Operatori intracomunitari nuovi obblighi 2011 dott. Roberto Castegnaro.

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LE PRINCIPALI NOVITA’ DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA IVA RIGUARDANTI I SERVIZI DELL’AGENZIA DELLE.
Transcript della presentazione:

Operatori intracomunitari nuovi obblighi 2011 dott. Roberto Castegnaro

Autorizzazione Operazioni Intra - Premessa Roberto Castegnaro Per contrastare levasione fiscale, lart 27 del DL. 78/2010, modificando il DPR. 633/72, ha introdotto le seguenti novità in tema di operazioni intracomunitarie: 1.nella comunicazione di inizio attività, si deve indicare la volontà di effettuare operazioni IVA intracomunitarie (lett. e-bis) c. 2 art. 35). 2.lufficio, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, può emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare dette operazioni (c. 7-bis art. 35). Il DL. 78 ha inoltre previsto lemanazione di due appositi provvedimenti con i quali il direttore dellagenzia delle entrate, stabilirà: 1.le modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione a effettuare le operazioni Intra; 2.i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA, nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n (VIES)

Operazioni Intra - Premessa Roberto Castegnaro I provvedimenti citati, sono stati emessi in data 29 dicembre 2010, sono: il nr che regola le modalità di autorizzazione; il nr che regola le modalità di valutazione. Ai provvedimenti purtroppo non è seguita una circolare esplicativa. Dal punto di vista soggettivo le novità interessano: 1.sia chi inizia lattività; 2.sia gli operativi già titolari di partita IVA. Mentre dal punto di vista oggettivo, le novità riguardano: 1.le cessioni e gli acquisti di beni; 2.non interessano le prestazioni di servizi. I servizi non dovrebbero essere quindi soggetti ad alcuna autorizzazione. ???

Operazioni Intra - Premessa Roberto Castegnaro LAgenzia si è comunque espressa per lobbligo di autorizzazione anche sui servizi. Opinione non condivisibile Articolo 35 - Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività. e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni; dal i servizi intra non sono più compresi nel DL. 331/93; sono inseriti negli artt. 7-ter e ss. del DPR. 633/72.

Operazioni Intra - Obblighi Roberto Castegnaro Trascorsi i 30 giorni senza che sia pervenuto provvedimento di diniego, il soggetto si considera automaticamente inserito nellarchivio informatico dei soggetti autorizzati, potendo così effettuare le operazioni intracomunitarie. Le nuove imprese devono comunicare con lapposita comunicazione di inizio attività (modd. AA7 o AA9) lintenzione di voler effettuare operazioni Intra. Nei 30 giorni successivi, il fisco, valuterà se negare tale possibilità, nel frattempo il soggetto interessato potrà effettuare solo operazioni interne o operazioni con paesi extra UE. Entro 6 mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà il fisco effettua controlli più approfonditi, con la possibilità di successivo diniego a operare. Il provvedimento di diniego e revoca è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.

Operazioni Intra – adempimenti preliminari Roberto Castegnaro I soggetti che hanno già iniziato lattività, si presumono già inseriti nellarchivio unico che consente di effettuare le operazioni intra, liscrizione è mantenuta fino al 28 febbraio 2011 Per confermare tale iscrizione anche oltre il 28 febbraio, alcuni dei soggetti già esistenti sono chiamati a manifestare questa volontà, con una comunicazione La comunicazione in argomento, va fatta entro il 29 gennaio 2011 per far maturare il silenzio assenso entro il 28 febbraio (30 giorni successivi). Il provvedimento distingue i soggetti che: 1.hanno iniziato lattività dal 31 maggio 2010 al 28 febbraio hanno iniziato lattività prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del DL. 78);

