Lattacco alla vita I referendum che mirano a stravolgere la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Bioetica 1. L’identità dell’embrione umano 2. La fecondazione medicalmente assistita Magistero Catechisti 1.
Advertisements

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE SCIENTIFICA AZIENDALE
Ospedale Versilia Lido di Camaiore Centro Procreazione Assistita “E
In Italia cè una nuova legge che impedisce ai bambini di venire al mondo.
Referendum abrogativo giugno 2005
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Più frequente verso Inghilterra 1985 Italia (caso Cristina) – Università di Roma.
Tipi di fecondazione Normale e in vitro.
Aspetti etici della fecondazione assistita
PER L’ISTRUZIONE SCOLASTICA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Aspetti etici della Fecondazione assistita
Legge 40 e diritti della donna
Star bene mangiando, un progetto bioetico
La Clonazione.
“Un embrione umano non può essere pensato come una persona umana o anche una persona potenziale: è semplicemente un insieme di cellule che, a mano che.
SOGGETTO GIURIDICO PERSONA GIURIDICA
I COMITATI ETICI.
LA VULNERABILITA DI CHI SOFFRE: il paziente, la sua volontà, le cure I diritti del malato: aspetti medico legali Bolzano, 30 novembre 2007.
Clonazione riproduttiva: tecniche Clonazione terapeutiche: perché?
Metodi di clonazione: prima tecnica
ASPETTO FILOSOFICO Gli studi della biologia sottolineano, lillogicità di tutte quelle teorie che tutelano lembrione a partire da un momento successivo.
La questione degli embrioni crioconservati all'interno del processo di procreazione medicalmente assistita. Introduzione alle problematiche etiche. Lo.
ISTAT DCRS Novità organizzative e legislative per il PSN (Roma, 24 giugno 2009) Maria Rosaria Simeone (Dirigente Servizio DCRS/IST) Impatto della normativa.
I referendum abrogativi sulla legge 40/04 Norme in materia di PMA a cura di Gianmaria Leotta, di Alleanza Cattolica I commenti.
Scienza e Bioetica La fecondazione artificiale.
le leggi che governano la salute mentale e i diritti delle persone
Prelievo di cellule per esame citodiagnostico
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTÁ DI PSICOLOGIA
Le manipolazioni genetiche
Tutela e strumenti in sede penale e civile contro la violenza sulle donne 29 maggio 2008.
Bioetica della riproduzione umana
Alcune riflessioni su quello che forse avreste voluto sapere sui Referendum del 12 e 13 giugno, ma che non avete mai osato chiedere…
Referendum 2005 Procreazione Medicalmente Assistita Abrogazione di singole parti della Legge 40/2004 sulla Fecondazione Assistita.
Fino ad un anno fa vigeva in Italia la legge del più forte … a scapito del concepito. il Far West della provetta… solo coppie con disponibilità di denaro.
In Italia cè una nuova legge che si prende cura della vita umana.
I referendum abrogativi sulla legge 40/04 “Norme in materia di PMA”
BIOETICA del nascere… e del morire.
LA RIPRODUZIONE ASSISTITA
1 I nuovi pazienti e i nuovi orizzonti delle tecniche di Medicina della Riproduzione nel panorama legale italiano Prof. Marilisa DAmico 16 ottobre 2013.
In Italia cè una nuova legge che impedisce ai bambini di venire al mondo.
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Legge 40 Che fare?. La legge 40/2004 sulla Procreazione medicalmente assistita : Consente laccesso alla fecondazione artificiale alle coppie di maggiorenni.
ASPETTI LEGISLATIVI DELLA RICERCA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
procreazione medicalmente assistita
LA COMUNICAZIONE DELLA VERITA’ AL MALATO
PARENTELA - AFFINITA’ Parentela: rapporto tra persone che discendono dalla stessa persona, detta stipite comune : art. 74 c.c.: La parentela è il vincolo.
Cosa dice, cosa implica, perché qualcuno la vuole abrogare…
Fecondazione Artificiale Aspetti giuridici Parrocchia Santa Maria della Consolazione.
Diritto di famiglia Lezioni 8-15 novembre 2010.
LA NUOVA LEGGE SULLA P.M.A
Le Fonti del diritto pubblico italiano
LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE E LA LEGGE 40/04
Le attività per le quali è richiesto il consenso informato scritto
Etica per biologi Pavia, 13 dicembre 2007
DONNE IN NEUROSCIENZE NELLA MEDICINA DI GENERE.
La questione del saviour sibling
1. Questioni di fondo 2. Dati clinici ed epidemiologici 3. Impianto e numero di embrioni trasferiti 4. Chi può fare ricorso alla PMA? 5. La diagnosi pre-impianto.
LA MAGISTRATURA.
1 PARENTELA - AFFINITA’ -Parentela: rapporto tra persone che discendono dalla stessa persona, detta stipite comune : art. 74 c.c.: La parentela è il vincolo.
On. Olimpia Tarzia Bioeticista, Presidente Movimento PER Politica Etica Responsabilità, Vice Presidente della Commissione Cultura della Regione Lazio,
“La sentenza della Corte costituzionale” M. D’Amico.
BIOETICA e DIRITTO: il TESTAMENTO BIOLOGICO Il testamento biologico costituisce un tema delicato e complesso la cui rilevanza è andata costantemente crescendo.
1 Studio Legale Perrotti Via Solferino Brescia
Interventi sul processo generativo INSEMINAZIONE ARTIFICIALE Omologa (il seme è del marito) AIH Eterologa (il seme è di un estraneo) AID GIFT (trasferimento.
CLONAZIONE Clonaggio molecolare Clonazione umana.
Il ruolo della giurisprudenza nel cambiamento della Legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita Avv. Maria Paola Costantini (referente.
Transcript della presentazione:

