Riattivazione Procedura Pregeo 9 Modalità operativa per la redazione e la presentazione degli atti di aggiornamento nella Provincia di Trieste
Atti di aggiornamento da presentarsi con la procedura Pregeo 9: Tipo Mappale; Tipo Frazionamento; Tipo mappale con stralcio di corte; Attivazione obbligatoria a partire dal 01/03/2009
TIPOLOGIE TIPO MAPPALE: 1.2 Tipo Mappale su particella che non è in corrispondenza tavolare catastale ; 1.3 Tipo Mappale con fusione di particelle;
1.1 TIPO MAPPALE: La presentazione del tipo mappale per la denuncia di nuova costruzione, di ampliamento e/o di demolizione, parziale o totale deve avvenire secondo la procedura Pregeo 9.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE il tecnico presenterà, allo sportello Pregeo dell’Ufficio, i seguenti documenti: Tre copie cartacee, firmate in originale, del tipo mappale prodotto con Pregeo 9, preferibilmente stampato a colori, completo delle Sezioni “atto di aggiornamento” e “elaborati tecnici”. E’ consentita la stampa in bianco e nero purché le linee siano ripassate a china con inchiostro del colore previsto.
Tre copie dell’estratto di mappa conforme delle particelle trattate che comprenda porzioni di tutte le particelle limitrofe e riportante le nuove particelle e le nuove linee in rosso, sottoscritto in originale dal tecnico, prodotto sul fac-simile del modello proposto dall’Agenzia del Territorio in accordo con l’Ufficio Tavolare. In caso di demolizioni e/o aggiornamenti su mappe in scala 1:2880 è consigliato riportare un’ altra figura conforme alla mappa con le sole linee presenti “dopo l’aggiornamento”. Tre copie della figura denominata “figura quotata esplicativa per il tavolare” conforme allo sviluppo del rilievo e rappresentativa di quanto il tecnico ritenga necessario restituire graficamente dello stato in natura, debitamente quotata e contenente le attestazioni richiamate dall’art .74 della Legge Tavolare e dal par. 23 B.L.I. 83 del 23.05.1883 e l’elenco dei G.N. a cui la figura è conforme, sottoscritta in originale dal tecnico, prodotto sul fac-simile del modello proposto dall’Agenzia del Territorio in accordo con l’Ufficio Tavolare. I suddetti elaborati saranno costituiti da una copia su lucido da disegno per il Catasto e due copie cartacee, delle quali una sarà utilizzata per la notifica al tavolare e l’altra verrà restituita assieme all’attestato di approvazione
Ad integrazione di quanto prescritto dalla circ. 2/88 al paragrafo 7 Ad integrazione di quanto prescritto dalla circ. 2/88 al paragrafo 7.g), la relazione tecnica dovrà contenere, obbligatoriamente, la data di esecuzione del rilievo ed i seguenti dati desunti dall’Ufficio Tavolare: Partita e corpo Tavolare; Particella con l’eventuale qualità e classe di coltura e le superficie, ove presenti; Titolari diritti reali.
ATTENZIONE: In caso di nuove costruzioni, prima della presentazione del piano occorrerà allineare, mediante apposita istanza, l’intestatario catastale al titolare dei diritti reali, come risultante dalle iscrizioni tavolari.
1. 2. Tipo Mappale su particella. che non è in corrispondenza 1.2 Tipo Mappale su particella che non è in corrispondenza tavolare catastale: Questo tipo di atto richiede una trattazione particolare. Al fine di rispondere alle preminenti esigenze di carattere fiscale ed in considerazione del fatto che la particella catastale su cui ricade l’edificio non è censita al Tavolare, si procederà in due fasi:
Nella prima fase, il tecnico presenterà il solo Tipo Mappale presso l’Agenzia del Territorio seguendo la procedura Pregeo 9 che effettuerà l’aggiornamento della mappa e del censuario. Nella seconda fase, il tecnico procederà alla presentazione ed intavolazione di un piano di corrispondenza tavolare catastale che potrà essere redatto in deroga alla circ. 2/88 come espresso nella già citata nota n. 1168 dd. 12.03.2007.
