FISCALITA’ LOCALE E LEGGE DI STABILITA’ 2013

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Transcript della presentazione:

FISCALITA’ LOCALE E LEGGE DI STABILITA’ 2013 Dr Lucio Catania Segretario comunale Esperto in tributi locali TARES, NUOVO CATASTO, BOLLO VIRTUALE, IMU ED ALTRE NOVITA’ IN MATERIA TRIBUTARIA

IMU

IMU

Imu sperimentale Il decreto salva-Italia ha sancito l’entrata in vigore dell’Imu dal primo gennaio 2012, ma in una versione provvisoria del tributo e del tutto sperimentale. L’Imu in vigore dal primo gennaio ha una disciplina solo in parte coincidente con quella delineata dal decreto sul federalismo municipale ed inoltre la durata di tale tributo è prestabilita: dall’1/1/12 al 31/12/2014.

Imu SPERIMENTALE Dall’1/01/2015 l'Imu “provvisoria” (o sperimentale) sarà sostituita dall’Imu “propria”, come disposto dal decreto salva-Italia. In ordine alla disciplina dell’Imu transitoria (2012/2014) è il frutto del combinato disposto tra la normativa dell’Ici, la normativa dell’Imu transitoria e la normativa dell’Imu propria.

Imu sperimentale L’imposta municipale propria (IMP) o unica (IMU) è stata istituita con d.lgs. n. 23/2011 (attuativo del cd federalismo fiscale) ed è disciplinata dagli artt. 8, 9 e 14 dello stesso e dagli artt. da 1 a 15 del d.lgs. n. 504/1992 e dalle altre disposizioni legislative applicabili all’ Ici in quanto compatibili.

Imu sperimentale L’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 201/2011 (cd decreto salva Italia o decreto Monti) l’applicazione dell’imposta è stata anticipata IN VIA SPERIMENTALE per TUTTI I COMUNI DEL TERRITORIO NAZIONALE (anche quelli ubicati nelle Regioni a statuto speciale)

Imu sperimentale La Giunta regionale siciliana ha deliberato di impugnare, dinanzi alla Corte Costituzionale, svariate norme del Decreto “Salva Italia”, anche con riferimento all’Imu Censure: assenza di clausole di salvaguardia a tutela delle prerogative proprie della Regione siciliana comporterebbero una violazione dello Statuto siciliano, mancanza del principio di leale collaborazione fra Stato e Regione.

Imu sperimentale La Corte Costituzionale, sentenza n. 64 del 7 marzo 2012, ha affermato che il decreto legislativo 23/2011 sul federalismo “…si applica nei confronti delle regioni a statuto speciale solo nel rispetto dei rispettivi Statuti. Ne consegue l’inapplicabilità alla Regione ricorrente dei censurati commi dell’articolo 2, in quanto non rispettosi dello Statuto d’autonomia”.

Imu sperimentale TRIBUTI SOSTITUITI DALL’Imu: IRPEF SUI REDDITI FONDIARI (la soppressione riguarderà solo l’Irpef riferita al possesso dei beni immobili, mentre rimarrà in vigore l’imposta sui beni oggetto di locazione) ADDIZIONALI IRPEF SUI REDDITI FONDIARI E DEI FABBRICATI NON LOCATI L’Ici

Imu = Ici L’istituzione dell’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa (comma 2, art. 13, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011).

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. oppure Presupposto dell’imposta è il possesso degli immobili di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Il presupposto impositivo dell’Imu è costituito dal possesso di QUALUNQUE IMMOBILE. In tale definizione devono essere inclusi anche, ad esempio, i terreni incolti Il richiamo al D.Lgs. 504/92 deve essere inteso al solo scopo di mantenere anche ai fini Imu le definizioni utilizzate per l’Ici

Imu = Ici Riferimento alla normativa sull’Ici Prassi Ici Pronunce giurisprudenziali

Imu = Ici ESCLUSI DALL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA GLI IMMOBILI CHE NON SONO FABBRICATI AI SENSI DELLA NORMATIVA CATASTALE (art. 3, comma 3, decreto Ministero delle Finanze n. 28/1998): Manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadri Serre adibite a coltivazione sul suolo naturale Vasche per acquicoltura Manufatti isolati privi di copertura

Imu = Ici Tettoie Porcili Pollai Casotti Concimaie Manufatti precari, privi di fondazione Terreni abbandonati o incolti Orticelli (terreni diversi dalle aree fabbricabili sui quali l’attività agricola non viene esercitata in forma imprenditoriale

Imu = Ici Nell’emendamento del Governo alla legge di conversione al decreto semplificazioni fiscali, viene chiarito che i Comuni non dovranno versare l’imposta sugli immobili di cui sono proprietari o hanno un diritto reale, sia se ubicati nel proprio territorio che ubicati nel territorio di un altro Comune, purché detenuti per finalità istituzionali.

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti L’esenzione in favore degli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dagli Enti del servizio sanitario nazionale si applica anche agli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti L’esenzione prevista dall’articolo 9, c. 8, del D.Lgs. n. 23/2011non può essere estesa dal regolamento agli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, in quanto l’articolo 59 del D. Lgs. n. 446/97, che, al comma 1, lettera b), contemplava tale facoltà con riferimento all’analoga esenzione prevista in materia di ICI non è richiamato dalle norme relative all’IMU. Nell’esercizio dell’autonomia regolamentare generale di cui al predetto articolo 52, d’altra parte, l’ente locale non può introdurre ipotesi di esenzione non previste dalla legge, come nel caso in disamina, in quanto in tal modo andrebbe ad incidere sulla definizione delle fattispecie imponibili e sulla individuazione dei soggetti passivi, travalicando i limiti posti dalla norma statale in questione.

Imu = Ici Per area edificabile si intende l’area effettivamente utilizzata per l’edificazione, indipendentemente dal fatto che la costruzione sia stata realizzata in spregio delle normative urbanistiche. Sia per l’Ici che per l’Imu, un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 504/1992, così come interpretato dall’art. 11-quaterdecies, comma 16 del D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005)

Imu = Ici Sia per l’Ici che per l’Imu, a partire dal 1 gennaio 2003 (data in entrata in vigore del comma 20 dell’art. 31 della L. 289/2002) i Comuni debbono comunicare ai proprietari l’attribuzione della natura di area edificabile ad un terreno in seguito all’adozione di nuovo Piano Urbanistico Comunale ovvero a variante dello stesso.

