Intervento Avv. Domenico Lavermicocca Fondazione Forense Bolognese I reati edilizi (prima parte) Bologna, 22 gennaio 2014 Intervento Avv. Domenico Lavermicocca
La potestà amministrativa di repressione degli abusi edilizi Dottrina Il provvedimento che ingiunge la demolizione di un'opera abusiva non ha natura propriamente sanzionatorio, ma è finalizzato a ripristinare la legalità oggettiva violata dall'abuso. Così in particolare per la sanzione della demolizione e per le sanzioni pecuniarie previste in sostituzione, in quanto queste misure costituiscono un riequilibrio patrimoniale diretto ad evitare che la violazione di norme urbanistico-edilizie possa determinare, in assenza della demolizione, un vantaggio patrimoniale in capo al titolare dell'immobile abusivo. Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La potestà dell'amministrazione di repressione degli abusi edilizi Giurisprudenza Il complesso delle norme introdotte ai fini della sanatoria degli abusi edilizi assumono a riferimento le opere in base al loro dato oggettivo (tipologia, consistenza, momento di esecuzione, disciplina della zona interessata dall'abuso) indipendentemente dall'elemento soggettivo (consapevolezza o meno della condotta "contra legem") che abbia accompagnato la realizzazione delle opere stesse (Cons. Stato sez. VI, 9.7.2012 n. 4013 e Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2013 n. 2363). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
L’obbligatorietà dell’intervento repressivo Art. 15 L.n. 10/1977. Sanzioni amministrative … omissis.. comma 2. La vigilanza sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. comma 3. Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. … omissis … Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
L’obbligatorietà dell’intervento repressivo D.P.R. n. 380/2001 (T.U.Edilizia) Art. 31 comma 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. Art. 33, comma 1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Art. 34, comma 1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
L’obbligatorietà dell’intervento repressivo Art. 378, L. 20 marzo 1865 n. 2248 sui lavori pubblici Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denuncie, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino. Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte. Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario od opportuno . Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
L’obbligatorietà dell’intervento repressivo Articolo 32 L.n. 1150/1942 Attribuzione del podestà per la vigilanza sulle costruzioni. Il podestà esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni, del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare. … omissis.. Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il podestà può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne le demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali. Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
L’obbligatorietà dell’intervento repressivo Art. 19 L.n. 241/1990. (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia). …. Omissis….. comma 4: Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
L’obbligatorietà dell’intervento repressivo Articolo 14, L.R. 15/2013 Comma 9. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, lo Sportello unico adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’intervento e di rimozione degli effetti dannosi di esso nel caso in cui si rilevi la falsità o mendacia delle asseverazioni, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA. Comma 10. Lo Sportello unico adotta i medesimi provvedimenti di cui al comma 9 anche in caso di pericolo di danno per il patrimonio storico artistico, culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o per la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare i beni e gli interessi protetti mediante conformazione dell’intervento alla normativa vigente. La possibilità di conformazione comporta l’applicazione di quanto disposto dal comma 8. Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La natura reale della sanzione amministrativa Giurisprudenza Rispetto all'esercizio del potere sanzionatorio in materia di abusi edilizi (e salva la normativa sulla nullità del contratto in presenza dei relativi presupposti) sono irrilevanti le alienazioni del manufatto (in tutto o in parte abusivo) sotto il profilo privatistico. L'acquirente infatti, subentra nella posizione giuridica del dante causa che - consapevolmente o meno - ha violato la normativa urbanistica ed edilizia e poiché, se ignaro dell'abuso al momento della alienazione, può agire nei confronti del dante causa anche prima dell'esercizio dei poteri repressivi da parte del Comune, a maggior ragione quando riceva un pregiudizio in conseguenza dei doverosi atti amministrativi repressivi, può agire sia nei confronti del notaio che in ipotesi non abbia rilevato l'assenza del titolo edilizio, sia nei confronti del dante causa e dell'autore dell'abuso (Cons. Stato, sez. VI, 30 qprile 2013 n. 2363). L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria (Cassazione penale, sez. III, 18/01/2011, n. 3861). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
I limiti temporali dell’azione repressiva Giurisprudenza L'abuso edilizio costituisce - sotto il profilo amministrativo - un illecito a carattere permanente e pertanto, non rileva che l'addizione abusiva sia stata realizzata dal precedente proprietario dell'immobile (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2013 n. 2363; vedi anche Cons. Stato sez. VI, 2.2.2013 n. 1886). Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni …. (Consiglio di Stato, sez. IV, 16/04/2010, n. 2160). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I limiti temporali dell’azione repressiva Giurisprudenza … Il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria, può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere; più in particolare, per quanto concerne il momento in cui può dirsi cessata la permanenza per gli illeciti amministrativi in materia urbanistica edilizia e paesistica, mentre per il diritto penale rileva la condotta commissiva (sicché la prescrizione del reato inizia a decorrere dalla sua ultimazione), per il diritto amministrativo si è in presenza di un illecito di carattere permanente, caratterizzato dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare "secundum ius" lo stato dei luoghi, con l'ulteriore conclusione che l'Autorità, se emana un provvedimento repressivo (di demolizione, ovvero di irrogazione di una sanzione pecuniaria), non emana un atto "a distanza di tempo" dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica contestualmente "contra jus", ancora sussistente (Consiglio Stato, sez. IV, 16/04/2010, n. 2160). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
Azione repressiva amministrativa e motivazione dell’atto Giurisprudenza L'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico, anche di natura urbanistica ed ambientale, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati: infatti il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione è costituito soltanto dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità dal titolo edilizio o in assenza del medesimo, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 05/07/2011, n. 1768). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I limiti temporali dell’azione repressiva Giurisprudenza L'ordinanza di demolizione può essere adottata dal Comune anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso : La giurisprudenza è costante nel ritenere che l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; non vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l'interessato non può dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (es. Cons. Stato, VI, 11 maggio 2011, n. 2781). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
I limiti temporali dell’azione repressiva Art. 26 L.r. n. 23/2004. Ambito di applicazione …. Omissis…. 4. Le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sulla edificabilità dei suoli), che presentino difformità eseguite nel corso dell'attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza [1]. ----------------- 1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 49 del 10-02-2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma. Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
