VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI UN PARCO EOLICO Giugno 2012.

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VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI UN PARCO EOLICO Giugno 2012

Gse: marzo 2012 elettrico (stime) Potenza Efficiente Lorda (MW) Idraulica Eolica Solare Geotermica Bioenergie Totale FER Produzione Lorda (GWh) Idraulica Eolica Solare Geotermica Bioenergie Totale FER Consumo Interno Lordo (GWh) FER/CIL % Bioenergie: Biomasse Solide, Biogas e Bioliquidi

A marzo 2012 ci sono MW di eolico installati. Secondo ANEV, LOBIETTIVO EOLICO ITALIANO E DI CIRCA MW PER 27 TWh di energia elettrica prodotta al 2020 (pari all 8.5% dellenergia elettrica italiana) OCCUPAZIONE TERRITORIO: % OCCUPAZIONE: ADDETTI

I Cambiamenti climatici (che ci sono sempre stati da quando anni fa è stata inventata lagricoltura) inducono ad un modello di sviluppo sostenibile basato sullefficienza energetica e le fonti rinnovabili. Il Protocollo di Kyoto ( ) e il Pacchetto clima – energia (2020) sono strumenti legislativi e vincolanti. Le fonti rinnovabili: eolico, solare, idroelettrico, geotermico, biomasse, mareale, ondoso. Tuttavia, un fatto che spesso è TRASCURATO ed è invece di FONDAMENTALE importanza è che le FER permettono di AUMENTARE LA INDIPENDENZA ENERGETICA.

Dal punto di vista tecnico la correlazione tra aumento della concentrazione di CO2 equivalente (che quindi tiene conto della somma di tutti i gas serra in atmosfera e non solo della CO2) è legata ad un aumento della temperatura (media) da un modello matematico di tipo statistico e quindi probabilistico.Riporto una tabella tratta proprio dal famoso Rapporto Stern. Concentrazione gas serra (ppm) 2°C 3°C 4°C 5°C 6°C 7°C Questo significa, ad esempio, che la probabilità di avere un aumento di 2 °C con una concentrazione di CO2eq nell atmosfera di 450 ppm è del 78%, con 500 ppm è invece del 96%.Il valore attuale (2011) è : 387 ppm. incremento di CO2 è di 2 ppm/anno.

IL PROTOCOLLO DI KYOTO (ANCHE PDK), COP 3, 1997, IN VIGORE DAL 2005, PREVEDE LIMPEGNO DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI A RIDURRE DEL 5.2% (RISPETTO AL 1990), COME MEDIA DAL 2008 AL 2012, LE EMISSIONI MONDIALI DI GHG. LOBIETTIVO DELLITALIA E DEL -6.5% (forse raggiungibile grazie alla crisi economico – finanziaria mondiale). Italia feb. 2012: -4.8 %. SI TRATTA SOLO DI POCO PIU DI UN VALORE SIMBOLICO IN QUANTO PER LIMITARE LAUMENTO DI TEMPERATURA a 2 °C (AL 2030), VALORE LIMITE PER EVITARE L IRREVERSIBILITA, OCCORREREBBE UNA RIDUZIONE DELLORDINE DEL 50% DEI GHG (IPCC). TUTTAVIA E UN PRIMO IMPORTANTE PASSO POLITICO.

Il Pacchetto clima – energia, meglio conosciuto come 20 – 20 – 20 al Il pacchetto clima - energia prevede che i Paese dell lUe abbia al 2020 una riduzione dei GHG del 20% un aumento della efficienza energetica del 20% ed un aumento delle fonti rinnovabili primarie (non solo elettrico) del 20% rispetto ai valori del 2005 e un aumento del 10% dei biocarburanti nei trasporti. LItalia ha invece un target di diminuzione del 13% di GHG nei settori non inclusi nellemissioni trading (ETS) un + 17% di rinnovabili ed un 20% di efficienza energetica rispetto al 2005.

