L’IVA NEGLI ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

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L’IVA NEGLI ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO Studio Tributario Paolo Parodi

Principi generali in materia di IVA Studio Tributario Paolo Parodi

PRESUPPOSTI E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DPR 633/1972: PRESUPPOSTI E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI - OGGETTIVO (artt. 2 – 3) SOGGETTIVO (artt. 4 – 5) TERRITORIALE (art. 7 – 7septies) 1) PRESUPPOSTI IN CAMPO APPLICAZIONE IVA - IMPONIBILI (art. 1) NON IMPONIBILI (artt. 8 – 8bis – 9, 41 DL 331) ESENTI (art. 10) FUORI CAMPO APPLICAZIONE O ESCLUSE PER CARENZA DI UNO DEI 3 PRESUPPOSTI PER ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA (ad es. art. 15) 2) OPERAZIONI Studio Tributario Paolo Parodi

Art. 2, DPR 633/1972 CESSIONE DI BENI: atti a titolo oneroso con trasferimento della proprietà o altro diritto reale di godimento co. 2 - OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI DI BENI vendite con riserva di proprietà locazioni vincolanti per entrambe le parti contratti di commissione cessioni gratuite autoconsumo esterno assegnazioni ai soci Studio Tributario Paolo Parodi

Costituiscono prestazioni di servizio le prestazioni CONTRATTI: 1. d’opera; 2. appalto; 3. trasporto; 4. mandato; 5. spedizione; 6. agenzia; 7. mediazione; 8. deposito; prestazioni di servizio soggette ad IVA ex art. 3, DPR 633/72 IL SINALLAGMA Costituiscono prestazioni di servizio le prestazioni VERSO CORRISPETTIVO derivanti in genere da obbligazioni di fare, non fare e permettere quale ne sia la fonte. Studio Tributario Paolo Parodi

Studio Tributario Paolo Parodi ATTIVITA’ SVOLTA DA ENTI NON COMMERCIALI art. 4, co. 4 e 5, DPR 633/1972 sono soggetti passivi IVA solo quando effettuano in via non occasionale operazioni commerciali o agricole. per le operazioni effettuate nell’ambito della propria attività istituzionale restano estranei all’ambito di applicazione del tributo. Studio Tributario Paolo Parodi

ATTIVITA’ SVOLTA DA ENTI NON COMMERCIALI D.L. 179/12, art. 38 co. 2 lett. a) Viene espressamente inserita nell’art. 4 del Dpr 633/72 la previsione secondo la quale sono escluse da Iva «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità»; Trattasi di principio già presente nella Direttiva 112/06 e comunque mitigato dal fatto che si deve comunque trattare di attività la cui esclusione da Iva non genera fenomeni distorsivi della concorrenza e che non sono comprese nell’elenco di quelle considerate commerciali anche se esercitate da enti pubblici

COMMERCIALITA’ IVA (VI DIR. E ART. 4 DPR 633/72) ESCLUSIONE PER ATTIVITA SVOLTE IN VESTE DI PUBBLICA AUTORITA’ A CONDIZIONE CHE NON GENERINO FENOMENI DISTORSIVI DELLA CONCORRENZA CONDIZIONE PER LA COMMERCIALITA’ RICOMPRENSIONE NELL’ELENCO ART. 4 SINALLAGMA CONTRATTUALE Studio Tributario Paolo Parodi

ATTIVITA’ COMMERCIALI AI FINI IVA PER LEGGE SONO CONSIDERATE ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA, ANCHE SE POSTE IN ESSERE DA ENTI NON COMMERCIALI : Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita Erogazione di acqua, fognatura e depurazione, gas e energia elettrica Gestione fiere ed esposizioni a carattere commerciale Gestione spacci aziendali, mense e somministrazione pasti Trasporto e deposito merci Trasporto di persone Organizzazione viaggi e soggiorni turistici, prestazioni alberghiere e di alloggio Servizi portuali e aeroportuali Pubblicità commerciale Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari Studio Tributario Paolo Parodi

ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA, se per esse esiste corrispettivo ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA, se per esse esiste corrispettivo Somministrazione di alimenti e bevande nelle mense studenti, bar e servizi sostitutivi Servizi di alloggio e foresterie Servizi di fotocopiatura , accesso a banche dati, utilizzo centri Organizzazione di congressi, seminari e simili a pagamento Sponsorizzazioni per meetings e simili Gestione musei Attività editoriale Sfruttamento diritti d’autore

