Detrazioni d’imposta.

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Transcript della presentazione:

Detrazioni d’imposta

Detrazioni per coniuge Si parte da € 800 e a scalare fino ad un reddito di € 80.000; Sono previsti particolari correttivi in funzione del reddito prodotto; Il coniuge è considerato a carico se non possiede reddito d’importo superiore a 2.840,51

Detrazioni per coniuge Se il reddito complessivo non supera € 15.000 La detrazione è pari a € 800 ridotta del prodotto tra € 110 e l’importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e € 15.000. Se il reddito complessivo è superiore a € 15.000 ma non a 40.000 Compete una detrazione pari a € 690. Se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 La detrazione è corrispondente al rapporto tra 80.000 ridotto del reddito complessivo e 40.000. si considerano le prime 4 cifre decimali segue…………

segue…………..detrazioni coniuge Le detrazioni per coniuge a carico aumentano gradualmente in base al reddito prodotto: Reddito complessivo detrazione Se il reddito complessivo supera € 29.000 ma non 29.200 La detrazione aumenta di 10 € Se il reddito complessivo supera € 29.200 ma non 34.700 La detrazione aumenta di 20 € Se il reddito complessivo supera € 34.700 ma non 35.000 La detrazione aumenta di € 30 Se il reddito complessivo supera € 35.000 ma non 35.100 Se il reddito complessivo supera € 35.100 ma non 35.200

Detrazioni per figli a carico

Detrazione per figli a carico Per figli anche naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati Per figli minore di tre anni Per figli affetti da handicap Detrazione pari a € 800 Detrazione pari a € 900 aumento di € 220 per ogni figlio portatore di handicap La detrazione compete per L’importo corrispondente al rapporto tra € 95.000 ridotto del reddito complessivo e 95.000 Con più di tre figli le detrazioni aumentano di € 200 per ciascun figlio a partire dal primo

segue……. detrazioni

Finanziaria 2008 segue…………….

Detrazione ICI – art. 1 c. 5 e 6 A partire dall’ICI dovuta per l’anno 2008 è riconosciuta una ulteriore detrazione per l’abitazione principale pari al 1,33 per mille del valore dell’immobile con un massimo di € 200 ed in proporzione al periodo di possesso con esclusione delle abitazioni di lusso, ville e castelli. L’ulteriore detrazione compete in aggiunta a quella ordinaria e fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Gli ulteriori sconti trovano applicazione anche per le assegnazioni di alloggi in cooperative a proprietà indivisa e IACP. LA stessa agevolazione compete al coniuge separato o divorziato non assegnatario dell’immobile detenuto in comproprietà. I comuni possono deliberare un’ aliquota inferiore al 4% per coloro che istallano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica

Detrazione canoni locazione (art. 1, co. 9 e 10) La detrazione per canoni di locazione prima concessa per le sole locazioni con contratti concordati è estesa a tutti i contratti stipulati ai sensi della legge 431 1998. Restano invariate le precedenti detrazioni. A condizione che si tratti di abitazione principale. A questi soggetti la detrazione è pari a: € 300 se il reddito complessivo non è superiore a € 15.494; € 150 se il reddito complessivo non supera € 30.987. Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni è riconosciuta una detrazione per i primi 3 anni rispettivamente pari a € 991,60 se il reddito non è superiore a € 15.494 e 495,80 se il reddito complessivo supera i 15.494 ma non 30.987 a condizione che la casa sia abitazione principale diversa da quella dei genitori Le predette detrazioni non sono cumulabili tra loro ed il contribuente potrà scegliere quella più favorevole Sono da ripartire tra gli aventi diritto; Devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui è utilizzata come abitazione principale; La detrazione dei giovani compete anche se l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13; Si applicano anche per il 2007

Detrazioni coniuge separato (art. co. 11 e 12)

Redditi fondiari (art. 1, co. 13 e 14) Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di terreni e fabbricati d’importo non superiore a € 500 il contribuente non paga imposte; La presente disposizione si applica a decorrere dall’esercizio in corso al 31/12/2007 e, quindi, anche per l’anno 2007

Finanziaria 200 8

Detrazione per 4 figli (art. 1, c. 15 e 16)

Reddito abitazione principale (art. 1, co. 15) Il reddito dell’abitazione principale limitava la fruizione delle detrazioni legate al reddito complessivo In particolare quella per familiari a carico A partire dal 2008 non Influenzerà più il reddito complessivo del soggetto che intende beneficiare della detrazione il familiare, invece, dovrà considerare il reddito dell’abitazione principale per il limite per essere a considerato a carico

Proroga ristrutturazioni (art. 1, c. 17-19) La detrazione del 36% è prorogata fino al 2010 Ripristinata la detrazione per acquisti di immobili completamente ristrutturati da imprese o cooperative pari al 25% del costo di acquisto con il limite di € 48.000 (dal 1/1/2008) L’Iva sulle manutenzioni è anche essa prorogata al 2010 e non è più necessaria l’indicazione del costo della mano d’opera

