I contratti nel settore alimentare Aspetti transnazionali prof. Giuseppe Coscia
Considerazioni introduttive Il problema: un contratto transnazionale si differenzia dai contratti puramente interni? Se sorge vertenza e questa può essere sottoposto alle autorità italiane si deve ritenere che il nostro giudice debba sempre decidere applicando al contratto le nostre disposizioni di diritto materiale La risposta non può che essere negativa. La rilevanza del quadro normativo in cui s’inserisce un contratto. Le necessarie distinzioni delle tipologie contrattuali nella filiera alimentare (rapporti BtoB) e nei rapporti con i consumatori (rapporti BtoC)
Una prima distinzione nell’ambito dei contratti transnazionali Le diverse possibilità di classificazione dei contratti: contratti finalizzati alla produzione, alla circolazione, al trasporto e così via di prodotti alimentari. Esempi. La prima necessaria distinzione dovuta alla presenza di specifiche norme internazionali sulla vendita: convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile alla vendita a carattere internazionale di cose mobili corporali.Testo consultabile al sito: http://www.hcch.net/index_en.php?act=home.spla sh Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 sui contratti di vendita internazionali di merci. Il testo è reperibile al sito: www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_go ods.html
convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 Si tratta di convenzione di diritto internazionale privato che detta norme sulla legge applicabile alle vendite transnazionali di cose mobili corporali. Campo di applicazione: vendita di cose mobili corporali cui sono assimilati i contratti di fornitura di cose mobili corporali da fabbricare o da produrre, qualora la parte che si obbliga a consegnare debba fornire le materie prime necessarie alla fabbricazione o alla produzione. Non si applica alle vendite di titoli, navi, imbarcazioni o aeromobili registrati e alle vendite forzate: Si applica alla vendita su documenti. La convenzione tace sulla vendita ai consumatori, ma è intervenuta successivamente dichiarazione che è diretta ad escluderli. Non si applica: alla capacità dei contraenti; alla forma del contratto; al trasferimento della proprietà (le diverse obbligazioni delle parti, in particolare quelle relative ai rischi, vi restano soggette); agli effetti della vendita nei confronti dei terzi
Segue: convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 La legge applicabile è, in primo luogo, quella interna del paese designato dai contraenti; la designazione deve essere oggetto di una clausola espressa o risultare in modo indubbio dalle disposizioni del contratto. In difetto è disciplinata dalla legge interna del paese in cui il venditore ha la sua residenza abituale al momento in cui riceve l’ordine. Se l’ordine è ricevuto presso uno stabilimento del venditore, la vendita è regolata dalla legge interna del paese dove si trova lo stabilimento. Tuttavia è regolata dalla legge interna del paese in cui il compratore ha la sua residenza abituale o dove possiede lo stabilimento che ha trasmesso l’ordine, se l’ordine è stato ricevuto in tale paese dal venditore o da un suo rappresentante, agente o commesso viaggiatore. Si applica la legge del paese dove deve aver luogo l’esame delle merci consegnate per quanto attiene alla forma e ai termini dell’esame(difformità vizi palesi), delle notificazioni e delle misure conseguenti al rifiuto di ricevere le cose.
Segue: convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 Le conseguenze applicative: la sottoposizione in toto del contratto alla sua legge regolatrice, che, salve le indicate eccezioni, determina l’eventuale invalidità di clausole contrattuali o dell’intero contratto, fissa le modalità d’adempimento non previste dalle parti e la loro conformità, stabilisce la disciplina dei vizi compresi quelli occulti, quando l’inadempimento è rilevante, come farlo valere, quando si ha diritto ai danni e come determinarli ecc. Il limite dell’ordine pubblico. Tace sulle norme d’applicazione necessaria. Discipline comunitarie.
Segue: convenzione dell’Aja del 15 giugno 1955 Difficoltà nel determinare i contratti di vendita coperti dalla convenzione. La disciplina contempla singoli contratti di vendita, ma potrebbe valere anche per contratti destinati a produrre analoga conseguenza come i contratti preliminari, i contratti quadro, l’acquisto del raccolto alla maturazione eventualmente con la fornitura da parte dell’acquirente delle sementi e delle indicazioni da seguire nella coltivazione, gli accordi di riacquisto o le promesse d’acquisto. Anche contratti di durata comportanti la vendita di beni, come il contratto di somministrazione. Che dire poi del contratto estimatorio. Il ricorso ad una centrale acquisti ha riflessi sulla legge applicabile? La subfornitura: la nostra disciplina si applica se il contratto è soggetto alla legge italiana. L’abuso di dipendenza economica nei contratti internazionali?