SERVIZI DI MENSA STUDENTI IL REGIME IVA PER LE DIVERSE OPERAZIONI RILEVANTI SERVIZI DI MENSA STUDENTI ATTIVITA’ RILEVANTE : regime di imponibilità con Iva 4% (tabella A, parte II, voce 37, all. al Dpr 633/72; si veda anche circ. 207/E/00) DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA ACQUISTI : spettante MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI : esonero dall’obbligo di fatturazione (che comunque deve essere rilasciata se richiesta non oltre il momento del pagamento) ex art. 22 del Dpr 633/72 e dall’obbligo di scontrino e ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. i) del Dpr 696/96 REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI : sul registro corrispettivi

SERVIZI ALBERGHIERI DI ALLOGGIO E FORESTERIE IL REGIME IVA PER LE DIVERSE OPERAZIONI RILEVANTI SERVIZI ALBERGHIERI DI ALLOGGIO E FORESTERIE ATTIVITA’ RILEVANTE : regime di imponibilità con Iva 10% (tabella A, parte III, voce 120, all. al Dpr 633/72); non può essere equiparata alla mera locazione quando, unitamente all’alloggio, vengono forniti servizi aggiuntivi (anche non congiuntamente), quali fornitura e cambio biancheria, riassetto dell’alloggio, colazione, portierato, ecc. Riaddebito utenze e pulizia, in quanto prestazioni accessorie ex art. 12, sono soggetti al 10%; la lavanderia al 22% DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA ACQUISTI : spettante MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI : soggetti all’obbligo di fatturazione con possibilità alternativa di rilascio di ricevuta fiscale o scontrino fiscale REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI : sul registro fatture emesse o, in caso di ricevuta fiscale/scontrino, sul registro corrispettivi

IL REGIME IVA PER LE DIVERSE OPERAZIONI RILEVANTI SERVIZIO MENSA E ALLOGGIO COLLEGATI ALLA DIDATTICA In caso di erogazione dei servizi di vitto e alloggio da parte dell’Università o di Fondazioni universitarie o comunque di enti annessi o dipendenti o funzionalmente collegati con l’Università (o con la P.A. che eroga la formazione), permane la rilevanza Iva ma si applica la norma di esenzione di cui all’art. 10 co. 1 n. 20) del Dpr 633/72. Ciò implica: Dover comunque adempiere a tutti gli obblighi Iva, salvo venga esercitata l’opzione per la dispensa da adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr 633/72 Non dover scorporare l’Iva sui corrispettivi incassati Non poter esercitare il diritto alla detrazione per l’iva assolta sugli acquisti

SERVIZIO MENSA/ALLOGGIO E BORSE IL REGIME IVA PER LE DIVERSE OPERAZIONI RILEVANTI SERVIZIO MENSA/ALLOGGIO E BORSE In caso di erogazione borse mediante permutazione con servizi, occorre ricordare che si è comunque in presenza di due distinte operazioni (ai fini Iva, si veda l’art. 11 del Dpr 633/72): Prestazione di servizi effettuata dall’Ente, con rilevanza Iva e conseguente obbligo di corrispettivo/fattura, calcolo Iva a debito, registrazione Erogazione di borsa esente da Irpef, per la quale – dal 2013 – occorre obbligatoriamente emettere il CUD. Gli obblighi Iva nascono nel momento in cui si emette l’ordinativo di pagamento della borsa

SERVIZIO MENSA E ALLOGGIO E BORSE: un’ipotesi alternativa IL REGIME IVA PER LE DIVERSE OPERAZIONI RILEVANTI SERVIZIO MENSA E ALLOGGIO E BORSE: un’ipotesi alternativa Laddove l’Ente optasse per l’erogazione di borse esclusivamente monetarie (senza la quota servizi) tenendo a proprio carico l’intero onere dei servizi mensa/alloggio e conseguentemente si configurasse assenza totale di corrispettivi, si avrebbe l’irrilevanza Iva delle operazioni in discorso. Corollario di quanto sopra, sarebbe la totale indetraibilità dell’Iva acquisti

I registri e il diritto alla detrazione

REGISTRI OBBLIGATORI REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE REGISTRO DEI CORRISPETTIVI REGISTRO DEGLI ACQUISTI ALTRI REGISTRI: registro riepilogativo: obbligatorio in caso di opzione ex art. 36 per la tenuta della contabilità separata; registro degli acquisti intracomunitari istituzionali; registro degli acquisti di servizi dall’estero istituzionali; eventuali altri obbligatori per specifiche operazioni