Ici = Imu In caso di mancata comunicazione il Comune non può applicare sanzioni per il mancato o parziale versamento dell’imposta, mentre è legittimo il recupero dell’imposta non versata e l’applicazione degli interessi di mora. La mancata comunicazione del cambiamento urbanistico non può incidere sugli obblighi di dichiarazione e versamento dell’imposta, che sono autonomamente disciplinati dal D.Lgs. 504/1992 (da ultimo TAR LAZIO, sentenza n. 49 del 31 gennaio 2012).

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Sono da ritenersi esenti le aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili, ma che, per le loro limitate superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto imposto come parametro minimo dalle norme e standard del Piano vigente, nonché le aree comunque individuate come edificabili, ma che, per loro conformazione planimetrica rendono di fatto impossibile l’applicazione degli standard urbanistici minimi previsti dai vigenti strumenti.

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti La Corte di Cassazione ha chiarito, in materia ICI, che “le limitazioni al valore dell’immobile sono prese espressamente in considerazione dal legislatore, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d’uso consentita, non per esentare l’immobile dall’imposta, ma per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell’imposizione, certamente condizionata dal minor valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici che ne limitano l’edificabilità” (sentenza n. 19750 del 4 ottobre 2004) e, in particolare, “le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell’area compresa in zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio” (sentenza n. 25676 del 24 ottobre 2008).

IMU = ICI Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionale si considerano terreni agricoli

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano terreni agricoli, e quindi non fabbricabili, quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale. oppure Le aree fabbricabili sono soggette ad IMU come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all’articolo 58, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La finzione giuridica consistente nel considerare l’area fabbricabile alla stregua di un terreno agricolo non è ammissibile quando il terreno sia condotto da una società o altra forma associativa

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione rileva la qualifica di imprenditore agricolo professionale, oltre a quella di coltivatore diretto. E’ inammissibile una limitazione del beneficio alle sole persone fisiche, in quanto le norme che disciplinano la materia fanno riferimento anche all’imprenditore agricolo costituito in forma societaria. In tal senso, si osserva che l’articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004 stabilisce che la qualifica di imprenditore agricolo professionale debba essere riconosciuta alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole.

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di imprenditore agricolo professionale, è necessario, nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica medesima; nel caso si tratti, invece, di società cooperative o di capitale, vi deve essere almeno un amministratore (che sia anche socio per le società cooperative) in possesso della qualifica. Si ritiene, altresì, opportuno precisare che il Comune non può introdurre con regolamento ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione del beneficio in discorso, in quanto l’articolo 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, al comma 1, lettera a), prevedeva tale facoltà in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), non è richiamato dalle norme relative all’imposta municipale propria (IMU) e deve, pertanto, ritenersi inapplicabile.

IMU La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, con dichiarazione sostitutiva del proprietario.

IMU Il Comune NON PUO’ escludere le agevolazioni per gli immobili inagibili o inabitabili ma può precisare le condizioni per inagibilità. Ad esempio: Lesioni a strutture orizzontali (solai e tetti compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone Lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone Mancanza di servizi igienici Mancanza dell’impianto elettrico Mancanza dell’impianto di riscaldamento

IMU Immobili IACP e coop. a proprietà indivisa L'art. 13, comma 10 prevede, altresì, che la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari individuate dall'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, vale a dire: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). Tutti i soggetti sopra richiamati possono beneficiare della sola detrazione e non dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche. Tuttavia, si sottolinea che il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato e il comma 17 dello stesso art. 13.

Imu = Ici Ici Locazione finanziaria: Il possesso dello immobile veniva identificato con la CONSEGNA dello stesso Imu Locazione finanziaria: Il possesso dello immobile viene identificato con la stipula del contratto Il locatario finanziario dovrà pagare l’area fabbricata sottostante fino al completamento dei lavori.

Imu = Ici I fabbricati adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze ritornano a scontare l’imposta, non essendo prevista l’esenzione per l’Ici di cui all’art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito dalla L. n. 126/2008.

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Si considera abitazione principale l’unica unità immobiliare nella quale il soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente (salvo gli obblighi, per normativa o contratto, di trasferimento della residenza anagrafica per motivi di lavoro, da dimostrarsi con documentazione da parte del contribuente).

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti L’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, individua quale abitazione principale solo l’immobile in cui le due condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale da parte del soggetto passivo sussistano contemporaneamente. Alla luce della nuova nozione dettata dal legislatore e in considerazione dei limiti posti alla potestà regolamentare dall’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997deve escludersi che il Comune possa riconoscere le agevolazioni previste per l’abitazione principale in relazione ad un immobile in cui il soggetto passivo non abbia la residenza anagrafica, come accade nel caso della disposizione regolamentare in disamina.

Ici = Imu abitazione principale Ici L’unità immobiliare nella quale il contribuente che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari DIMORANO STABILMENTE Imu L’Unità immobiliare nella quale CONTEMPORANEAME NTE sussista la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Imu = Ici Abitazione principale Una famiglia non può avere sul territorio del Comune che una sola abitazione principale, da individuarsi in quella nella quale risiedono il maggior numero di componenti. Il Comune ha la facoltà di assimilare ad abitazione principale quella utilizzata dagli anziani ricoverati in ospizi e case di riposo, purché la loro abitazione risulti non locata.

Ici = Imu abitazione principale Ex casa coniugale, coniugi separati

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti L’aliquota ridotta e la detrazione previste per l’abitazione principale si applicano anche alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire in favore del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della ex casa coniugale.

