LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO PERCORSO FORMATIVO AI SENSI DEL D. L. vo 81/2008 E ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO Modulo “A” - Ore: 4 Presentazione del corso La normativa vigente I “concetti” della Valutazione dei Rischi Infortuni, Incidenti ed infortuni mancati Le figure della sicurezza
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO Modulo “B” - Ore: 4 Rischio Elettrico Rischio Rumore Rischio Microclima Videoterminali Stress Lavoro - Correlato Movimentazione Manuale dei carichi
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO Modulo “B” - Ore: 4 Ambienti di Lavoro Rischio Chimico Rischio Incendio Segnaletica Procedure di Esodo Procedure organizzative per il Primo Soccorso; Verifica Finale dell’apprendimento
SULLA SALUTE E SICUREZZA LA NORMATIVA VIGENTE TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D. L. vo 9 Aprile 2008, n°81
LA NORMATIVA VIGENTE
RIFERIMENTI NORMATIVI La Legislazione precedente al T.U. Costituzione (art. 32) D.P.R. 547 (prevenzione infortuni) D.P.R. 303 (igiene del lavoro) L. 300 (statuto dei lavoratori) D.Lgs. 277 (esposizione a piombo, amianto, rumore) D.Lgs. 626 D.P.R. 459 (sicurezza delle macchine) D.Lgs. 494 - 528 (sicurezza nei cantieri) D.Lgs. 645 (lavoratrici gestanti) D.P.R. 689 (prevenzione incendi)
PREMESSA
Ogni 15.000 errori si verificano: 3.000 incidenti 29 infortuni UN PO’ DI STATISTICHE… Ogni 15.000 errori si verificano: 3.000 incidenti 29 infortuni 1 infortunio grave ( morte o grave invalidità ) fonte: banca dati INAIL
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore in grado di causare danni alle persone o all’ambiente RISCHIO: concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno e le dimensioni possibili del danno eventuale In sintesi: il pericolo e’ potenziale, il rischio e’ concreto
VALUTAZIONE DEL RISCHIO Insieme delle azioni che il datore di lavoro mette in atto per conoscere quali rischi sono presenti nell’ambiente di lavoro e per fare una stima di quanto possano essere di danno ai lavoratori.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Tutte le misure atte a prevenire un infortunio o a proteggere un lavoratore da un rischio di infortunio.
LE FIGURE DELLA SICUREZZA Datore di lavoro Dirigenti Preposti Lavoratori Medico Competente SPP (- RSPP) (- ASPP) Addetti all’emergenza Addetti al primo soccorso RLS
IL DATORE DI LAVORO (DL) È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi del T.U., in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
OBBLIGHI PRINCIPALI DEL DATORE DI LAVORO redazione del Documento Valutazione Rischi riduzione dei rischi in azienda istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nomina del medico competente designazione degli addetti all’emergenza formazione e informazione dei dipendenti
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO (ART. 55 T.U.) In caso di violazione delle norme di sicurezza, il nuovo T.U. prevede per il datore di lavoro: ammenda da 5.000 a 15.000 € arresto fino a 18 mesi
I DIRIGENTI persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
IL PREPOSTO persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
IL LAVORATORE è la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato, anche speciale è assimilato al lavoratore l’allievo degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE osservare le disposizioni aziendali utilizzare correttamente le macchine segnalare i difetti di funzionamento usare correttamente i DPI. ridurre i rischi, nei limiti delle proprie possibilità e competenze Sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria (Art. 20 comma 2 lett. i) del T.U.)
DIRITTI-DOVERI DEL LAVORATORE Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro - su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni - conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (Art. 20 comma 1 T.U.) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza (art. 44 comma 2 T.U.)