1.3 Tipo Mappale con fusione di particelle : Non è consentito notificare operazioni che prevedano la fusione fra particella allibrate in Partite Tavolari diverse o in corpi tavolari diversi della stessa Partita Tavolare sebbene appartenenti allo/agli stesso/i proprietario/i Di conseguenza, per presentare tipi mappali che prevedano tale operazione si renderà necessario trasportare, preventivamente, le particelle interessate in un unico c.t. della stessa P.T. .
1. 4. Ampliamenti e/o demolizioni su. parti comuni o esclusive di 1.4 Ampliamenti e/o demolizioni su parti comuni o esclusive di immobili divisi in condominio: Tali ampliamenti e/o demolizioni su parti comuni o esclusive di enti condominiali, non potranno essere notificate all’Ufficio Tavolare e che pertanto continueranno ad essere presentati in deroga alla procedura Pregeo 9, predisponendo un unico atto comprensivo delle operazioni di tipo mappale e della costituzione e/o variazione dell’ente condominiale. La “copia per il tavolare” verrà rilasciata dall’Ufficio dopo la presentazione del Docfa a esso relativo ed il controllo di corrispondenza degli enti tavolari.
TIPOLOGIE TIPO FRAZIONAMENTO: 2.2 Frazionamento di particelle che non sono in corrispondenza tavolare catastale; 2.3 Frazionamento con fusione di particelle ;
2.1 FRAZIONAMENTO: L’accettazione di tali atti è subordinata a che il tipo di frazionamento preveda solamente operazioni di frazionamento ed eventualmente la formazione di lotti nell’ambito dello stesso c.t. della stessa Partita Tavolare. Si ribadisce quanto già indicato nella nota n. 1168 dd. 12.03.2007 dell’Agenzia del Territorio, relativamente alla necessità di sopprimere la particella originaria e di costituire almeno due nuove particelle (es.: la p.c.n. 100/22 viene soppressa e frazionata nelle due p.c.n. 100/23 e 100/24). Solo in caso di frazionamento di particella già censita al Catasto Fabbricati, la particella con il fabbricato manterrà la stessa numerazione . Anche in caso di fusione, le particelle verranno soppresse e costituita una con una nuova numerazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE il tecnico presenterà, allo sportello Pregeo dell’Ufficio, i seguenti documenti: Tre copie cartacee, firmate in originale, del frazionamento prodotto con Pregeo 9, preferibilmente stampato a colori, completo delle Sezioni “atto di aggiornamento” e “elaborati tecnici”. E’ consentita la stampa in bianco e nero purché le linee siano ripassate a china con inchiostro del colore previsto.
Tre copie dell’estratto di mappa conforme delle particelle trattate che comprenda porzioni di tutte le particelle limitrofe e riportante le nuove particelle e le nuove linee in rosso, sottoscritto in originale dal tecnico, prodotto sul fac-simile del modello proposto dall’Agenzia del Territorio in accordo con l’Ufficio Tavolare. In caso di aggiornamenti su mappe in scala 1:2880 è consigliato riportare un’ altra figura conforme alla mappa con le sole linee presenti “dopo l’aggiornamento”. Tre copie della figura denominata “figura quotata esplicativa per il tavolare” conforme allo sviluppo del rilievo e rappresentativa di quanto il tecnico ritenga necessario restituire graficamente dello stato in natura, debitamente quotata e contenente le attestazioni richiamate dall’art .74 della Legge Tavolare e dal par. 23 B.L.I. 83 del 23.05.1883 e l’elenco dei G.N. a cui la figura è conforme, sottoscritta in originale dal tecnico, prodotto sul fac-simile del modello proposto dall’Agenzia del Territorio in accordo con l’Ufficio Tavolare. I suddetti elaborati saranno costituiti da una copia su lucido da disegno per il Catasto e due copie cartacee, delle quali una sarà utilizzata per la notifica al tavolare e l’altra verrà restituita assieme all’attestato di approvazione La tabella di frazionamento
Ad integrazione di quanto prescritto dalla circ. 2/88 al paragrafo 7 Ad integrazione di quanto prescritto dalla circ. 2/88 al paragrafo 7.g), la relazione tecnica dovrà contenere, obbligatoriamente, la data di esecuzione del rilievo ed i seguenti dati desunti dall’Ufficio Tavolare: Partita e corpo Tavolare; Particella con l’eventuale qualità e classe di coltura e le superficie, ove presenti; Titolari diritti reali.