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Il comma 12-quinquies dell’articolo 4 del D.L. n. 16/2012 (convertito dalla L. n. 44/2012)prevede che, ai soli fini dell’IMU, l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione. Ne deriva che nella fattispecie in questione la soggettività passiva ai fini IMU dovrà essere riconosciuta in capo all’ex coniuge assegnatario della casa coniugale e non già all’ex coniuge non assegnatario.

Imu = Ici PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE Per l’Imu si intendono ESCLUSIVAMENTE i fabbricati classificati C/2 (magazzini e locali di deposito) C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse senza finalità di lucro) C/7 (tettoie chiuse o aperte) MA SOLO PER UNA UNITA’ PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI INDICATE, ANCHE SE ISCRITTE IN CATASTO UNITAMENTE ALL’UNITA’ AD USO ABITATIVO.

1 1 1 Imu = Ici PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE C/2 Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse senza finalità lucro C/7 Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti 1 1 1 Aliquota ridotta e detrazione SOLO per UNA di ciascuna categoria

Ici = Imu pertinenze abitazione principale Ici Le pertinenze delle abitazioni sono quelle previste dagli artt. 817 e 818 del codice civile, senza limiti, tranne diversa disposizione regolamentare Imu Immobili classificati C/2, C/6, C/7, nei limiti di una unità per ciascuna delle categorie catastali.

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una sola unità pertinenziale fra le categorie catastali citate.

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Il numero massimo di pertinenze che possono essere ammesse a godere dell’aliquota agevolata e della detrazione previste per l’abitazione principale è pari a tre, ciascuna delle quali deve appartenere ad una categoria catastale diversa. Il Comune non è legittimato a limitare ulteriormente il numero delle pertinenze da assoggettare al suddetto regime di favore, in quanto è la legge a disciplinare direttamente la fattispecie in questione. Tale affermazione è avvalorata dall’abrogazione della lettera d) dell’articolo 59, comma 1, del D.Lgs. n.446/1997che, in materia di ICI consentiva agli enti locali, nell’esercizio della potestà regolamentare, di “considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto”.

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Ai fini dell’applicazione della normativa relativa all’abitazione principale, sono considerate pertinenze le unità immobiliari ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione o situate ad una distanza non superiore a … metri.

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Non può riconoscersi natura pertinenziale di un immobile in relazione alla sua distanza dall’abitazione principale e non esclusivamente per il fatto che esso sia effettivamente asservito alla stessa, potrebbe apparire irragionevole e dar luogo ad eventuali impugnative da parte dei destinatari dei connessi atti impositivi. La Corte di Cassazione in materia ICI ha sancito che il legislatore “non può che adoperare il termine “pertinenza” in senso tecnico, con implicito riferimento alla definizione che delle pertinenze il codice civile fornisce all’articolo 817 c.c. («Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa»)” (sentenza n. 19375 del 17 dicembre 2003) e “l’accertamento della sussistenza di un siffatto vincolo di strumentalità o complementarità funzionale costituisce un apprezzamento di fatto …” (sentenza n. 17035 del 26 agosto 2004).

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Resta fermo che, come precisato dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 25127/2009: “in materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell’asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente (quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuata) deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (…), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite”.

Ici = Imu IMPONIBILE: FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO CON ATTRIBUZIONE DI RENDITA: RENDITA AL 1° GENNAIO DI OGNI ANNO D’IMPOSTA RIVALUTATA 5% E MOLTIPLICATA PER I COEFFICIENTI L’incremento dei coefficienti è stato previsto dal D.L. n. 201/2011 (il D.Lgs. n.23/2011 lasciava invariati i coefficienti Ici)

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Per le tipologie di immobili oggetto della norma regolamentare in disamina il valore imponibile ai fini IMU deve essere determinato dal contribuente utilizzando la procedura DOCFA, con le modalità fissate nel D.M. n. 701/1994, non potendo essere legittimamente impiegato il procedimento basato sulla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

Ici = Imu Nelle more di qualsiasi procedimento diretto al classamento del fabbricato non censito, IL COMUNE PUO’ PROCEDERE AL RECUPERO DELLE IMPOSTE EVENTUALMENTE NON VERSATE IN AUTOLIQUIDAZIONE La base imponibile viene ricostruita dal Comune

Ici = Imu Competenza a deliberare La competenza a deliberare le aliquote dell’Imu è attribuita al CONSIGLIO COMUNALE Le aliquote devono essere deliberate entro il termine di legge per l’approvazione del bilancio di previsione

Ici = Imu Competenza a deliberare Nell’ipotesi in cui la delibera di determinazione delle aliquote sia stata approvata dalla Giunta comunale, viene rilevata l’esistenza di un vizio di incompetenza (art. 13, comma 6, D.L. n.201/2011, convertito dalla Legge n. 214/n. 214). Il legislatore ha previsto un’espressa deroga all’assetto delle competenze stabilito dall’articolo 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali” (TUEL), ai sensi del quale il Consiglio comunale “ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote …”.

Ici = Imu La delibera di fissazione delle aliquote, essendo un atto secondario rispetto alla fonte primaria, non deve necessariamente riportare particolare motivazione. La pubblicazione dell’aliquota ha soltanto valore CONOSCITIVO e non COSTITUTIVO. La delibera deve essere trasmessa al MEF entro 30 gg dalla sua esecutività o, comunque, entro 30 gg dalla data prevista per l’approvazione del bilancio

Ici = Imu Responsabile del tributo Anche quando il “vecchio” Responsabile Ici coincide con il soggetto che si intende nominare ai fini dell’IMU, occorre effettuare una nuova nomina, considerato il carattere speciale della norma tributaria.

Ici = Imu Responsabile del tributo Il Ministero dell’Interno, con circolare 21 giugno 1993, n. 3, rispetto all’Ici, aveva precisato che con il termine "funzionario responsabile del tributo" è da intendersi il responsabile della funzione e non chi è inquadrato nell'ottava qualifica funzionale, oggi categoria D. Lo stesso Ministero ha, inoltre, precisato che qualora il funzionario individuato appartenga alla sesta qualifica, oggi categoria C, dovrà essere in possesso almeno del diploma di ragioneria.

