confessioni (cioè le religioni) diverse da quella cattolica hanno il diritto di organizzarsi seconde regole proprie, purché tali regole non siano in contrasto con le leggi italiane.
ARTICOLO 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. In questo articolo si ribadisce che la scuola, la cultura, la ricerca e l’ambiente rappresentano le basi per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.
ARTICOLO 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reti politici.
Spiegazione ARTICOLO 10 Il diritto internazionale è l’insieme delle leggi e delle norme che regolano la vita della comunità internazionale, vale a dire i rapporti tra gli Stati. Lo Stato italiano riconosce le norme del diritto internazionale e impone al governo di osservarle per garantire la pacifica convivenza e la collaborazione tra i popoli. Vieta inoltre l’estradizione per reati politici, cioè il provvedimento che consente di rimandare nel Paese di origine, su richiesta di questo, uno straniero rifugiatosi in Italia dopo che in patria gli è stata inflitta una condanna per reati politici, cioè per avere manifestato il proprio disaccordo con il governo.
ARTICOLO 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Non si può ricorrere alla guerra per risolvere i contrasti tra i popoli. L’Italia favorisce inoltre le organizzazioni internazionali che si occupano del mantenimento della pace e della giustizia a livelli internazionale.
ARTICOLO 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. La Costituzione infine stabilisce le caratteristiche (colori e loro disposizione, forma e dimensioni) della bandiera, che è espressione dell’unità nazionale.
FINE