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VIDEOCORSO SULLA S I C U R E Z Z A Pianificazione Plan Miglioramento continuo Operazione Act Realizzazione Do Check VIDEOCORSO SULLA S I C U R E Z Z A Monitoraggio - controllo Realizzato da: Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta

SICUREZZA: una cultura da trasmettere Un modo per fare PREVENZIONE guida data 22.05.2006 Acqua Docce Lavabi Le nuove figure Segnaletica Prevenzione C.P.T. Locali di lavoro Docce Gabinetti e lavabi Informazione Formazione Elettricità Spogliatoi e armadi per il vestiario Rumore Illuminazione Microclima Videoterminali Ponteggi Refettorio Conservazione vivande Scavi Demolizioni Lavorare in sicurezza Cassetta Pronto Soccorso Medicazioni Gru a torre Attrezzature macchinari da lavoro D.P.I. Marchi Contrassegni Statistiche infortuni SICUREZZA: una cultura da trasmettere <<<

Art. 36 - Acqua Art. 37 (1) - Docce e lavabi << Igiene – acqua/lavabi D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro". Art. 36 - Acqua Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie. Art. 37 (1) - Docce e lavabi 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. 2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. 5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di decenza. (1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. <<

Igiene – docce/gabinetti e lavabi D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro". Art. 38 - Docce Nelle aziende industriali occupanti più di 20 operai, quando questi siano esposti a materie particolarmente insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi, o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelli dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od infettanti, qualunque sia il numero degli operai, l'Ispettorato del lavoro può prescrivere che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno appena terminato l'orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali devono rispondere i locali da bagno, tenuto conto dell'importanza e della natura dell'azienda.Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda in quantità sufficiente ed essere provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi. Le docce devono essere individuali ed in locali distinti per i due sessi. I locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione fredda. L'Ispettorato del lavoro può prescrivere determinati requisiti costruttivi e modalità di uso dei bagni, tenuto conto dell'importanza della azienda e della natura dei rischi igienici presenti.I lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la tutela della loro salute in relazione ai rischi cui sono esposti. Art. 39 (1) - Gabinetti e lavabi 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati. (1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. <<

Igiene-spogliatoi e armadi per il vestiario D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro". Art. 40 (1) Spogliatoi e armadi per il vestiario 1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. 3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. 6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti. (1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. <<

Igiene-refettorio/conservazione vivande D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro". Art. 41 - Refettorio Salvo quanto è disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, e quelle che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate. L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando riconosce che non sia necessario. Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 e nei casi in cui l'Ispettorato ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione. Art. 42 - Conservazione vivande e somministrazione bevande Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda. È tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti. <<

Igiene-cassetta di pronto soccorso DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del 3-2-2004 D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 Art. 28 - Pacchetto di medicazione Art. 29- Cassetta di pronto soccorso Art. 2. Organizzazione di pronto soccorso 1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del S.S.N.; 3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica. <<

Altezza, cubatura e superficie Ambiente di lavoro D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro". Art. 6 Altezza, cubatura e superficie I limiti minimi per l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell'art. 33, devono essere i seguenti: a) altezza netta non inferiore a m. 3; b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore; c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2 (1). I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi. L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano, l'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. (1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. <<< >>

Ambiente di lavoro - umidità D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro". Art. 13 Umidità Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche. Art. 15 Pulizia dei locali Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori. Art. 21 Difesa contro le polveri Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. …… <<< << >>

Ambiente di lavoro – porte e portoni D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" Art. 14 (1) Porte e portoni 1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. 2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di esplosione e di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20. 3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente: a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,90; b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo; c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,90, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo; d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 ed 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. 4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore. 5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). ……… (1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. <<< << >>

<<< << Difesa contro gli agenti atmosferici Dimensioni Ambiente di lavoro D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro". Difesa contro gli agenti atmosferici Dimensioni L’umidità è nemica della salute, Le persone devono potersi muovere e disporre di aria sufficiente da garantire un ambiente confortevole. i locali di lavoro devono essere ben asciutti. La coibentazione offre ampie garanzie di protezione. Le pareti dei soffitti devono essere facilmente pulibili. Le aperture devono garantire un rapido ricambio dell’aria. Altezza minima m. 2,70 Altezza m. 3 Per ogni lavoratore spazio m/q 2 e m/c 10 Può essere concessa con garanzia di un sufficiente ricambio di aria Porte / portoni devono consentire una facile apertura dall’interno; devono essere tali da consentire una rapida uscita; quelli apribili nei due versi, a vetri o con pannelli trasparenti con un segno indicativo all’altezza degli occhi. (uso-uffici rifer.to norme urban.ca) Pareti Presenza lavoratori nel locale : numero porte e larghezza apertura (aperture verso l’esodo) Le pareti possono rappresentare una fonte di disagio e anche di rischio, una tinta chiara è preferibile, salve eccezioni giustificate. Le pareti a vetro, oltre ad essere segnalate, devono essere costruite, almeno fino ad un metro da terra, con materiali di sicurezza. oltre 100 cm. 0,80 51 a 100 m. 1,20 Fino a n. 25 26 a 50 cm. 0,80 X ogni n. 50 lav.ri o frazione di 10/50 a partire da 100 cm. 0,80 m. 1,20 m. 1,20 <<< <<

Ambiente di lavoro - illuminazione D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro". Art. 10 (1) Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. 2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori. 3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. 4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza. Art. 11 (1) Temperatura dei locali 1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti. 3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. 4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. 5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperatura troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. (1) Articolo così sostituito dall'art. 33, comma 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. <<< >>

Ambiente di lavoro - rumorosità D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro". Art. 24 Rumori e scuotimenti Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni e rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità. D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991 Art. 38. Finalità. 1. Le norme del presente capo sono dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro. Art. 39. Definizioni. 1. Ai sensi delle presenti norme si intende per: a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lep, d), l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere. …… Art. 40. Valutazione del rischio. 1. Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi previste. Si applica l'art. 11, comma 6. 2. …… 3. La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro. <<< << >>