Ici = Imu Responsabile del tributo MINISTERO DELL’INTERNO PARERE 21 AGOSTO 2012 Il Ministero dell’Interno ha risposto ad un Comune in merito alla possibilità che una dipendente di cat. C5, priva del diploma di ragioneria, ma nominata Funzionaria Responsabile ICI fino al 2006, potesse essere nominata Funzionario Responsabile IMU. Il Ministero ha evidenziato preliminarmente che gli enti devono provvedere, attraverso lo strumento regolamentare, a definire la propria struttura organizzativa stabilendo le modalità di conferimento dei compiti ai dirigenti, o ai responsabili degli uffici, e dettando altresì i criteri e le norme secondo i quali gli stessi devono dirigere gli uffici. La struttura organizzativa dell’Ente prevede un dipendente di cat. D3, quale Coordinatore dell’Area Economico finanziaria e un dipendente di cat. C, con profilo di istruttore contabile economo.

Ici = Imu Responsabile del tributo Nella fattispecie il Ministero ha ritenuto che la responsabilità del tributo in parola spetti al dipendente di cat. D, Coordinatore dell’Area, potendo, tuttavia, la dipendente di categoria C, svolgere le funzioni di responsabile del procedimento con compiti di: valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione necessari per l’emanazione del provvedimento finale; compiere tutti gli atti istruttori; curare l’indizione o indire le conferenze di servizi ex art. 14 della legge 241/1990; adottare, se ne ha la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti all’organo competente per l’adozione.

Ici = Imu Responsabile del tributo Alla luce delle considerazioni suesposte, il Ministero dell’Interno ritiene, pertanto, che la carenza dello specifico titolo di studio, di ragioniera, non consenta, di assumere la responsabilità del nuovo tributo IMU, valendo le medesime valutazioni svolte sull’l’ICI.

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS Regol. Min. n L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS Regol. Min. n. 200/2012 (in vigore dall’8 -12-2012)

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS Ici La Chiesa e le Onlus potevano godere dell’esenzione in tutti i casi in cui l’immobile non fosse utilizzato solo per finalità commerciali Imu La Chiesa e le Onlus dovranno individuare la quota di immobile utilizzata a fini commerciali, dichiararla in un apposito modello dell’A.F. e su quella pagare l’Imu

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS Il Mef aveva emanato un primo regolamento che fissava i criteri di differenziazione tra attività commerciale e non commerciale, ma il Consiglio di Stato ha bocciato tale norma asserendo che Non era demandato al Ministero dare generale attuazione alla nuova disciplina dell’esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali … Parte dello schema in esame è diretto a definire i requisiti generali e di settore, per qualificare diverse attività come svolte con modalità non commerciali.

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS LA NUOVA FORMULAZIONE DELL’ART. 91BIS – ADOTTATA CON IL DECRETO “SALVA ENTI” Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano l’imposta. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013.

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS Nel caso in cui non sia possibile procedere individuando una specifica frazione di unità, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze devono essere sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale rilevanti per l'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 504/92, come svolte con modalità non commerciali.

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS In Commissione Affari Costituzionali e Bilancio si era provato ad inserire una norma di esenzione per tutte le Onlus. Poi, però, le Commissioni hanno approvato un emendamento del Governo che non consente di ampliare l’esenzione per il pagamento dell’Imu a tutte le attività “non lucrative”, vale a dire il mondo del no profit. Il timore del Governo era di incappare in una procedura di infrazione comunitaria: ragion per cui è stato chiesto alle Camere di fare un passo indietro, offrendo in cambio la rassicurazione di un successivo intervento in sede di applicazione.

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS Il regolamento ministeriale, pubblicato nella G.U.R.I. n. 274/2012 fissa le regole APPLICABILI DAL 1 GENNAIO 2013 per gli immobili utilizzati nel settore non commerciale per le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di religione e di culto svolte contestualmente a quelle commerciali, o con modalità commerciali o in concorrenza con altre attività di natura commerciale.

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS Sulla base del Regolamento del Mef dovrebbero essere esentate dall’IMU: Le scuole parificate Gli ospedali convenzionati Le strutture ricettive che ospitano persone per sistemazioni temporanee per bisogni speciali o soggetti svantaggiati A PATTO CHE RISCUOTANO “RETTE SIMBOLICHE” O SVOLGANO LA LORO ATTIVITA’ A TITOLO GRATUITO

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS L’esenzione disposta dalla lettera i), del comma 1, dell’art. 7 del D.Lgs. 504 (Ici) NON TROVA APPLICAZIONE perle FONDAZIONI BANCARIE

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS Gli enti non profit dovranno adeguare entro il 31 dicembre 2012 i loro statuti ai requisiti che saranno previsti dal Mef. Non dovranno, nemmeno, prevedere di distribuire, anche se in modo indiretto, a soci, amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, utili e avanzi di gestione nonché fondi o capitali durante la vita dell’Ente.

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS La risoluzione 1/DF del 3 dicembre 2012 del Dipartimento delle Finanze del Mef ha chiarito che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti per godere dell’esenzione Imu non sono obbligati ad essere costituiti con atto pubblico né a possedere uno statuto. E’ sufficiente una scrittura privata registrata da cui risultino i requisiti generali per lo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali.

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS La stessa risoluzione 1/DF stabilisce che gli enti non commerciali devono effettuare il pagamento dell’IMU per l’anno 2012 tenendo conto dei requisiti generali di settore per qualificare le attività svolte con modalità non commerciali, stabiliti nel regolamento n. 200/2012. Dal 2013, invece, l’IMU dovrà essere versata sia in base a questi requisiti sia in ragione del rapporto proporzionale.

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS SANITA’ Per il Consiglio di Stato dovevano pagare l’IMU i soggetti solo in apparenza “non commerciali” che svolgono attività economica in concorrenza con altri operatori economici. Per il regolamento ministeriale, cliniche e strutture assistenziali e sanitarie NON pagano l’IMU se sono accreditate, a condizione che i servizi siano gratuiti, “salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti per la copertura del servizio universale”.