I limiti temporali dell’azione repressiva Giurisprudenza È costituzionalmente illegittimo l'art. 26 comma 4 l. reg. Emilia Romagna 21 ottobre 2004 n. 23. Premesso che nell'ambito della speciale normazione relativa al condono edilizio straordinario le regioni non possono rimuovere i limiti massimi fissati dal legislatore statale, e premesso altresì che, tra i principi fondamentali cui esse devono attenersi, vi è quello proprio a fini di certezza delle situazioni giuridiche, della previsione del titolo abilitativo in sanatoria al termine dello speciale procedimento disciplinato dalla normativa statale, la disposizione regionale censurata, la quale dispone che le opere edilizie autorizzate e realizzate in data antecedente all'entrata in vigore della l. 28 gennaio 1977 n. 10, che presentino difformità eseguite nel corso dell'attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, ha contenuto più ampio rispetto alla normativa statale, prevedendo anche che in quest'ambito la sanatoria intervenga "ope legis", dunque a prescindere dalla specifica richiesta e dalla concessione del titolo abilitativo in sanatoria, e viola quindi l’art. 117 comma 3 cost. (Corte Costituzionale, 10/02/2006, n. 49). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
I limiti temporali dell’azione repressiva Art. 17 bis L.R. n. 15/2013. Varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge n. 10 del 1977 1. Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali dell’illecito, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l’attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 17, comma 3, della presente legge. Resta ferma l’applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
I limiti temporali dell’azione repressiva Art. 100, comma 6. RUE del Comune di Bologna. Abusi minori. Qualora siano trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione gli interventi edilizi abusivi che non abbiano comportato aumento di superficie utile, alterazione della sagoma planivolumetrica o nuova costruzione, si ritengono sanati a tutti gli effetti amministrativi, e non si procede pertanto all’applicazione delle relative sanzioni. Il termine di prescrizione delle opere riconducibili alla manutenzione straordinaria, abusivamente eseguite, è di anni 5. L’esistenza dei presupposti per la prescrizione potrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà, per le opere di manutenzione straordinaria e con documentazione probatoria per gli altri casi. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi degli art. 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004, a condizione che sia ottenuto il benestare della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali; l’esistenza dei presupposti per la prescrizione dovrà essere dimostrata con specifica documentazione. La prescrizione è applicabile anche su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 a condizione che sia stato ottenuto l’accertamento di compatibilità paesaggistica limitatamente agli interventi accertabili ai sensi del Dlgs 42/2004; l’esistenza dei presupposti per la prescrizione potrà essere comprovata con atto sostitutivo di notorietà. È comunque sempre possibile, ove ve ne siano i presupposti, la sanatoria o la legittimazione di tali difformità con il pagamento delle sanzioni previste dalla legge. Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
I limiti temporali dell’azione repressiva Giurisprudenza L'attività di repressione degli abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso. Pertanto, il principio giurisprudenziale secondo il quale - ove sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell'abuso edilizio - l'Amministrazione è tenuta a specificare la sussistenza dell'interesse pubblico all'eliminazione dell'opera realizzata o addirittura ad indicare le ragioni della sua prolungata inerzia, atteso che si sarebbe ingenerato un affidamento in capo al privato, può essere condiviso solo se riferito a situazioni assolutamente eccezionali nelle quali risulti evidente la sproporzione tra sacrificio imposto al privato e l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata, ma non può comunque trovare applicazione nel caso di specie, perché trattasi di opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, per le quali opera il divieto di autorizzazione paesistica in sanatoria, avendo le stesse determinato la creazione di nuovi volumi (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 02 ottobre 2009, n. 5138). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
I limiti temporali dell’azione repressiva Giurisprudenza Il decorso del tempo. L’interesse pubblico Ai fini della legittimità di un provvedimento di ingiunzione demolitorio non è sufficiente allegare la mera violazione di norme, essendo necessaria la dimostrazione dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento sanzionatorio; inoltre, l'affidamento sulla liceità dell'opera, ingenerato dal decorso del tempo, unito alla mancata dimostrazione dell'impossibilità di soluzioni alternative alla demolizione, rendono illegittimo il provvedimento per carenza di motivazione (Consiglio Stato , sez. V, 30 maggio 2006, n. 3283). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
I limiti temporali dell’azione repressiva Giurisprudenza Il decorso del tempo. La motivazione e l’affidamento. Sussiste, in capo alla p.a., un particolare onere di motivazione, nel caso in cui il lungo decorso del tempo fra la realizzazione dell'opera abusiva e l'adozione della misura repressiva abbia ingenerato, a causa dell'inerzia degli organi amministrativi preposti al controllo del territorio, un affidamento in capo al privato ed una consolidazione della situazione di fatto, per la cui modificazione l'Autorità comunale procedente è tenuta ad indicare puntualmente le ragioni che, a distanza di tanto tempo, giustificano l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, con conseguente attenuazione del principio secondo cui in generale gli atti di repressione di abusi edilizi costituiscono atti dovuti che non richiedono particolare motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico al ripristino della legalità; ciò tanto più nel caso in cui non vengano in rilievo opere totalmente abusive, ma eseguite in difformità dal titolo e, dall'altro, l'inerzia del comune abbia impedito ai ricorrenti di avvalersi dei condoni edilizi susseguitisi negli anni precedenti all'ingiunzione (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 30 maggio 2007, n. 401). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
I limiti temporali dell’azione repressiva Giurisprudenza La motivazione. L’affidamento In linea generale la sanzione (demolitoria o pecuniaria) è legata all'abusività dell'opera e dunque di regola la stessa non necessita di un'ulteriore motivazione. Tuttavia quando, come nella specie, è trascorso un notevole lasso di tempo (più di trent'anni) tra la commissione dell'abuso e la risposta sanzionatoria dell'Amministrazione, non può non considerarsi l'affidamento medio tempore maturato in capo ai condomini, peraltro del tutto estranei all'abuso, circa la corretta edificazione del fabbricato, con conseguente obbligo motivazionale (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 30/07/2010, n. 3268). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
L’azione repressiva amministrativa e l’0nere della motivazione Giurisprudenza Il lasso di tempo che fa sorgere in capo all'Amministrazione l'onere di una motivazione rafforzata per l'ingiunzione di demolizione di opera edilizia abusivamente realizzata non è quello che intercorre tra il compimento dell'abuso ed il provvedimento sanzionatorio, ma tra la conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'abuso ed il provvedimento sanzionatorio adottato, con la conseguenza che, in mancanza di conoscenza dell'illecito da parte dell'Amministrazione, non può consolidarsi in capo al privato alcun affidamento giuridicamente apprezzabile, il cui sacrificio meriti di essere adeguatamente considerato in sede motivazionale (Consiglio di Stato, sez. V, 09/09/2013, n. 4470). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
I limiti temporali dell’azione repressiva Giurisprudenza …. si è affermato che nel caso di abusi edilizi vi è «un soggetto che pone in essere un comportamento contrastante con le prescrizioni dell'ordinamento, che confida nell'omissione dei controlli o comunque nella persistente inerzia dell'amministrazione nell'esercizio del potere di vigilanza». In questi caso il «fattore tempo non agisce qui in sinergia con l'apparente legittimità dell'azione amministrativa favorevole, a tutela di un'aspettativa conforme alle statuizioni amministrative pregresse» (Cons. Stato, IV, 4 maggio 2012, n. 2592). (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 28.1.2013, n. 496). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