Ambiente di lavoro - rumorosità D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro“ D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991 Misurazione Il livello di pressione sonora viene convenzionalmente misurato in decibel in particolare il D.L. 277/91 fa riferimento alla scala decibel ponderata A (dBA), in quanto questo meglio delle altre, esprime la sensazione sonora percepita dall'orecchio umano. Per definire il livello di rischio è necessario misurare per ogni postazione di lavoro significativa il Livello di pressione equivalente (Laeq) in dBA; la durata della rilevazione deve essere sufficientemente lunga, soprattutto se si è in presenza di un rumore variabile. Questo parametro non tiene però in considerazione il tempo di esposizione del lavoratore al rumore. Per questo motivo viene calcolato in dBA, secondo quanto previsto dal D.L. 277/91, un altro livello chiamato Livello di esposizione personale al rumore, misurato su base giornaliera oppure settimanale; esso rappresenta la dose di energia sonora assorbita dal lavoratore. Il Laeq viene misurato con uno strumento chiamato fonometro Integratore Il rumore prodotto da una qualsiasi sorgente può propagarsi direttamente per via aerea, può essere trasmesso per via solida ( pavimenti, muri, ecc.) può essere riflesso dal locale, quando non siamo all'aperto. Gli interventi di bonifica ambientale possono essere di tre tipi: A) Sulle sorgenti del rumore B) Sulla propagazione del rumore C) A protezione della persona <<< << >>

Ambiente di lavoro - rumorosità D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro“ D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991 A) Interventi sulle sorgenti Sono sempre da privilegiare perché eliminano il rumore (rischio) alla fonte. L'origine del rumore: se è meccanica (organi rotanti, organi di trasmissione quali ingranaggi e cuscinetti, urti metallici, colpi), occorre agire in generale riducendo velocità e carichi ed eliminare le vibrazioni trasmesse alle superfici; se è aerodinamica, oltre all'uso dei silenziatori, si possono correggere i circuiti, il funzionamento dei ventilatori ed eliminare rumori di rotazione e vorticosità del fluido; se è termica come nella saldatura deve essere posta la massima attenzione ad un corretto equilibrio fra voltaggio, amperaggio e qualità del materiale di apporto al fine di eliminare il crepitio dell'arco elettrico, oppure, in presenza di bruciatori a gas, optare se possibile per una bassa pressione del gas. Esempi: eliminare molature e battiture non indispensabili sostituire carrelli a scoppio con carrelli elettrici sostituire utensili pneumatici tradizionali con utensili denominati silenziati sostituire dischi/lame per molatura e taglio tradizionali con dischi denominati silenziati cambiare organi di trasmissione rumorosi con tipi alternativi sostituire tecnologie di vibrazione (per trasporti, per costipazioni) ridurre le altezze di caduta e la forza impattiva fra i metalli spostare all' esterno sorgenti trasferibili ( compressori, ventilatori, centraline idrauliche ) modificare cabine, marmitte, sistemi di raffreddamento di macchine movimento terra eliminare l'uso di aria compressa per pulizie usando aspiratori più silenziosi predisporre piani di progressiva sostituzione delle macchine e attrezzature più vetuste. <<

Ambiente di lavoro - rumorosità D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro“ D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991 B) Interventi sulla propagazione I supporti antivibranti sono necessari in presenza di vibrazioni trasmesse alle strutture edilizie per esempio presse, magli, cesoie, compressori ecc.. La copertura integrale: è un intervento da realizzarsi quando non è più possibile ridurre il rumore della sorgente ed è indispensabile una riduzione del rumore molto elevata (almeno 15-20 dB). La copertura parziale: è un intervento che può essere utile quando non è possibile chiudere tutta la macchina, quando l'abbattimento necessario non supera i 15 dB, quando l'intervento del lavoratore non è saltuario ma continuo, quando le frequenze da abbattere sono medio alte. I silenziatori: sono degli ottimi dispositivi per ridurre il rumore di origine aerodinamica e sono di due tipi, dissipativi e reattivi. Possono essere impiegati nei sistemi di movimentazione dell'aria, negli scarichi pneumatici, nei sistemi di scarico gas. Gli schermi o barriere rappresentano un intervento, che al chiuso non è così efficace come all'aperto, specialmente se l'ambiente è riverberante. Il trattamento fonoassorbente dei locali: l'intervento riduce l'apporto del campo sonoro, provocato dalle riflessioni multiple delle onde sonore sulle grandi superfici interne dei locali (pareti, soffitto), cercando di rendere le condizioni di propagazione del rumore simili a quelle che si hanno all'aperto (riduzione di 6 dB al raddoppio della distanza della sorgente). D.P.C. - Dispositivi protezione collettiva Compressore con motore cappottato <<

Ambiente di lavoro - rumorosità D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro“ D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991 C) Interventi sul lavoratore esposto La riduzione del tempo di esposizione: la nocività del rumore non dipende solo dal livello ma anche dalla durata dell'esposizione. Se si riduce l'esposizione da 8 a 4 ore, secondo il principio di uguale energia si ottiene una riduzione di 3 dB. Talvolta può risultare possibile e utile introdurre pause di riposo acustico da trascorrere in occupazioni "silenziose" (inferiori almeno ad 80 dBA) oppure nel turno di lavoro, limitare il funzionamento di determinate sorgenti ad elevata rumorosità. A rigore non può essere considerato un intervento "di bonifica" la rotazione dei lavoratori; questo espediente organizzativo non riduce infatti la nocività ma si limita a distribuirla su più persone. L'isolamento del lavoratore: in determinati casi può essere possibile isolare in una cabina silente il/i lavoratori. Questo è un intervento attuabile e consigliabile quando vengono eseguite operazioni di controllo e di sporadico intervento su impianti estesi o su molte macchine rumorose e non risulta ragionevolmente praticabile la riduzione del loro rumore ( alla sorgente o con coperture integrali). L'inconveniente più serio è quello di mettere il/i lavoratori in una situazione di potenziale disagio e pertanto si dovrà prestare particolare attenzione a creare ambienti confortevoli. D.P.C. - Dispositivi protezione individuale <<

