Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro

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Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro Decreto legislativo 626/94 Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro

Evoluzione del sistema di protezione e prevenzione Nelle aree industrializzate del nostro pianeta, l’approccio ai problemi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro è andato evolvendo nel corso degli ultimi 50 anni in relazione ai corrispondenti cambiamenti economico-sociali. Dalla metà del secolo scorso, infatti, il mondo del lavoro delle società avanzate ha avuto un’evoluzione incessante, e per certi versi vertiginosa, dovuta alla massiccia introduzione di nuove tecnologie e di processi di automazione delle attività. Gli anni che vanno dal ’50 al ’70 sono caratterizzati da un lato da una produzione industriale impostata secondo il modello fordista (la cosiddetta “organizzazione scientifica del lavoro”), dall’altro da una crescente domanda di beni di consumo.

Evoluzione del sistema di protezione e prevenzione Sono gli anni in cui si diffonde un livello di prosperità senza precedenti, grazie ad una congiuntura economica favorevole e allo sviluppo della produzione in serie per i mercati di massa. L’attenzione e l’intervento al problema della nocività del lavoro costituivano impegno agevole stante la rigidità delle modalità e delle funzioni lavorative imposte dal modello fordista, funzionali al livello tecnologico che lo caratterizzava. Quella rigidità si riverberava sull’intero ciclo del lavoro e ne determinava connotazioni di fatica e di rischio individuabili in modo sufficientemente agevole e rigoroso.

Evoluzione del sistema di protezione e prevenzione In questa fase l’intervento in materia di prevenzione è stato connotato da una normazione separata che distingueva tra: prevenzione tecnica relativa ai requisiti di sicurezza e manutenzione delle macchine, degli impianti e dei prodotti, incluse le attrezzature di lavoro; prevenzione igienico-ambientale relativa alla conoscenza ed al controllo degli agenti chimici (polveri, acidi, solventi, ecc.) e fisici (radiazioni, rumore, ecc.) negli ambienti di lavoro nonché alle problematiche relative all’emissione ed immissione nell’aria, nell’acqua e nel terreno di sostanze pericolose; prevenzione sanitaria con un approccio di tipo risarcitorio più che genuinamente preventivo e quindi più sulla conoscenza e sul controllo dei danni che sulla conoscenza e sul controllo dei rischi.

Evoluzione del sistema di protezione e prevenzione Dalla fine degli anni ’70, l’introduzione della macchina a controllo numerico (computer) ha innescato un ulteriore processo di profonda mutazione dell’intero sistema produttivo. La grande concentrazione di macchine e impianti, che caratterizzava la fabbrica del precedente ciclo, è stata scorporata e ridistribuita su un reticolo di unità aziendali di piccola-media grandezza, diffuse su una dimensione territoriale comprendente via via l’intero pianeta. Tuttavia il solo impiego di nuove tecnologie non esaurisce il quadro della trasformazione. È la concezione stessa della gestione delle attività produttive che subisce un notevole cambiamento, dovendo rispondere ai nuovi stimoli offerti sia dai cambiamenti tecnologici, dall’innovazione delle macchine e delle attrezzature, sia dalla crescente globalizzazione dei mercati.

Evoluzione del sistema di protezione e prevenzione Ma il rapido succedersi delle innovazioni tecnologico-produttive, se da un lato porta ad un sostanziale miglioramento sotto il profilo produttivo e gestionale, dall’altro risente di carenze progettuali ed organizzative necessarie per il processo di adattamento ed adeguamento degli operatori ai nuovi modelli produttivi, con il conseguente elevato incremento degli infortuni sul lavoro. L’organizzazione del lavoro sempre più richiede un coinvolgimento ed una partecipazione attiva dei lavoratori (crescita degli skill cognitivi e relazionali in luogo di quelli manuali) e nello stesso tempo una loro maggiore flessibilità (nuovi profili professionali, aumento dei modelli di prestazioni articolate e modulari, lavori stagionali e part time, ecc.). In questo periodo sono gli stessi lavoratori che, cominciando a percepire la parcellizzazione del lavoro ed i ritmi imposti dalla tecnologia quali fattori che influiscono sul loro logoramento fisico e psichico, intraprendono, attraverso le organizzazioni sindacali, le prime rivendicazioni sull’ambiente di lavoro affinché siano eliminate quelle condizioni che accentuano i rischi di eventi dannosi e di malattie professionali.

Evoluzione del sistema di protezione e prevenzione Parallelamente al progresso tecnologico, nelle società avanzate va aumentando sia l’aspettativa di vita dell’individuo sia l’attenzione alla qualità della vita nel suo complesso, determinando una modifica della percezione stessa della salute. Quest’ultima, infatti, è andata assumendo un’accezione positiva, quale completo stato di benessere fisico, mentale e sociale, piuttosto che negativa, quale assenza di patologie.