Lattacco alla vita I referendum che mirano a stravolgere la legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita

La legge 40/2004: finalità 1.Favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità umana 2. Assicurare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito

Quali strade seguire? 1.Nuovi stanziamenti per promuovere la ricerca contro la sterilità e linfertilità (art. 2) 2.Promozione e incremento dei servizi di assistenza alle famiglie proposti dai Consultori Familiari (art. 3) 3.Regolamentazione del ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) (Artt. 4-7, 10-12) 4.Norme penali a tutela dellembrione (Artt. 8-9, 13-14)

Chi può accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita? 1.COPPIE MAGGIORENNI 2.DI SESSO DIVERSO 3.SPOSATE O CONVIVENTI 4.IN ETA FERTILE 5.ENTRAMBI VIVENTI

Qual è il criterio guida per la procreazione medicalmente assistita? RESIDUALITA E consentito accedere alla procreazione medicalmente assistita solo quando sia accertata limpossibilità di rimuovere in altro modo le cause impeditive della procreazione, per esempio mediante trattamento farmacologico o altre metodologie

Quali sono i princìpi di applicazione della legge? GRADUALITA Ovvero applicare le tecniche meno invasive possibili in relazione al caso concreto CONSENSO INFORMATO Ovvero informare compiutamente le coppie sulle conseguenze etiche, mediche e giuridiche della procreazione medicalmente assistita

La procedura da seguire: A) 1.La coppia incontra un medico che illustra lintervento, i problemi bioetici e i possibili effetti collaterali, oltre a rischi e probabilità 2.Il medico deve prospettare la possibilità di ricorrere all adozione o allaffidamento del minore

La procedura da seguire: B) 3.La coppia deve esprimere un consenso scritto 4.Tra il consenso e lintervento devono passare almeno sette giorni, che servono alla coppia per riflettere bene sulla propria decisione. Il consenso può essere revocato solo prima della fecondazione dellovulo. Non oltre.

La procedura da seguire: C) 5.E vietata la fecondazione eterologa, cioè mediante luso di ovuli o spermatozoi provenienti da terze persone estranee alla coppia 6.Tutta la procedura deve svolgersi in strutture autorizzate dal Ministero della Sanità

La procreazione medicalmente assistita A questo punto, trascorsi i sette giorni, è possibile per la coppia recarsi presso una struttura autorizzata ed effettuare gli interventi medici necessari per assistere la procreazione. Non possono essere creati più embrioni di quelli strettamente necessari ad un unico e contemporaneo impianto, e comunque non più di tre. Gli embrioni devono essere tutti immediatamente impiantati. Ciò per evitare che vengano creati più embrioni del necessario e che vengano poi distrutti. Spermatozoi umani Inserimento di uno spermatozoo in un ovulo umano

Le misure a tutela dellembrione: A) 1.Divieto di sperimentazione sullembrione, salvo che sia necessaria per la salute e lo sviluppo dellembrione stesso 2.Divieto di produzione di embrioni per ricerca o sperimentazione e comunque per fini diversi dalla procreazione, 3.Divieto di produzione di ibridi mediante fecondazione di gameti umani con gameti di altre specie

Le misure a tutela dellembrione: B) 4.Divieto di selezione eugenetica, ovvero di scelta dellindividuo con le caratteristiche preferite, con la conseguente distruzione degli altri. 5.Divieto di clonazione, ovvero di produzione di un individuo con identico patrimonio genetico di un altro

Le misure a tutela dellembrione: C) 6.Divieto di crioconservazione ovvero di conservazione a bassissima temperatura dellembrione (salvo il caso di ritardo dellimpianto per cause di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna) 7.Divieto assoluto di soppressione dellembrione, che la legge considera esplicitamente SOGGETTO DEL DIRITTO (art. 1 c. 1) e quindi PERSONA.

