Convegno ANIARTI AORN “V. Monaldi” Aprile 2006

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Convegno ANIARTI AORN “V. Monaldi” Aprile 2006 Le ricadute organizzative a seguito del riordino del Servizio Sanitario Nazionale e dell’evoluzione delle Professioni Sanitarie Antonio Morelli Coordinatore Infermieristico Dipartimento Emergenza Accettazione AORN “A. Cardarelli”

Un indagine eseguita in alcuni ospedali indicava come intervento prioritario l’organizzazione del lavoro sui seguenti indirizzi: Avere dei modelli di riferimento, ossia applicare modelli assistenziali infermieristici; Pianificare in maniera scientifica e programmata il lavoro quotidiano; Esprimere gestione ed autonomia professionale; Evidenziare la capacità dei risultati; Assumersi la responsabilità dei risultati che si conseguono.

Con metodi spesso empirici; Nessuna o poca decisionalità operativa. La realtà è risultata molto diversa: Si lavora per compiti; Con una dipendenza operativa nei confronti di altri figure professionali; Con metodi spesso empirici; Nessuna o poca decisionalità operativa.

La nostra professione soffre di un retaggio antico di subalternità, ancora oggi difficile da superare.

Alcuni cenni storici Nel ‘600 si comincia a ritenere necessario che l’infermiere sappia leggere, scrivere e conosca le basi dell’anatomia umana; Nel ‘700 sembra vadano in stampa i primi manuali per la formazione infermieristica; Le scuole ed i testi di studio si basano su nozioni mediche semplificate per svolgere un’assistenza al malato funzionale all’indirizzo medico; Verso la metà del ‘800 si è andata affermata una “cultura” professionale, incentrata sull’assistenza, senza trascurare una base medico-scientifica (riforma inglese di Florence Nightingale);

Alcuni cenni storici Solo tra la fine del ‘800 ed inizio ‘900 si sviluppano le prime teorie infermieristiche che puntano allo sviluppo di capacità d’intervento globale in campo assistenziale ed alla piena autonomia nello specifico professionale. Nel nostro Paese si concretizza solo in sporadiche esperienze; Mentre le leggi varate non ne rispecchiano gli indirizzi; La classe medica oppone una forte resistenza alla centralità dell’assistenza infermieristica e ritiene di dover mantenere il monopolio dell’insegnamento nelle scuole infermieri.

Alcuni cenni storici Di opinione opposta restano molti esponenti della professione, come ANNA CELLI (inizio ‘900) che dichiara: “Un medico non può insegnare le cose riguardanti l’infermieristica, perché nella più gran parte dei casi non le sa neppure lui.”

Le Leggi R.D. n. 1932 del 15/08/25 riconosce la professione infermieristica e ne istituisce le scuole convitto di durata biennale, ma il decreto attuativo viene emanato solo alla fine del 1929, R.D. 2330; R.D. n. 1265 del 27/07/34 regolamenta e pone sotto vigilanza l’esercizio professionale e l’accertamento del titolo; R.D. n. 1310 del 02/05/40 primo mansionario e istituzione del corso di infermiere generico;

Le Leggi Già dal dopoguerra, molte organizzazioni sindacali e professionali, si battono affinché l’accesso alle scuole infermieristiche preveda il titolo di licenza media ed la conseguente equiparazione del diploma di infermiere professionale a quello di scuola secondaria (ciò avverrà nel 1956);

Le Leggi DPR n. 221 del 05/04/50 disciplina l’attività infermieristica e prevede l’iscrizione all’albo professionale; L. n. 1049 del 29/10/54 istituisce l’IPASVI. Negli anni ’60, a seguito delle forti tensioni sindacali, dovute ad insoddisfazioni economiche, sociali e giuridiche, venne avviata un’inchiesta sulle retribuzioni e sulle condizioni di lavoro. Dai dati e dalla gravità dei problemi, cresce sempre di più la spinta per perseguire lo sviluppo della professione e degli standard assistenziali e formativi.

Le Leggi Nel 1972, con il passaggio delle competenze sanitarie alle Regioni, passa anche la formazione infermieristica, con le istituzioni delle scuole regionali e relativi statuti e regolamenti; L’OMS, nel rapporto n. 347 del 1966, fissa per la prima volta la funzione specifica dell’infermiere, in cui afferma i principi enunciati dalla teorica VIRGINIA HENDERSON nel 1955; 25/10/67 viene raggiunto l’accordo di Strasburgo, il quale viene recepito in Italia dalla legge n. 795 del 15/11/73, in cui vengono stabilite le funzioni dell’infermiere e il suo standard formativo triennale e per l’accesso viene previsto il decimo anno di scolarità. Il titolo è equiparato a livello europeo.