Illuminazione-rumore-microclima D.P.R. n. 303, 19 Marzo 1956 : "Norme generali per l’Igiene del lavoro". D.Lgs. n. 277, 15 agosto 1991 Illuminazione I locali di lavoro devono disporre di luce naturale o artificiale. L’illuminazione deve essere sufficiente in ragione del lavoro che viene svolto. I vetri e i corpi illuminanti devono essere mantenuti puliti. Finestre Mantenere puliti i vetri delle finestre a garanzia di una migliore luminosità. Le finestre e i dispositivi di ventilazione devono essere manovrati in tutta sicurezza. Una efficiente manutenzione è una buona norma di prevenzione. Microclima Rumore Il confort climatico è un importante fattore di benessere negli ambienti di lavoro È un suono sgradevole, può procurare un danno di ipoacusia ( riduzione dell’udito). Esistono parametri per garantire condizioni ambientali di benessere microclimatico : I parametri fisici sono : livello di rischio Umidità relativa Temperatura dell’aria Valore di 80 db (A) aria non inquinata giusto grado di umidità Movimentazione dell’aria temperatura adeguata Temperatura radiante E’ importante valutare il carico calorico durante il lavoro, interagisce con i fattori climatici ambientali Se la esposizione è di otto ore giornaliere Altro parametro da valutare è il vestiario che ci protegge dal freddo, permette di compensare situazioni di scambi termici con l’ambiente. <<< <<

Segnaletica Dlgs 14 agosto 1996, n. 493 - Segnaletica di sicurezza Art. 1.  Campo di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attivita' privati o pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in seguito complessivamente indicati come decreto legislativo n. 626/1994.  2. Ai fini del presente decreto si intende per: a. segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, in seguito indicata come segnaletica di sicurezza, una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivita' o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale; b) segnale di divieto, un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;  c) segnale di avvertimento, un segnale che avverte di un rischio o pericolo;  d) segnale di prescrizione, un segnale che prescrive un determinato comportamento;  e) segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;  f) segnale di informazione, un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e); ….. l) segnale acustico, un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;  m) comunicazione verbale, un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;  n) segnale gestuale, un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.  Circolare n. 4/2001 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale “ D.L.vo n. 493/96 - Segni grafici per segnalare l'ubicazione degli idranti a muro “ <<< >>

Segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. n. 493 del 14 agosto 1996 Attuazione della direttiva 92/58 CEE e Simbologia a norme UNI L’efficacia dei cartelli antinfortunistici è strettamente condizionata dall’interesse che questa forma di propaganda prevenzionale è in grado di suscitare in coloro ai quali si rivolge. I cartelli ammonitori figurati, per la forma, il contenuto, i modi di rappresentazione e di espressione, interessano maggiormente i lavoratori perché di più facile comprensione e di immediata percettibilità del potenziale pericolo esistente nell’ambiente di lavoro. COLORE SIGNIFICATO o SCOPO FORMA GEOMETRICA INDICAZIONI e PRECISAZIONI Segnali di divieto Atteggiamento pericolosi ROSSO Alt - arresto - dispositivi di interruzione d’emergenza - sgombero Pericolo - allarme Materiale e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione Giallo Giallo/arancio Segnali di avvertimento Attenzione - cautela verifica Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica obbligo di portare un mezzo di sicurezza AZZURRO Segnali di salvataggio o di soccorso Porte - uscite - percorsi - materiali - postazioni - locali VERDE Situazione di sicurezza Ritorno alla normalità <<< << >>

Comunicazione verbale (allegato VIII direttiva 92/58/CEE) 1. Proprietà intrinseche La comunicazione verbale s’instaura fra un parlante o un emettitore e uno o più ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole e/o parole isolate, eventualmente in codice. I messaggi verbali devono essere il più breve possibili, semplici e chiari; la capacità verbale del parlante e le facoltà uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione verbale sicura. La comunicazione verbale può essere diretta o indiretta. 2. Regole particolari d’impiego Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e/o salute. Se la comunicazione verbale è impegnata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà far uso di parole chiave, come: - Via per indicare che si è assunta la direzione dell’operazione; per interrompere o terminare un movimento; - Alt - Ferma per arrestare le operazioni; - Solleva per far salire un carico; - Abbassa per far scendere un carico; - Attenzione per ordinare un alt o un arresto d’urgenza; - Presto per accelerare un movimento per motivi di sicurezza; - avanti - indietro - a destra - a sinistra <<< << >>

Comunicazioni gestuali (all. IX direttiva 92/58/CEE) Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale. L’impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale. La persona che emette i segnali, detta “segnalatore”, impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto “operatore”. attenzione via Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze. Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall’operatore, deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette. distanza orizzontale alt Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore. esempi distanza verticale ferma <<< destra sinistra avanti indietro solleva abbassa <<

Informazione e formazione dei lavoratori Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Art. 21 - Informazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15. 2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3. <<< >>

Informazione e formazione dei lavoratori Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Art. 22 - Formazione dei lavoratori Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (1). 2. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati (2). 6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese. (1) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. (2) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. <<< <<

FIGURE coinvolte IL DATORE DI LAVORO IL LAVORATORE <<< Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 FIGURE coinvolte IL DATORE DI LAVORO IL LAVORATORE IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE del Servizio prevenzione e protezione interno IL PREPOSTO Professionisti esterni IL MEDICO competente ENTI vigilanza - controllo consulenza - assistenza Il RAPPRESENTANTE dei lavoratori per la sicurezza <<< >>

Responsabile dei lavori Committente Decreto Legislativo del 14 Agosto 1996, n. 494 FIGURE coinvolte Responsabile dei lavori Committente Coordinatore per l’esecuzione dei lavori Coordinatore per la progettazione Il Datore di lavoro Accanto alle nuove figure introdotte dal D. Lgs. 494.96, rimangono presenti le altre già riconosciute dal precedente ordinamento quale il Datore di Lavoro delle Imprese appaltanti, cui competono responsabilità civili e penali in materia di sicurezza, infatti dal momento in cui svolge un’attività produttiva deve porsi il problema delle misure necessarie per garantire la sicurezza nell’azienda, creando le strutture a tal fine necessarie (art. 2087 c.c. e d.lgs. 626.94, art. 3 - misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori). <<< <<