L EOLICO è una delle fonti rinnovabili più promettenti ed è fondamentale per raggiungere gli obiettivi vincolanti. Tuttavia, anche per le FER, vi sono forme di Sindrome NIMBY (Not In My Back Yard) e quindi vi è un attacco alleolico a causa di un possibile impatto, principalmente PAESAGGISTICO. LItalia ha un paesaggio particolarmente bello e variegato. Tuttavia OCCORRE avere FONTI ENERGETICHE e quindi occorre sviluppare quelle presenti come EOLICO e SOLARE (oltre le misure di Efficienza Energetica).

Spesso, tuttavia, le forme di protesta sono STRUMENTALI e/o IDEOLOGIZZATE. Altre volte invece hanno una loro VALIDITA. LE FER in generale e leolico in particolare occorrono per uno SVILUPPO SOSTENIBILE. Evitare dunque di posizionare i parchi eolici in aree di pregio paesaggistico dovrebbe essere una elementare cautela del progettista.

Fare altresì attenzione che l IMPATTO PERCEPITO è in genere DIVERSO dall IMPATTO REALE che può esser estimato mediante simulazioni Cad. Gli associati ANEV, ad esempio, devono seguire un decalogo di BUON EOLICO. Quindi, in genere, è bene considerare l IMPATTO PERCEPITO rispetto a quello valutato. Vi sono test psicologici di orientamento COGNITIVO per valutare l Impatto Percepito dalla popolazione.

Esclusione delle aree di particolare pregio paesaggistico. Frequentazione del paesaggio ed analisi delle specificità territoriali. Valutazione degli impatti visivi dai punti di interesse con fotosimulazioni. Scelta del tipo di sostegno al fine di minimizzare limpatto visivo. Scelta dellaerogeneratore anche sulla base dellaltezza dello stesso. Individuazione delle migliori soluzioni cromatiche possibili. Dismissione totale a fine del ciclo di vita e ripristino della situazione ex ante.

Dunque lEOLICO sembra far PERCEPIRE un IMPATTO sul PAESAGGIO e questo ci introduce alla Valutazione di Impatto Ambientale. Alla luce della DIRETTIVA 85/337/ CEE (articolo 3) Possiamo dire che la procedura di VIA VALUTA PREVENTIVAMENTE gli EFFETTI DIRETTI ED INDIRETTI di un PROGETTO sull AMBIENTE e più specificatamente su: 1) UOMO, FLORA E FAUNA 2) MATRICI AMBIENTALI E PAESAGGIO 3) BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE 4) INTERAZIONI TRA I PUNTI PRECEDENTI ps: per,matrici ambientali qui si intende suolo, acqua, aria e clima

Cè sicuramente da dire che il paesaggio nella nostra epoca ha assunto un VALORE che prima non aveva; e questo proprio in virtù del fatto che nel tecnocene il paesaggio è divenuto un bene raro. Il valore del paesaggio ci fa rapportare all estetica del paesaggio. Naturalmente lestetica del paesaggio è per sua natura fondata sul ruolo di un soggetto che percepisce il paesaggio.

E quindi fondamentale entrare nella PSICOLOGIA PERCETTIVA dell individuo per apprezzare la BASE ANTROPOLOGICA COMUNE di percezione del paesaggio. Naturalmente, un corretto processo valutativo di un elemento artificiale (parco eolico) in un contesto naturale è di tipo razionale ad esempio evitare di porlo in un contesto artistico, ma poi subentrano anche elementi puramente emotivi di cui bisogna tenere comunque conto.

Si tenga conto che poi il paesaggio ha una forte DIMENSIONE STORICA che si integra con il SENSO DI APPARTENENZA AD UNA TERRA di un POPOLO. Parimenti occorre tenere conto di una alienazione urbana che, come detto, finisce per VALORIZZARE il paesaggio quanto mai declinato nella sua accezione naturale.

Come fare però nel concreto questa INTEGRAZIONE? Lelemento nuovo, cioè il manufatto tecnologico, è un portato memetico e dunque dovremo agire sul livello memetico e non genetico. Quindi occorrerà un lavoro di INFORMAZIONE, SPIEGAZIONE, CONDIVISIONE del PROGETTO con la POPOLAZIONE.