DETRAIBILITA’ DELL’IMPOSTA L’IMPOSTA E’ DETRAIBILE SE: è addebitata con una fattura; è relativa ad un’operazione inerente all’attività commerciale; non rientra nei casi di indetraibilità oggettiva; viene esercitato correttamente il diritto alla detrazione;

DIRITTO ALLA DETRAZIONE : ART. 19 PRINCIPI GENERALI : Detraibilità Dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, è detraibile: - l’imposta addebitata a titolo di rivalsa al soggetto passivo (con fattura), - l’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo (in Dogana o con reverse charge) Nell’esercizio di impresa ovvero di arti e professioni (di qui il problema per gli enti non commerciali) Tempistica Il diritto sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile Può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è sorto, ma alle condizioni esistenti nel momento in cui è sorto.

INDETRAIBILITA’ TOTALE PER DESTINAZIONE art. 19, co. 2, DPR 633/1972 ACQUISTI AFFERENTI: OPERAZIONI ESENTI OPERAZIONI NON SOGGETTE MANIFESTAZIONI A PREMIO Art. 19, co. 3 e co. 5-bis - Il divieto di detrazione non si applica: alle operazioni non imponibili ex artt. 8,8bis,9 e cessioni intra; alle operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che, se territoriali, avrebbero conferito diritto alla detrazione; alcune operazioni fuori campo IVA; alle spese di rappresentanza per beni non superiori a 25,82; alle cessioni di oro; alle cessioni effettuate nei regimi speciali ex art. 74, co. 1, DPR 633/1972;

INDETRAIBILITA’ PRO - QUOTA art. 19, co. 4, DPR 633/1972 IN PRESENZA DI: OPERAZIONI NON SOGGETTE BENI O SERVIZI UTILIZZATI AD USO PROMISCUO (utilizzo per fini privati o estranei all’esercizio di impresa, arte o professione)

DIRITTO ALLA DETRAZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI ART. 19 COMMA 4: Detraibilità Per i beni e servizi in parte utilizzati per operazioni istituzionali, l’imposta non è detraibile per la parte ad esse imputabile Occorre individuare tale parte secondo criteri oggettivi Il criterio oggettivo si può tradurre in una misura percentuale Tale misura percentuale, determinata a periodo d’imposta chiuso, può essere provvisoriamente utilizzata per il periodo successivo, salvo conguaglio finale Esempi di criteri oggettivi percentualizzabili Impianti sportivi : ore di utilizzazione Porzioni di immobili : ripartizione millesimale delle unità immobiliari Utenze di riscaldamento comuni : cubatura dei locali serviti Macchinari : ore lavorate Auto : chilometri percorsi

DIRITTO ALLA DETRAZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI ART. 19 TER: Condizioni per l’esercizio del diritto Occorre contabilità separata per l’attività commerciale e questa deve essere tenuta secondo le regole previste per le imprese commerciali Situazioni particolari La tenuta della contabilità pubblica obbligatoria, con evidenziazione separata delle fattispecie rilevanti ai fini Iva (e dei registri Iva), consente la detrazione. Per gli enti in contabilità finanziaria occorre contrassegnare come «rilevanti ai fini Iva» i capitoli su cui si movimentano le attività commerciali. Per enti in contabilità economico-patrimoniale, occorre vare distinte serie di conti (o sottoconti/rilevazioni di analitica) per individuare i costi commerciali, i costi istituzionali e quelli promiscui (in tal senso, si veda ris. 86/E/02)

MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE REGISTRO DEGLI ACQUISTI: Condizioni per l’esercizio del diritto Occorre aver registrato il documento La registrazione – e dunque la detrazione – può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è sorto; le regole da applicare, però, rimangono quelle in vigore nel momento in cui il diritto è sorto Acquisti promiscui La fattura è un documento unico e quindi non è corretto registrarla solo parzialmente ai fini Iva. La registrazione deve avvenire separando la parte commerciale (detraibile) da quella istituzionale (indetraibile). L’intero imposto deve essere indicato nel quadro VF della dichiarazione annuale Iva (ovviamente in righi distinti)

DIRITTO ALLA DETRAZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI : OPERAZIONI ESENTI ART. 36 BIS: In caso di effettuazione di operazioni attive esenti, è possibile optare per la dispensa dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione. Ne consegue però la preclusione totale all’esercizio del diritto alla detrazione. Permane comunque l’obbligo di emettere fattura se il cliente la richiede non oltre il momento di effettuazione dell’operazione