ATTENZIONE: Prima della presentazione del piano occorrerà allineare, mediante apposita istanza, l’intestatario catastale al titolare dei diritti reali, come risultante dalle iscrizioni tavolari.
2. 2. Frazionamento di particelle che. non sono in corrispondenza 2.2 Frazionamento di particelle che non sono in corrispondenza tavolare catastale: Analogamente a quanto già indicato per i tipi mappali, non è possibile notificare all’Ufficio Tavolare il frazionamento di particelle che non sono in corrispondenza tavolare catastale. Prima del piano di frazionamento è necessario procedere alla redazione, presentazione ed intavolazione di un piano che metta la particelle in corrispondenza tavolare catastale. Tale atto potrà essere redatto in deroga alla circ. 2/88 come espresso nella nota n.1168 dd. 12.03.2007 dell’Agenzia del Territorio.
2.3 Frazionamento con fusione di particelle: non è consentito notificare operazioni che prevedano la fusione fra particelle originarie allibrate in Partite Tavolari diverse o in corpi tavolari diversi della stessa Partita Tavolare. Pertanto, per presentare un piano che preveda tali operazione, si renderà necessario trasportare, preventivamente, le particelle interessate in un unico c.t. della stessa P.T..
3.1 Tipo mappale con stralcio di corte: Come già indicato per il tipo mappale, il tecnico presenterà all’Ufficio i seguenti documenti: Tre copie cartacee, firmate in originale, del tipo mappale prodotto con Pregeo 9, preferibilmente stampato a colori, completo delle Sezioni “atto di aggiornamento” e “elaborati tecnici” . E’ consentita la stampa in bianco e nero purché le linee siano ripassate a china con inchiostro del colore previsto.
Tre copie dell’estratto di mappa conforme delle particelle trattate che comprenda porzioni di tutte le particelle limitrofe e riportante le nuove particelle e le nuove linee in rosso, sottoscritto in originale dal tecnico, prodotto sul fac-simile del modello proposto dall’Agenzia del Territorio in accordo con l’Ufficio Tavolare. In caso di aggiornamenti su mappe in scala 1:2880 riportare un’ altra figura conforme alla mappa con le sole linee presenti “dopo l’aggiornamento”. Tre copie della figura denominata “figura quotata esplicativa per il tavolare” conforme allo sviluppo del rilievo e rappresentativa di quanto il tecnico ritenga necessario restituire graficamente dello stato in natura, debitamente quotata e contenente le attestazioni richiamate dall’art .74 della Legge Tavolare e dal par. 23 B.L.I. 83 del 23.05.1883 e l’elenco dei G.N. a cui la figura è conforme, sottoscritta in originale dal tecnico, prodotto sul fac-simile del modello proposto dall’Agenzia del Territorio in accordo con l’Ufficio Tavolare. I suddetti elaborati saranno costituiti da una copia su lucido da disegno per il Catasto e due copie cartacee, delle quali una sarà utilizzata per la notifica al tavolare e l’altra verrà restituita assieme all’attestato di approvazione
Ad integrazione di quanto prescritto dalla circ. 2/88 al paragrafo 7 Ad integrazione di quanto prescritto dalla circ. 2/88 al paragrafo 7.g), la relazione tecnica dovrà contenere, obbligatoriamente, la data di esecuzione del rilievo ed i seguenti dati desunti dall’Ufficio Tavolare: Partita e corpo Tavolare; Particella con l’eventuale qualità e classe di coltura e le superficie, ove presenti; Titolari diritti reali.
ATTENZIONE: Si ricorda che, in caso di nuove costruzioni, prima della presentazione del piano occorrerà allineare, mediante apposita istanza, l’intestatario catastale al titolare dei diritti reali, come risultante dalle iscrizioni tavolari.