Operazioni Intra – adempimenti preliminari Roberto Castegnaro Situazioni che impongono linvio della comunicazione per poter effettuare operazioni intracomunitarie nel Data di inizio attivitàSituazione soggettiva Obblighi per non essere esclusi dallautorizzazione Entro il 30 maggio 2010 Nel 2009 e 2010 non hanno presentato elenchi Intrastat relativi a acquisti o cessioni o a prestazioni di servizi prestate o ricevute. Oppure pur avendo presentato gli elenchi Intra non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2009 Si deve chiedere linclusione nellarchivio (Vies) dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni Intra. In caso contrario dal non potranno effettuare dette operazioni Dal 31 maggio 2010 al Non hanno manifestato lintenzione di effettuare operazioni Intra e non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie presentando regolarmente gli elenchi Intrastat

Operazioni Intra – adempimenti preliminari Roberto Castegnaro Comunicato stampa del I contribuenti con risultato positivo non devo inviare la comunicazione di voler effettuare le operazioni UE. Chi ha già inviato la comunicazione potrà consultare il servizio solo a fine febbraio per verificare il suo inserimento nell'elenco.

Operazioni Intra – Listanza Roberto Castegnaro Listanza per mantenere lautorizzazione alle operazioni Intra, è redatta in carta libera e va presentata a un qualsiasi ufficio dellAgenzia delle Entrate anche con raccomandata allegando un doc. didentità. Spett.le Agenzia delle Entrate di ______________ Oggetto: Comunicazione della volontà di voler effettuare operazioni intracomunitarie lart 27 del DL. 78/2010. Il sottoscritto ______________________ nato a ___________, il __/__/____, residente a ___________ (__), in via ___________ n. ___ con C.F.: ___________, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dellimpresa individuale/società ___________ con sede in ___________ (__) via ___________ nr. ____, iscritta al Registro Imprese di ___, con P. IVA: ___________ e con C.F. ______________. in base agli obblighi previsti dal provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate Prot. n del 29 dicembre DICHIARA di voler porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, per i seguenti presunti importi annui: ___________ (cessione di beni) ___________ (acquisto di beni) A tal fine si segnala che con riferimento alla data del 31 maggio 2010, linizio attività è avvenuto in data: anteriore; uguale o posteriore. Data: _________ (Firma)

Comunicazione delle operazioni IVA – Adempimenti 2010 – Roberto Castegnaro Ultima precisazione Il contribuente può comunicare anche la sua intenzione di non voler effettuare operazioni Intra e quindi essere escluso dallarchivio Vies. La comunicazione andrà inviata allufficio che ha ricevuto la precedente comunicazione di voler effettuare operazioni intra

ALTRE NOVITA Roberto Castegnaro Tasso legale Il tasso (art cc.) sale dal 1 all1,5%, lo prevede il Decreto del Ministero dellEconomia del pubblicato sulla G.U. n. 292 del TASSO LEGALEDALAL 5% % % ,5% ,5% % ,5% % % ,5% La nuova misura del tasso legale dinteresse si rende applicabile tra laltro alla remunerazione dei depositi cauzionali, al pagamento degli interessi con ravvedimento operoso nei ritardati pagamenti delle imposte.

ALTRE NOVITA FISCALI Roberto Castegnaro Territorialità IVA nei servizi culturali scientifici fiere ecc. Fondamentale la distinzione fra questi due grandi tipi di operazioni commerciali Il nuovo principio della territorialità prevede (regola generale) che dal 2010: per le operazioni B2B si deve verificare il luogo di residenza del committente, se il committente (cliente) = non residente = operazione Fuori campo IVA prestatore (fornitore) = non residente nei confronti di un residente, = operazione sogg. a IVA = autofattura o meccanismo del reverse charge art. 21 c. 5 DPR per le operazioni B2C si deve verificare il luogo di residenza del prestatore, sarà infatti il prestatore (fornitore) ad assoggettare loperazione a IVA. Dal 2010 le regole IVA sulla territorialità dei servizi hanno subito delle profonde modifiche. Riepliogo delle novità introdotte lo scorso anno, DescrizioneSiglaTipo transazione Business to BusinessB2Bfra operatori soggetti IVA (detti anche soggetti passivi) Business to ConsumerB2Cda un soggetto IVA verso un privato consumatore