Organismi paritetici territoriali Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 - Art. 20 Datori di lavoro Orientamento e Promozione della formazione dei lavoratori Organizzazioni sindacali Prima istanza di riferimento in merito a controversie sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione Lavoratori In funzione di Conciliazione in armonia con l’impostazione partecipativa dell’intera normativa <<

Art. 50 - Campo di applicazione Videoterminali Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 – Titolo VI Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2000 Art. 50 - Campo di applicazione Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. 2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro; e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato (1). (1) Comma così modificato dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Art. 51 - Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende per: videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostanze; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54 (1). (1) Lettera così modificata dall’art. 19, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e, successivamente, così sostituita dall'art. 21, comma 1, lett. a), L. 29 dicembre 2000, n. 422. <<< >>

<<< << >> Videoterminali Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 – Titolo VI Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2000 Si intende per videoterminale qualunque apparecchiatura dotata di schermo in grado di riprodurre dati alfanumerici, grafici e immagini. Il posto di lavoro è l’insieme che comprende le attrezzature per l’uso del VDT, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante. Il LAVORATORE al VDT è colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni (15 minuti ogni due ore). Il D.Lgs 626/94 impone una valutazione dei rischi da videoterminale in tutti i posti di lavoro ove questi vengono usati e la sorveglianza sanitaria per chi li usa quotidianamente per più di 4 ore continuative, con visite preventive e almeno biennali per i lavoratori con più di 45 anni o per quelli per i quali sono state dimostrate alterazioni oculo-visive. <<< << >>

RISCHI per la salute PREVENZIONE Videoterminali Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 – Titolo VI Decreto Ministeriale del 2 ottobre 2000 DISTURBI VISIVI – Dovuti in particolare a piccoli difetti non corretti che possono peggiorare con l’uso inadeguato del VDT RISCHI per la salute DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI – Dovuti a posizioni di lavoro inadeguate, posizioni fisse e mantenute per tempi prolungati. SINDROME DEL TUNNEL CARPALE STRESS – Dovuto ad una scarsa conoscenza del VDT e del software usato con il VDT. È necessario un adeguato piano di sorveglianza sanitaria con programmazione di un'accurata visita preventiva eventualmente integrata da una valutazione oftalmologica estesa a tutte le funzioni sollecitate in questo tipo di attività. Di grande importanza sono le indicazioni correttive degli eventuali difetti visivi formulate da uno specialista in oftalmologia. Ambiente di lavoro adeguato PREVENZIONE Scelta del Software Uso di attrezzatura idonea FORMAZIONE del lavoratore Corretta postazione al videoterminale <<< <<

Art. 267 - Requisiti generali degli impianti elettrici Elettricità D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" Art. 267 - Requisiti generali degli impianti elettrici Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio. Art. 268 - Definizione di "alta" e "bassa" tensione Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua. Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione. Art. 269 - Indicazione delle caratteristiche delle macchine e degli apparecchi elettrici Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. Art. 270 - Isolamento elettrico In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un isolamento adeguato alla tensione dell'impianto. Art. 271 - Collegamenti elettrici a terra Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra. Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione supera i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per corrente continua. Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a protezione contro il contatto accidentale delle persone con conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei casi previsti nel precedente comma. …. all’art. 303 <<< >>

Impianti di illuminazione elettrica D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" Art. 304 Limitazione della tensione per gli impianti di illuminazione elettrica È vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di illuminazione a incandescenza. È tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380 Volta, per l'illuminazione all'esterno dei fabbricati e nelle officine elettriche. Per gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno sono ammesse tensioni sino a 6000 Volta. Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche all'interno, purché i conduttori di alimentazione siano adeguatamente isolati e protetti a norma dell'art. 279 ed il ricambio delle lampade sia effettuato a circuito disinserito, oppure usando apposita apparecchiatura isolata da terra. …….. Art. 309 - Derivazione a spina Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere costruite ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa risultare sotto tensione. Art. 310 - Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni: a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto con le parti in tensione della sede (femmina) della presa; b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina (maschio) durante l'inserzione e la disinserzione. Art. 333 - Interruttore generale Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329 e 331 devono essere provviste, all'esterno dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari. …. all’art. 350 <<< <<

Ponteggi Art. 1 - Attività soggette Ponteggi e impalcature in legname D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Art. 1 - Attività soggette La prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni è regolata dalle norme del presente decreto e, per gli argomenti non espressamente disciplinati, da quelle del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 nonché dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (modifica contenuta nell'art. 1 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235). Le norme del presente decreto si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Ponteggi Ponteggi e impalcature in legname Ponti a sbalzo – ponti e sottoponti Andatoie e passerelle Ponti su cavalletti Ponteggi metallici fissi Parapetti Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice Argano – fune di trattenuta <<<

Ponteggi e impalcature in legname Ponteggi in legname D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Ponteggi e impalcature in legname Art. 16 - Ponteggi ed opere provvisionali Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. Art. 17 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Art. 18 - Deposito di materiali sulle impalcature Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dal grado di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro. Art. 19 - Collegamenti delle impalcature L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile. <<< >>

Art. 20 - Disposizione dei montanti Ponteggi in legname D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Art. 20 - Disposizione dei montanti I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m. 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo. Art. 21 - Correnti I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m. 2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento può essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra tessile. Le estremità dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti. <<< << >>

Art. 22 - Traversi Art. 23 - Intavolati <<< << Ponteggi in legname D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Art. 22 - Traversi I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione. Quando l'impalcatura è fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente. La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m. 1,20. Art. 23 - Intavolati Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi; le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti. <<< <<

Art. 26 - Mensole metalliche Ponti a sbalzo D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Art. 25 - Ponti a sbalzo Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a rigorosi criteri tecnici e ne garantisca la solidità e la stabilità. In ogni caso per il ponte a sbalzo devono essere osservate le seguenti norme: 1) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti; 2) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20; 3) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti; 4) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti; 5) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento. Art. 26 - Mensole metalliche Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza. <<< >>

Art. 27 - Sottoponti <<< << Ponte e sottoponti D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Art. 27 - Sottoponti Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m. 2,50. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. corrente corrente fermapiede impalcato Parasassi <<< <<