I limiti temporali dell’azione repressiva Giurisprudenza L'abuso edilizio costituisce illecito permanente e l'interesse pubblico alla repressione è presunto per legge anche ove l'atto repressivo sia adottato a distanza di anni dalla realizzazione dell'abuso stesso (Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2013 n. 3182) Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
I limiti temporali dell’azione repressiva Giurisprudenza Penale La natura permanente del reato Il reato di costruzione abusiva in assenza di permesso di costruire ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita e il momento di cessazione della permanenza va individuato o nella sospensione dei lavori, sia essa volontaria o forzosa, o nell'ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di condanna di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio. (Cassazione penale , sez. III, 20 giugno 2013, n. 26936; idem Cassazione penale , sez. III, 03 luglio 2007, n. 33825). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
Azione repressiva penale e l’ultimazione dei lavori Giurisprudenza La natura permanente del reato L'uso effettivo dell'immobile, accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi. (Fattispecie in tema di prescrizione del reato di cui all'art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). (Cassazione penale, sez. III, 18/10/2011, n. 39733). In tema di reato di realizzazione di manufatto abusivo, deve ritenersi ultimato l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come desumibile dall'art. 25, comma primo, del d.P.R. n. 238 del 2001, che fissa "entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento" il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità. (Nella specie, relativa ad eccepita prescrizione, si è ritenuto non ultimato il manufatto per il quale mancava l'agibilità, pur essendo state da anni attivate le utenze telefoniche e di energia elettrica) (Cassazione penale, sez. III, 18/10/2011, n. 40033). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it Ultimazione dei lavori ai fini del condono e della responsabilità penale Giurisprudenza In materia edilizia, la nozione di ultimazione assume un diverso significato se prospettata ai fini della individuazione del momento di cessazione della permanenza del reato edilizio ovvero del condono edilizio; nel primo caso, infatti, deve ritenersi esistente detto requisito quando siano state eseguite anche le rifiniture; nel secondo; invece, trova applicazione il concetto stabilito dall’art. 31 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 che considera “ultimato” uno stabile qualora sia completato il rustico ed eseguita la copertura (Cass. penale, sez. III, 15.2.2012 n. 5877). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La responsabilità penale ed il titolo edilizio Interventi edilizi e relativi titoli Art. 3 del TUED comma 2: "Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490", Art. 2 del TUED comma 1: Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. comma 4: I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia". Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
Interventi edilizi e relativi titoli Giurisprudenza … I principi della legislazione statale in materia di titoli abilitativi per gli interventi edilizi non sono rimasti, nel tempo, immutati, ma hanno subito sensibili evoluzioni. … E' dunque lungo questa direttrice, in cui lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della materia, che si muovono le disposizioni impugnate. Le fattispecie nelle quali, in alternativa alle concessioni o autorizzazioni edilizie, si può procedere alla realizzazione delle opere con denuncia di inizio attività a scelta dell'interessato integrano il proprium del nuovo principio dell'urbanistica. In definitiva, le norme impugnate perseguono il fine, che costituisce un principio dell'urbanistica, che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione (Corte Cost. n. 303/2003). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
Interventi edilizi e relativi titoli Giurisprudenza Deve essere disposta la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla q.l.c., sollevata in riferimento agli art. 3, 25 e 117 cost., degli art. 2, 3 e 4 commi 2 e 4 l. reg. Toscana 14 ottobre 1999 n. 52, nella parte in cui assoggettano le ristrutturazioni edilizie al regime della denuncia di inizio di attività piuttosto che al regime di concessione previsto dalla legislazione statale di principio, e nella parte in cui "decriminalizzano" in ambito regionale una condotta penalmente sanzionata dalla legislazione statale (esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia senza concessione), violando la riserva di legge statale in materia penale (art. 25 cost.) ed operando una "iniqua ed ingiustificata disparità di trattamento", in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la l. 1 agosto 2002 n. 166, la quale, all'art. 13 commi 7 e 8, modificando l'art. 1 comma 12 l. 21 dicembre 2001 n. 443, ha stabilito l'immediata applicabilità delle disposizioni del comma 6 nel caso che "leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lett. a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici", sicché, influendo tale norma sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dal giudice "a quo", si rende necessario un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza (Corte Costituzionale, 18/06/2003, n. 216). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
Interventi edilizi e relativi titoli Giurisprudenza La normativa regionale nel settore edilizio può svolgere un ruolo integrativo, ma non sovrapporsi alla normativa nazionale estendendo la tipologia delle opere sottratte al regime della concessione. Pertanto gli interventi edilizi che comportano modificazioni del territorio rilevanti ai fini della normativa urbanistica nazionale, ancorché integranti opere non bisognevoli di concessione alla luce della normativa regionale, possono integrare fattispecie penalmente rilevanti (Cassazione penale, sez. III, 25/01/2001). Una disciplina regionale non può dettare norme il cui contenuto sia in contrasto con quello delle leggi emanate nella medesima materia dallo Stato, inoltre le Regioni non possono emanare leggi che abbiano rilevanza penale in quanto i presupposti per l'applicazione della legge penale sono di esclusiva pertinenza dello Stato. Ne consegue che gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di concessione debbono essere penalmente sanzionati ex art. 20 lett. b) l. n. 47 del 1985, ancorché in Toscana, a norma dell'art. 4 l. reg. n. 52 del 1999 tali interventi siano soggetti unicamente ad attestazione di conformità, il cui difetto è penalmente irrilevante (Corte appello Firenze, 08/05/2000). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La responsabilità penale ed il titolo edilizio Interventi edilizi e relativi titoli Interventi liberi (art. 6, comma 1 TUED) - ad es. Manutenzione ordinaria Interventi liberi, sottoposti a comunicazione inizio lavori (CIL) (art. 6 , comma 2 TUED) - ad es. Manutenzione straordinaria Interventi sottoposti a Permesso di costruire/DIA in alternativa (Art. 10 TUED) - Nuova costruzione - Ristrutturazione edilizia pesante - Ristrutturazione urbanistica - Cambio d’uso (norma regionale) Interventi sull’esistente (ex DIA/SCIA) (art. 22 TUED) Restauro e risanamento conservativo (art. 3, comma 1 lett. c) TUED Ristrutturazione edilizia leggera (art. 3, comma 1, lett. d) TUED) Cambio d’uso (norma regionale) (Art. 10, comma 2) Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La responsabilità penale ed il titolo edilizio Art. 44 D.P.R. n. 380/2001 (L) Sanzioni penali 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire ; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La responsabilità penale ed il titolo edilizio Art. 10 (L) TUED. Interventi subordinati a permesso di costruire 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso . 2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività. 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44. Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La responsabilità penale ed il titolo edilizio Articolo 37 TUED (L) Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità … omissis… comma 6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36. Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La responsabilità penale ed il titolo edilizio Non sono penalmente rilevanti e punibili per mancanza del titolo autorizzativo, anche per interventi su immobili vincolati, i seguenti interventi: 1) Interventi eseguiti senza titolo (o utilizzo di titolo improprio) se classificati dal TUED come soggetti al DIA/SCIA in generale ed a DIA/SCIA in variante non rilevante (art. 22, comma 2) 2) Per gli abusi nelle opere assoggettate dal TUED a DIA per le quali il titolare, valendosi della facoltà di cui all’art. 22 comma 7, ha richiesto il PDC. 3) Per le opere per le quali sia stato ottenuto il PDC in sanatoria ex art. 36 TUED, per espressa disposizione dell’art. 45, comma 3. 4) Per le opere realizzate con CIL qualora rientranti nella classificazione dell’art. 6, comma 2 TUED Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La responsabilità penale ed il titolo edilizio Giurisprudenza La Dia e la responsabilità penale Non è sufficiente una denuncia di inizio attività (d.i.a.) per mettere al riparo il proprietario da eventuali conseguenze penali se i lavori di ampliamento riguardano un immobile preesistente situato in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Per evitare condanne, infatti, è necessaria l'autorizzazione mediante il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 380/01, diversamente sussiste la responsabilità penale del proprietario per reato edilizio (nella specie, la Corte ha confermato la condanna nei confronti di una donna che aveva eseguito, in zona sottoposta a vincolo, lavori d'ampliamento di un fabbricato preesistente per una superficie di mq. 2,80 riguardanti un vano destinato a bagno, in assenza del permesso di costruire e dell'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo) (Cassazione penale, sez. III, 21/01/2010, n. 9255). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La responsabilità penale ed il titolo edilizio Giurisprudenza La DIA e la responsabilità penale Il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b). d.P.R. n. 38 del 2001 la realizzazione, in mancanza del preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura di un manufatto, non essendo sufficiente la semplice d.i.a. (In motivazione la Corte ha precisato, da un lato, che costituisce "nuova costruzione" anche qualsiasi manufatto edilizio fuori terra o interrato e, dall'altro, che non può farsi ricorso alla nozione di ampliamento di edificio esistente, poiché la tettoia costituisce una nuova costruzione, sia pure accessoria a quest'ultimo, tenuto altresì conto che nella nozione di sagoma rientra anche lo sviluppo in altezza dell'immobile) (Cassazione penale, sez. III, 06/05/2010, n. 21351). Integra il reato di costruzione edilizia abusiva l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia incidenti sul carico urbanistico realizzati mediante D.I.A. semplice, in quanto attività edilizia eseguibile esclusivamente in base a D.I.A. alternativa al permesso di costruire (fattispecie nella quale i lavori erano finalizzati a suddividere un preesistente fabbricato in due unità immobiliari, mediante opere di diversa distribuzione interna e modifiche di porte e finestre esterne) (Cassazione penale, sez. III, 16/03/2010, n. 20350). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La responsabilità penale ed il titolo edilizio Giurisprudenza La DIA e la responsabilità penale In materia edilizia, nel caso di interventi realizzabili alternativamente con permesso di costruire ovvero con denunzia di inizio attività, l'assenza del permesso di costruire o la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla D.I.A. effettivamente presentata, integrano il reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001, in quanto, in tale materia, la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento. Il reato di cui al d.lgs. n. 42/2004, art. 181, è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici (Cassazione penale, sez. III, 29/02/2008, n. 20271). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La responsabilità penale ed il titolo edilizio Giurisprudenza La DIA e la responsabilità penale L'omessa esposizione del cartello contenente gli estremi della concessione edilizia costituisce il reato previsto dall'art. 20 lett. a) l. 28 febbraio 1985 n. 47, qualora detta prescrizione sia contenuta nella concessione edilizia o nel regolamento edilizio (Cassazione penale, sez. un., 29/05/1992). La esecuzione in assenza o in difformità degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (DIA) ex art. 22, commi 1 e 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, allorché non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 44 lett. a), del citato d.P.R. n. 380, atteso che soltanto in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA, ma conformi alla citata disciplina, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello stesso decreto n. 380 del 2001 (Cassazione penale, sez. III, 22/11/2006, n. 41619) Cassazione penale 26 febbraio 2008 n. 17954 sez. III). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La responsabilità penale ed il titolo edilizio Giurisprudenza Gli interventi liberi e la responsabilità penale la Corte di Cassazione afferma il principio secondo il quale la particolare disciplina dell'attività edilizia libera, contemplata dall'articolo 6, D.P.R. 380/2001, come modificato dall'articolo 5, comma secondo, L. 73/2010, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici (Cass. pen., sez. III, sentenza n. 19316 del 27 aprile 2011). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La responsabilità penale ed il titolo edilizio Art. 16 bis, L.R. n. 15/2013. Sanzioni per interventi di attività edilizia libera 4. Qualora gli interventi attinenti all’attività edilizia libera siano eseguiti in difformità dalla disciplina dell’attività edilizia, lo Sportello unico applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a 1.000,00 euro, salvo che l’interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Rimane ferma l’applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore”. Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
La responsabilità penale ed il titolo edilizio Giurisprudenza … Entrambe le opere (la pensilina sulla porta-finestra e il contiguo pergolato/gazebo) appaiono riconducibili agli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” di cui all’art. 6, comma 2, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001, con la conseguenza che sarebbe stata necessaria solo la previa comunicazione di inizio dei lavori, sanzionabile – in caso di inerzia – con una mera sanzione pecuniaria (v. comma 7), non certamente con la qualificazione delle relative opere come abusive. Non è invece applicabile nella fattispecie l’invocato (dall’Amministrazione) art. 2 del Regolamento edilizio comunale per trattarsi di normativa locale che, in ragione del mero richiamo ad un obbligo di carattere procedimentale – svincolato da previsioni di carattere sostanziale –, cede di fronte alla prevalente disciplina statale in tema di liberalizzazione dell’attività edilizia minore (Tar Emilia Romagna, sez. I, 29.6.2012 n. 464). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
Il bene tutelato dal giudice penale 1. All’originario orientamento, cd. formalistico, individuava il bene protetto nell’interesse formale dell’amministrazione pubblica al controllo delle attività che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio si è sostituito l’orientamento sostanziale che individua il bene giuridico protetto nella tutela dell’assetto del territorio in conformità alla formazione urbanistica che disciplina l’attività edilizia. 2. In altre parole, l’interesse protetto dalla disciplina urbanistica non è soltanto quello di assicurare il controllo della PA sugli interventi di modifica del territorio, ma anche quello di garantire che ciò si verifichi in piena aderenza all’assetto urbanistico programmato ed il rilascio del titolo abilitativo è quindi subordinato al’indagine di conformità alla normativa urbanistica in genere ed ai PRG. Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