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS SCUOLA Per il Consiglio di Stato dovevano essere esenti solo le scuole parificate che svolgono l’attività gratuitamente, oppure “dietro versamento di rette di importo simbolico e tali da non coprire integralmente il costo del servizio”. Per il regolamento ministeriale, sono esenti le strutture le cui rette coprono “solamente una frazione del costo effettivo del servizio”. Le scuole, poi, non devono discriminare gli alunni, devono accettare i portatori di handicap, applicare i contratti collettivi ai dipendenti,avere strutture adeguate e pubblicare i bilanci.

L’IMU DELLA CHIESA E DELLE ONLUS STRUTTURE RICETTIVE Il regolamento ministeriale fa riferimento ad un prezzo non superiore alla metà dei corrispettivi medi. Le strutture esenti sono quelle stagionali e con accesso limitato a quelli ai destinatari delle proprie attività istituzionali, o quello che offrono un tetto “anche temporaneo” agli svantaggiati. Per il Consiglio di Stato occorreva meglio specificare il carattere non economico dell’attività.

Imu = Ici detrazione Imu ART. 13, comma 10, D.L. 201/2011 Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Ici = Imu detrazione abitazione principale Ici FINO AL 1996 € 92,96 DAL 1997 €103,29 DAL 1997 Comuni potevano elevare la detrazione fino a € 258,23 DAL 2008 Esenzione abitazione principale Imu ART. 13, comma 10, D.L. 201/2011 Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

Ici = Imu detrazione Imu Limitatamente agli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200 è maggiorata (fino a € 600) in presenza di figli di età non superiore a ventisei anni

Ici = Imu DETRAZIONE PER I FIGLI UNDER 26 Imu L’incremento della detrazione viene beneficiata dai soggetti che hanno figli a carico, in misura di € 50,00 a figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Ici = Imu DETRAZIONE PER I FIGLI UNDER 26 Imu Non rileva al fine della detrazione la situazione reddituale - patrimoniale del figlio né quella del genitore. Non rileva se si tratta di figlio fiscalmente a carico. La norma parla espressamente di figli e non di altri soggetti a carico.

Ici = Imu DETRAZIONE PER I FIGLI UNDER 26 Imu DUE GENITORI COMPROPRIETARI PER QUOTE DIFFERENTI DELLO STESSO IMMOBILE (ESEMPIO 60% - 40%) USUFRUISCONO DELLA DETRAZIONE: PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA POSSEDUTA OPPURE, COMUNQUE, AL 50% ?

Ici = Imu DETRAZIONE PER I FIGLI UNDER 26 Se uno dei due comproprietari non è genitore dell’under 26 che abita in quella casa, non avrà diritto all’ulteriore detrazione.

Ici = Imu ETA’ NON SUPERIORE A 26 ANNI QUANDO VIENE MENO IL BENEFIciO? COMPIMENTO DEL 26° ANNO oppure COMPIMENTO DEL 27° ANNO ?

Ici = Imu DETRAZIONE PER I FIGLI UNDER 26 Il Consiglio di Stato* (su problema analogo, riguardante un concorso) ha optato per la prima soluzione: Superata la data del compleanno, l’interessato è entrato nel successivo anno di età. Il compimento dell’anno di vita si realizza quando l’anno è stato interamente vissuto. * Consiglio di Stato n. 1352/1995

Ici = Imu DETRAZIONE PER I FIGLI UNDER 26 La maggiorazione di 50 euro della detrazione spetta in misura proporzionale al periodo in cui si è verificato l’evento che dà diritto al beneficio (con approssimazione al mese, secondo che l’evento si verifica prima o dopo giorni 15). Esempio: COMPLEANNO IL 10 MAGGIO: 50*4/12= 16,67 COMPLEANNO IL 20 MAGGIO: 50*5/12= 20,83

Ici = Imu DETRAZIONE PER I FIGLI UNDER 26 La detrazione SPETTA anche per i figli adottivi, in quanto ex lege per effetto dell’adozione cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine. La detrazione NON SPETTA per minori in affidamento o in preadozione.

Ici = Imu Imu Il Comune può stabilire che l’importo di € 200 venga elevato fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio IMPOSSIBILITA’ AUMENTARE L’ALIQUOTA ORDINARIA (0,76%)

Ici = Imu NORME REGOLAMENTARI ed adempimenti Il Comune PUO’ prevedere che siano considerati regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri L’importo deve essere arrotondato all’euro per difetto o per eccesso seconda che sia inferiore o superiore a 49 centesimi Il Comune DEVE prevedere le modalità di compensazione dei crediti

Ici = Imu NORME REGOLAMENTARI ed adempimenti Il Comune DEVE stabilire l’importo fino alla concorrenza del quale il versamento non è dovuto (in mancanza si applica la disciplina dell’art. 25 della L. 289/2002 che fissa il limite in € 12,00).

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti La Giunta Comunale può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento dell’imposta per situazioni particolari. oppure In caso di decesso avvenuto nel primo semestre, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto dell’imposta relativa agli immobili ereditati entro il termine di versamento previsto per il saldo d’imposta. In caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell’anno gli eredi stessi possono effettuare il versamento a saldo dell’imposta entro il termine previsto per l’acconto d’imposta relativo all’anno successivo.

Imu – Rilievi Dipartimento finanze nell’ambito dell’esame dei Regolamenti Il regolamento comunale non può legittimamente stabilire il differimento del termine di pagamento dell’imposta municipale propria (IMU), né attribuire alla Giunta comunale il relativo potere. L’articolo 59 del D.Lgs. n.446/97 che prevedeva tale facoltà in materia ICI non è richiamato dalle norme relative all’IMU. La legge sull’IMU ha confermato la potestà regolamentare generale di cui all’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ma non anche le facoltà attribuite al Comune dall’articolo 59 del medesimo decreto.

Imu - versamento Al 3 dicembre sul sito del Mef mancavano ancora diverse delibere che determinavano l’aliquota. Tra questi anche alcuni capoluoghi di provincia (Barletta, Reggio Calabria, Ragusa, Siracusa ed Avellino). In questi casi al contribuente non resta altro che applicare le aliquote standard.