Conv. di Vienna 11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di merci Si tratta di convenzione di diritto materiale uniforme che disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita e i diritti e gli obblighi che tale contratto fa nascere fra il compratore e il venditore. In particolare, salvo contraria disposizione, non riguarda: a) la validità del contratto, delle sue clausole o degli usi; b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci venute. Si applica ai contratti di vendita di merci fra parti aventi la loro sede d’affari in Stati diversi: a) quando questi Stati sono Stati contraenti; b) quando le norme di diritto internazionale privato conducano all’applicazione della legge di uno Stato contraente. Più sedi o mancanza di, v. art.10 Le parti possono escluderne l’applicazione.
Convenzione di Vienna 11 aprile 1980: segue Non disciplina (art. 2) le vendite: a) di meri acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento prima della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che le merci erano comprate per tale uso; b) all’asta; c) su pignoramento o comunque per provvedimento giudiziario; )di valori mobiliari, effetti commerciali e valute; e) di navi, imbarcazioni, aliscafi oaeronavi; f) di elettricità . Art. 3.1 Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che le ordina non debba fornire una parte essenziale dei materiali necessari a tale fabbricazione o produzione. Corte d’appello di Chambéry 25 maggio 1993 Art 3.2 La presente convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell’obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d’opera o di servizi.
Convenzione di Vienna 11 aprile 1980: segue Forma del contratto: art. 11. Il contratto di vendita non deve essere concluso né provato per iscritto né sottoposto ad alcuna altra condizione di forma. Può essere provato con qualsiasi mezzo, anche per testimoni. Gli Stati contraenti possono derogare all’art. 11 con l’apposizione di riserva. L’Italia non ha provveduto in tal senso. Le parti naturalmente possono prevedere che la stipula, la modifica del contratto e ogni altra comunicazione rilevante debba intervenire per iscritto
Convenzione di Vienna 11 aprile 1980: segue Alcuni esempi applicativi: Conformità delle merci e diritti o pretese di terzi 35. 1. Il venditore deve consegnare merci la cui quantità, qualità e genere corrispondono a quelli previsti dal contratto, e il cui imballaggio e confezione corrispondono a quelli previsti dal contratto. 2. A meno che le parti non convengano altrimenti, le merci sono conformi al contratto solo se: a) sono atte agli usi ai quali servirebbero abitualmente merci dello stesso genere; b) sono atte ad ogni uso speciale, espressamente o tacitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, a meno che risulti dalle circostanze che l'acquirente non si è affidato alla competenza o alla valutazione del venditore o che non era ragionevole da parte sua farlo; c) possiedono le qualità di una merce che il venditore ha presentato all'acquirente come campione o modello; d) sono imballate o confezionate secondo i criteri usuali per le merci dello stesso tipo, oppure, in difetto di un criterio usuale, in maniera adatta a conservarle e proteggerle. 3. Il venditore non è responsabile, per quanto concerne i sottoparagrafi da a) a d) del paragrafo precedente, di un difetto di conformità che il compratore conosceva o non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto.
Convenzione di Vienna 11 aprile 1980: segue Disposizioni generali 25. Una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte in difetto non abbia previsto un tale risultato e che una persona ragionevole, di medesima qualità, posta nella medesima situazione, non avrebbe anche essa potuto prevederlo.
Il regolamento pone la disciplina di conflitto generale. Il regolamento 593/08 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Il regolamento pone la disciplina di conflitto generale. Cede rispetto alle convenzioni multilaterali se in vigore anche con Stati terzi, ma copre le situazioni da queste non contemplate Prevede l’inapplicabilità delle norme richiamate contrarie all’ordine pubblico e la diretta applicabilità delle norme d’applicazione necessaria. Consente alle parti di determinare la legge applicabile al contratto e, in difetto, pone le regole per individuarla considerando analiticamente una serie di contratti e ponendo norma di chiusura. La sua rilevanza con riferimento ai diversi contratti conclusi dalle aziende alimentari, in particolare nell’esternalizzazione delle produzioni alimentari
Il regolamento 593/08 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Disciplina i contratti conclusi con i consumatori nel concorso di specifiche circostanze