INDETRAIBILITA’ PRO - RATA art. 19, co.5, DPR 633/1972 PREVISTA IN CASO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CHE DA LUOGO AD OPERAZIONI IMPONIBILI ED OPERAZIONI ESENTI: Op. impon. + Op. assim. Pro-rata di detraibilità = _______________________________________ Op. impon. + Op. assim. + Op. esenti La percentuale di detrazione è arrotondata all’unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno 5 decimi Nel calcolo della percentuale non si tiene conto: delle cessioni di beni ammortizzabili; dei passaggi interni fra più attività; di alcune operazioni non soggette ad IVA (cessione di denaro, campioni gratuiti; delle cessioni di beni acquistati o importati senza diritto alla detrazione

I MECCANISMI DEL PRO-RATA ESEMPI : Caso a) Totale operazioni esenti : 300 Totale operazioni imponibili : 700 Pro-rata di detraibilità : 70% Caso b) Totale operazioni esenti : 300 Totale operazioni imponibili : 600 Operazioni escluse art. 7-ter : 100

I MECCANISMI DEL PRO-RATA APPLICAZIONI OPERATIVE : In corso d’anno La detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione del pro-rata determinato per l’anno precedente Al 16 febbraio occorre però aver già determinato il pro-rata definitivo dell’anno precedente, per applicarlo sulla liquidazione di gennaio. In caso di inizio attività, si deve operare sulla base di dati presunti Conguaglio Entro il 16 marzo (ovvero entro il termine di versamento delle II.DD., ma con maggiorazione dello 0,40% a mese o frazione in caso di versamento) occorre determinare il pro-rata definitivo. Le differenze, in contabilità generale, sono “spese generali” se il pro-rata di detraibilità è sceso ovvero “altri proventi” o minori “oneri diversi di gestione” se il pro-rata è salito

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE art. 19 bis2, DPR 633/1972 PREVISTA IN CASO DI VARIAZIONE SUCCESSIVA DELLE CONDIZIONI CHE HANNO DETERMINATO L’EFFETTUAZIONE DELLA DETRAZIONE DELL’IVA SUGLI ACQUISTI servizi beni ammortizzabili beni non ammortizzabili Le rettifiche vanno effettuate nella DICHIARAZIONE IVA relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, anche relativamente a mutamento di regime.

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE Beni non ammortizzabili e servizi Rileva esclusivamente il momento della prima utilizzazione A questi fini, non si considerano beni ammortizzabili quelli di costo unitario non superiore a 516,46 né quelli il cui coefficiente di ammortamento ai fini delle II.DD. è superiore al 25% Le disposizioni relative ai beni ammortizzabili sono riferite anche alle immobilizzazioni immateriali Beni ammortizzabili Sono previste le seguenti tipologie di rettifiche (art. 19-bis2): co 2 : diverso utilizzo in ambito commerciale/istituzionale/personale nell’anno di entrata in funzione e nei 4 successivi co. 3 : mutamento del regime fiscale delle operazioni attive co. 4 : mutamento del pro-rata di oltre 10 punti percentuali

Studio Tributario Paolo Parodi IL NUOVO SPESOMETRO 2013 Studio Tributario Paolo Parodi

Elenchi clienti e fornitori: versione 2010 e 2011 Base normativa D.L. 78/2010 Art. 21 Istituzione Provvedimento Agenzia entrate 22 dicembre 2010 Provvedimento Agenzia Entrate 21 giugno 2011 Provvedimento AGE 16.09.11 Prima attuazione: Annualità 2010 e 2011 (Gli enti per il diritto allo studio furono esclusi dall’obbligo) Studio Tributario Paolo Parodi 32 32

Elenchi clienti e fornitori versione 2012 e seguenti Base normativa D.L. 78/2010 Art. 21 Istituzione: immutata Provvedimento Agenzia entrate 2 agosto 2013 n. 2013/94908 MODELLO POLIVALENTE e istruzioni del 10.10.13 Nuova versione: Annualità 2012 e seguenti (Normativa dettaglio + tracciati record + modello + istruzioni) Studio Tributario Paolo Parodi 33 33

MODELLO POLIVALENTE. versione 2012 e seguenti NUOVE FUNZIONALITA’ (è consentito l’uso dei vecchi modelli fino a dicembre 2013 PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 1.10.13 COMUNICAZIONI BLACK LIST PER LE OPERAZIONI ANNOTATE DAL 1.10.13 COMUNICAZIONI ACQUISTI DA SAN MARINO Senza addebito di IVA (per gli enti non commerciali: limitatamente a quelle effettuate in ambito commerciale) Studio Tributario Paolo Parodi 34 34