Per raggiungere questo cambiamento occorre un DIALOGO PREVENTIVO con la popolazione sul cui territorio si deve installare il manufatto tecnologico. In alcuni studi (vedi ad esempio, Vatinno et al. Sviluppo sostenibile e processi di partecipazione.Figure professionali per la gestione dei conflitti socio-ambientali, ISFOL 2007). Vengono presentate delle vere e proprie metodologie per rapportarsi alla popolazione. Queste metodologie individuano delle figure professionali di riferimento che possono condurre unopera di informazione, mediazione e sorveglianza dei lavori. Tale metodologia nasce più specificatamente per linsediamento di infrastrutture strategiche (Grandi Opere), ma è anche utilizzabile per un campo eolico.

Occorre spiegare alla popolazione, con chiarezza ed onestà, i VANTAGGI E GLI SVANTAGGI dellinsediamento. Occorre, inoltre, SPIEGARE BENE lITER autorizzativo e le possibilità per la popolazione di interagire con il progetto non solo per via politica ma anche nei termini amministrativi previsti dalla LEGGE durante la procedura di VIA.

Il ruolo della COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) ISTITUITA CON IL TRATTATO DI ROMA DEL tra i SEI STATI FONDATORI (tra cui L ITALIA) è stato sicuramente PROPULSIVO per TRASFERIRE LA NORMATIVA AMBIENTALE EUROPEA; TUTTAVIA SI NOTI CHE NEL TRATTATO ISTITUTIVO NON SI FA RIFERIMENTO AI TEMI AMBIENTALI SE NON FORSE PER L ART. 36 SULLA PROTEZIONE DELLA SALUTE DI UOMINI, ANIMALI E CONSERVAZIONE DEI VEGETALI (oltre che dei BENI CULTURALI).

In linea puramente qualitativa possiamo dire che la VIA riguarda singoli PROGETTI, mentre la VAS riguarda PIANI e PROGRAMMI. E interessante porsi il problema del rapporto tra Sviluppo sostenibile, inteso come equo patto intergenerazionale sullo sfruttamento delle risorse naturali e la VIA. Larticolo 4 del DLGS 152/2006 al terzo comma stabilisce che la VIA E LA VAS devono ASSICURARE CHE LATTIVITA ANTROPICA SIA COMPATIBILE CON LE CONDIZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE definito come uno SVILUPPO CAPACE DI SOSTENERE I PROPRI BISOGNI SENZA COMPROMETTERE LA POSSIBILITA DELLE GENERAZIONI FUTURE DI SOSTENERE I PROPRI (GRO HARLEM BRUNDTLAND)

Alla luce della DIRETTIVA 85/337/ CEE (articolo 3) Possiamo dire che la procedura di VIA VALUTA PREVENTIVAMENTE gli EFFETTI DIRETTI ED INDIRETTI di un PROGETTO sull AMBIENTE e più specificatamente su: 1) UOMO, FLORA E FAUNA 2) MATRICI AMBIENTALI E PAESAGGIO 3) BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE 4) INTERAZIONI TRA I PUNTI PRECEDENTI ps: per,matrici ambientali qui si intende suolo, acqua, aria e clima

La DIRETTIVA 85/337/CEE contiene DUE ALLEGATI LALLEGATO I E UN ELENCO DI TIPOLOGIE PROGETTUALI NECESSARIAMENTE SOGGETTE A VIA LALLEGATO II CONTIENE UN ELENCO DI TIPOLOGIE CHE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A VIA A DISCREZIONALITA DELLO STATO MEMBRO. LA DIRETTIVA CHIEDE AGLI STATI DI INDIVIDUARE UNA PROCEDURA ALLUOPO PER DECIDERE.

Quindi da un punto di vista strettamente giuridico nella VIA il rapporto tra autorità competente e proponente è di tipo AUTORIZZATIVO mentre nella VAS il rapporto tra autorità competente ed autorità che propone il piano o programma è di tipo CONSULTIVO.

