SINTESI NORMATIVA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI dei Licei del Convitto A.S. 2012/2013 Convitto Nazionale.

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SINTESI NORMATIVA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI dei Licei del Convitto A.S. 2012/2013 Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”- Roma a.s. 2012-2013 Collaboratore del Rettore- Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Sanna

Valutazione degli alunni (nella scuola secondaria di II grado) Riferimento normativo: il D.P.R. n.122 del 22/06/2009 è attualmente il Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1/09/2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/10/2008, n. 169).

Valutazione: finalità e caratteri (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.1) La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal P.O.F. Il Collegio docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. La scuola assicura informazione tempestiva alle famiglie.

Voto di comportamento (D. P. R. n. 122 del 22/06/2009, art. 4, cc Voto di comportamento (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.4, cc.2 e 4; art.7) La valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel Documento di valutazione. Concorre alla valutazione complessiva e alla definizione della media dei voti per il credito scolastico (legge 169/2008, art.2 e nota alla tabella A allegata al D.M. n.99 del 16/12/2009: ). Il voto inferiore a sei decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.

Valutazione in Religione (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.4, c.3) Disciplinata dall’art. 309 del D.l. 297/1994 Non ha voto numerico Concorre all’attribuzione del credito scolastico (MIUR, Ufficio Stampa del 10/05/2010).

Valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline (D. P. R. n Valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.4, c.6 e O.M. 92/2007 art.6) Il Consiglio di classe effettua la valutazione periodica e finale degli apprendimenti. La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi. Per gli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il consiglio di classe sospende lo scrutinio sulla base di criteri preventivamente stabiliti si valuta se in grado di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto entro il termine scolastico mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di corsi di recupero predisposizione eventuali attività di recupero (segue…)

(… continua) Il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. Gli istituti procedono autonomamente a definire le iniziative di recupero a favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso. Si accerta il recupero delle carenze formative entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre l’inizio delle lezioni del successivo. Si procede alla verifica dei risultati e alla formulazione del giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva. A conclusione dello scrutinio l’esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie.  

Recupero debiti Si ricorda che la normativa relativa al recupero dei debiti è invariata rispetto al 2008/9, infatti: Restano fermi i principi generali e le indicazioni normative del D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007 Restano tuttora valide le istruzioni operative e le indicazioni organizzative presenti nell’ O.M. n. 92 del 5 novembre 2007 Vengono superate alcune rigidità procedurali dell’O.M.92 con la Nota del Direttore Generale della Direzione Gen. Ordinamenti prot. 6163 del 4 giugno 2008: (segue…)

- consistenza oraria dei corsi (…continua prot.6163 del 4 giugno 2008) lasciando in definitiva all’autonomia della scuola le scelte organizzative inerenti gli aspetti fondamentali, quali ad esempio: - consistenza oraria dei corsi modalità di utilizzo dei docenti, anche di classi diverse modelli di intervento (corsi di recupero, assistenza allo studio individuale, utilizzo della quota del 20% dell’orario curricolare, ecc.) - tempi di realizzazione degli interventi e delle conseguenti verifiche - possibilità di organizzare interventi di sostegno già nella fase iniziale dell’anno scolastico.

Credito scolastico (D. P. R. n. 122 del 22/06/2009, art. 6) (O. M Credito scolastico (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art. 6) (O.M. 44 del 5/5/2010, art.8) (O.M. n.13 del 24-04-2013, art.8). In sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico. Il credito scolastico arriva fino a un massimo di 25 punti. L’attribuzione di ogni credito scolastico va deliberata, motivata e verbalizzata il voto di condotta fa media con le altre materie All’interno della banda di oscillazione: partecipa all’attribuzione l’insegnamento della religione cattolica (o materia alternativa) attività interne alla scuola, attestate, in vari ambiti dell’ampliamento dell’offerta formativa (sport, musica, teatro, volontariato, gare interne, seminari…) lo studio individuale sostitutivo della religione cattolica (se certificata e valutata secondo indicazioni dell’istituzione scolastica).

