1 Facoltà di Sociologia Corso di scienze dellorganizzazione Goi Clara Pizzoli Veronica
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art.1470) 2
Consensuale: per il perfezionamento del contratto è sufficiente il consenso delle parti Oneroso: in quanto la sua funzione è quella di scambiare un bene per un certo prezzo. Lesistenza del prezzo distingue la vendita dalla permuta, che è, invece un contratto che realizza lo scambio di cosa per cosa (baratto) A prestazioni corrispettive: alla prestazione dovuta da una parte (trasferimento del diritto) corrisponde una prestazione dallaltra (pagamento del prezzo) 3
Ad effetti reali: poiché produce immediatamente il trasferimento della proprietà o di un altro diritto e non lobbligo a trasferire. Eccezionalmente vi sono delle ipotesi in cui la compravendita ha efficacia meramente obbligatoria A forma libera: le parti possono esprimere il consenso in qualsiasi forma, salvo che nei casi previsti dalla legge nei quali è necessario il rispetto di una determinata forma 4
La causa del contratto di compravendita, coincide con il trasferimento della proprietà o altro diritto verso un prezzo Loggetto di questo contratto, coincide con la cosa o il diritto compravenduto verso il prezzo 5
Non possono essere compratori nemmeno allasta pubblica, né direttamente né per interposta persona: Gli amministratori Gli ufficiali pubblici Amministratori di beni altrui I mandatari Nei primi due casi lacquisto è nullo; negli altri è annullabile. 6
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura lacquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza 7
Se le parti non si accordano sul prezzo del bene si presume che abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui avviene la consegna Se le parti si accordano sul prezzo, si applicano le comuni disposizioni; in mancanza di un accordo, si ricorre a terzi 8
Il prezzo è essenziale nella compravendita (se non vè prezzo non vè vendita). Solo lomessa indicazione del prezzo o la sua indeterminabilità comportano la nullità del contratto, mentre lomesso pagamento del prezzo da luogo alla risoluzione. La determinazione del prezzo può essere affidata ad un terzo. 9
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente 10
11
Consegnare la cosa al compratore (art.1477) Far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, se lacquisto non è effetto immediato del contratto Garantire il compratore dellevizione della cosa (art.1483) Garantire il compratore dei vizi della cosa (art.1490 ) 12
13
14
Evizione parzialeEvizione totale 15
16
Patto di esclusione della garanzia (art.1490, 2°comma) Conoscenza, da parte del compratore dei vizi della cosa (art.1491) Vizi facilmente riconoscibili 17
Azione redibitoria Azione estimatoria 18
Mira alla risoluzione del contratto, con conseguente restituzione della cosa al venditore e rimborso del prezzo pagato e delle spese sostenute 19
Mira a conservare il contratto, attraverso una riduzione del prezzo Attraverso questa azione il compratore può chiedere la riduzione del prezzo Lo scopo : Risarcire al compratore linteresse negativo costituito dalla differenza di valore determinata dal vizio della cosa La finalità: Mantenere inalterato lequilibrio economico tra cosa e prezzo contrattuale 20
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa 21
Una volta scoperto il vizio il compratore deve denunciarlo immediatamente Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. Salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge 22
Modalità: Scopo: La denuncia può essere presentata in modo analitico e specifico, ma può limitarsi anche ad una comunicazione generica che valga a mettere sullavviso il venditore, precisando in un secondo momento lentità e la natura dei vizi riscontrati. Far conoscere al venditore, i vizi della cosa venduta Evitare il prolungarsi dellincertezza sulla sorte del contratto Fare in modo che laccertamento dellentità e della causa dei vizi possa compiersi sollecitamente 23
Riconoscimento dei vizi da parte del venditore: qualora il venditore ha riconosciuto lesistenza del vizio o lo ha occultato la denuncia non è necessaria Prescrizione: lazione in garanzia per i vizi della cosa venduta si prescrive in un anno dalla consegna 24
Mancnza di qualità promesse (art.1497) -Il compratore ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi -Il diritto di ottenere la risoluzione è comunque soggetto agli stessi termini di decadenza e prescrizione dellart
Azione aliud pro alio -Lipotesi di consegna aliud pro alio si verifica quando si assume che la res tradita sia completamente diversa da quella pattuita -A fronte di ciò si può attivare lordinaria azione contrattuale di risoluzione e di adempimento -Questa azione è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione ai quali sono soggette le azioni 26
Pagamento del prezzo: il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo stabilito dal contratto (art.1498) Spese di vendita: salvo patto diverso sono a carico del compratore le spese di vendita e le altre accessorie 27
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi 28