Il bene tutelato dal giudice penale Giurisprudenza. Il bene oggetto di tutela Il sindacato del giudice penale sull'atto amministrativo, nel caso di proroga del permesso di costruire (art. 15, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), è limitato alla mancata enunciazione delle ragioni che giustificano la prosecuzione dei lavori e non implica alcun controllo sulla legittimità complessiva del progetto di intervento edilizio, non modificabile con l'atto di proroga (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, nel caso previsto dall'art. 15, comma terzo, del citato decreto, il rilascio di un nuovo permesso di costruire per consentire il completamento delle opere necessita della rivalutazione del progetto nella sua globalità, la cui legittimità è sindacabile dal giudice penale) (Cassazione penale, sez. III, 29/09/2011, n. 41451). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
Il bene tutelato dal giudice penale Giurisprudenza. Il bene oggetto di tutela L'interesse tutelato dall'art. 20 l. 28 febbraio 1985 n. 47 è quello sostanziale della protezione del territorio in conformità alla normazione urbanistica. L'interesse protetto trova la sua tutela in tutte e tre le fattispecie criminose previste dalla citata disposizione di legge in relazione al differente grado di offensività, sicché il parametro normativo può individuarsi nella nota distinzione tra difformità totale e parziale e tra opere eseguite in zone soggette o meno a vincolo, configurandosi così le diverse contravvenzioni delle lett. a), b) e c) dell'art. 20 l. cit. Con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui si edifichi con concessione edilizia illegittima, non si discute più di disapplicazione di un atto amministrativo e dei relativi poteri del giudice penale, ma di potere accertativo di detto magistrato dinanzi ad un provvedimento che costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato (Cassazione penale , sez. III, 04 aprile 1995). Avv. Domenico Lavermicocca - E.mail dlaverm@tin.it
Il bene tutelato dal giudice penale Giurisprudenza Illegittimità del permesso di costruire. La disapplicazione Il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza del permesso di costruire può, quindi, ravvisarsi anche in presenza di un permesso di costruire illegittimo, senza che occorra fare ricorso alla procedura di disapplicazione dell’atto amministrativo, essendo sufficiente la sola valutazione della sussistenza dell’elemento normativo della fattispecie, atteso che la conformità della costruzione e del permesso di costruire alla disciplina urbanistica è elemento costitutivo o normativo del reati contemplati della normativa urbanistica, stante l’individuazione del parametro di legalità urbanistica e edilizia quale ulteriore interesse protetto dalle disposizioni in questione (Cass. pen., Sez. III, 23.10.2012 n. 41318). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
Il bene tutelato dal giudice penale Giurisprudenza Illegittimità del permesso di costruire. Il privato Il privato, la cui attività costituente reato (nella specie costruzione di edificio in parte sul demanio marittimo e in parte entro una zona di mt. 30 dal demanio marittimo in prossimità della linea doganale) sia stata autorizzata con atto amministrativo illegittimo, risponde penalmente, anche se non sia provata la sua collusione con l'autorità amministrativa degli illeciti compiuti, sempre che sia consapevole della illegittimità di tale atto o che di essa possa rendersi conto (Cassazione penale, sez. III, 23/06/2009, n. 35210). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
Il bene tutelato dal giudice penale Giurisprudenza Inesistenza del titolo In materia edilizia deve ritenersi inesistente la concessione edilizia non riferibile oggettivamente alla sfera del lecito giuridico, in quanto frutto dell'attività criminosa del soggetto pubblico che la rilascia o del soggetto privato che la ottiene, e per la sua disapplicazione non è necessaria la prova della collusione tra amministratore e soggetti interessati o l'accertamento dell'avvenuto inizio dell'azione penale a carico degli amministratori, sempre che risulti evidente un contrasto con norme imperative talmente grave da determinare non la mera illegittimità dell'atto, ma la illiceità del medesimo e la sua nullità (Cassazione penale , sez. III, 11 luglio 2003, n. 38735). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
Il bene tutelato dal giudice penale Giurisprudenza Le opere eseguite in base a concessione edilizia illegittima configurano il reato di cui all'art. 20 lett. a) l. 28 febbraio 1985 n. 47, giacché l'art. 6 della citata legge ha introdotto il principio della conformità sostanziale alle norme urbanistiche ed ha imposto un obbligo di vigilanza da parte del costruttore, del committente e del titolare della concessione edilizia; tuttavia detto reato può essere integrato solo qualora la violazione delle relative norme sia grossolana o macroscopica, vigendo la presunzione di legittimità degli atti amministrativi e versando in buona fede il contravventore (Cassazione penale, sez. III, 21/05/1993). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Art. 45 D.P.R. n. 380/2001. Norme relative all'azione penale 1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36. [2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso]. (1) 3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. ----------------- (1) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, punto 26) dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104
La pregiudiziale amministrativa Giurisprudenza In materia edilizia, la semplice proposizione di un ricorso al giudice amministrativo sulla legittimità del rifiuto di sanatoria per condono edilizio da parte dell'ente locale, non comporta l'obbligo di sospensione del procedimento penale, atteso che non esiste in materia una pregiudiziale amministrativa, nè il giudice penale è vincolato all'esito del procedimento instaurato innanzi al giudice amministrativo (Cassazione penale , sez. III, 04 ottobre 2005, n. 2198). In tema di reati edilizi, il differimento del procedimento penale determinato esclusivamente dalla pendenza di un procedimento di sanatoria è illegittimo se eccede il tempo fissato dalla legge per la definizione di quest'ultimo, con la conseguente illegittimità dell'ordinanza di sospensione dei termini di prescrizione per un tempo superiore alla durata della procedura amministrativa. (Fattispecie relativa a differimento dell'udienza dibattimentale motivato con la pendenza del procedimento di sanatoria, già in precedenza definito con la formazione del silenzio-rifiuto, ai sensi dell'art. 36, comma terzo, d.P.R. n. 380 del 2001). (Cassazione penale, sez. fer., 09/08/2013, n 34938). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Giurisprudenza È illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria con effetti temporanei o relativo soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati od, ancora, subordinato all'esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica. (Nella specie era stato rilasciato un titolo abilitativo in sanatoria con "validità di mesi sei dalla data del rilascio", prevedendosi, alla scadenza, la necessità di una richiesta di rinnovo). (Cassazione penale, sez. III, 27/04/2011, n. 19587). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Giurisprudenza Inammissibilità della sanatoria parziale In materia edilizia non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria, L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex artt. 13 e 22 ora D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex artt. 36 e 45, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati, ovvero parziale, o subordinata all'esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione che a quella in vigore al momento dell'accertamento di conformità (cfr. Cass n. 291 del 2004) (Cassazione penale, sez. III, 22/04/2010, n. 19538). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Giurisprudenza Il permesso di costruire in deroga È illegittimo, e non determina l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, il rilascio in sanatoria del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (art. 14, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). Cassazione penale, sez. III, 31/03/2011, n. 16591). Deve quindi affermarsi il principio secondo il quale il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è istituto di carattere eccezionale giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primati garantiti dalla disciplina urbanistica generale e, in quanto tale, applicabile esclusivamente entro i limiti tassativamente previsti dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 14, e mediante la specifica procedura. Tale sua particolare natura porta ad escludere che possa essere rilasciato "in sanatoria" dopo l'esecuzione delle opere. Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Art. 36 TUED (L) Accertamento di conformità 1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Giurisprudenza La sanatoria e gli interventi soggetti a PdC Gli interventi edilizi soggetti al permesso di costruire non sono sanabili, pur se realizzati dall'interessato con una denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire (art. 22, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), mediante la presentazione di una D.I.A. in sanatoria, ma richiedono la procedura di accertamento di conformità prevista per la sanatoria edilizia dall'art. 36 del citato decreto (Fattispecie relativa alla realizzazione di un muro di contenimento) (Cassazione penale, sez. III, 29/09/2011, n. 41425). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Giurisprudenza Differenze tra sanatoria e condono In tema di reati edilizi, sebbene gli effetti riconducibili alle speciali cause estintive rappresentate dal condono edilizio e dalla concessione in sanatoria siano analoghi, tuttavia diversi sono i meccanismi di operatività in quanto l'estinzione del reato per concessione in sanatoria, a differenza del cosiddetto condono edilizio, non consegue al pagamento di una somma a titolo di oblazione, ma si fonda sul rilascio della concessione sanante da parte dell'Autorità amministrativa, previo accertamento di conformità o di non contrasto delle opere abusive non assentite agli strumenti urbanistici vigenti, approvati o anche semplicemente adottati, nel momento della realizzazione ed in quello della richiesta (Cassazione penale, sez. III, 20/12/2007, n. 6331) In tema di condono edilizio, ai fini della declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto versamento dell’integrale oblazione dovuta, compete al giudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i quali vi è l’osservanza del limite temporale e di quello volumetrico costituenti parametri stabiliti dal legislatore per la definizione dell’ambito di operatività del condono edilizio (Cassazione penale, sez. III, 18/09/2008, n. 40019). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Art. 17 l.r. Emilia Romagna 23/2004. Accertamento di conformità 1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile può richiedere il rilascio del permesso in sanatoria o presentare una denuncia di inizio attività in sanatoria, rispettivamente nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso e la SCIA in sanatoria possono essere altresì ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda. Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Giurisprudenza La sanatoria giurisprudenziale e gli effetti penali Il rilascio di un permesso di costruire relativo ad un immobile già realizzato, ed in assenza del duplice accertamento di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento di presentazione della domanda, non comporta l'estinzione del reato urbanistico in quanto non diviene applicabile l'art. 45 d.P.R. n. 380 del 2001, atteso che trattasi di un provvedimento giustificato dai principi generali attinenti al buon andamento e dall'economia dell'azione amministrativa nell'ipotesi di opere che benché non conformi alle norme urbanistico edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite lo sono divenute successivamente per effetto di normative o disposizioni pianificatorie sopravvenute, ma diverso da quello disciplinato dall'art. 36 del citato d.P.R. n. 380. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente precisato come l'avvenuto rilascio del permesso di costruire produrrà i propri effetti in tema di emissione dell'ordine di demolizione, rendendolo superfluo o revocabile). (Cassazione penale, sez. III, 27/10/2005, n. 40969). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Giurisprudenza La sanatoria giurisprudenziale e gli effetti penali La Corte costituzionale con la sentenza n. 101 del 2013 ha ritenuto non applicabile tale forma di sanatoria, in occasione del giudizio di legittimità di una norma della L.R. TOSCANA n. 4/2012 che introduceva la possibilità di ottenere il permesso in sanatoria per le opere ivi previste che risultano conformi alla normativa tecnico-sismica vigente soltanto al momento della loro realizzazione, o al momento dell'inizio dei lavori, e non anche al momento della presentazione dell'istanza per ottenere l'accertamento di conformità in sanatoria. Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Giurisprudenza La sanatoria giurisprudenziale e gli effetti penali Il principio della doppia conformità previsto dall'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 risulta finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della «disciplina urbanistica ed edilizia» durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità. La sanatoria in questione - in ciò distinguendosi da un vero e proprio condono - è stata deliberatamente circoscritta dal legislatore ai soli abusi «formali», ossia dovuti alla carenza del titolo abilitativo, rendendo così palese la ratio ispiratrice della previsione della sanatoria in esame, «anche di natura preventiva e deterrente», finalizzata a frenare l'abusivismo edilizio, in modo da escludere letture «sostanzialiste» della norma che consentano la possibilità di regolarizzare opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma con essa conformi solo al momento della presentazione dell' istanza per l'accertamento di conformità (citata pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, 21 dicembre 2012, n. 6657).
La pregiudiziale amministrativa Art. 45 T.U.Ed. Norme relative all'azione penale 1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36. 2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso. 3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti. Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Giurisprudenza La “sanatoria”. L’estinzione reati urbanistici La concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio (v. anche Corte cost., ord. 21 luglio 2000 n. 327) (Cassazione penale , sez. III, 03 luglio 2007, n. 37318). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Sono quindi esclusi dalla sanatoria , ad esempio: i reati relativi alle violazioni della normativa in materia di costruzioni in zona sismica i reati in materia di opere di conglomerato cementizio i reati paesaggistici i reati relativi alla tutela del patrimonio storico architettonico i reati in materia di aree protette E’ esclusa dalla sanatoria anche la lottizzazione abusiva. Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Giurisprudenza L’estensione soggettiva della “sanatoria” In caso di rilascio di concessione in sanatoria ex art. 13 l. 28 febbraio 1985 n. 47, la speciale causa di estinzione del reato di cui all'art. 22 si estende a tutti i responsabili dell'abuso (come individuati dall'art. 6 stessa legge) e non ai soli soggetti che abbiano chiesto ed ottenuto il provvedimento. In proposito occorre tenere conto della valenza, sostanziale ed oggettiva dell'accertamento di conformità disciplinato dall'art. 13; nonché che il meccanismo di estinzione in questione, diversamente da quanto stabilito per la procedura di "condono", non si fonda sul pagamento di una somma a titolo di oblazione, ma sull'effettivo rilascio della concessione sanante (Cassazione penale , sez. III, 13 marzo 1998). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Giurisprudenza La “sanatoria” e la lottizzazione abusiva Il reato di lottizzazione abusiva non è estinguibile né per effetto dell'accertamento di conformità (permesso in sanatoria) di cui agli art. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, né per effetto dei vari condoni edilizi che si sono succeduti nel tempo: non è estinguibile per effetto dell'accertamento di conformità, perché tale possibilità non è ammessa dall'art. 36 citato e peraltro non può sussistere l'accertamento della doppia conformità delle opere eseguite le quali non possono mai considerarsi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione; non è suscettibile di condono edilizio, in quanto le varie disposizioni concernenti la sanatoria degli abusi, che si sono succedute nel tempo, essendo riferibili a costruzioni singole e a particolari tipologie di abusi, escludono l'attività lottizzatoria come tale dall'ambito di applicazione della disciplina sanante (Cassazione penale, sez. III, 21/01/2010, n. 9446). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Giurisprudenza Il pagamento dell’oblazione In tema di estinzione dei reati urbanistici, la concessione in sanatoria, rilasciabile in virtù della disciplina prevista dagli art. 13 e 22 l. 28 febbraio 1985 n. 47, non è surrogabile in forza di comportamenti taciti della p.a.; pertanto, non può tenervi luogo la corresponsione della somma dovuta a titolo di oblazione, giacché detto versamento assume rilievo, ai fini penali, solo per le opere comprese nel capo IV della citata legge cioè ultimate entro il 1 ottobre 1983 (Cassazione penale, sez. III, 16/03/1990). La determinazione da parte dell'amministrazione comunale della congruità della somma di denaro versata a titolo di oblazione a seguito dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria non determina la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, in quanto soltanto col rilascio del titolo abilitativo il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare la legittimità e la compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici (Cassazione penale, sez. III, 27/05/2009, n. 28505). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Giurisprudenza Il pagamento dell’oblazione La disciplina prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell'illecito edilizio) trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una "sanatoria" dell'abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di immobile abusivo in relazione al quale era stata concessa dal Comune una sanatoria parziale per alcuni soltanto degli abusi realizzati mentre, per quelli non sanabili, era stata applicata la procedura dell'art. 34). (Cassazione penale, sez. III, 22/04/2010, n. 19538). Il pagamento della sanzione pecuniaria, se esclude che le opere edilizie abusive possano essere legittimamente demolite, non ne rimuove, però, il carattere antigiuridico né tanto meno legittima il compimento di ulteriori lavori in difformità o in assenza della concessione edilizia: rimane dunque immutata la valenza antigiuridica del manufatto e permanendo il suo status di res illegittima viene a configurarsi una categoria di beni che, pur se urbanisticamente tollerati, non sono ammessi ad una legittimazione successiva (Consiglio di Stato ,sez. IV, 29/09/2011). Il pagamento della sanzione pecuniaria prevista per gli abusi parziali dall’art. 34 D.p.r. n. 380 del 2001 (già art. 12 L.n. 47 del 1985 ha effetto di impedire la demolizione delle opere edilizie abusive ma non ne rimuove il carattere antigiuridico e non equivale, pertanto ad un sanatoria dell’abuso commesso (Tar Valle d’Aosta, 13.3.2013 n. 12). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La pregiudiziale amministrativa Art. 38 D.P.R. n. 380/2001. Interventi eseguiti in base a permesso annullato 1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. 2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo. Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La sanatoria e il potere del giudice penale Giurisprudenza Ai fini della revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive (art. 31 D.P.R. n. 380/2001), il rilascio della concessione in sanatoria non comporta l’automatica caducazione dell’ordine di demolizione impartito nella sentenza di condanna per il reato edilizio, avendo il giudice dell’esecuzione il dovere di controllare la legittimità della concessione sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, nonché dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, per preservare il principio di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, necessario per garantire efficacemente l’interesse protetto (Cass. pen. Sez. III, 22.5.2013 n. 21962). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La sanatoria e il potere del giudice penale Giurisprudenza In tema di reati edilizi, il sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo edilizio non costituisce esercizio del potere di disapplicazione, bensì doverosa verifica dell'integrazione della fattispecie penale. Tale potere deve essere analogamente esercitato anche riguardo ai provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, onde l'eventuale mancato effetto estintivo non è riconducibile a una valutazione di illegittimità del provvedimento cui consegua la disapplicazione dello stesso, ma alla verifica dell'inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie penale tipica (Cassazione penale, sez. III, 13/06/2012, n. 25170). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La sanatoria e i poteri del giudice penale Giurisprudenza Nell'ipotesi di concessione edilizia in sanatoria il giudice penale deve accertare la conformità dell'atto alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, anche in ossequio alla previsione di cui all'art. 13 l. n. 47 del 1985, per il quale la concessione in sanatoria estingue i reati urbanistici solo se le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici; ne consegue che il giudice, esercitando il doveroso sindacato di legittimità del fatto estintivo o incidente sulla fattispecie tipica penale, può disapplicare la concessione illegittima ex art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E. (Cassazione penale , sez. III, 15 febbraio 2005, n. 19236). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
La sanatoria e i poteri del giudice penale Giurisprudenza In materia urbanistica, qualora venga realizzata un'opera sulla base di una concessione edilizia in sanatoria, il giudice penale ha l'obbligo di sindacare in via incidentale l'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo, trattandosi di un provvedimento che costituisce il presupposto dell'illecito penale, senza necessità di procedere alla disapplicazione del medesimo (Fattispecie in tema di sequestro preventivo) (Cassazione penale , sez. III, 22 aprile 2008, n. 26144). Nell'ipotesi di concessione edilizia in sanatoria il giudice penale deve accertare la conformità dell'atto alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, anche in ossequio alla previsione di cui all'art. 13 l. n. 47 del 1985, per il quale la concessione in sanatoria estingue i reati urbanistici solo se le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici; ne consegue che il giudice, esercitando il doveroso sindacato di legittimità del fatto estintivo o incidente sulla fattispecie tipica penale, può disapplicare la concessione illegittima ex art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E. (Cassazione penale , sez. III, 15 febbraio 2005, n. 19236). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative Art. 31 D.P.R. n. 380/2001. Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali 1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. .. Omissis… 9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3. Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative Giurisprudenza In materia edilizia, a seguito della sentenza di condanna per le ipotesi di reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 non può essere disposta la confisca del manufatto abusivo, sia obbligatoria che facoltativa, a norma dell'art. 240 c.p., in quanto tale disposizione è derogata dalla disciplina sanzionatoria speciale del citato d.P.R. che prevede specifiche sanzioni amministrative di tipo ripristinatorio, quale, in particolare, l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito (Cassazione penale, sez. III, 28/09/2011, n. 447). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative Giurisprudenza. La demolizione L’ordine di demolizione è estensibile anche ai manufatti realizzati successivamente in funzione strumentale o accessoria a quello oggetto della sentenza di condanna (Cass. pen., sez. III, 22/5/2013 n.. 21949) L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi, e come tale non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Nella specie, sul manufatto abusivo erano stati eseguiti interventi che ne avevano determinato ulteriori aumenti volumetrici) (Cassazione penale, sez. III, 27/04/2011, n. 21797). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative L’Ordine di demolizione in sede penale ed amministrativa 1. L'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive presenta profili di problematicità connessi alla sua duplice natura di espressione di un potere sanzionatorio autonomo del giudice penale, da un lato e di provvedimento di natura amministrativa, dall'altro, e alla conseguente necessità di coordinare il dictum dell'autorità giudiziaria ordinaria con le determinazioni delle competenti autorità amministrative ovvero del giudice amministrativo. 