Imu - versamento Nel caso di mancata indicazione della delibera di fissazione dell’aliquota nel sito delle Finanze, non possono essere applicate sanzioni, in quanto lo “Statuto del contribuente” prevede che non possano essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente quando il suo comportamento è generato da fatti conseguenti ritardi, omissioni o errori della stessa Amministrazione.

Imu - ravvedimento operoso TARDIVO PAGAMENTO ENTRO 14 GIORNI DAL 17 DICEMBRE: pagamento entro il 31 dicembre, mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo. TARDIVO PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI: Interessi legali nella misura del 2,5% Sanzione pari al 3% della somma da pagare TARDIVO PAGAMENTO ENTRO L’ANNO INTERESSI 2,5% Sanzione pari al 3,75% della somma dovuta

IMU dichiarazione L’articolo 13, comma 12 ter del D.L. n. 201/11, cd “salva Italia” ha disposto come per l’Imu mantengano la loro validità le dichiarazione presentate ai fini Ici, in quanto compatibili. Una norma questa che trova giustificazione soprattutto nella considerazione che, in nome della semplificazione degli adempimenti amministrativi, i dati rilevanti ai fini della determinazione dell’Imu sono rimasti per lo più invariati rispetto a quelli per la dichiarazione Ici.

IMU dichiarazione Chi ha già presentato la denuncia ai fini di quell’ICI non deve far nulla, in quanto i dati comunicati allora mantengono la loro validità anche per l’Imu, naturalmente se non ci sono state variazioni. L’obbligo dichiarativo, infatti, così come disposto per l’Ici, sorge solo quando le informazioni richieste non possono essere acquisite direttamente dalla banca dati catastale.

IMU dichiarazione Non deve essere presentata dichiarazione per quegli immobili per i quali il Comune ha già a disposizione i dati necessari per verificare l’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria. Questi dati arrivano ai Comuni attraverso il modello unico informatico (Mui) che viene compilato dai notai al momento del trasferimento degli immobili.

IMU dichiarazione prima casa L’ABITAZIONE PRINCIPALE NON VA MAI DICHIARATA AI FINI IMU, ANCHE SE ACQUISTATA NEL 2012. I Comuni, infatti, sono a conoscenza del dato attraverso incrocio con l’anagrafe tributaria (ad esclusione dei coniugi NON SEPARATI con residenze differenti nello stesso Comune). L’obbligo non scatta nemmeno per le detrazioni di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni.

IMU Oggetto della dichiarazione La dichiarazione Imu va presentata esclusivamente in casi particolari che si possono riassumere in due grandi categorie: per gli immobili che godono di riduzioni d’imposta per le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale

IMU Oggetto della dichiarazione GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DI IMPOSTA: I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati – Le riduzioni vanno dichiarate nel caso in cui si perda il relativo diritto, in quanto il Comune non è in grado di appurarlo I fabbricati di interesse storico o artistico

IMU Oggetto della dichiarazione Gli immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ai sensi del comma 9, art. 13, D.L. 201: Immobili non produttivi di reddito fondiario (relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni) Immobili posseduti da soggetti passivi Ires Locati

IMU Oggetto della dichiarazione Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che PER LE LORO CARATERISTICHE NON SONO SUSCETTIBILI DI DIVERSA UTILIZZAZIONE SENZA RADICALI TRASFORMAZIONI, si considerano strumentali anche se dati in locazione o comodato.

IMU oggetto della dichiarazione IMMOBILI LOCATI PER I QUALI IL COMUNE HA DELIBERATO UN’ALIQUOTA AGEVOLATA La dichiarazione NON deve essere presentata nel caso in cui i contratti sono stati registrati a partire dal 1° luglio 2010 (da tale data al momento della registrazione devono essere comunicati anche i dati catastali). Il Ministero, però, non considera che queste informazioni oggi non vengono trasmesse ai Comuni. Interrogando in anagrafe tributaria il singolo soggetto, non sono visibili gli identificativi catastali. Ai Comuni vengono trasmessi solo elenchi vecchi di alcuni anni, nell’ambito della partecipazione alla lotta all’evasione fiscale.

IMU Oggetto della dichiarazione Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cd “beni merce” per i quali i Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota I terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (IAP)

IMU Oggetto della dichiarazione I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (IAP) devono presentare la dichiarazione IMU ma solo nel caso in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate. Risoluzione n. 2/Df del 18 gennaio 2013, redatta dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze

IMU Oggetto della dichiarazione IMMOBILI PER I QUALI IL COMUNE NON E’ COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Immobile concesso in locazione finanziaria Immobile oggetto di concessione amministrativa su area demaniale

IMU Oggetto della dichiarazione - Area edificabile oggetto di atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto Terreno agricolo divenuto edificabile La dichiarazione deve essere presentata per determinare il valore del bene. Devono, altresì, essere dichiarate le variazioni del valore dello stesso. Nel caso in cui il Comune abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente accetta il valore determinato dall’Ente.

IMU Oggetto della dichiarazione Area divenuta edificabile in seguito a demolizione del fabbricato Immobile assegnato al socio dalla cooperativa edilizia a proprietà DIVISA, in via provvisoria Ad essere tenuto al pagamento dell’imposta è l’assegnatario, anche provvisorio, anche quando non sia stato ancora stipulato l’atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore

IMU Oggetto della dichiarazione Immobile assegnato al socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale Immobile concesso in locazione dall’IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica In questi due casi la dichiarazione deve essere presentata nel caso in cui l’alloggio è rimasto inutilizzato o è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno

IMU Oggetto della dichiarazione -Immobili esenti ai sensi delle lett. c) - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, d.P.R. n. 601/1973 e s.m. i. -ed i), comma 1, art. 7 D.Lgs. 504/92 gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La dichiarazione non era prevista per l’ICI ma non viene esclusa per l’IMU. L’obbligo di dichiarazione riguarda sia gli immobili posseduti e utilizzati a partire dal 1° gennaio 2012 ma anche quelli il cui possesso è precedente ma continuano ad essere posseduti a tale data. - Fabbricati esenti ai sensi della lett. g), comma 1, art. 7 del D.Lgs. 504/92 Si tratta degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per essere destinati ad attività assistenziali

IMU Oggetto della dichiarazione Immobile che ha perso o acquistato diritto all’esenzione IMU durante l’anno Il fabbricato classificabile in gruppo catastale D, non iscritto in catasto o iscritto senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato. Vanno dichiarati nel caso in cui sussistano costi aggiuntivi che ne modificano il valore (in aumento o in diminuizione) Intervenuta riunione di usufrutto Intervenuta estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie

IMU Chi deve presentare la dichiarazione Dichiarazione Imu di immobile in multiproprietà L’immobile oggetto di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. n.427/1998 deve essere dichiarato dall’amministratore del condominio o della comunione.