Le Leggi DPR 228 del 1974, si modifica il mansionario del 1940 e vengono previste nuove attività, quali: L’organizzazione; La promozione e l’attuazione di piani di lavoro; L’istruzione del personale; La partecipazione a riunioni di gruppo ed alla ricerca; Il mansionario resta però, nella sostanza, uno strumento vincolante per la professione e, pur con le modifiche apportate, continua ad essere interpretato unicamente come un’elencazione di attività che possono essere svolte o meno dall’infermiere. Non si colgono opportunità per prendere iniziative autonome. DPR . 867 del 13/10/75 modifica l’ordinamento delle scuole ed i relativi programmi dei corsi, portando a conoscenza il processo di nursing come metodo razionale da utilizzare nell’assistenza e fondato sul “problem-solving”.

Le Leggi L. n. 833 del 23/12/78 – Riforma Sanitaria – pone tra i suoi obiettivi la formazione professionale e permanente, nonché l’aggiornamento scientifico culturale del personale del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre contiene una delega per il Governo per emanare un Decreto sullo stato giuridico del personale; DPR 761 del 1979, gli infermieri confluiti nel SSN sono inseriti in livelli funzionali in base ai loro profili professionali, l’aggiornamento è ritenuto obbligatorio. In un rapporto del Comitato Consultivo per la formazione nel campo dell’assistenza infermieristica della CEE del 28-29 aprile del 1981, sono definite le funzioni dell’infermiere: “è globalmente responsabile nei confronti del paziente, relativamente alla prestazione delle cure, alla promozione della salute e dell’educazione sanitaria, alla prevenzione ed all’identificazione dei bisogni e degli interventi da attuare.”

Le Leggi L. n. 341 del 19/11/1990, prevede la possibilità di istituire corsi per Diplomi Universitari. Tra i primi ordinamenti ad essere emanati, troviamo quello riguardante il Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche; D.lg. 502 e 517 1992/93, disposizioni per i corsi universitari e delega al Ministero della sanità per l’individuazione dei profili professionali; DM . 739 del 30/09/94, regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere e lo definisce responsabile dell’assistenza generale infermieristica. Vengono totalmente riconosciute le funzioni dell’infermiere, già codificate nel processo di nursing. Emerge chiaramente la capacità professionale, nonché la possibilità di operare in autonomia, in quanto viene definita la piena responsabilità dell’assistenza generale infermieristica.

Le Leggi Nonostante ciò, non vi può ancora essere una piena applicazione dei principi legislativi, in quanto permane una profonda contraddizione con le limitazioni imposte dal DPR 225/74, il cosiddetto mansionario. L. n. 42 del 26/02/99 l’infermiere abbandona quella veste di professionista sanitario ausiliario, che lo ha sempre contraddistinto e confinato in un ruolo subordinato e deresponsabilizzato e viene liberato dai vincoli restrittivi e riduttivi indicati dal mansionario, oramai abrogato; La legge stabilisce che il campo di attività dell’infermiere è determinato: dal contenuto del DM costitutivo del profilo professionale; dagli ordinamenti didattici del rispettivo Corso Universitario; dalla formazione post-base; dal codice deontologico; La legge riconosce l’equipollenza del titolo di infermiere professionale conseguito nelle scuole regionali, con quello universitario.

Le Leggi Decreto MURST n. 509 del 03/11/99, con l’istituzione di nuovi percorsi didattici, l’università può rilasciare, in sostituzione del Diploma Universitario, la laurea triennale, quella specialistica di durata biennale ed altri titoli post-laurea. L. n. 251 del 10/08/00, dispone che il Ministero della Sanità emani le linee guida per “l’attribuzione in tutte le Aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle connesse funzioni”

Le Leggi L. Regionale n. 4 del 10/04/01, prevede, tra l’altro: Istituzione a livello regionale e di aziende dei servizi delle professioni: Sanitarie infermieristiche ed ostetriche; Sanitarie riabilitative; Tecnico sanitarie; Tecniche della prevenzione; Nomina dei Direttori dei Servizi.

Le Leggi L. n. 43 del 02/06 prevede, tra l’altro: Trasformazione dei Collegi in Ordini professionali; Articolazione delle professioni in: Professionisti in possesso del diploma di laurea; Professionisti coordinatori in possesso del master di I° livello in management o per le funzioni di coordinamento; Professionisti specialisti in possesso del master di I° livello per le funzioni specialistiche; Professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica; Criteri e modalità per l’attivazione della funzione di coordinamento in tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Le riforme che ci sono state nel Servizio Sanitario Nazionale e l’evoluzione della nostra professione, ha comportato, sta comportando e comporterà per il futuro importanti modifiche nell’organizzazione del lavoro; in tal senso la novità più significativa è rappresentata dalla dipartimentalizzazione.