I quesiti referendari Il popolo italiano sarà chiamato ad esprimersi su quattro quesiti i n merito alla tanto discussa legge 40/2004. Il primo degli originari cinque quesiti, che mirava allabrogazione dellintera legge, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.

Analizziamo i singoli quesiti: Quesito n° 1 Per consentire nuove cure per malattie come lAlzheimer, il Parkinson, le sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 12, comma 7 in parte Articolo 13, comma 2 in parte Articolo 13, comma 3, lett. c) in parte Articolo 14, comma 1 in parte RISPONDERE SÌ SIGNIFICA CONSENTIRE CLONAZIONE DI EMBRIONI PER FINALITA TERAPEUTICHE E DI RICERCA CRIOCONSERVAZIONE DEGLI EMBRIONI STESSI

LE CONSEGUENZE DEL SÌ: EMBRIONE SEMPLICE MATERIALE BIOLOGICO "un grumo di cellule" come qualcuno lo definisce, nelle mani degli scienziati e dei tecnici di laboratorio. Verrebbe: tolto ogni divieto alle sperimentazioni sugli embrioni; riammesso il congelamento degli embrioni; resa possibile la clonazione umana a fini terapeutici mediante trasferimento di nucleo; permessa la produzione di embrioni in laboratorio per trarne cellule staminali, che dovrebbero avere lo stesso patrimonio genetico del malato da curare;

Analizziamo i singoli quesiti: Quesiti n° 2 e 3 Per la tutela della salute della donna Per lautodeterminazione e la tutela della salute della donna Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 1 in parte RISPONDERE SÌ SIGNIFICA Articolo 1, comma 2 Articolo 4, comma 1 Articolo 5, comma 1 in parte PRIVARE LA NORMATIVA DELLE FINALITÀ CHE LE SONO PROPRIE ELIMINARE IL CRITERIO DI RESIDUALITÀ

Analizziamo i singoli quesiti: SEGUE: Quesiti n° 2 e 3 Per la tutela della salute della donna Per lautodeterminazione e la tutela della salute della donna Articolo 4, comma 2, lett. a) in parte RISPONDERE SÌ SIGNIFICA Articolo 6, comma 3 in parte ELIMINARE IL CRITERIO DI GRADUALITÀ RENDERE REVOCABILE IL CONSENSO DOPO LA FECONDAZIONE

Analizziamo i singoli quesiti: SEGUE: Quesiti n° 2 e 3 Per la tutela della salute della donna Per lautodeterminazione e la tutela della salute della donna RISPONDERE SÌ SIGNIFICA Articolo 13, comma 3, lett. b) in parteArticolo 14, comma 2 in parte Articolo 14, comma 3 in parte AMMETTERE IPOTESI DI SELEZIONE EUGENETICA DEGLI EMBRIONI NESSUN LIMITE ALLA CREAZIONE IN VITRO DI EMBRIONI CRIOCONSERVAZIONE DEGLI EMBRIONI

LE CONSEGUENZE DEL SÌ: Laspetto più drammatico di tale quesito sta nel voler fornire un varco ad ipotesi realistiche di SELEZIONE EUGENETICA 1.Selezione eugenetica di embrioni e gameti 2.Procedimenti artificiali per predeterminarne le caratteristiche genetiche 3.Manipolazione o alterazione del patrimonio genetico VIETATO CONSENTITO ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche ABROGANDO QUESTA PARTE SI ELIMINA LUNICA VALVOLA NORMATIVA AL TRASFERIMENTO DEL VIETATO NEL CONSENTITO per la tutela della salute e lo sviluppo dellembrione 1.Selezione eugenetica di embrioni e gameti 2.Procedimenti artificiali per predeterminarne le caratteristiche genetiche 3.Manipolazione o alterazione del patrimonio genetico

Analizziamo i singoli quesiti: Quesito n° 4 Per la fecondazione eterologa Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, limitatamente alle seguenti parti: Articolo 4, comma 3 Articolo 9, comma 1 in parte Articolo 9, comma 3 in parte RISPONDERE SÌ SIGNIFICA CONSENTIRE LA FECONDAZIONE ETEROLOGA Articolo 12, comma 1 Articolo 12, comma 8 in parte

LE CONSEGUENZE DEL SÌ: FECONDAZIONE ETEROLOGA In questo modo lo Stato si assumerebbe la responsabilità di far nascere bambini che hanno solo un genitore biologico tra i due componenti della coppia. Utilizzazione di gameti non appartenenti alla coppia LETEROLOGA VIOLA IL DIRITTO DEL NASCITURO DI AVERE COME GENITORI DUE FIGURE CERTE Francesco DAgostino Presidente del Comitato nazionale di bioetica

PRESENTAZIONE REALIZZATA DA : Avvocato Simone Pillon Dott. Alessandro Lucidi D. O. M. A. D. MMV