“Se io fossi il Sindaco” Con questo breve percorso ti vogliamo dare gli strumenti per capire meglio quali sono le basi “giuridiche”, cioè previste dalla legge, su cui poi, assieme ai tuoi compagni di classe e ai tuoi insegnanti, costruirai il percorso che porterà a presentare al Sindaco di Trieste le vostre proposte per il bene della città.
Anzitutto la “Convenzione sui diritti dell'Infanzia” É un importante documento, elaborato dalle Nazioni Unite nel 1989 e approvato da quasi tutti i paesi del mondo, tra cui l'Italia In questo documento ci sono le basi giuridiche che tutti gli stati devono rispettare quando si ha a che fare con bambini e ragazzi (fino ai 18 anni per l'Italia)
In questo documento il bambino e il ragazzo viene visto come un cittadino con pieni diritti nella società, certo bisognoso di cure e di attenzioni particolari perché bambino/a, ma anche in grado di dare il suo contributo attivo per tutte le questioni che lo riguardano direttamente (scelte di vita) e per tutto ciò che può essere l'impegno sociale.
Alcuni articoli della Convenzione: Articolo 3: 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorita' amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Articolo 8: 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identita, ivi compresa la sua nazionalita', il suo nome e le sue relazioni famigliari, cosi' come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. Articolo 12: 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua eta e del suo grado di maturita. 2. A tal fine, si dara' in particolare al fanciullo la possibilita' di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale;
Articolo 13 1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. Articolo 15 1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla liberta' di associazione ed alla liberta' di riunirsi pacificamente. Articolo 16 1. Nessun fanciullo sara' oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione.
Articolo 23 1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignita' favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunita' Articolo 24 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.
Articolo 29 1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalita': a) di favorire lo sviluppo della personalita' del fanciullo nonche' lo sviluppo delle sue facolta' e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialita'; b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identita', della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonche' il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui puo' essere originario e delle civilta' diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilita' della vita in una societa' libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoc tona; e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
Articolo 31 1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attivita' ricreative proprie della sua eta' e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attivita' ricreative, artistiche e culturali.
Un'altra fonte giuridica: la Costituzione della Repubblica Se la Convenzione è un importante documento internazionale, la fonte più importante di diritto nel nostro Stato è la nostra Costituzione. La Costituzione è un documento che vincola il legislatore nel fare le leggi e deve essere rispettata come legge suprema proprio da tutti i cittadini e tutte le Istituzioni. Nella Costituzione (approvata nel 1948, poi modificata in alcune parti soprattutto nel 2001) sono espressi i principi fondamentali della nostra identità come italiani e cittadini.
Alcuni articoli fondamentali sulla rappresentanza e la libertà di pensiero La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Art. 18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Art. 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Art. 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Art. 34 La scuola è aperta a tutti. Art. 48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Art. 49 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Art. 54 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
Art. 67 Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Comuni,provincie, regioni e Stato Ma allora se le Repubblica è composta da Comuni, provincie, regioni e Stato, noi che parteciperemo al Consiglio Comunale dei Ragazzi, cosa potremo fare e cosa non potremo fare? Quali sono i vincoli normativi che dobbiamo rispettare? É chiaro che il Consiglio dei ragazzi ha solo un ruolo consultivo,cioè di proposta al comune, vediamo però insieme brevemente quali sono i compiti del Comune e quindi su cosa possiamo influire
Il D.lgs 267 del 2000, il testo di legge che parla dei Comuni Articolo 3 Autonomia dei comuni e delle province 1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Articolo 6 Statuti comunali e provinciali 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. .3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna Articolo 13 Funzioni 1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Articolo 36 Organi di governo 1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco. Articolo 42 Attribuzioni dei consigli 1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Articolo 149 Principi generali in materia di finanza propria e derivata 1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale. 2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Grazie per l'attenzione!! Per il Comitato UNICEF di Trieste, Roberto Benes