ALTRE NOVITA FISCALI Roberto Castegnaro Territorialità IVA nei servizi culturali scientifici fiere ecc. Art. 7–quinquies del testo IVA, vale a dire: Ai servizi relativi ad attività artistiche, culturali, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili comprese fiere ed esposizioni. Per questi servizi per il 2010 rilevava il luogo di effettuazione della prestazione e quindi se svolte in Italia erano soggette a IVA altrimenti erano da considerare fuori campo IVA. Dal 2011 per questi servizi cambiano le regole. Come previsto dallart. 3 del D.Lgs. n. 18 del 11 febbraio 2010, provvedimento col quale sono state dettate le novità 2010 in tema di servizi. Leccezione

ALTRE NOVITA FISCALI Roberto Castegnaro Territorialità IVA nei servizi culturali scientifici fiere ecc. Regole 2011 DescrizioneTipo Criterio – Operazione rilevante in ITALIA Note Servizi relativi ad attività artistiche, culturali, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili comprese fiere ed esposizioni le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti B2C Se svolte nel territorio dello stato Art. 7 quinquies c. 1 lett. a) Servizi relativi ad attività artistiche, culturali, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili comprese fiere ed esposizioni B2B Se il committente è residente in Italia (regola generale) Art. 7-ter Servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso B2B (e B2C) Se svolte nel territorio dello stato Art. 7 quinquies, c. 1 lett. b) La modifica è rilevante perchè fino al 2010 per allestire uno stand fieristico in francia il prestatore IT avrebbe dovuto aprire la P. IVA in FR

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO Roberto Castegnaro In presenza quindi di una iscrizione a ruolo definitiva, di importo superiore ai euro, è opinione prevalente che leventuale credito fiscale possa essere compensato solo per la parte che eccede limporto iscritto a ruolo. Esempio: Credito IVA = Iscrizione a ruolo scaduta e definitiva = Importo compensabile = (5.000 – 2.000) Se liscrizione a ruolo fosse di euro, tutto il credito IVA dellesempio sarebbe compensabile. Art. 31 del DL. 78/2010, dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/97 (compensazione col mod. F24), relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO Roberto Castegnaro lamministrazione finanziaria condivide linterpretazione di cui allesempio ma solo fino a quando sarà emanato il decreto che regola le modalità di pagamento, tramite compensazione, dei debiti iscritti a ruolo. Lemanazione del decreto prevista entro fine novembre 2010 nel momento in cui scriviamo, non è ancora avvenuta Secondo lamministrazione finanziaria - comunicato stampa del precisa che: non è consentito effettuare alcuna compensazione se non si assolve, preventivamente, lintero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento. fino allemanazione del decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze che disciplina le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo, nessuna sanzione sarà applicata in caso di compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a euro purché lutilizzo dei crediti in compensazione non intacchi i crediti necessari al pagamento dei ruoli scaduti.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI ISCRIZIONI A RUOLO Roberto Castegnaro Esempio: Importo iscritto a ruolo e scaduto euro Utilizzo integralmente un credito fiscale di euro Sanzioni Ricordiamo che in caso di inosservanza del divieto di compensazione si applica la sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento ed entro il limite dellimporto indebitamente compensato. Sanzione = 50% di = euro Altre novità flash

PROMEMORIA ALTRE NOVITA Roberto Castegnaro Circolare 1/2011 OK alla dichiarazione iva SINGOLA ANCHE SE A DEBITO Circolare 2/2011 Chiarimenti comunicazione Black list Rimborso IVA – il modello VR di richiesta e ricompreso nella dichiarazione IVA Questa presentazione è disponibile sul sito Area: Servizi Gratuiti / Articoli interessanti link diretto:

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