Si noti che la VIA dal punto di vista puramente teorico è una PROCEDURA PREVENTIVA che però lascia aperta la possibilità di INTERVENIRE anche EX – POST, in una accezione più generale che sembra indicata dal DLGS 4/2008, cioè DOPO la realizzazione del PROGETTO quando sia accaduta una VARIAZIONE significativa OPPURE, quando ci siano cambiamenti di funzionamento oppure si debba DISMETTERE unopera industriale. Tipica, in questo senso, la vicende degli inceneritori con recupero energetico (Termovalorizzatori).

Ma quali sono i PROGETTI che DEVONO necessariamente essere sottoposti alla procedura di VIA? I PROGETTI sono quelli CONTENUTI negli ALLEGATI I E II della DIRETTIVA 85/337/CEE che sono recepiti negli ALLEGATI II e III (rispettivamente STATO e REGIONI) alla PARTE SECONDA del DLGS 152/2006 (art. 6 comma 6). Sono ESCLUSI con Decreto Interministeriale (Difesa ed Ambiente) quei progetti che hanno rilevanza per la DIFESA nazionale ed ALTRE tipologia, come quelli conseguenti ad uno STATO di EMERGENZA. Tuttavia, sempre il medesimo DLGS 152/2006 sembra dare alle REGIONI e alle PROVINCE AUTONOME un POTERE NORMATIVO per SOTTOPORRE A VIA ANCHE PROGETTI NON ESPLICITAMENTE CONTENUTI NEGLI ALLEGATI SUMMENZIONATI (COME, DEL RESTO, RIBADITO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA)

Come detto, gli ALLEGATI II E III, PARTE SECONDA, del DLGS 152/2006 definiscono rispettivamente i PROGETTI di competenza STATALE e delle REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO. A puro titolo esemplificativo riportiamo il caso di IMPIANTI DI PRODUZIONE ELETTRICA e di ELETTRODOTTI Sono soggette a VIA STATALE CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA TERMICA DI ALMENO 300 MW. Sono soggetti a VIA REGIONALE IMPIANTI TERMICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, VAPORE ED ACQUA CALDA CON POTENZA TERMICA SUPERIORE A 150 MW-

L Allegato II della direttiva Europea delega agli Stati membri la decisione se sottoporre o no a procedura di VIA le piccole opere. A sua volta lo Stato italiano con lAtto di indirizzo D.P.R lItalia ha DELEGATO le Regioni e le Provincie Autonome a disciplinare i contenuti e la procedura di VIA per le opere dellAllegato II. Si possono avere due casi: opere da assoggettare a VIA regionale (Allegato A) ed opere da assoggettare a verifica di esclusione (allegato B). Dopo il D.P.R le Regioni e le Province autonome dovevano legiferare, ma non lhanno fatto. Solo la Puglia ha sancito che fino 60kW di potenza non è necessaria la VIA. La Regione Toscana, (L.R. n. 39 del 24 febbraio 2005), ha assoggettato linstallazione di impianti eolici di potenza da 5 kW a 50 kW a Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.). La Regione Campania, (Delibera di Giunta n° 1955 del 30 novembre 2006), ha sancito che per impianti eolici di potenza fino a 1 MW si richieda al Comune interessato il titolo abilitativo ai fini urbanistici e si trasmettano alla Regione una relazione tecnica dellintervento e data di inizio esercizio. Si noti che ddl sviluppo 1441 – ter 2008 ha assegnato allo Stato la competenza della procedura di Via per leolico offshore.

Seguendo il DLGS 152/2006 SI EVINCE CHE LE FASI DELLA VIA SONO: 1) VERIFICA DI ASSOGGETTTABILITA (SCREENING) 2) DEFINIZIONE CONTENUTI STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (S.I.A.) 3) PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO 4) SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI 5) VALUTAZIONE DELLA S.I.A. E DELLE CONSULTAZIONI 6) DECISIONE 7) INFORMAZIONE SULLA DECISIONE 8) MONITORAGGIO

Come detto, SOLO i PROGETTI di cui all ALLEGATO 1 della DIRETTIVA 85/33/CEE DEVONO essere NECESSARIAMENTE eseguire la VIA mentre quello dellALLEGATO II sono a DISCREZIONE dello STATO membro. Quindi è necessaria per tale Tipologia una fase di SCREENING O ASSOGGETTABILITA. Dal momento della PUBBLICAZIONE ci sono 45 giorni per ricevere eventuali OSSERVAZIONI; entro altri 45 gg e quindi 90 gg dalla pubblicazione lAUTORITA COMPETENTE DEVE TERMINARE LA PROCEDURA DI SCREENING.

