Legislazione Articolo 32 della Costituzione Aspetti normativi del sistema di erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, con particolare riferimento all’assistenza residenziale e semiresidenziale a disabili gravi e ad anziani non autosufficienti. INDICE: Articolo 32 della Costituzione Legge 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale Principi fondamentali del sistema sanitario Aziendalizzazione del sistema sanitario Decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 Strumenti di programmazione sanitaria Livelli essenziali di assistenza D.PC.M. 29 novembre 2001 e s.m. e i. Soggetti erogatori Integrazione sociosanitaria 1
L’art. 32 Cost. nel sancire la tutela della salute come “ diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”, di fatto obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa alla migliore tutela in termini di generalità e di globalità.
I tre grandi pilastri normativi: Legge 23.12.1978, n. 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 di riordino della disciplina in materia sanitaria Decreto legislativo 19.6.1999, n. 229 recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale
Il Servizio Sanitario Nazionale E’ il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione alcuna e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini verso il servizio.
Principi fondamentali del SSN responsabilità pubblica della tutela della salute universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari globalità di copertura in base alle necessità assistenziali finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale “portabilità” dei diritti in tutto il territorio nazionale reciprocità di assistenza con le altre regioni.
L’aziendalizzazione dei soggetti erogatori dei servizi del SSN … L’azienda è divenuta la forma di gestione tipizzata dei soggetti erogatori pubblici del sistema sanitario. Le USL e le aziende ospedaliere si sono trasformate in aziende pubbliche dotate di autonomia imprenditoriale, con organizzazione e funzionamento disciplinati da un atto aziendale di diritto privato, ma in realtà sono rimaste enti pubblici, che svolgono servizi pubblici. Esse dunque hanno una gestione economico-finanziaria e patrimoniale basata sullo schema aziendalistico, informata a: CRITERI DI EFFICIENZA , EFFICACIA ED ECONOMICITA’
Decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 Le aziende sanitarie locali hanno il compito di assicurare livelli di assistenza sanitaria uniformi in un contesto territoriale ben definito dalle rispettive Regioni. Le aziende ospedaliere erogano prestazioni specialistiche, ospedaliere e di riabilitazione non in un ambito territoriale di riferimento e di utenza predeterminata.
LE RISORSE … Le ASL dipendono quasi totalmente dal fondo regionale sanitario. Esse vengono assegnate dalla Regione in base a parametri quali ad es. la popolazione residente, i tassi di anzianità e di mortalità. I deficit eventuali delle aziende sanitarie rimangono a carico della Regione che può reperire risorse nel proprio bilancio attraverso misure di fiscalità sia generale che specificatamente sanitaria (es. maggiorazione ticket ecc.) Legislazione
Strumenti di programmazione sanitaria I livelli minimi di assistenza, che devono essere garantiti a tutti i cittadini uniformemente su tutto il territorio, sono fissati dal Piano Sanitario Nazionale (PSN), adottato dal governo sulla base anche delle proposte delle regioni, in relazione alle esigenze territoriali. Ogni regione adotta il Piano Sanitario regionale (PSR), che rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e per il funzionamento dei servizi, in conformità di quanto stabilito con il PSN.
Livelli essenziali di assistenza D.PC.M. 29 novembre 2001 e s.m. e i. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro: tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli Assistenza distrettuale: le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio Assistenza ospedaliera: garantisce il ricovero in ospedale per la diagnosi e la cura delle malattie che richiedono interventi d'urgenza o emergenza, e delle malattie acute che non possono essere affrontate in ambulatorio o a domicilio.
nell’accreditamento istituzionale Soggetti erogatori Le prestazioni erogabili sono fornite sia da strutture pubbliche che da soggetti privati e privati senza scopo di lucro. La normativa prevede una articolata relazione tra soggetti erogatori privati e Servizio sanitario che individua i propri elementi costitutivi: nell’ autorizzazione nell’accreditamento istituzionale negli accordi contrattuali La relativa disciplina è di competenza legislativa regionale
AUTORIZZAZIONI Le autorizzazioni costituiscono il requisito di base per l’apertura e l’esercizio delle attività sanitarie o sociosanitarie e vengono concesse solo laddove sussistano standard minimi di sicurezza e qualità delle prestazioni. Le autorizzazioni si applicano: alla costruzione di nuove strutture all’adattamento di quelle già esistenti e alla loro diversa utilizzazione all’ampliamento o alla trasformazione e al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.