Art. 29 - Andatoie e passerelle D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Art. 29 - Andatoie e passerelle Le andatoie devono avere larghezza non minore di m. 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m. 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede. <<

Ponteggi metallici fissi Art. 31 - Relazione tecnica D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Ponteggi metallici fissi Art. 31 - Relazione tecnica La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere: 1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme; 2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; 3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; 4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; 5) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; 6) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; 7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. Art. 32 – Progetto …… Art. 33 - Disegno Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli ispettori del lavoro, copia dell'attestazione di conformità di cui all'ultimo comma dell'art. 30 e copia del disegno esecutivo, dalle quali risultino: 1) l'indicazione del tipo di ponteggio usato; 2) generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al n. 7 dell'art. 31; 3) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato; 4) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi. Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del n. 7 dell'articolo 31, invece delle indicazioni di cui al precedente n. 2, sono sufficienti le generalità e la firma del responsabile del cantiere. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo. <<< >>

Art. 34 - Nome del fabbricante Ponteggi metallici D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Art. 34 - Nome del fabbricante Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante. Art. 35 - Caratteristiche di resistenza …. Art. 36 - Montaggio e smontaggio Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere adibito personale pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione. …….. Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto e a regola d'arte. Art. 37 - Manutenzione e revisione Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti. Art. 38 - Norme particolari ai ponti metallici Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. <<< << >>

<<< << Ponteggi metallici D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Tutti gli elementi metallici che compongono il ponteggio devono portare impresso il marchio del fabbricante. Ancoraggio cavalletto Art. 31- Relazione tecnica Art. 34 - Nome del fabbricante Il ponteggio all’acquisto deve essere provvisto di autorizzazione all’impiego del Ministero del lavoro e di relazione tecnica diagonale Ancoraggio Il ponteggio deve essere ancorato efficacemente alla costruzione in maniera conforme alle istruzioni fornite dal fabbricante. corrente corrente (volta testa) Basetta <<< <<

Art. 51 - Ponti su cavalletti D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Art. 51 - Ponti su cavalletti I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono aver altezza superiore a m. 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm. 30 x 5 e lunghe m. 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. <<

Art. 52 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Art. 52 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. Ponteggio autosollevante Ponteggio ad innesto mobile <<< >>

Trabattello - descrizione D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” <<< <<

<<< >> Puntone di reazione Argano D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: Art. 169 –182 – 188 D.P.R. n. 164, 7 gennaio 1956: Art. 42 – 58 - 68 Leva di comando con bloccaggio contro il movimento accidentale Quadrettro elettrico con comando esclusivo per l’argano Leva per fine corsa automatico Staffoni minimo cm. 20 Tavola fermapiede Messa a terra <<< >>

Art. 43 - Funi <<< << Fune di trattenuta La fune di trattenuta deve essere assicurata a parti stabili delle opere fissi o provvisionali Fune di trattenuta D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Art. 43 - Funi Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non minore di 120 e non maggiore di 160 Kg. per mm2 e devono essere calcolate per un coefficiente di sicurezza non minore di 10. Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi esterni mediante ingrassatura. L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a bicchiere o in altro modo che offra eguale garanzia contro lo sfilamento. L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura o con non meno di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o anello di sospensione. <<< <<

Capo IV- Ponteggi e impalcature in legname Art. 24 - Parapetti D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Capo IV- Ponteggi e impalcature in legname Art. 24 - Parapetti Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Capo VI – Ponteggi movibili Art. 41 - Parapetti Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti e tavola fermapiede. Il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di ferro di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore non devono essere maggiori di 30 centimetri. Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati solidamente alla parte interna dei ritti estremi del ponte in corrispondenza degli argani. I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente la costruzione. Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato prospiciente la costruzione e privo di parapetto una sponda di arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri. <<< >>

D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 <<< << Parapetti Le tavole da ponte aventi 5 cm. di spessore devono avere una larghezza minima di 20 cm. Per le tavole di 4 cm. di spessore la larghezza minima deve essere di 10 cm. Listelli per l’ancoraggio delle tavole Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possono scivolare sui traversi metallici D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 Art. 23 – Intavolati Art. 36 - Montaggio e smontaggio Art. 38 - Norme particolari ai ponti metallici <<< <<

Art. 12 - Splateamento e sbancamento Scavi D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Art. 12 - Splateamento e sbancamento Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di escavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dell'escavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dell'escavo. <<< >>

Art. 13 - Pozzi, scavi e cunicoli D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Art. 13 - Pozzi, scavi e cunicoli Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo per i lavoratori. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio delle benna. Art. 14 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. Art. 15 - Presenza di gas negli scavi Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, ……. sia assicurata una efficace e continua aereazione ….. <<< << >>

Sbraccio massimo dell’escavatore Sovralzo minimo sopra la quota del terreno D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 Qualsiasi tipo di scavo deve essere delimitato con steccato 30 cm. Scavi E’ vietato costituire deposito di materiale presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro si deve provvedere alle necessarie puntellature. Si può effettuare lo scavo a mano fino ad un altezza non Superiore a m. 1,50 – diversamente è necessario l’impiego Di un mezzo meccanico. Sbraccio massimo dell’escavatore Limite dello scavo Pericolo Steccato Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Cartello di sosta vietata <<< << >>

<<< << Scavi Muro da sottomurare Sottomurazione Quando per la particolare natura del terreno o per cause di piogge, di infiltrazioni, di gelo, di sgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura ed al consolidamento del terreno Muro da sottomurare Sottomurazione Nello scavo di pozzi e di trincee profonde più di m. 1,50 quando la consistenza del terreno non dà sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbricati o manufatti le cui fondazioni possono essere scoperte o indebolite dagli scavi <<< <<

Art. 71 - Rafforzamento delle strutture Demolizioni D.P.R. del 7 gennaio 1956, n. 164 “ Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni ” Art. 71 - Rafforzamento delle strutture Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. Art. 72 - Ordine delle demolizioni I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro. Art. 73 - Misure di sicurezza La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. Gli obblighi di cui ai commi precedenti non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza. Art. 74 - Convogliamento del materiale di demolizione Art. 75 - Sbarramento della zona di demolizione Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. Art. 76 - Demolizione per rovesciamento <<< >>