Si NOTI che i TEMPI PER IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO AVVERSO DECORRONO SOSTANZIALMENTE DALLA PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLAUTORITA COMPETENTE SULLA G.U. SI NOTI ANCHE CHE SE LA DOCUMENTAZIONE DEL PROPONENTE E FORMALMENTE INCOMPLETA O ESSENZIALMENTE LACUNOSA LAUTORITA COMPETENTE PUO ASSOGGETTARE IL PROGETTO AL PROCESSO DI VIA SENZA RICHIEDERE ALTRE INTEGRAZIONI (PRINCIPIO DI CAUTELA).

La seconda fase della VIA, sempre però a DISCREZIONE DEL PROPONENTE, è quella in cui il proponente presenta allAutorità competente il PROGETTO DEFINITIVO correlato di S.I.A. (STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE). Lo S.I.A. permette al PROPONENTE di aprire una FASE DI CONSULTAZIONE con lAUTORITA AMBIENTALE e le AMMINISTRAZIONI LOCALI per definire al meglio lo studio stesso. Il PROPONENTE DEVE PRODURRE: UN PROGETTO PRELIMINARE LO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE Una relazione illustrativa preparatoria del S.I.A: Un elenco di tutti gli ATTI DI ASSENSO necessari per il PROGETTO. Di fatto, secondo lart. 21, comma 2, DLGS 152/2006 che SOSTITUISCE lart. 14-bis, comma 3, della LEGGE 241/1990 la FASE DI SCOPING SOSTITUISCE ED INTEGRA LA CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE.

La FASE CENTRALE del PROCESSO DI VIA è disciplinata dal DLGS 152/2006 (art. da 22 a 28). Il primo passo è la PUBBLICITA A MEZZO STAMPA da parte del PROPONENTE. All ISTANZA sono collegati IL PROGETTO DEFINITIVO, lo STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, LA SINTESI NON TECNICA e COPIA dellAVVISO a mezzo STAMPA. Inoltre, occorre DARE NOTIZIA ( SENZA PERO IL PROGETTO DEFINITIVO E LA SIA) DEL PROGETTO sul sito WEB dellAUTORITA COMPETENTE.

SEGUE poi la VERIFICA FORMALE DI COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE ENTRO 30 GG (termine, tuttavia, NON PERENTORIO) dalla PRESENTAZIONE della DOMANDA (EX ART. 23 COMMA 4 DLGS 152/2006) con possibile RESTITUZIONE in caso di macroscopica INCOMPLETEZZA (art. 23, comma 4, DLGS 152/2006), senza precludere la procedura stessa.

LATTIVITA ISTRUTTORIA, CONSULTAZIONE, SI INTENDE COME LINSIEME DELLE FORME DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI E DEL PUBBLICO. LA CONSULTAZIONE E PREVISTA (PARTE DECONDA DEL DLGS 152/2006) IN 3 FORME: 1) SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 2)CONSULTAZIONE DEL PUBBLICO 3)CONSULTAZIONI TRANSFRONTALIERE

Il PROPONENTE invia dunque lISTANZA completa di ALLEGATI a TUTTI i SOGGETTI COMPETENTI INTERESSATI e le AMMINISTRAZIONI rendono le proprie DETERMINAZIONI entro 60 gg dalla presentazione della ISTANZA DI VIA OVVERO NELLA CONFERENZA DEI SERVIZI (qualora l Autorità competente labbia indetta; la sua durata, salvo deroghe, è 90 gg) (ART. 25, COMMA 3, DLGS 152/2006).

