Il Garante per linfanzia una prospettiva europea comparata Terminologia A livello italiano: Garante per i minori/per linfanzia e ladolescenza Difensore civico per i minori/per linfanzia e ladolescenza Pubblico tutore per i minori/per linfanzia e ladolescenza A livello internazionale: Ombudsman / Public Defensor / Commissioner for Children Médiateur / Défenseur Civique / Commissaire pour lEnfance
Normativa internazionale in materia di Garante per linfanzia Nazioni Unite: Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo (art.18, c.2) Risoluzione 48/134 dellAssemblea Generale del 20 dicembre 1993, istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani Osservazioni generali del Comitato sui Diritti del Fanciullo, 32° Sessione del gennaio 2003
Normativa Internazionale in materia di Garante per i minori (II) Consiglio dEuropa: Convenzione europea sullesercizio dei diritti dei fanciulli (art.12) Raccomandazione 1460 (2000) dellAssemblea parlamentare del 7 aprile 2000, istituzione di un Garante europeo per i bambini Unione Europea: Risoluzione A4-0393/96 del Parlamento Europeo del 12 dicembre 1996, Tutela dei minori – Adozione dei minori, misure per la protezione dei minori nellUnione Europea
GARANTI PER LINFANZIA – PAESI EUROPEI Nazionale (Francia*, Danimarca, Portogallo, Polonia, Islanda, Lituania, Norvegia, Svezia) Organi monocratici (eccez. Danimarca) Nomina: Governo o Ministro (eccez. Portogallo e Polonia: Parlamento) Mandato 5/6 anni (eccez. Norvegia e Portogallo: 4 anni) Regionale (Spagna, Germania, Belgio, Regno Unito, Fed.russa) assenza di una legge nazionale di indirizzo Nomina: Governo o Parlamento (livello unità federate – comunità Belgio, Land Germania) Assemblea comunale o unità amministrativa locale (livello locale, es. Spagna) Mandato 5 anni Naz. e reg. Austria (legge nazionale con linee-guida) Autonomia e indipendenza Competenze Incompatibilità (previste rigorose clausole) * Con articolazioni territoriali
Funzioni Promuovere, informare, sensibilizzare sui diritti dellinfanzia Consultare e proporre ad organismi governativi/legislativi e privati Ascoltare i minori (es. linee telefoniche) Agire dufficio o a seguito di denunce e presentare raccomandazioni e rapporti Assistere i minori nei casi individuali
Monitorare lapplicazione delle norme a tutela dei minori Presentare rapporti a Parlamento/Governo Rappresentare sul piano istituzionale interesse bambini Potere di indagine e di accesso a documenti e informazioni presso tutte autorità competenti Funzioni II
Garanti in senso proprio: Friuli, Lazio, Marche, Veneto Cariche monocratiche Elezione ex Consiglio Regionale Maggioranza 2/3 per 5 anni garanzia di indipendenza (Veneto, Lazio: piena libertà indipendenza e giudizio, no controllo gerarchico o funzionale) Sede Veneto, Marche: Giunta regionale; Friuli: DG assistenza sociale Lazio: Consiglio regionale Garanti regionali per lInfanzia in Italia
Incompatibilità: Parlamentare, consigliere e assessore, amministratore comuni e province, dirigenti partiti e sindacati, dirigente ASL, amministratore enti pubblici Requisiti: Laurea, esperienza 15 anni nel settore, competenza giuridico-amm. In materia minorile e diritti infanzia Personale: della Regione Garanti regionali (II)
FUNZIONI per cariche monocratiche – garanti regionali Promozione e sensibilizzazione: Studi, ricerche, attività di promozione cultura dellinfanzia Reperimento e formazione di tutori e curatori Consultive e propositive: Proposta/pareri su atti legislativi e amministrativi allesame delle istituzioni regionali Segnalazione di situazioni di rischio alle autorità competenti Prevenzione abuso/maltrattamento Vigilanza: attuazione norme generali; interventi per specifiche categorie (es. minori stranieri, minori in istituti); programmazione televisiva Intervento: nei procedimenti amministrativi
Articolazione Organi di Governo Regionale Abruzzo, Piemonte, Puglia, Umbria Organi collegiali Nomina: Puglia e Piemonte: decreto Presidente Giunta reg. che nomina i componenti (3 anni) presieduti da Assessore reg. ai servizi soc.e composizione mista politici - tecnici Abruzzo: delibera di Giunta, composizione tecnica (3 anni) Puglia, Umbria, Abruzzo: presso Assessorato reg. ai servizi soc. Maggiore legame con potere politico Garanti regionali per lInfanzia in Italia
Informazione Consultive Studio condizione infanzia FUNZIONI per organi collegiali
Italia – Proposte di legge XIV Legislatura ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E NOMINA Nazionale (3) Indipendenza e autonomia Nomina: (2) Presidenti 2 Camere (1) Consiglio Ministri su proposta Min. Welfare Mandato: 4 anni Regionale (2) Provinciale (1) nominato da Consiglio prov. Indipendenza e autonomia Poteri sostitutivi del Governo fino a istituzione nelle Regioni (1)Nominato dal Giudice (in caso di conflittualità tra genitori con pregiudizio per il minore)
REQUISITI Preparazione, competenza (esperienza professionale, magistrato, prof.universitario in materie giuridiche o psicopedagogiche, avvocato, psicoterapeuta…) Indiscussa moralità, indipendenza INCOMPATIBILITA Qualsiasi carica elettiva qualsiasi lavoro autonomo o subordinato incarichi in partiti politici o associazioni per linfanzia Requisiti e incompatibilità
FUNZIONI a)Promozione Vigilanza attuazione norme internazionali e nazionali Linee telefoniche gratuite Reperimento e formazione tutori e curatori Verifica interventi a favore dei minori stranieri Autorizzazione impiego minori pubblicità e spettacoli Attivazione o collaborazione controllo territorio prevenzione abusi, sfruttamento Relazioni periodiche
Funzioni b) Produzione regole segnalazione al Governo per adozione interventi anche normativi c) Rapporto con amministrazione segnalazione a P.A. visione atti amm. impugnazione atti amm intervento nei procedimenti amm con situazioni di rischio per minori sollecito P.A. in caso di omissione o atti pregiudizievoli per minori
d) Rapporto con autorità giudiziaria trasmissione informazioni e denunce richiesta al giudice di nominare un curatore intervento in giudizio per rappresentare il minore funzioni del giudice tutelare in materia di adozioni Strumenti Indagini e ispezioni Accesso a atti P.A. non coperti da segreto Funzioni