Modalità di attribuzione del credito scolastico Per le classi terze: Restano valide le norme relative ai criteri e alle modalità di attribuzione del credito scolastico stabilite dal D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, integrate con i nuovi punteggi di credito stabiliti nella tabella A allegata al D.M. n.99 del 16/12/2009

Modalità di attribuzione del credito scolastico Per le classi quarte: Restano valide le norme relative ai criteri e alle modalità di attribuzione del credito scolastico stabilite dal D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, integrate con i nuovi punteggi di credito stabiliti nella tabella A allegata al D.M. n.99 del 16/12/2009:

Modalità di attribuzione del credito scolastico Per le classi finali: Restano valide le norme relative ai criteri e alle modalità di attribuzione del credito scolastico stabilite dal D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998, integrate con i nuovi punteggi di credito stabiliti nella tabella A allegata al D.M. n.99 del 16/12/2009 NB: per gli alunni che dovessero essere stati bocciati in classe di triennio precedentemente all’a.s. 2009/2010, il credito stabilito con altra tabella deve essere integrato.

Credito formativo Per l’attribuzione del credito formativo valgono le disposizioni del D.M. n.49 del 24/2/2000. Certificazioni utili: (Licei Convitto: delibera del Collegio Docenti in verbale n.6 dell’8/05/2009, rinnovata per l’a.s.2012/2013) certificazioni attestanti le competenze linguistiche (comunitarie e straniere) certificazioni attestanti competenze informatiche (patente informatica ECDL) certificati attestanti la frequenza a scuole di musica (conservatorio) volontariato se svolto presso enti riconosciuti attività sportiva a livello agonistico segue…

Credito formativo …segue La documentazione deve essere fornita entro il 15 maggio. Precisazioni del Collegio Docenti del 17/05/2012, riconfermate per a.s.2012- 3, in merito a: attività agonistiche (iscrizione enti FIN, CONI… con svolgimento gare sul territorio) certificazioni linguistiche riconosciute da Ambasciate mobilità breve con soggiorno estivo precedente ad inizio attività curricolare (purché valutata e documentata). Si ricorda che il credito formativo non può aggiungere punti oltre la fascia di livello del credito scolastico

Pubblicazione valutazioni Classi intermedie: Il punteggio di credito attribuito è pubblicato all'albo dell'Istituto unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica. Classi finali: (cfr. O.M. n.13 del 24-04-2013, art.2, c.6). Giudizio positivo prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso» Giudizio negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Attribuzione lode (Esame di Stato) D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 e O.M. n.42 del 6 maggio 2011, art. 20, c. 5 O.M. n.13 del 24-04-2013, art.21 si attribuisce la lode se:  punteggio massimo di 100 senza integrazioni abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento tutto votato sempre ad unanimità.

Ammissione all’Esame di Stato Dall’a.s. 2009/10, è subordinata al conseguimento del voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio e nel comportamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulla valutazione (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art.6).

Ammissione all’Esame di Stato se positiva: prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, del voto di ciascuna disciplina e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso» se negativa: non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Esame dei candidati in situazione di DSA D. P. R. 22/6/2009, n Esame dei candidati in situazione di DSA D.P.R. 22/6/2009, n.122, art.10 D.M. n.5669 12 luglio 2011 Legge 8 ottobre 2010 n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico O.M. n.13 del 24-04-2013, art.18 Il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. La Commissione d’esame, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Certificazione delle competenze (D.P.R. n.122 del 22/06/2009, art. 8) Certificazione relativa agli Esami di Stato: si veda O.M. 41 del 11/5/2012, art.20 modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione (2° anno biennio) adottato dall’a.s. 2009/2010 obbligatorio dal 2010/2011 Rilasciato a richiesta dell’interessato Rilasciato d’ufficio per diciottenni Si propone di utilizzare informazioni dalle prove INVALSI svolte