Purtroppo esiste tuttora un limite, gli infermieri, nelle riunioni del Comitato di Dipartimento, nonostante membri elettivi, non concorrono alla formazione del numero legale, né hanno diritto al voto. I medici, i quali sono componenti perché designati o aventi diritto, concorrono alla formazione del numero legale ed hanno diritto al voto. Per il futuro immediato già si parla del Dipartimento delle professioni, al più presto dovrebbe intervenire la legislazione regionale.

Servizio Infermieristico ed Ostetrico UFFICI DIPARTMENTALI DEA CHS SNR DS MSI MLA OE PN MI DI GAS ORT NU Coordinatori di Strutture Operative

Direttore del Servizio Infermieristico ed Ostetrico È in staff al Direttore Generale ed è direttamente responsabile delle seguenti funzioni: Erogazione dell’assistenza al paziente secondo un approccio globale e personalizzato e l’applicazione sistematica del “problem-solving” nella pianificazione assistenziale; Sviluppo e consolidamento di un sistema di qualità della assistenza ampiamente condiviso; Promozione e sviluppo delle conoscenze e delle competenze di tutto il personale; Valutazione e proposte alla Direzione Generale per il fabbisogno di dotazioni organiche; Valorizzazione, programmazione e gestione delle risorse professionali e non secondo criteri di efficienza ed efficacia; Programmazione e gestione della formazione del personale; Predisposizione delle condizioni organizzative idonee per l’apprendimento clinico degli studenti infermieri.

Valorizzazione e gestione delle risorse umane Allo stato attuale non ci sono riferimenti legislativi recenti per il calcolo del fabbisogno del personale di assistenza; L’unico riferimento è la legge regionale n. 2 del 1994; Del tutto inadeguata, in quanto nel frattempo sono intervenute: L’evoluzione delle professioni; L’evoluzione della tecnologia; L’aumento del livello di attesa del cittadino in termini di qualità dell’assistenza; Figure professionali di supporto, prima OTA e poi OSS.

Valorizzazione e gestione delle risorse umane Personale OSS Non si effettuano assunzioni da oltre 20 anni, la media età è elevata e molti di essi sono esentati da turni protratti e da spostare o sollevare pesi; Il numero è altamente insufficiente e ciò non consente di far effettuare i compiti previsti dal profilo professionale; La formazione è stata vissuta più come una opportunità di miglioramento economico piuttosto che in funzione di una evoluzione professionale.

Ricerca e miglioramento continuo della qualità Diffusione di conoscenze nell’ambito del nursing clinico; Promozione di studi e ricerche finalizzate alla sperimentazione ed attuazione di nuovi modelli assistenziali; Accreditamento del Servizio Infermieristico ed Ostetrico; Coordinamento di gruppi di lavoro atti a redigere: Protocolli (linee guida, procedure, standard, indicatori di qualità); Programmi di prevenzione delle infezioni ospedaliere; Programmi per la prevenzione e sorveglianza delle lesioni da decubito; Piani di rilevamento della soddisfazione del cliente/utente, attraverso questionari o altri strumenti idonei.

Formazione e sviluppo della professionalità Determinazione del fabbisogno formativo, attraverso programmi annuali di ECM; Organizzazione e realizzazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento; Monitoraggio della formazione effettuata, attraverso banche dati costituite a livello dipartimentale; Realizzazione di piani di formazione per il personale neo assunto in relazione a programmi di inserimento all’uopo predisposti.

Adesso il cambiamento deve avvenire nella nostra testa

E poi, addirittura esperto ! I contratti devono essere strumenti attivi del cambiamento, non solo in termini economici Devono essere modificate le denominazioni: CPS: Collaboratore Professionale Sanitario CPSE: Collaboratore Professionale Esperto Collaboratore di chi? E poi, addirittura esperto ! Credo che l’unica strada debba essere quella di una quarta area contrattuale che tenga conto della realtà attuale, costituita da professionisti in grado di operare in totale autonomia, coscienti della responsabilità di cui sono caricati e dell’imputabilità che da essa ne può derivare.

Convegno ANIARTI AORN “V. Monaldi” Aprile 2006 Le ricadute organizzative a seguito del riordino del Servizio Sanitario Nazionale e dell’evoluzione delle Professioni Sanitarie Antonio Morelli Coordinatore Infermieristico Dipartimento Emergenza Accettazione AORN “A. Cardarelli”