<<< << Demolizioni Misure di sicurezza – è vietato demolire muri superiori a m. 5 di altezza senza l’uso di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione. Per le demolizioni di m. 2 a m. 5 di altezza è obbligatoria l’uso della cintura di sicurezza. Rafforzamento delle strutture – i lavori di demolizione devono essere preceduti da accurate verifiche sulle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire, successivamente dovranno essere adottate le opportune misure di rafforzamento e rafforzamento e di puntellamento necessarie. Ordine di demolizione Per le demolizioni di notevole estensione deve essere predisposto un adeguato programma riportante l’ordine delle varie operazioni Il materiale di demolizione deve essere convogliato in appositi canali: i materiali di risulta devono essere irrorati con acqua Sbarramento della zona di demolizione la zona sottostante la demolizione deve essere convenientemente sbarrata <<< <<

Apparecchi di sollevamento e segnalazioni obbligatorie Gru a torre D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: Art. 171 - Indicazione della portata Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata massima ammissibile. Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo, quali l'inclinazione e lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione della velocità, l'entità del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa. I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile. Apparecchi di sollevamento e segnalazioni obbligatorie Art. 175 - Dispositivi di segnalazione I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra. Art. 185 - Avvisi per le modalità delle manovre Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili. Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicatala portata massima ammissibile. I cartelli indicatori devono essere posti in luoghi ben visibili <<< >>

Art. 179 - Coefficienti di sicurezza per funi e catene Gru a torre D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: Art. 173 - Freno I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto. Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo. Art. 174 - Arresto automatico in caso di improvvisa mancanza della forza motrice Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico. In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico. Art. 179 - Coefficienti di sicurezza per funi e catene Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali. Art. 186 - Passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo. Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia praticamente possibile, l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico. <<< << >>

Art. 190 - Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed a portale Gru a torre D.P.R. n. 547, 27 Aprile 1955: Art. 190 - Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed a portale Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento trasporto, scorrenti su rotaie devono esser provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote. Art. 191 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nell'art. 190, devono essere provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto automatico del carro alle estremità della sua corsa. Art. 194 Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori. Art. 328 - Verifiche periodiche Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni. <<< << >>

Articolo 11 <<< << Gru a torre Decreto Ministeriale 12 settembre 1959 Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. ……. Articolo 11 Sono affidate ai datori di lavoro, che le esercitano a mezzo di personale specializzato dipendente o da essi scelto, le seguenti verifiche: a) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento; b) verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti e degli apparecchi di trazione; c) verifiche mensili degli organi di trazione e di attacco e dei dispositivi di sicurezza dei piani inclinati con dislivelli superiori a 25 metri ed inclinazione sul piano orizzontale superiore a 10º; d) verifica degli impianti di terra prima della messa in servizio, ovvero, per gli impianti di messa a terra già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la prima verifica periodica. Le verifiche predette devono essere effettuate con le modalità e nei termini fissati dall'art. 3 del presente decreto; e) verifiche periodiche ad intervalli non superiori a cinque anni, ovvero a due anni nei casi di terra artificiale, degli impianti di messa a terra relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica. Sono altresì sottoposte a verifiche trimestrali da effettuarsi dai datori di lavoro, a mezzo di personale specializzato o da essi scelto, le funi di sospensione dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni. <<< <<

Attrezzature di lavoro Le attrezzature di lavoro comprendono tutti i macchinari, gli utensili e gli impianti impiegati nel corso dell'attività lavorativa, questi devono possedere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente (ad esempio, per i macchinari vige il d. lgs. del 24 luglio 1996, n. 459, che specifica le esigenze minime che devono essere soddisfatte dal fabbricante prima della vendita dell'attrezzatura in questione, essa fra l'altro deve possedere la marcatura «CE»). E necessario procedere ad una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dopo che le attrezzature sono poste in opera comunque prima della loro messa in servizio. Possono infatti verificarsi rischi inaccettabili dovuti alle attrezzature di lavoro, per i seguenti motivi: natura dei posto di lavoro; modalità di organizzazione del lavoro; incompatibilità tra le singole attrezzature; effetto cumulativo dovuto al funzionamento di diverse attrezzature (ad es.: rumore, calore eccessivo, ecc.); interpretazione diverse dei requisiti minimi, fra le diverse attrezzature in uso; mancanza di norme. Sulle attrezzature dovrà, ancora, essere eseguita una valutazione dei rischi dovuti a situazioni correnti ovvero si dovrà controllare se: le istruzioni del fabbricante sono adeguate e rispettate e se tutti gli accorgimenti di sicurezza previste dallo stesso sono sempre funzionanti; la progettazione ergonomica dell'attrezzatura e del luogo di lavoro si armonizzano all'addetto che svolge il lavoro; lo stress fisico e psicologico, della persona che esegue il lavoro, rientrano entro limiti ragionevoli; le attrezzature soddisfano le specificazioni tecniche del fabbricante anche con riferimento al posto di lavoro ed alle circostanze in cui saranno impiegate; risultano soddisfatte le esigenze aggiuntive che si applicano al posto di lavoro. <<< >>

Attrezzature di lavoro Argano Cannello per guaina Cannello per saldatura ossiacetilena Castelli da tiro Intonacatrice - fratattatrice Macchine diverse Molazza – Betoniera Motosega Pala e piccone Pistola per intonaco Pistola per verniciatura a spruzzo Pistola sparachiodi Pompa per calcestruzo/malte Saldatrice elettrica Scale a mano Sega ad arco Segatrice circolare Scanalatrice per muri ed intonaci Tranciaferri – piegaferri Trivellatrice Vibrolivellatrice Utensili manuali di uso comune <<< <<

Attrezzature di lavoro Riferimenti normativi : D.P.R. 547/55 Rischi: Contusioni in varie parti del corpo Ferite,lacerazioni in varie parti del corpo Schiacciamento Pala e piccone Riferimenti normativi D.P.R. 547/55 D. L.gs 626/94 Rischi urti, colpi, impatti, compressione punture, tagli, abrasioni Utensili manuali di uso comune Riferimenti normativi D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D. L.gs 626/94 D. L.gs 277/91 Rischi Rumore propagazione di schegge e di chiodi vibrazioni Pistola sparachiodi <<