IMU Chi deve presentare la dichiarazione Parti comuni di un condominio autonomamente accatastate Le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117 c.c. (i portici, i locali per la portineria, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune, etc.) , autonomamente accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, devono essere dichiarate dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

IMU Chi deve presentare la dichiarazione Coniugi in separazione legale A presentare la dichiarazione deve essere il coniuge assegnatario, poiché, in tale caso, non è prevista l’annotazione della pronuncia giudiziale di separazione nel registro di stato civile del Comune.

IMU Modalità di presentazione della dichiarazione La dichiarazione, insieme agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato nel frontespizio, il quale ne deve rilasciare ricevuta. Può essere anche presentata per posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”, con l’anno di riferimento. La dichiarazione può anche essere inviata telematicamente con posta certificata.

IMU Modalità di presentazione della dichiarazione Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, il termine scade il 90° giorno dall’entrata in vigore della pubblicazione del decreto che approva i modelli della dichiarazione, avvenuta il 5 novembre 2012 e, quindi, IL 4 FEBBRAIO 2013

IMU Modalità di presentazione della dichiarazione IL MODELLO ON LINE Sul sito del MEF è stato pubblicato il modello di dichiarazione IMU editabile. Per visualizzare e stampare i modelli in formato pdf occorre utilizzare il programma Adobe Reader versione 8.2.

Accertamento e contenzioso E’ il Comune che deve provvedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento. E’ sempre il Comune che deve seguire l’eventuale fase di contenzioso.

Accertamento e contenzioso INCENTIVI AGLI UFFICI TRIBUTI L’abrogazione dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997 ha determinato anche l’inapplicabilità della disposizione che consentiva ai Comuni di riconoscere compensi incentivanti nell’ambito della lotta all’evasione ICI.

Accertamento e contenzioso AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE VOLONTARIA, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE I Comuni che avevano affidato a un concessionario iscritto all’Albo ministeriale le attività di riscossione volontaria, accertamento e liquidazione dell’ICI, devono bandire una nuova gara se intendono affidare all’esterno le attività di liquidazione ed accertamento IMU. E’, infatti, venuto meno l’oggetto dell’originario affidamento.

IMU - Accertamento e contenzioso AREE EDIFICABILI – PARAMETRI INDIVIDUATI DAL COMUNE – POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE L’ACCERTAMENTO L’abrogazione dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997 pone un altro problema: i contribuenti che pagheranno l’IMU sui valori delle aree edificabili indicati dall’Amministrazione Comunale non saranno al riparo da possibili accertamenti. Il Comune può, teoricamente, fornire parametri utili a quantificare la base imponibile ma qualora reperisse elementi atti a dimostrare un maggiore valore venale dell’area rispetto a quanto a suo tempo indicato dallo stesso Ente, dovrebbe provvedere ad emanare un avviso di accertamento.

IMU - Accertamento e contenzioso AREE EDIFICABILI – PARAMETRI INDIVIDUATI DAL COMUNE – POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE L’ACCERTAMENTO Nelle linee guida del Mef, però, è stato stabilito che gli Enti Locali possono, con norma regolamentare, autolimitare il proprio potere di accertamento qualora il contribuente abbia dichiarato il valore minimo individuato dalla Giunta.

IMU - Rimborsi I cittadini che hanno versato una maggiore imposta, o rispetto alla quota destinata al Comune o quella destinata allo Stato ed al Comune. Il contribuente a chi deve effettuare l’istanza di rimborso ? Il Comune deve rimborsare al contribuente pure la quota di spettanza allo Stato ?

IMU - Rimborsi Il contribuente per ottenere il rimborso IMU deve presentare un’unica istanza al Comune, anche nel caso in cui abbia versato in eccesso sia la quota comunale e sia quella riservata allo Stato. Risoluzione 2/df del 13 dicembre 2012 del Dipartimento delle Finanze

IMU - Rimborsi VERSAMENTO IN ECCESSO SIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE CHE DELLO STATO UNICA ISTANZA AL COMUNE Il Comune deve verificare se la richiesta ha fondamento Liquidazione al Comune della quota versato allo Stato: la risoluzione non offre soluzioni e rinvia ad istruzioni che verranno impartite in un secondo momento.

IMU - Rimborsi CREDITO VERSO LO STATO DI UNA QUOTA IMU SUPERIORE AL DEBITO VERSO IL COMUNE UNICA ISTANZA AL COMUNE Il Comune deve verificare se la richiesta ha fondamento Il contribuente NON deve versare niente al Comune e spetterà all’Ente ed allo Stato effettuare le relative regolazioni finanziarie

IMU - Rimborsi CREDITO VERSO LO STATO DI UNA QUOTA IMU INFERIORE A QUELLA DOVUTA AL COMUNE UNICA ISTANZA AL COMUNE Il Comune deve verificare se la richiesta ha fondamento Il contribuente deve presentare al Comune un’istanza nella quale deve evidenziare che il saldo versato è stato inferiore perché ha tenuto conto del credito nei confronti dello Stato. Anche in questo caso Comune e Stato dovranno effettuare le loro regolarizzazioni contabili.