Detrazioni per non residenti Le detrazioni per carichi di famiglia competono a condizione che: Dimostrino con idonea documentazione la non possidenza di reddito d’importo superiore al limite. Sarà emanato apposito decreto; Dimostrino di non fruire di altro beneficio fiscale per carichi di famigli all’estero

Segue……….detrazioni Altre detrazioni Per le badandi è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19% fino ad un massimo annuo di € 2.100 in presenza di reddito < a € 40.000 Altri familiari a carico pari ad € 750. La detrazione compete con le stesse modalità previste per i figli a carico

Altre detrazioni PC insegnanti; Iscrizioni a palestre e simili; Canoni di locazione per studenti universitari; Addetti all’assistenza personale; Riqualificazione energetica edifici; Coperture, pavimenti e finestre; Pannelli solari; Impianti di climatizzazione; Frigoriferi e congelatori; Televisori digitali Rette asili nido (proroga)

Altre detrazioni

Agevolazioni per risparmio energetico A cura di Alessandro Campanaro

Soggetti interessati Persone fisiche, enti, società di persone, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi ecc. Titolari di reddito d’impresa: ditte individuali, società ed enti commerciali; Per i soggetti persone fisiche, l’agevolazione è fruibile anche dai familiari conviventi; I condomini relativamente agli interventi su parti comuni.

Edifici interessati L’agevolazione si applica a tutte le tipologia di fabbricati indipendentemente dalla categoria catastale; Devono essere esistenti ossia iscritti in catasto con attribuzione di rendita catastale o con richiesta di accatastamento e pagamento dell’ICI se dovuta; Devono essere posseduti ( a titolo di proprietà o nuda proprietà o detenuti (affitto o locazione finanziaria)

Interventi agevolati Riqualificazione energetica di edifici esistenti; Interventi su edifici esistenti o su parti di esso relativi a strutture opache verticali ed orizzontali, finestre compresi infissi, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica (mantenimento di calore); Istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive ecc.; Sostituzione di impianti di climatizzazione.

Importi detraibili Spesa massima % detrazione Detrazione massima Ripartizione detrazione Riqualificazione energetica € 181.818,18 55% € 100.000,00 minimo 3 massimo 10 rate Involucro edifici € 109.090,90 € 60.000,00 Installazione pannelli solari Sostituzione impianti climatizzazione € 54.545,45 € 30.000,00

Riqualificazione energetica su edifici esistenti Non sono individuate particolari opere da eseguire, ciò che conta è il risultato che si deve ottenere in termini di riduzione del fabbisogno di energia primaria. In sostanza gli interventi consistono: Sostituzione ed istallazione di impianti di climatizzazione invernale anche attraverso: - generatori di calore non a condensazione, pompe di calore, caldaie a biomasse, impianti di cogenerazione, impianti geotermici; interventi di coibentazione; Il valore limite di fabbisogno energetico deve essere inferiore al 20% (per l’anno 2007); Per l’anno 2008 i parametri saranno definiti da apposito decreto; Gli interventi devono riguardare interi edifici esistenti.

Cumulabità con altre agevolazioni L’agevolazione relativa al risparmio energetico è cumulabile con altre previste dagli altri commi; Ad esempio se in un edificio si effettuano lavori che incidono sul livello di climatizzazione invernale ed altri che non incidono, come pannelli solari, potranno essere fatte valere entrambe le detrazioni. Qualora, invece, si effettuassero lavori diversi ma che incidono sul livello di climatizzazione invernale, non sarà possibile fruire separatamente. Se, infine i lavori consistessero nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (max 30.000 €) e sostituzione di infissi (max 60.000 € è possibile fruire di 100.000 € se con i predetti interventi si incide sul livello di climatizzazione.

Strutture opache Si considerano strutture opache orizzontali i pavimenti mentre quelle verticali sono le pareti e le finestre comprensive di infissi; Per un errore contenuto nella tabella concernente i parametri di trasmittanza termica relativa ai pavimenti, non è stato possibile individuare i requisiti del risparmio energetico; Con la nuova finanziaria è data la possibilità di detrarre gli importi corrisposti nel 2007 a condizione che rispettino i requisiti indicati al comma 23.