Attrezzature di lavoro Riferimenti normativi : D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D. L.gs 277/91 D. L.gs 626/94 Direttiva Macchine CEE 392/89 Rischi: tagli e abrasioni rumore proiezione schegge incendio Motosega Riferimenti normativi : D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D. L.gs 626/94 D. L.gs 277/91 Direttiva Macchine CEE 392/89 Norme CEI Rischi punture, tagli, abrasioni elettrici rumore scivolamenti, cadute a livello caduta materiale dall’alto proiezione di schegge Segatrice circolare Riferimenti normativi D.P.R. 547/55 - Artt. 381 – 382 Rischi Tagli e abrasioni Proiezione schegge Impigliamento Incendio Sega ad arco <<

Attrezzature di lavoro Riferimenti normativi : D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D. L.gs 626/94 D. L.gs 277/91 Direttiva Macchine CEE 392/89 Norme CEI Rischi: rumore vibrazion tagli e abrasioni polvere, fibre elettrici Scanalatrice per muri ed intonaci Riferimenti normativi : D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D. L.gs 626/94 Direttiva Macchine CEE 392/89 Norme CEI Rischi cesoiamento, stritolamento elettrici allergeni polveri, fibre caduta materiale dall’alto Molazza Betoniera Riferimenti normativi : D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D. L.gs 626/94 D. L.gs 277/91 Direttiva Macchine CEE 392/89 Norme CEI Rischi: rumore vibrazioni tagli e abrasioni polvere, fibre elettrici Intonacatrice Fratattatrice <<

Attrezzature di lavoro Riferimenti normativi : D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D. L.gs 626/94 D. L.gs 277/91 Rischi: rumore getti e schizzi allergeni Pistola per intonaco Riferimenti normativi : D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D. L.gs 626/94 Rischi Allergeni Nebbie gas vapori getti e schizzi Pistola per verniciatura a spruzzo Riferimenti normativi : D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D. L.gs 626/94 D. L.gs 277/91 Rischi: rumore allergeni getti, schizzi scivolamenti, cadute a livello e/o alto olii minerali e derivati Pompa per calcestruzo/malte <<

Attrezzature di lavoro Riferimenti normativi : D.P.R. 547/55 D.P.R. 164/56 D. L.gs 626/94 Direttiva Macchine CEE 392/89 Norme CEI Rischi: elettrici punture, tagli, abrasioni cesoiamento, stritolamento scivolamenti, cadute a livello caduta materiale dall’alto Tranciaferri Piegaferri Riferimenti normativi D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D. L.gs 626/94 D. L.gs 277/91 Direttiva Macchine CEE 392/89 Rischi contatto con linee elettriche aeree urti, colpi, impatti, compressioni vibrazioni - rumore - olii minerali e derivati scivolamenti, cadute a livello cesoiamento, stritolamento caduta materiale dall’alto Trivellatrice Riferimenti normativi D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D. L.gs 626/94 Direttiva Macchine CEE 392/89 Norme CEI Rischi vibrazioni elettrici allergeni scivolamenti, cadute a livello Vibrolivellatrice <<

Attrezzature di lavoro Riferimenti normativi : · D.P.R. 547/55 · D.P.R. 303/56 · D. L.gs 626/94 · Direttiva Macchine CEE 392/89 · Norme CEI Rischi: · elettrico · gas, vapori · radiazioni (non ionizzanti) · scottature Saldatrice elettrica Riferimenti normativi: D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D. L.gs 626/94 D. L.gs 277/91 Rischi gas, vapore calore, fiamme incendio, scoppio rumore Cannello portatile Cannello gas Cannello per guaina Riferimenti normativi: D.P.R. 547/55 D. L.gs 626/94 Rischi gas, vapori calore, fiamme incendio, scoppio Cannello per saldatura ossiacetilena <<

Attrezzature di lavoro Riferimenti normativi : D.P.R. 547/55 artt. 18, 19, 21 D.P.R. 164/56 art. 8 D. L.gs 626/94 artt. 35, 39 Rischi: cadute dall’alto urti, colpi, impatti, compressioni cesoiamento (scale doppie) movimentazione manuale dei carichi Scale a mano Riferimenti normativi: D.P.R. 164/56 artt. 55, 56 Rischi cadute dall’alto caduta materiale dall’alto Castelli da tiro Riferimenti normativi: D.P.R. n° 547/55 - Art. 169 –182 – 188 D.P.R. n° 164/56 - Art. 42 – 58 - 68 D.P.R. n° 459/96 Rischi elettrocuzione tranciamento della fune sganciamento o caduta accid. del carico caduta accidentale dell'operatore Argano <<

<< >> Macchine di lavoro Riferimenti normativi : D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D. L.gs 626/94 Direttiva Macchine CEE 392/89 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale Rischi: allergeni getti, schizzi scivolamenti, cadute a livello olii minerali e derivati Autobetoniera Riferimenti normativi D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D. L.gs 626/94 Direttiva Macchine CEE 392/89 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale Rischi allergeni getti, schizzi scivolamenti, cadute a livello contatto con linee elettriche aeree olii minerali e derivati Autopompa calcestruzzo Riferimenti normativi D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D.P.R. 320/56 Decreto Legislativo 277/91 Decreto Legislativo 626/94 D.P.R. 459/96 Norme CEI Rischi Cadute dall'alto getti, schizzi Vibrazioni (spruzzatura manuale) Allergeni Nebbie Esposizione al rumore Elettrici Pompa per spritz beton << >>

<< << Macchine di lavoro Dumper Escavatore cingolato Compattatore rullo Pala gommata Riferimenti normativi D.P.R. 547/55 D.P.R. 303/56 D.P.R. 320/56 Decreto Legislativo 277/91 Decreto Legislativo 626/94 D.P.R. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale Norme CEI Pala a quattro ruote sterzanti Escavatore gommato Trenchers Posa tubi Sollevatore telesccopico << <<

D.P.I. D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994: Art. 40 - Definizioni 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. Art. 41 - Obbligo di uso 1. I Dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. <<< >>