2. In sede penale, l'ordine di demolizione è sanzione formalmente giurisdizionale e sostanzialmente amministrativa, esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, bensì autonomo e concorrente rispetto a quello di governo del territorio riconosciuto in materia all'autorità amministrativa, essendo diretto a tutelare un interesse correlato a quello protetto dalla norma penale, e, in particolare, a riparare l'offesa arrecata al territorio, bene-interesse (anche in funzione preventiva) tutelato dalla norma incriminatrice Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative Giurisprudenza Effetti reali della condanna alla demolizione L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi, ex art. 31 comma 9 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ha carattere reale e ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, né la sua operatività può essere esclusa dalla alienazione a terzi della proprietà dell'immobile, con la sola conseguenza che l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione (Cassazione penale , sez. III, 11 maggio 2005, n. 37120). L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria (Cass. Pen., sez. III, 18.1.2011 n. 3861) Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative 1. L'ordine di demolizione emesso dal giudice, pur caratterizzato dalla natura giurisdizionale della autorità cui ne è attribuita l'applicazione, mantiene natura sostanzialmente amministrativa. 2. Esso si sottrae alla regola del giudicato ed è pertanto revocabile quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, intervenuti successivamente all'irrevocabilità della sentenza di condanna, che abbiano conferito all'immobile altra destinazione ovvero abbiano provveduto alla sua sanatoria. Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative Giurisprudenza L’ordine di demolizione adottato dal Comune è distinto ed autonomo rispetto all’ordine di demolizione penale, con la conseguenza che la sua eventuale illegittimità, anche qualora accertata dal giudice amministrativo, non rivela di per se ai fini della esecuzione penale (Cass. pen. Sez. III 3.12.2012 n. 46735) Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative Giurisprudenza Revoca dell’ordine di demolizione Ai fini della revoca dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ex art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 per le violazioni delle disposizioni del citato d.P.R., deve sussistere una incompatibilità insanabile e non meramente futura o eventuale con i concorrenti provvedimenti della p.a. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato la abusività (Cassazione penale , sez. III, 11 maggio 2005, n. 37120). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative Giurisprudenza La demolizione ed il patteggiamento La Corte di legittimità (Cassazione penale, sez. III, 28/04/2010, n. 32952) richiama la giurisprudenza ormai consolidata (Cass. pen. Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto, in Giust. pen., 1993, p. 464, Cass. pen. Sez. III, 7 marzo 2008, n. 24087, Cass. Pen. Sez. III, 14 gennaio 2009) secondo la quale l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive può essere impartito anche con la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, atteso che essa è equiparata a una sentenza di condanna a tutti gli effetti diversi da quelli espressamente previsti dall'art. 445, comma 1, c.p.p. (inapplicabilità di pene accessorie e di misure di sicurezza). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative Giurisprudenza La sospensione condizionale della pena Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica alle pene principali e accessorie, ma non alle sanzioni amministrative, tra le quali rientra l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate. Esso conserva la sua natura di sanzione amministrativa pur se irrogato con provvedimento giurisdizionale (Cassazione penale, sez. III, 28/04/2010, n. 32952). In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto il relativo ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato. (Cassazione penale , sez. III, 19 settembre 2007, n. 38071). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative Giurisprudenza Ordine di demolizione ed acquisizione gratuita del Comune Il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva non impedisce al responsabile dell'abuso di chiedere al comune, divenuto medio tempore proprietario, l'autorizzazione a procedere, a propria cura e spese, alla doverosa demolizione ovvero all'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'iniziativa dell'interessato, di provvedere, a spese dello stesso condannato, a quella demolizione che essa ha autonomamente disposto con la sola conseguenza che i materiali residui spetteranno all'ente locale (Cassazione penale, sez. III, 28/04/2010, n. 32952). --------- Cfr. Sez. III, 29 settembre 2005, Gambino e Sez. III, 11 maggio 2005, Morelli Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative Giurisprudenza L’estinzione del reato e l’ordine di demolizione In caso di estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva, il giudice penale non può impartire l'ordine di demolizione delle opere illecite, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa: ciò in quanto l'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 costituisce una sanzione amministrativa di tipo ablatorio la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova la propria ragione giuridica nella accessività alla "sentenza di condanna" (Cassazione penale, sez. III, 28/09/2011, n. 447). In materia edilizia, la dichiarazione di estinzione del reato di costruzione abusiva produce automaticamente l'inefficacia dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva, indipendentemente da una espressa statuizione di revoca, atteso che tale ordine è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella sua accessorietà ad una sentenza di condanna.(Cassazione penale, sez. III, 02/02/2006, n. 10209). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative Art. 44 D.P.R. n. 380/2001. Sanzioni penali 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: ….. Omissis… c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso (2). 2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative Giurisprudenza Lottizzazione abusiva. La confisca La confisca urbanistica, prevista dall'art. 44 d.lg. n. 380/01 (Testo unico sull'edilizia), non costituisce una misura di sicurezza patrimoniale, ma una sanzione amministrativa, che ha come unico presupposto l'accertamento giurisdizionale della lottizzazione abusiva, a prescindere dalla pronuncia effettiva di una condanna a carico del responsabile. Da ciò consegue che la confisca urbanistica opera anche in danno dei terzi di buona fede, che possono unicamente far valere i loro diritti in sede civile nei confronti del responsabile (Cassazione penale , sez. III, 07 luglio 2004, n. 38728). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative Giurisprudenza Lottizzazione abusiva. La confisca Per la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, prevista dall'art. 44 t.u. sull'edilizia, non è richiesto che il proprietario del fondo sia condannato per tale reato, trattandosi di sanzione amministrativa il cui unico presupposto è l'accertamento giurisdizionale della lottizzazione abusiva e che va disposta anche se il reato è estinto o insussistente per difetto dell'elemento soggettivo ed anche in danno dei terzi estranei al reato, i quali, se in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile (Cassazione penale , sez. III, 07 luglio 2004, n. 38730). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it
I poteri del giudice penale e le sanzioni amministrative Giurisprudenza Lottizzazione abusiva e sanatoria L'eventuale autorizzazione a lottizzare, concessa "in sanatoria", non estingue il reato di lottizzazione abusiva, non essendo espressamente prevista dalla legge come causa estintiva. Tuttavia, qualora essa sia legittimamente intervenuta, il giudice non può disporre la confisca (art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), perché l'autorità amministrativa competente, riconoscendo "ex post" la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici generali vigenti sul territorio, ha inteso evidentemente lasciare il terreno lottizzato alla disponibilità dei proprietari, rinunciando implicitamente ad acquisirlo al patrimonio indisponibile del comune (Cassazione penale , sez. III, 18 maggio 2006, n. 23154). Avv. Domenico Lavermicocca – dlaverm@tin.it