IL MEDICO COMPETENTE (MC) medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA è obbligatoria in presenza di : lavorazioni particolari di cui alla Tabella Malattie professionali INAIL (D.M. 14 gennaio 2008), come ad esempio: fibre, polveri, fumi, gas nocivi,vapori di metalli, ecc. videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro settimanali) esposizione ad agenti chimici e/o biologici serve a tutelare il lavoratore, non a controllarlo! ha come obiettivi: assicurare l’idoneità alla mansione (visita preventiva) ridurre o eliminare i fattori di rischio monitorare la salute del lavoratore
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – (SPP) 1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
(RSPP) Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI Addetto alla prevenzione incendi: persona incaricata dal Datore di lavoro dello svolgimento dei compiti di prevenzione incendi evacuazione e gestione dell’emergenza.
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO Addetto al Primo Soccorso: persona incaricata dal Datore di lavoro dello svolgimento dei compiti di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – (RLS) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – (RLS) e’ designato dalla RSU, se esiste partecipa alle riunioni periodiche di sicurezza e’ un tramite tra i colleghi ed il servizio di prevenzione e’ un utile collaboratore del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza di tutti può accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione all’azienda può esaminare la documentazione aziendale di sicurezza (DVR, DUVRI e Registro Infortuni) ed estrarne una copia per rendersi conto del contenuto e dei programmi di intervento necessari Il RLS viene normalmente consultato: sulla designazione degli addetti al SPP e all’emergenza sulla valutazione dei rischi sulle necessita’ di formazione sulle nuove tecnologie da introdurre il RLS non ha alcuna specifica responsabilità : 35
GLI ORGANI DI VIGILANZA La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dai seguenti organi, ognuno con proprie specifiche competenze: ASL : tratta la generalità degli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro Direzione Provinciale del Lavoro: si occupa delle aziende soggette ai grandi rischi (ad esempio le Centrali termoelettriche) e dell’edilizia Comune: per il regolamento di igiene pubblica VVF: si occupa della prevenzione incendi
RISCHIO ELETTRICO Effetti sull’uomo Concetti da conoscere
RISCHIO RUMORE
MICROCLIMA
VIDEOTERMINALI
STRESS LAVORO-CORRELATO Cosa è, chi colpisce, come si valuta, come si riduce Scuola Rischi Psicosociali emergenti
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
RISCHIO CHIMICO Vediamo come comportarsi nei confronti delle sostanze o preparati pericolosi: Prima di tutto conosciamole: Simboli di rischio; Frasi di rischio; Frasi di sicurezza;
GESTIONE DELLE EMERGENZE
IL PIANO DI EVACUAZIONE EVENTI: INCENDIO TERREMOTO ALLUVIONE INQUINAMENTO
IL PIANO DI EVACUAZIONE EMANAZIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE: Viene dato dal dirigente scolastico o da un suo incaricato
IL PIANO DI EVACUAZIONE DIFFUSIONE DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE: VIENE DIFFUSO UN SEGNALE ACUSTICO CHE DA IL VIA ALLA PROCEDURA DI EVACUAZIONE
IL PIANO DI EVACUAZIONE COMPORTAMENTI IDONEI DEL PERSONALE ATA
IL PIANO DI EVACUAZIONE COMPORTAMENTI IDONEI DEL PERSONALE DOCENTE
IL PIANO DI EVACUAZIONE COMPORTAMENTI IDONEI ALUNNI
IL PIANO DI EVACUAZIONE L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
IL PIANO DI EVACUAZIONE LA CHIAMATA DI SOCCORSO
LA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI: NORME DI COMPORTAMENTO INDIVIDUAZIONE APRI-FILA E CHIUDI-FILA COMPITI DELL’APRI-FILA E DEL CHIUDI-FILA ILLUSTRAZIONE DELLA PLANIMETRIA DELL’ESODO
IL PIANO DI EVACUAZIONE LA “DOTAZIONE” DI CLASSE: PLANIMETRIA DELLE VIE DI FUGA ASSEGNAZIONE INCARICHI ALUNNI MODULO DI EVACUZIONE
SEGNALETICA DI SICUREZZA