L’Unione Europea in materia di sicurezza sul lavoro L’Unione Europea nel 1987 adotta l’Atto unico europeo con cui riforma i Trattati di Roma del ’57 ed inserisce a pieno titolo nella filosofia della Comunità i problemi del lavoro e della sua tutela. Le più significative modifiche in tal senso sono state apportate agli articoli 100 e 118 che dispongono che: le proposte della Commissione in materia di sanità, sicurezza e protezione dell’ambiente e dei consumatori si basino su un “livello di protezione adeguata” . Gli Stati membri della U.E. si impegnano a promuovere il miglioramento dell’ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, fissando come obiettivo dei singoli Paesi l’armonizzazione, in una prospettiva di progresso delle condizioni esistenti in tale campo;

L’Italia in materia di sicurezza sul lavoro L’Italia ratifica tale provvedimento con il D.legislt. 626/94, in cui si evince la nuova filosofia della normativa che non è più quella di evitare gli infortuni sul lavoro, bensì quello di stare bene nel luogo di lavoro e non solo non farsi male. La nuova normativa infatti non è una semplice elencazione di mezzi e di metodi antinfortunistici, ma un costrutto di indicazioni tali da consentire l’ingresso di una vera e propria cultura del benessere nell’ambiente di lavoro. La suddetta Legge contiene alcune parole chiave la cui ossessiva ripetizione delinea l’importanza di alcuni concetti quali la formazione e l’informazione.

Il nuovo impianto normativo Il sistema introdotto prevede una programmazione della prevenzione sostanzialmente divisibile in due fattispecie: Per quanto riguarda i macchinari e l’ambiente di lavoro si valuta quali possano essere i rischi potenziali cercando di prevenirli ed eliminarli alla fonte; Per quanto riguarda i lavoratori, il concetto espresso dalla norma è quello che gli stessi debbano essere oggetto di formazione ed informazione cercando di eliminare ,per quanto possibile, il rischio del danno alla salute, limitando il numero di persone esposte ai rischi non del tutto eliminabili effettuando controlli medici periodici, verificando l’opportuna collocazione della segnaletica e dotando i lavoratori di dispositivi individuali e generali di protezione.

I soggetti responsabili per la SPP Datore di lavoro lavoratore responsabile del SPP medico competente RLS

I soggetti responsabili per la SPP Il D.legislativo 626/94 si applica a tutti i settori di attività sia privati che pubblici comprese le unità con un solo lavoratore. Prevede un coinvolgimento attivo di 5 soggetti ben definiti che devono cooperare insieme ognuno secondo il proprio ruolo: Il datore di lavoro, il lavoratore, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

I soggetti responsabili per la SPP Il datore di lavoro:è il titolare del rapporto di lavoro, nonché il responsabile della salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori. Istituisce il servizio di Prevenzione e protezione, inoltre ha l’obbligo di rispettare i “principi ergonomici” nella implementazione dei posti di lavoro e nei metodi di lavoro. Convoca almeno una volta l’anno una riunione per valutare la relazione sui rischi ed i piani di prevenzione. Garantisce al R.L.S. l’accesso ai luoghi di lavoro e gli strumenti ed i permessi necessari alla sua attività. Assicura una adeguata formazione ai lavoratori e li informa dei rischi a cui sono esposti. Inoltre deve fornire ai propri collaboratori i dispositivi di protezione individuali (es. casco..) e collocare nel posto di lavoro i dispositivi di protezione generali (es. estintore..)

I soggetti responsabili per la SPP Il lavoratore: è la persona che presta la sua attività alle dipendenze di un datore di lavoro osservando e pretendendo l’applicazione delle disposizioni utili a proteggere la salute e la sicurezza propria e quella delle persone presenti nei luoghi di lavoro; deve usare correttamente le apparecchiature, gli attrezzi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza e inoltre deve segnalare eventuali anomalie nell’utilizzo degli strumenti e mezzi di protezione.

I soggetti responsabili per la SPP Il Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione: è l’incaricato dal datore di lavoro per finalizzare le attività di prevenzione; individua i fattori di rischio; elabora le procedure di sicurezza ; propone i programmi di formazione e informazione dei lavoratori; partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.

I soggetti responsabili per la SPP Il Medico competente: è specializzato in medicina del lavoro; ha la responsabilità della sorveglianza sanitaria; Svolge accertamenti preventivi per constatare l’assenza di nocività nelle attività lavorative; Svolge accertamenti periodici e informa i lavoratori sul contenuto e sui risultati degli accertamenti clinici e strumentali.

I soggetti responsabili per la SPP Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: è la persona eletta dai lavoratori per la salute e la sicurezza durante il lavoro; ha diritto di accesso in tutti i luoghi di lavoro e di essere consultato preventivamente dall’azienda sulla valutazione dei rischi e sui programmi di prevenzione; raccoglie le osservazioni e le segnalazioni dei lavoratori facendole presenti all’azienda; partecipa alla riunione periodica e formula osservazioni; può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene non idonee le protezioni adottate. Silvana Ranza

Finalità della norma L’intero impianto normativo mira ad evitare o, quantomeno, a contenere i casi di infortunio e malattia professionale, che oltre ad essere fonte di forte disagio per il lavoratore e dei suoi familiari tende ad essere anche un costo per la collettività tutta.

Definizione di infortunio e di malattia professionale L’infortunio è un evento sfavorevole, caratterizzato dall’accidentalità del fatto e dalla sua imprevedibilità e inevitabilità nelle circostanze di tempo, luogo e di modo nelle quali si è verificato.

Definizione di infortunio e di malattia professionale Si considera malattia professionale quella contratta nell’esercizio e a causa del processo produttivo in cui è inserito il lavoratore. La malattia professionale è provocata da meccanismi lesivi molto diluiti nel tempo, perciò diventa fondamentale individuare un preciso rapporto di causa ed effetto tra la malattia e il lavoro svolto (cosiddetto nesso eziologico)