ACCTEDITAMENTO L’accreditamento istituzionale costituisce il presupposto per l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale è rilasciato dalla regione al quelle strutture preventivamente autorizzate che garantiscono requisiti di qualificazione, funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.
ACCORDI CONTRATTUALI Gli accordi contrattuali consentono alle strutture, preventivamente autorizzate ed oggetto di accreditamento istituzionale, l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale. La stipula di tali accordi attribuisce ai soggetti potenziali erogatori per conto del Servizio sanitario nazionale la qualifica di concessionari del pubblico servizio sanitario.
L’integrazione sociosanitaria Attività rivolte a persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale. La “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (legge 328/2000) in particolare, si è posta il problema del raccordo tra distretto sanitario e zona sociale, imponendo, sul piano organizzativo, la creazione di ambiti adeguati, attraverso il coordinamento o la coincidenza delle due articolazioni territoriali, così da favorire una reale integrazione socio-sanitaria.
L’integrazione sociosanitaria Il compito di garantire l’integrazione sociosanitaria è attribuito al distretto sanitario, articolazione organizzativa dell’A.S.L. I Comuni afferenti al distretto sanitario predispongono d’intesa con l’Azienda sanitaria locale il Piano di zona che è un documento programmatico con il quale vengono definite le politiche sociali e socio-sanitarie individuando gli obiettivi strategici, gli strumenti realizzativi e le risorse da investire.
….. in Campania? Con legge regionale 22 aprile 2003, n. 8, sono stati disciplinati la realizzazione, l’ organizzazione ed il funzionamento di strutture socio-sanitarie pubbliche e private per disabili ed anziani non autosufficienti (RSA e Centri Diurni). Con deliberazione n. 2006/2004 la Regione ha definito criteri per l’accesso, la fruizione e l’organizzazione delle suddette strutture. Con D.G.R.C. n. 1267 del 16/07/09 e successivo decreto commissariale n. 6 del 4 febbraio 2010 sono state stabilite le tariffe relative all’erogazione di assistenza residenziale e semiresidenziale. Secondo quanto previsto dal DPCM 29 novembre 2001 relativo ai Livelli essenziali di assistenza, tale tipologia di attività prevede percentuali di spesa a carico del servizio sanitario e dei comuni o dell'utente.
Diarie giornaliere per le prestazioni sociosanitarie erogate dalle strutture residenziali e semiresidenziali per i cittadini non autosufficienti anziani, disabili e affetti da demenze: RSA per anziani: per alto livello assistenziale: euro 104,7 per medio livello assistenziale: 90,9 RSA per demenze 105,09 RSA per disabili: per alto livello assistenziale: 115,06 per medio livello assistenziale: 92,01 Centro diurno per anziani: 57,60 Centro diurno per demenze: 62,55 Centro diurno per disabili: 69,51
Secondo quanto previsto dal DPCM 29. 11 Secondo quanto previsto dal DPCM 29.11.2001 sui Livelli Essenziali di Assistenza per tale tipologia di attività sanitaria, le percentuali di spesa a carico del Comune (o dell'utente) sono le seguenti: Servizi semiresidenziali: 30% per disabili gravi; 50% per anziani non autosufficienti; Servizi residenziali: 30% per disabili gravi; 60% per disabili privi di sostegno familiare; 50% per anziani non autosufficienti.