IMU - Correzioni VERSAMENTO CON ERRONEA INDICAZIONE DEL CODICE TRIBUTO = DIVERSA DISTRIBUZIONE TRA STATO E COMUNE Le relative regolazioni finanziarie dovranno essere eseguite dal Comune e dallo Stato. La correzione dei codici non può essere chiesta all’Agenzia delle Entrate in quanto l’IMU è un tributo comunale

IMU - Correzioni VERSAMENTO CON ERRONEA INDICAZIONE DEL CODICE TRIBUTO = DIVERSA DISTRIBUZIONE TRA STATO E COMUNE Le relative regolazioni finanziarie dovranno essere eseguite dal Comune e dallo Stato. La correzione dei codici non può essere chiesta all’Agenzia delle Entrate in quanto l’IMU è un tributo comunale

IMU - Correzioni VERSAMENTO CON ERRONEA INDICAZIONE DEL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO (BANCA, POSTE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE) L’intermediario, su richiesta del contribuente, richiede l’annullamento del modello F24 che contiene l’errore e lo ritrasmette con i dati corretti. La struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate trasmette ai Comuni i dati annullati e le correzioni effettuate. Il contribuente dovrà informare il Comune.

IMU - Rimborsi Il Comune deve fissare la misura annua degli interessi, nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale, con maturazione giorno per giorno. Gli interessi spettano al contribuente anche sulle somme da rimborsare a partire dalla data in cui ha effettuato il pagamento. ART. 1, comma 165, L. 296/2006 (finanziaria 2007)

IMU - Rimborsi Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal versamento o da quando è stato accertato il diritto al rimborso. L’Ente deve effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. ART. 1, comma 164, L. 296/2006 (finanziaria 2007)

IMU e LEGGE DI STABILITA’ 2013 La legge di stabilità destina quasi tutta l’IMU ai Comuni. Allo Stato va solo la quota di gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l’aliquota standard del 7,6 per mille.

IMU e LEGGE DI STABILITA’ 2013 Il trasferimento ai Comuni dell’intero gettito IMU deve avvenire “a saldi invariati” e, quindi, lo Stato ridurrà i propri trasferimenti, tagliando le risorse destinate al fondo di riequilibrio o di solidarietà.

IMU e LEGGE DI STABILITA’ 2013 Per quanto riguarda gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, nel 2013, la loro Imu, ad aliquota standard (7,6 per mille), andrà integralmente allo Stato. Ma il Comune potrà applicare una maggiorazione del 3 per mille: una strada che probabilmente sceglieranno molti sindaci, soprattutto negli enti a vocazione turistica in cui imprese e alberghi offrono una quota consistente della base imponibile.

IMU e LEGGE DI STABILITA’ 2013 La legge di stabilità ha depennato l'intero articolo 13, comma 11, del Dl 201/2011, creando una serie di buchi normativi. Il comma 11, infatti, prevedeva la riserva ai Comuni del gettito dei fabbricati rurali strumentali, e questi tecnicamente sono fabbricati ad uso produttivo classificati in categoria D/10. Dal 2013, quindi, il gettito dovrebbe essere riservato allo Stato, anche se ad aliquota agevolata del 2 per mille che però può essere ulteriormente ridotta dal Comune. È evidente che questa situazione necessità di una correzione per via normativa.

IMU e LEGGE DI STABILITA’ 2013 La legge di stabilità ha rivoluzionato l'imposta assegnando ai Sindaci l'intero gettito su abitazioni, terreni e negozi, e riservando allo Stato i frutti fiscali degli immobili a uso produttivo (categoria catastale D). Per far quadrare la nuova distribuzione dei proventi con i tagli messi in programma dal decreto di luglio sulla revisione di spesa, la manovra ha dovuto ridisegnare da capo l'intero sistema della finanza locale.

IMU e LEGGE DI STABILITA’ 2013 Una questione aperta riguarda il “fondo di solidarietà”che viene alimentato dal gettito dell'Imu locale e che servirà ad aiutare i Comuni in cui il mattone è meno generoso dal punto di vista fiscale. Il fondo (valore 4,7 miliardi di euro) dovrebbe servire a togliere ai Comuni ricchi per dare ai Comuni poveri. I reali effetti del dare-avere, però, si conosceranno solo ad aprile.

IMU e LEGGE DI STABILITA’ 2013 In teoria questo non dovrebbe porre particolari problemi in quanto la data di approvazione del bilancio di previsione 2013 è stata fissata al 30 giugno. Ma quest'anno, per essere efficaci, le scelte sull'Imu dovranno essere, comunque, fissate e inviate al Dipartimento Finanze entro il 23 aprile, per essere pubblicate sul sito del Dipartimento entro il 30 dello stesso mese. Il rinvio dei bilanci a giugno, in quest'ottica, non serve a nulla.

IMU e LEGGE DI STABILITA’ 2013 Nel 2012 i tagli già previsti dalle vecchie manovre e quelli aggiunti dal salva-Italia anche per compensare il maggior gettito Imu rispetto all'Ici hanno portato il fondo di riequilibrio a quota 6,8 miliardi, con una riduzione del 39,4% rispetto al 2011. L'effetto finale, però, varia dal meno 12-15% registrato a Crotone, Napoli o Cosenza al meno 82-92% incontrato da Padova, Siena o Roma. Nel 2013 le risorse per il riequilibrio (ora «solidarietà») si riducono ancora del 31% e la loro assegnazione fra i singoli Comuni è ancora tutta da costruire.

IMU e DECRETO CRESCITA 2.0 Il Decreto Crescita 2.0 (D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012) ripropone il beneficio, già previsto per l’ICI, di esenzione per le nuove attività economiche. L’art. 37 stabilisce che sono esenti dall’IMU gli immobili situati nelle zone franche urbane posseduti ed utilizzati dalle piccole e microimprese per l’esercizio di nuove attività economiche.

IMU e DECRETO SALVA ENTI LE FONDAZIONI BANCARIE NON GODONO DELL’ESENZIONE IMU Il comma 6-quinquies dell’art. 9 del D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, dispone che l’esenzione dall’imposta sugli immobili disposta dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992 NON SI APPLICA ALLE FONDAZIONI BANCARIE DI CUI AL D.LGS. N. 153/1999