Pannelli solari Finalizzata alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriale; Per il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero istituti scolastici; Per fruire della detrazione è necessario acquisire la certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 o ad esse equiparate

Impianti di climatizzazione Interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti esistenti con altri dotati di caldaie a condensazione e messa a punto dell’impianti di distribuzione; È agevolata la sola sostituzione; È agevolato solo l’intervento di sostituzione con impianti dotati di caldaia a condensazione; Rientra nell’agevolazione anche la trasformazione di impianti privati in centralizzati e la trasformazione dell’impianto centralizzato per contabilizzare il calore; Con la finanziaria per l’anno 2008 l’agevolazione è stata estesa anche: Sostituzione intera o parziale di impianti anche non a condensazione (fino al 31/12/2009); Sostituzione di impianti di climatizzazione con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia

Importi ammessi in detrazione si intendono riferiti all’unità immobiliare su cui sono effettuate Per le parti comuni, a ciascuna abitazione ad eccezione di quelle relative alla riqualifica- zione energetica (€ 100.000) che sono complessive I limiti di detrazione previsti dalle singole opere Il trasferimento dell’immobile produce anche il trasferimento delle quote residue al nuovo proprietario In caso di decesso la detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione diretta dell’immobile

Tipologie di intervento Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio,comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo; prestazioni professionali, compresa la redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica

Tipologie di intervento Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio,comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo; prestazioni professionali, compresa la redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica

Tipologie di intervento Prestazioni professionali, compresa la redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica

Procedimento - asseverazione Acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità delle opere ai requisiti di legge Per fruire delle detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica è necessario : L’asseverazione non è richiesta Per la sostituzione delle finestre comprensive di infissi per le quali può essere sostituita da certificato dei produttori che attesti il risparmio energetico Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti Di potenza nominale del focolare Inferiore a 100KW alle stesse condizioni di cui sopra

Ulteriori adempimenti Attestato di certificazione energetica rilasciata utilizzando le procedure approvate dalle Regioni/Province o dai Comuni in assenza Attestato di qualificazione Energetica Acquisizione di: Scheda informativa contenente I dati identificativi del soggetto, della struttura oggetto di Intervento (vedasi Allegato E) Effettuare il bonifico tramite Bonifico bancario

Invio della documentazione Interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio,comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie Fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo; prestazioni professionali, compresa la redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica

Frigoriferi e congelatori Detrazione pari al 20% per: La sostituzione di frigoriferi e congelatori con altri di classe energetica A+; La detrazione è riconosciuta nella misura massima di € 200 per ogni apparecchio; È fruibile in un solo esercizio

Televisori digitali Ai contribuenti in regola con i pagamenti del canone TV è riconosciuta una detrazione nella misura massima di € 200 (tetto di spesa massimo € 1.000) per: La sostituzione di apparecchi televisivi con altri dotati anche di sintonizzatori digitali; La detrazione deve essere fruita per il solo anno 2007 in unica soluzione; Per l’acconto occorrerà determinarlo senza considerare l’agevolazione

Asili nido Anche per l’anno 2007 è prorogata la detrazione per: Rette di iscrizione ad asili nido da calcolarsi su un importo massimo di € 632 di spesa per ogni figlio Si rammenda che con la circolare n. 6 del 2006, l’agenzia delle entrate ha chiarito che: Il comma 335 introduce uno strumento di carattere fiscale finalizzato al sostegno alle famiglie, concernente le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido. In particolare, solo per le rette pagate nel 2005 è prevista una detrazione fino a un massimo di 632 euro dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti del 19% delle spese sostenute per la frequenza dell'asilo nido da parte dei figli. In risposta, al quesito sub a) si rammenta che, ai sensi dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori. Il disposto normativo del comma 335 non contiene alcuna precisazione riguardo alle caratteristiche tipologiche dell'asilo. Pertanto è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato. Per quanto riguarda il quesito di cui al punto b), le bambine e i bambini per i quali compete l'agevolazione sono quelli che sono ammessi e frequentano l'asilo nido. Al punto c) viene chiesto se la detrazione spetta a prescindere dal periodo scolastico di riferimento. A tal proposito si chiarisce che la detrazione, in aderenza al principio di cassa, compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2005, a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono.

Riapertura termini rivalutazione (art. 1, c. 91) I terreni agricoli ed edificabili le partecipazioni possono essere rivalutati con riferimento alla data del 1/1/2008 . possono essere rivalutate con le stesse modalità dei terreni con pagamento imposta sostitutiva 2 o 4% se qualificate o non a differenza degli stessi anche se già vendute alla data della perizia (circ. 47/2002) entro il 30 giugno 2008 con pagamento della prima rata o intera imposta sostitutiva del 4% entro la stessa data il valore di perizia costituisce anche valore minimo ai fini delle imposte di registro ma non IVA (circ. 16/2005) qualora si rivalutasse una parte non qualificata si paga comunque Il 4%

Documentazione scontrini fiscali A partire dal 1 gennaio 2008 per il riconoscimento della detrazione relativa alle spese sanitarie certificate da scontrini fiscali, è necessario che gli stessi rechino il codice fiscale. Le farmacie chiedono la tessera sanitaria del contribuente (art. 39 c. 3 D.L. 159/2007)