Gli ELABORATI possono essere MODIFICATI (entro 30 gg) dal PROPONENTE per TENERE CONTO DELLE OSSERVAZIONI E DEI RILIEVI EMERSI DALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA. Il tempo per tali modifiche è di 60 GG rinnovabili di altri 60 GG. Inoltre, lAUTORITA può richiedere una INTEGRAZIONE documentale da esperire in 60 GG più altri 60 a richiesta del proponente.

L attività di MONITORAGGIO è una delle novità previste dal DLGS 152/2006 che NON E RICHIESTA DALLA DIRETTIVA 85/337/CEE. La sua introduzione è DOVUTA AL FATTO CHE LA VIA PUO SOSTITUIRE IN ALCUNI CASI LAIA E/O ALTRE AUTORIZZAZIONI CHE PREVEDEVANO IL MONITORAGGIO STESSO. DUNQUE HA DUE FUNZIONI: 1) IMPEDIRE VIOLAZIONI 2) VERIFICARE LA CONGRUITA DELLE PRESCRIZIONI.

COME ABBIAMO VISTO I DLGS 152/2006 E DLGS 4/2008 DISCIPLINANO LA PROCEDURA DI VIA ORDINARIA. LART.1 DELLA LEGGE 21/12/2001, N. 443, DETTA LEGGE OBIETTIVO O LEGGE LUNARDI PREVEDE CHE IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI INDIVIDUI LE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE E GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI STRATEGICI…. INOLTRE, TALE LEGGE, DELEGA IL GOVERNO AD EMANARE DECRETI LEGISLATIVI ATTI A RENDERE PIU CELERE LE INFRASTRUTTURE E GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI INDIVIDUATI DAL DISPOSTO ART. 2 DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE. E STATO EMANATO QUINDI IL DLGS 20 AGOSTO 2002, N. 190 CHE DISCIPLINA LA PROCEDURA DI VIA PER LE COSIDDETTE GRANDI OPERE.Il DLGS 20 AGOSTO 2002 E POI CONFLUITO NEL DLGS 12/4/2006, N, 163 NOTO COME CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI….

LA FONDAMENTALE DIFFERENZA TRA VIA E VAS E CHE LA PRIMA SI RIFERISCE A PROGETTI MENTRE LA SECONDA A PIANI E PROGRAMMI SULLAMBIENTE. E DISCIPLINATA DAL DLGS 4/2008 CHE INCIDE SULLA PARTE SECONDA DEL DLGS 152/2006. LA VAS E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO.

LE FASI DELLA VAS SONO MOLTO SIMILI A QUELLE DELLA VIA. ALLA FINE DEL PROCESSO SI ADOTTA UN PROVVEDIMENTO DI VERIFICA CHE PUO ESSERE: 1) ASSOGGETTAMENTO A VAS 2) NON ASSOGGETTAMENTO A VAS SENZ A PRESCRIZIONI 3) NON ASSOGGETTAMENTO A VAS CON PRESCRIZIONI. SEGUE PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA.

NEL CASO DELLA VIA ANTERIORMENTE AL DLGS 4/2008 SI STABILIVA CHE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI SENZA VIA FOSSERO NULLI MENTRE OGGI IL LEGISLATORE OPTA SOLO PER LANNULLABILITA. IN OGNI CASO IL DLGS 152/2006 NON PREVEDE CHE LA REALIZZAZIONE DI UNOPERA IN MANCANZA DI VIA SIA UN REATO O UN ILLECITO AMMINISTRATIVO. PER LA VAS NON ESISTE UN APPARATO SANZIONATORIO.

SEBBENE LA VAS VENGA CONSIDERATA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO (ART. 117 DELLA COSTITUZIONE) LA CONSULTA (SENTENZA N. 398 DEL 1 DICEMBRE 2006) HA RICONOSCIUTO LA LEGGITIMITA COSTITUZIONALE DEL POTERE LEGISLATIVO REGIONALE IN TALE MATERIA. I PIANI E I PROGRAMMI SONO DEFINITI (DLGS 152/2006) ATTI E PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE PROPOSTI DAL PUBBLICO O DAL PRIVATO.