D.P.I. Art. 42 - Requisiti dei Dpi 1. I Dpi devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475. 2. I Dpi di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più Dpi, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. I Dpi devono essere conformi alla direttiva CEE 686/89 e successive modifiche e ai requisiti delle norme EN 345 nonché, al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 <<< << >>

Mezzi antinfortunistici Abbigliamento Non è tecnicamente possibile intervenire sull’impianto Mezzi personali di protezione Indumenti di protezione Non è ipotizzabile l’apprestaménto difensivo Protezione capelli Protezione capo Mezzi personali di Protezione D.P.I. Necessità dei D.P.I. L’attività è di durata limitata Protezione occhi Protezione mani Nei casi di emergenza Protezione piedi Nei lavori di manutenzione Protezione altre parti del corpo Maschere respiratorie Cinture di sicurezza <<< << >>

Dispositivi di protezione individuali obbligatori (esempi) Protezione degli occhi Casco di protezione Protezione dell’udito Calzature di sicurezza Protezione vie respiratorie Schermo facciale Guanti di protezione Cintura di sicurezza Tuta di sicurezza <<< <<

Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali Art. 29 - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici. 2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. del 7 dicembre 1993, n. 517, nonchè per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. 3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi. 5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonchè ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica. <<

Marchio di conformità nella Comunità Europea Le direttive emanate dalla Comunità Europea in materia di prevenzione mirano al mantenimento ed al miglioramento del livello di sicurezza e di salute tra gli Stati membri, talvolta carenti di norme complete di specificazioni tecniche che comportano livelli di sicurezza opinabili, particolare che pregiudica il vivere umano e non agevola la libera circolazione dei prodotti. Il marchio CE è costituito dal simbolo riprodotto qui di fianco e dalle ultime due cifre dell’anno durante il quale il marchio è stato apposto. La certificazione CE è la procedura in base alla quale l’organismo di controllo riconosciuto constata e attesta che il prodotto da commercializzare soddisfa alle disposizioni delle direttive in essere. La domanda di certificazione “ CE “ è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario ad un solo organismo di controllo riconosciuto, per il prodotto interessato. Il mandatario viene stabilito dalla Comunità. <<< >>

Contrassegni di conformità del prodotto elettrico Contrassegno Comitato Elettrotecnico Italiano CEI Questo marchio trova largo impiego nella fabbricazione delle apparecchiature industriali. Viene applicato dal costruttore ai prodotti costruiti secondo le direttive del CEI, in sostanza, di un sistema di autocertificazione di rispondenza ai requisiti prefissati fatta dal costruttore A) A) va indicato il numero della norma a cui il prodotto è conforme Contrassegno - Istituto del Marchio di Qualità IMQ Per la produzione commerciale destinata soprattutto al mercato domestico, il costruttore può chiedere la concessione del marchio di qualità IMQ; l’autorizzazione viene concessa a condizione: a) che il prototipo superi le prove di tipo previsto dalla normativa CEI; b) che il prodotto di serie, con verifiche a campione effettuate in fabbrica e sul mercato, abbia i requisiti del tipo approvato Per uso generale Per gli apparecchi elettrici Per le matasse dei cavi <<< <<

I Decreti Legislativi n. 626/94 e n. 494/96, superando la logica della frammentarietà degli interventi a favore della prevenzione, hanno posto al centro del sistema prevenzionale il principio della “ partecipazione e collaborazione tra il datore di lavoro e lavoratore”, soggetti protagonisti della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L’informazione del rischio da lavoro, le cause e modalità di accadimento degli infortuni e delle malattie professionali rilevate statisticamente, costituisce la base di preparazione della “ cultura della prevenzione “. <<< >>

D.Lgs. n. 242, 18 marzo 1996 : Proroghe e modifiche al D.Lgs. 626/94. Sicurezza globale D.Lgs. n. 626, 19 settembre 1994 : Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro". D.Lgs. n. 242, 18 marzo 1996 : Proroghe e modifiche al D.Lgs. 626/94. D.Lgs. n. 494, 14 agosto 1996 : Attuazione delle direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili . D.Lgs. n. 528, 19 novembre 1999 : Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 494/96, recante attuazione della direttiva 92.57 CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei e mobili . Il decreto legislativo n. 626/94 rappresenta un mutamento talmente radicale, rispetto alla previgente normativa di settore, che richiama inevitabilmente una breve riflessione sulle principali caratteristiche innovative La prima fondamentale novità è costituita dal passaggio dai tradizionali metodi di prevenzione tecnica, delineati nei D.P.R. n. 547/55 e n. 303/56, ad un sistema di sicurezza globale che pone l’uomo, anziché la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza aziendale, con il conseguente coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate al processo prevenzionale. Una scarsa rilevanza veniva invece attribuita ad aspetti come la valutazione preventiva dei rischi e l’interazione tra tutti i soggetti aziendali (e tra questi e gli organismi pubblici), considerati attualmente indispensabili per creare e mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro. Un ruolo importante nell’ausilio ai diversi attori aziendali è anche quello svolto da diversi Enti Pubblici espressamente chiamati a concorrere alla promozione della nuova cultura della sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro attraverso lo svolgimento di attività di informazione, assistenza e consulenza (art. 24, D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni). <<< << >>

La NOVITA’ FARE SINERGIA La CULTURA PREVENZIONE, Lavoratori “ Lo Stato, attraverso le sue strutture di informazione, consulenza ed assistenza, assume il ruolo di collaboratore del datore di lavoro, lasciando all’ Imprenditore l’organizzazione e la gestione dell’attività lavorativa in sicurezza. Il legislatore, per la prima volta nel nostro paese,ha inteso disciplinare compiutamente l’intero sistema della PREVENZIONE, dove le parti del rapporto di lavoro “ Datore di lavoro e Lavoratori “ sono chiamate a svolgere un ruolo finalizzato al raggiungimento del- l’obiettivo comune della sicurezza nei luoghi di lavoro. La NOVITA’ Con il D. Lgs. 626/94 il Legislatore vuole che la prevenzione venga organizzata dal basso e non più impostata dall’ alto. FARE SINERGIA La CULTURA <<< <<