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 21 DL 78/10 Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Studio Tributario Paolo Parodi 35

Elenchi clienti e fornitori SOGGETTI ESCLUSI DAL PRECEDENTE OBBLIGO STATO, REGIONI, PROVINCE, COMUNI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO Esclusi dall’obbligo di comunicazione dal Provvedimento AGE 21 giugno 2011 con la seguente motivazione : le modalità della tenuta della contabilità possono rendere particolarmente onerosa la separazione fra sfera commerciale e sfera istituzionale. Enti soggetti passivi che svolgono sia attività commerciale che istituzionale (identificati ai fini Iva) Studio Tributario Paolo Parodi 36 36 36

SPESOMETRO PROVVEDIMENTO 5 NOVEMBRE 2013 STATO, REGIONI, PROVINCE, COMUNI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO E’ stata disposta l'esclusione dall'obbligo di comunicazione ai fini del cosiddetto spesometro per Stato, Regioni, Province, Comuni e per tutti gli organismi di diritto pubblico. Tale esclusione opera per gli anni 2012 e 2013, mentre dal 1° gennaio 2014 vi sarà obbligo x tutte le operazioni non documentate da fattura elettronica. Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2013/128483 in data 5 novembre 2011 Studio Tributario Paolo Parodi 37 37 37

ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO A partire dal 2014, anche i predetti soggetti – se in possesso di partita Iva - dovranno predisporre e trasmettere la comunicazione delle operazioni attive e passive effettuate relativamente alla propria sfera “commerciale” non documentate da fattura elettronica. La soppressione del punto 2.2. del Provvedimento 2.8.13 apre il dubbio sull’inclusione anche delle operazioni istituzionali. Il principio generale è costituito dal fatto che l’obbligo di comunicazione grava su tutti i soggetti passivi: ecco dunque il coinvolgimento limitato in prima battuta ai soli enti pubblici in possesso di identificativo Iva, in quanto soggetti che pongono in essere operazioni attive rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Studio Tributario Paolo Parodi 38

ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO Torna il problema degli acquisti promiscui e cioè degli acquisti di beni e servizi impiegati sia nella sfera “commerciale” sia anche in quella “istituzionale”. Si tratta comunque di acquisti effettuati in qualità di soggetti passivi Iva, ancorchè in parte destinati ad una sfera diversa; le fatture in questione sono quindi soggette a registazione sul registro Iva acquisti per l’ammontare complessivo del documento, mentre la detrazione dell’Iva è solo parziale. Conseguenza di ciò è l’inclusione nella nuova comunicazione telematica assumendo l’intero importo – e non solo quello afferente la sfera commerciale. Studio Tributario Paolo Parodi 39

ENTI PUBBLICI E ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO Ulteriore problema sorge poi in relazione a linee operative spesso adottate dagli enti pubblici : laddove la parte imputabile alla sfera commerciale non sia chiaramente ed oggettivamente individuabile, molti enti scelgono la strada rinunciare al diritto alla detrazione e di non registrare ad Iva la fattura. Ci si domanda però a questo punto se sia lecito non comprendere nella nuova comunicazione le fatture in questione in quanto legittimamente non registrate ai fini Iva (e la data di registrazione è un elemento da inserire in comunicazione, in caso di indicazione analitica delle fatture di acquisto). Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di registrare comunque a Iva l’intero documento e di inserirlo nella comunicazione ancorchè non sia stata effettuata detrazione. Studio Tributario Paolo Parodi 40

ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO Per organismo di diritto pubblico di deve intendere qualunque ente che sia (si veda Corte di Cassazione, sent. N. 24722 del 7.10.08) : dotato di personalità giuridica sottoposto a dominanza pubblica attraverso il finanziamento o il controllo della gestione o l’ingerenza nella nomina degli organi istituito per la soddisfazione di finalità di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale Conformemente a Corte di Giustizia (sent. nella causa C-214/2000), un organismo di diritto pubblico può avere personalità giuridica di diritto privato : non è tanto la veste giuridica che conta, ma l’effettiva realtà dell’ente e la sua preordinazione al soddisfacimento di un certo tipo di bisogni (si vedano anche le sentenze 10/11/1998 in causa C-360/96 e 22.05.2003 in causa C-18/2001). Nonostante quanto sopra, si ritiene che le società, anche se a totale partecipazione pubblica, non possano (né potessero prima d’ora) ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione ex art. 21 DL 78/10 Studio Tributario Paolo Parodi 41