Presenza di sbilancio di superficie nel modello integrato La presenza di sbilanci di superficie, in tutti gli atti geometrici precedentemente trattati, indifferentemente che la stessa risulti superiore od inferiore al ventesimo della superficie in atti, non consente al programma la validazione dell’atto e pertanto si dovrà procedere all’inserimento nel modello censuario della superficie nominale delle particelle trattate, indicando le relative superfici reali nella relazione tecnica con la seguente modalità:
in presenza di particella in atti con superficie nominale frazionata in due o più particelle integralmente rilevate, il tecnico esegue il modello censuario integrato di frazionamento inserendo le superfici nominali delle particelle derivate in modo tale che siano in bilancio con l’originaria; saranno poi riportate nello schema di frazionamento allegato all’atto geometrico, le superfici rilevate.
L’ufficio dopo l’approvazione dell’atto eseguirà una ulteriore nota per l’aggiornamento delle superfici da sn ad sr di cui verranno rilasciate le visure che costituiranno parte integrante dell’attestato di approvazione. Il foglio di notifica sarà trasmesso con le superfici rilevate.
Attività dell’Ufficio dopo l’approvazione: L’Ufficio procede all’aggiornamento della propria banca dati e rilascia al professionista, debitamente timbrati e vidimati, i seguenti documenti: copia dell’atto di aggiornamento; “l’attestato di approvazione” contenente i dati dell’approvazione e l’importo dei tributi riscossi dall’Ufficio; una copia degli allegati l’eventuale visura catastale contenente l’aggiornamento della superficie della particella da nominale a reale nel solo caso di sbilancio di superficie.
Gli aggiornamenti introdotti saranno trasmessi al Libro Fondiario tramite “Foglio di notifica”, recante lo stesso numero di protocollo del tipo di aggiornamento e contenente l’elaborato prodotto da Pregeo 9 e gli allegati: estratto di mappa conforme, la figura quotata esplicativa per il tavolare e l’eventuale tabella di frazionamento ove necessaria. Sulle particelle interessate sarà apposta la seguente annotazione : “Foglio di notifica prot. n. nnnn/aaaa in attesa di decreto tavolare” Tale annotazione non consentirà la presentazione di altri atti fintanto che non perverrà il decreto di intavolazione. All’atto della ricezione del decreto tavolare l’annotazione sarà sostituita dalla seguente dicitura: “Foglio di notifica prot. n. nnnn/aaaa in atti tavolari sub G.N. nnnn/aaaa”.
Procedure adottate dall’Agenzia del Territorio per le presentazioni di atti non contenenti aggiornamenti catastali : Piani di condominio. Piani di corrispondenza. Piani di servitù.
Piani di condominio I piani di frazionamento condominiale sono presentati successivamente all’eventuale tipo mappale tranne che nel caso di ampliamenti e/o demolizioni su parti comuni o esclusive di immobili divisi in condominio In attesa della trasmissione del foglio di notifica e dell’intavolazione del tipo mappale è consentita la presentazione del piano di condominio purché sia esplicitamente indicato sul frontespizio: “il presente piano segue il piano n. xxxxxx dd. xx/xx/xxxx” Saranno presentati, in duplice originale (una copia su tela ed una cartacea), direttamente allo sportello Docfa assieme alle denuncie di nuova costruzione o variazione delle U.I.U. ad esso relative. L’Ufficio rilascerà il secondo originale in tela con i relativi timbri di autentica dell’estratto di mappa e di concordanza delle U.I.U.
Piani di corrispondenza I piani di corrispondenza sono presentati in deroga alla procedura pregeo 9 secondo le consuete modalità sia che prevedano o meno aggiornamenti di mappa.
Piani di di servitù Le proposte di costituzione di nuove servitù non potranno più essere contenute nei piani redatti con procedura Pregeo 9, pertanto saranno presentate al tavolare successivamente alla notifica dell’atto di aggiornamento.
Trattazione di casi particolari non espressamente contemplati in questa direttiva: Per la trattazione di atti di aggiornamento di particolare complessità, non espressamente contemplati in questa direttiva, potrà essere preventivamente concordata e autorizzata dall’Ufficio una deroga alla presentazione con procedura Pregeo 9.